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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/06/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al ruolo generale al n° 4578/2024 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 30/09/2024 da nata in [...] il [...] cittadina italiana e albanese con Parte_1
l'avv. SPESSATO SILVIA ricorrente contro nato in [...] il [...] cittadino italiano e albanese con CP_1
l'avv. NUVOLETTO MICHELA
resistente
e con l'intervento del p.m. oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti in punto status: per la ricorrente: “pronunciarsi anche con sentenza non definitiva lo scioglimento del matrimonio” per il resistente: “pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto da Pt_1
e
[...] CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.09.2024 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in data 25.09.2000 in Albania, matrimonio CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Mestrino al n. 5, 2
Parte II, Serie C dell'anno 2018 e che dall'unione sono nati i figli (il Per_1
28.5.2003), oggi maggiorenne non economicamente autosufficiente, e (il Per_2
15.10.2007), minorenne chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con conferma dell'affido condiviso della figlia minore , del suo Per_2
collocamento presso la madre e della disciplina del diritto di visita paterno;
onere paterno di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento di una somma pari a 520 euro mensili (domanda modificata con la prima memoria con richiesta di euro 650) e ripartizione delle spese straordinarie al 50%; assegno unico alla madre;
conferma dell'obbligo del di provvedere al pagamento CP_2 dei bolli dell'auto Peugeot e cambiamento del cognome.
La ricorrente allegava:
- che in data 19.09.2019 con sent. 2154/2019 il Tribunale di Padova pronunciava la separazione personale dei coniugi su conclusioni congiuntamente formulate;
- di abitare da aprile 2022 con i figli presso un appartamento in edilizia convenzionata con canone di €. 86,10;
- che la relazione tra padre e figli era deteriorata, tanto che aveva cessato Per_1
ogni rapporto e frequentava il padre occasionalmente (ultimamente il Per_2
lunedì sera) senza mai pernottare presso di lui (non avendo peraltro il padre mai avuto una residenza regolare);
- che il resistente non era stato regolare nel versamento del contributo tanto che la stessa vantava ora un credito di oltre 8.000 euro;
- che la situazione lavorativa di era invariata rispetto al momento CP_1
della separazione.
Quanto alla propria situazione lavorativa, riferiva di avere in essere un contratto a tempo determinato (dal 13.3.2024 al 31.10.2024) con la Archimede s.r.l. con mansione di addetta all'assemblaggio e stipendio mensile pari a euro 1500.
Quanto ai figli, precisava che è iscritto alla facoltà di giurisprudenza di Per_1
Padova e frequenta le scuole superiori. Per_2
Il ricorrente si costituiva in data 26.2.2025, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e di affido condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre;
chiedeva la riduzione del contributo in favore della
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figlia a euro 200 e del figlio a euro 100 con ripartizione delle spese Per_2 Per_1
straordinarie al 50%.
Il resistente allegava:
- che egli aveva sempre mantenuto un rapporto costante coi figli e tuttavia Per_1
aveva maturato risentimento nei suoi confronti a causa del comportamento della madre, che lo aveva coinvolto impropriamente nelle vicende della separazione;
- che i figli, comunque, spesso contattavano il padre di nascosto dalla madre e gli scarsi tempi di visita padre-figli erano stati determinati dagli impegni lavorativi delle parti;
- che aveva vissuto per un periodo in una camera messa a disposizione dai datori di lavoro e poi presso i propri genitori (presso la cui abitazione la ricorrente non consentiva le visite dei figli) e che, in ogni caso, aveva infine trovato alloggio in locazione con canone mensile pari a euro 530;
- che il pregresso mancato versamento del quantum dovuto per i figli era dovuto alla crisi che il settore lavorativo del resistente aveva sofferto durante la pandemia.
Quanto alle condizioni economiche riferiva, quanto a sé, di essere stato assunto presso la pizzeria della sorella con stipendio mensile di euro 1.200 e di essere gravato dal canone di locazione di euro 530 mensili;
quanto alla ricorrente che le condizioni economiche della stessa erano nettamente migliorate dal momento della separazione;
quanto al figlio che lo stesso lavora regolarmente presso Per_1
una pizzeria.
All'udienza del 28.03.2025 le parti comparivano personalmente avanti al Giudice delegato e rendevano le dichiarazioni riportate a verbale e il Giudice rinviava all'udienza del 24.04.2025, impregiudicate le decisioni ex art. 473bis.22 c.p.c. a detta udienza le parti comparivano mediante note scritte e il Giudice si riservava.
Con ordinanza depositata in data 10.05.2025 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e dei minori: “1. conferma e condizioni di cui alla separazione relativamente ad affido, collocamento e diritto di visita della minore 2. a modifica dei Persona_3
provvedimenti di cui alla separazione dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante la corresponsione alla madre di Parte_1
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una somma mensile pari a euro 400 oltre il 50% delle spese straordinarie”, letta e la valutata l'ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie, rilevato che la causa era sufficientemente istruita mediante la produzione documentale svolta dalle parti, rigettava le istanze istruttorie formulate e, rilevato che la causa era matura per la decisione in punto status, visto l'art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto evidenziato, la domanda di scioglimento del matrimonio va accolta.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3
n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione pronunciata con sentenza n. 2154/2019 pubblicata l'11.12.2019 e, per quanto si evince dagli atti e dalle allegazioni delle parti, la medesima si è protratta ininterrottamente, a decorrere dalla comparizione personale davanti al presidente del. del Tribunale di Padova.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Deve pertanto essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con ordine all'ufficiale di stato civile del comune di celebrazione di procedere alle annotazioni conseguenti.
Ritenuto che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione sulle ulteriori domande;
rilevato che le spese saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 25.09.2000 in Albania, matrimonio trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del comune di Mestrino al n. 5, Parte II, Serie C dell'anno 2018
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 10.06.2025
Il Presidente rel.
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dott.ssa Barbara De Munari
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