Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 17/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.313/2021
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
- Dr. ssa Rita Pasqualina Curci Consigliere
- Avv. Domenico Maria Spinelli Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di rinvio n. 313/2021 R.G. disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
16766/21 del 30.03.2021 pubblicata il 14.06.2021, promosso da
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, per mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione, dall'avv. Simone Cutone ed elettIVmente domiciliata presso lo studio del difensore in Isernia, v. Dei Grecis n. 108.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
nei confronti di
P.IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Gabriella
Autariello, ed elettIVmente domiciliata presso lo studio del difensore in Roccarainola, v. De Gasperi
n. 17.
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024 entro i termini perentori assegnati per la trattazione scritta del procedimento, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 31.10.2024 assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
FATTO
Con sentenza n. 267/2019 pubblicata in data 18.07.2019, la Corte d'Appello di Campobasso, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto dalla e in parziale riforma Parte_2
della decisione di primo grado, modificava in aumento l'importo della condanna già pronunciata dal primo giudice in favore della nei confronti della a titolo di Pt_1 Controparte_2
corrispettivo per la prestazione di servizi di trasporto, confermando nel resto la decisione di primo grado, che aveva compensato, tra le parti, i rispettivi crediti, corrispondenti, da un lato, a taluni corrispettivi dovuti in favore della e, dall'altro, al risarcimento del danno spettante alla Parte_1
per taluni inadempimenti della Controparte_1 Parte_1
Con la stessa decisione la Corte d'Appello modificava la regolazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado, sostituendo, all'integrale compensazione delle stesse stabilite dal Tribunale,
la relatIV compensazione nella misura di un terzo, condannando la al pagamento dei Parte_1
residui due terzi in favore della in relazione a entrambi i giudizi di Controparte_1
merito.
Avverso tale sentenza la proponeva ricorso in cassazione, cui resisteva la Parte_1 [...]
, per due ordini di motivi: Controparte_1
1. per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.,
2. per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.
La Suprema Corte con ordinanza n. 16766/21 del 30.03.2021 pubblicata il 14.06.2021 accoglieva il primo motivo, dichiarava assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione, cui venIV altresì
rimesso di provvedere alle spese del giudizio di legittimità.
La ha introdotto il presente giudizio ex art. 392 e ss. c.p.c. mediante atto notificato il Parte_1
15.09.2021, chiedendo di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese di lite relatIVmente
al giudizio di primo grado e al giudizio di secondo grado, in forza del principio di diritto sancito dalla
Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio, secondo cui, in sintesi, l'accoglimento della impugnazione, seppure parziale, non potrà mai andare a discapito della parte che impugna.
La dunque, ha rassegnato le seguenti conclusioni: ”Voglia la Corte di Appello di Parte_1
Campobasso, qual giudice del rinvio, per tutte le ragioni in narratIV:
- in via principale, condannare la al pagamento, in favore Controparte_1
della delle spese processuali del giudizio di primo grado e del giudizio di Parte_1
secondo grado, ossia del giudizio davanti al Tribunale Ordinario di Campobasso e iscritto al
N. 1746/2021 R.G. e del giudizio davanti alla Corte di Appello di Campobasso N. 455/2016
R.G.;
- in subordine, compensare interamente tra la e la Controparte_1 Pt_1
le spese processuali del giudizio di primo grado e del giudizio di secondo grado, ossia
[...]
del giudizio davanti al Tribunale Ordinario di Campobasso iscritto al N. 1746/2021 R.G. e
del giudizio davanti alla Corte di Appello di Campobasso N. 455/2016 R.G.;
- condannare la a restituire alla la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 8.858,28 pagata a titolo di spese processuali dalla seconda alla prima in forza della
sentenza cassata N. 267/2019 del 3.07.2019 e pubblicata il 18.07.2019 della Corte di Appello
di Campobasso, oltre interessi come per legge;
- condannare la al pagamento in favore della Controparte_2 Parte_1
delle spese processuali del giudizio di legittimità davanti alla Corte Suprema di Cassazione
Sesta Sezione Civile – 3 N. 8284/20 R.G. e del presente giudizio di rinvio.” Con comparsa del 7.12.2021 si è costituita la eccependo Controparte_2
la violazione dell'art. 342 c.p.c. come novellato dalla Legge 134/2012; la erronea valutazione
/interpretazione dell'ordinanza n. 16766/21 della Suprema Corte di Cassazione;
l'erronea interpretazione della sentenza n. 267/2019 emessa dalla Corte D'Appello di Campobasso, ed ha così testualmente concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Campobasso adita così provvedere:
1) dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile l'appello notificato con tutte le
conseguenze di legge;
2) rigettare comunque l'impugnazione proposta perché destituita di fondamento giuridico e
fattuale e confermare la sentenza n. 267/2019 pronunciata dalla Corte di Appello di
Campobasso al termine del procedimento recante R.G. 455/2016 depositata il 3.07.2019,
anche in ordine alla condanna delle spese del doppio grado di giudizio;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi professionali Parte_1
del presente grado del giudizio, oltre spese generali IV e cpa;
4) in subordine, in ottemperanza all'ordinanza n. 16766/21 ed in parziale modifica della
sentenza impugnata, disporre la sola restituzione dell'importo riferito alla condanna alle
spese di I grado e rigettare la domanda relatIV alla restituzione delle competenze e spese
del secondo grado del giudizio;
5) accertato il parziale accoglimento della domanda, compensare integralmente tra la
[...]
a la le spese processuali del giudizio di legittimità Controparte_3 Parte_1
dinanzi alla Corte di Cassazione e del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione formulata dall'appellata per violazione dell'art. 342 c.p.c. è infondata, poiché nella specie trattasi di giudizio di rinvio per il quale valgono i seguenti principi: 1) “La riassunzione della causa dinanzi al giudice
di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. ha la funzione di riattIVre il giudizio, configurandosi come meramente ripetitIV delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali,
pertanto, il suo contenuto può essere integrato;
ne consegue che non deve ritenersi richiesta, per la
validità dell'atto di riassunzione, la medesima precisione espositIV richiesta per l'atto introduttivo
del giudizio di primo grado o per l'atto di appello” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 22.01.1999, n. 617);
2) “Nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel
procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, ed ogni riferimento a domande ed eccezioni
pregresse, nonchè in genere alle difese svolte, ha l'effetto di richiamare univocamente ed
integralmente domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario sicchè, per la validità
dell'atto riassuntivo non è indispensabile che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in
modo specifico, ma è sufficiente che sia richiamato – senza necessità di integrale e testuale
riproduzione – l'atto introduttivo in base al quale sia determinabile <
contenuto dell'atto di riassunzione, nonché il provvedimento in forza del quale è avvenuta la
riassunzione medesima” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sentenza 30.10.2014, n. 23073).
In ogni caso, l'atto di riassunzione contiene specificamente la esposizione dei fatti di causa, la enunciazione dell'oggetto del giudizio, la esposizione delle ragioni poste alla base delle richieste e la indicazione del provvedimento con cui la sentenza è stata cassata e dei motivi fondanti la sua cassazione con rinvio.
Nel merito, propriamente, va premesso che “in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di
norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato e ai relativi
presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla <
enunciata, ma anche alle premesse logico – giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti
già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni
che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della
pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette
questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto con il principio
di intangibilità” (cfr. Cass., 22.08.2018, n. 20887; Cass. civ., Sez. I, Ord., 28.02.2023, n. 6002). Nel caso, l'ordinanza della Cassazione ha affermato il principio del divieto di “reformatio in peius”
nel giudizio di appello allorchè l'appello venga accolto, seppur parzialmente, e l'altro principio secondo il quale gli effetti positivi della impugnazione non possono essere condivisi dalla controparte di chi impugna.
Va, tuttavia, evidenziato – condividendosi le argomentazioni svolte dall'appellata nel capitolo della comparsa di costituzione rubricato “ERRONEA VALUTAZIONE INTERPRETAZIONE
DELL'ORDINANZA N. 16766/21 – che dal tenore del Controparte_4
provvedimento adottato dai Giudici di legittimità ed, in particolare dalle motIVzioni poste a fondamento della decisione, si evince chiaramente che la Suprema Corte ha ritenuto non giustificata unicamente la condanna al pagamento delle spese del I grado ad opera della Corte di Appello, nulla rilevando in merito alla condanna al pagamento delle competenze di II grado che, pertanto, va confermata.
A scopo esplicativo si riporta pedissequamente quanto sancito dalla Corte di Cassazione, nell'unico punto in cui decide sul caso specifico, ovvero: ”avendo il primo giudice disposto l'integrale
compensazione delle spese del giudizio di primo grado, l'accoglimento, sia pur solo parziale,
dell'appello proposto dalla e la conseguente (parziale) riforma della decisione di primo Parte_1
grado in senso più favorevole a quest'ultima, non giustificavano l'aggravamento della posizione
della in relazione alla regolazione delle spese di giudizio di primo grado (compensate Parte_1
solo per un terzo dal giudice di appello con imposizione dei restanti due terzi a carico della medesima
avendo la corte territoriale in tal modo sostanzialmente provocato una reformatio in Parte_1
peius a danno della società impugnante, con la conseguente violazione del relativo diritto
all'impugnazione.”
Giammai nel suddetto provvedimento la Suprema Corte ha richiamato le spese del II grado di giudizio, in nessun punto le ritiene ingiustificate e, pertanto, censura la relatIV condanna. In sostanza,
nel ragionamento logico e giuridico che concretamente ha adottato per decidere la vertenza, la
Cassazione ha fatto esclusivo riferimento alle spese di condanna del primo grado. Tale assunto derIV inequivocabilmente anche dal richiamo al principio della reformatio in peius,
allorquando la Suprema Corte riferisce unicamente della posizione dell'appellante che non può subire una decisione più sfavorevole rispetto alla sentenza impugnata, affermando espressamente che l'accoglimento, sia pur solo parziale, dell'appello non giustificava l'aggravamento della posizione della in relazione alla regolazione delle spese di giudizio di primo grado. Parte_1
Sul punto si palesa pertinente una pronuncia della Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 15.06.2021
n. 9840 secondo cui ”se c'è contrasto fra dispositivo e motIVzione sul punto delle spese processuali
prevale senz'altro la seconda in quanto il primo esprime in forma riassuntIV la decisione”. E non vi è dubbio, dal tenore letterale dell'ordinanza n. 16766/21 che, nella fattispecie, la Suprema Corte
abbia inteso decidere unicamente in merito alla regolazione delle spese del I grado di giudizio.
Per tali motivi, in ottemperanza alla suddetta ordinanza e al principio di diritto in essa enunciato, si conferma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali e, in quanto non censurata dalla S.C., si conferma la condanna della a rimborsare alla le spese processuali relative al Parte_1 Controparte_1
giudizio di secondo grado, liquidate dalla Corte d'Appello nella sentenza n. 267/2019 in € 3.688,00,
oltre accessori.
Conseguentemente, la domanda di ripetizione avanzata dall'attrice in riassunzione va accolta parzialmente, avendo i Giudici di legittimità, come detto, motIVto l'ordinanza n. 16766/21
riferendosi solo in ordine alle spese liquidate dalla Corte di Appello di Campobasso per il I grado di giudizio;
per tale ragione si dispone la sola restituzione dell'importo riferito alla condanna alle spese di I grado, pari a € 3.223,30, oltre accessori del credito come richiesti, e si rigetta la domanda relatIV
alla restituzione delle competenze e spese del secondo grado del giudizio.
Atteso l'esito complessivo ed unitario del giudizio che vede l'attrice in riassunzione solo parzialmente vittoriosa, si dispone la compensazione per la metà tra le parti delle spese processuali relative al giudizio di legittimità e al presente di rinvio, ponendo il residuo a carico della convenuta per il principio della soccombenza. Tali spese si liquidano, come in dispositivo, per il giudizio di legittimità, in base al D.M. n. 55/2014
e succ. modifiche, parametri medi per fasi di studio, introduttIV e decisionale, e per il presente giudizio in base al D.M. n. 147/2022, parametri medi per fasi di studio, introduttIV, di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitIVmente decidendo nel giudizio civile di rinvio n. 313/2021 R.G. disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. n. 16766/21 del
30.03.2021 pubblicata il 14.06.2021, sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1
avverso la sentenza n. 277/2016 pubblicata il 17.05.2016 Controparte_1
dal Tribunale di Campobasso, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) conferma la sentenza appellata nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso, in Parte_1
favore della delle spese processuali relative al giudizio Controparte_1
di secondo grado, come liquidate nella sentenza n. 267/2019 della Corte di Appello di
Campobasso nell'importo di €.3.688,00 per compenso al difensore, oltre al rimborso forfettario nella percentuale del 15% sul compenso, IV e cpa, come per legge;
3) condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla restituzione, in favore della della somma di € 3.223,30, oltre Parte_1
interessi di legge dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, e rigetta per il resto la domanda di restituzione;
4) dispone la compensazione fra le parti della metà delle spese processuali relative al giudizio di legittimità e al presente di rinvio, e condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso in favore della della Parte_1
residua metà, liquidandole, nell'intero, per il giudizio di legittimità, in complessivi € 5.250,00
per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
e per il giudizio di rinvio, nell'intero, in complessivi €
9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del
15% del compenso, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 6.03.2025
IL PRESIDENTE est.
- DR.SSA Rita Carosella-