Ordinanza collegiale 24 febbraio 2023
Sentenza breve 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 18/04/2023, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/04/2023
N. 00613/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2023, proposto da
RE AC, rappresentata e difesa dall'avvocato Agostino Conforti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corigliano Rossano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Miryam Macella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Calabria, Farmacia della Dott.ssa Anna Romanelli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Dirigente del Settore 10 - Urbanistica e Commercio del Comune di Corigliano Rossano del 23 gennaio 2023, prot. n. 0008078, con il quale si è negata l'apertura della farmacia di nuova istituzione - sede 10, zona VII- in Corigliano Calabro, alla Via Santissimi Pietro e Paolo s.n.c.;
ed ove necessario:
- della delibera della Commissione Straordinaria del Comune di Corigliano Calabro del 13 maggio 2013, n. 27 e degli elaborati grafici;
- della delibera della Commissione Straordinaria del Comune di Corigliano Calabro del 20 aprile 2012, n. 60;
- del decreto della Giunta Regionale della Regione Calabria del 21 febbraio 2022, n. 8438, nella parte in cui descrive la Sede Farmaceutica n.10 del Comune di Corigliano Calabro, e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, e, al contempo, di ogni altro atto non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corigliano Rossano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Osservato che:
a) RE AC ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento del Dirigente del Settore 10 - Urbanistica e Commercio del Comune di Corigliano Rossano del 23 gennaio 2023, prot. n. 0008078, con il quale, essendo ella assegnataria della nuova sede farmaceutica n. 10, si è vista negare l’autorizzazione all'apertura della farmacia nei locali siti alla via Santi Pietro e Paolo, s.n.c., in quanto questi si porrebbero fuori della zona VII, a lei assegnata;
b) con i due motivi, strettamente connessi tra di loro, la ricorrente ha dedotto che l’amministrazione intimata avrebbe errato a ritenere che i locali de quibus non sono ricompresi nella zona assegnata, mancando, peraltro, anche un’adeguata motivazione a sostegno della valutazione operata dall’Ente comunale;
c) costituitosi per resistere il Comune di Corigliano Rossano, svolta verificazione, alla camera di consiglio del 12 aprile 2023, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che:
d) i risultati della verificazione, svolta dal Dipartimento tutela della salute e servizi socio-sanitari della Regione Calabria, per il tramite dell’UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, sono chiarissimi nell’evidenziare l’illegittimità della decisione amministrativa contestata;
e) in particolare, l’immobile scelto dalla ricorrente per aprire la sede farmaceutica è individuato, nell’elaborato grafico allegato alla “zonizzazione territoriale del servizio di distribuzione farmaceutica” , adottata con la deliberazione della Commissione straordinaria del 23 maggio 2013, n. 27, in “zona bianca”;
f) tuttavia, nella zonizzazione del territorio comunale non vi possono essere “zone bianche”;
g) ciò posto, l’immobile si colloca fattualmente nella zona VII, che “è costituita dalla parte settentrionale dello Scalo comprendente la via Santa Lucia e Contrada Torricella Superiore”, posto che la zona bianca si trova appunto tra la via Santa Lucia e la Contrada Torricella Superiore;
h) il ricorso va quindi accolto, annullando il solo atto lesivo, e cioè il provvedimento del Dirigente del Settore 10 - Urbanistica e Commercio del Comune di Corigliano Rossano del 23 gennaio 2023, prot. n. 0008078;
i) la regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di verificazione, non può che essere operata secondo il principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Dirigente del Settore 10 - Urbanistica e Commercio del Comune di Corigliano Rossano del 23 gennaio 2023, prot. n. 0008078
Condanna il Comune di Corigliano Rossano, in persona del Sindaco in carica, alla rifusione, in favore di RE AC, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generale nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Pone a carico del Comune di Corigliano Rossano le spese di verificazione, che saranno liquidate come da separato decreto su richiesta dell’organo verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO