Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/04/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 235/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 235/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 29 aprile 2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Benedetto Pasqualina
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Marciello
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 29.04.2025, sentite le parti, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni precisate, la causa era rimessa al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.01.2025 premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 con rito concordatario con nel Comune di Valva (Sa) in data 22.01.2005 e Controparte_1 che dalla loro unione non erano nati figli.
In particolare, la ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il
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Tribunale di Salerno con sentenza n. 1708/2024 pubbl. il 28/03/2024 dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, in assenza di condizioni accessorie, chiedeva la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con propria memoria in data 06.03.2025 anche la resistente, , si costituiva in Controparte_1 giudizio, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. All'udienza del 29.04.2025, inerente al presente giudizio di divorzio, in assenza di ulteriori richieste, i procuratori delle parti insistevano per la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, in assenza di ulteriori domande, ritiene di dover procedere unicamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4.In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 22.01.2005 nel comune di Valva (SA) tra , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
2 r.g. 235/2025
e , nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
trascritto nel Registro Atti Matrimonio del predetto comune al n. 1 Parte II, Serie A, Uff. 1, anno
2005;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valva (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 29.04.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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