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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. CURTO EUPREPRIO
Ricorrente contro
, CP_1 con l'avv. ROTUNNO DIANA ANNAA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe emarginata evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetta da malattia invalidante CP_1
chiedendo - incontestata l'origine lavorativa con il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura dell'8% come da Sentenza n. 705/2017 della Corte d'Appello di Lecce - la condanna dell' assicuratore resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato CP_2
- ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 - in virtù dell'intervenuto aggravamento dei postumi.
Esponeva in particolare il ricorrente di aver presentato, in data 27.03.2023, domanda amministrativa di aggravamento chiedendo il riconoscimento di un danno biologico pari almeno al 17%, respinta da che confermava la precedente valutazione giudiziale, ossia la presenza di “rinite crostosa con CP_1
perforazione anteriore del setto nasale ed evoluzione cronica, Iposmia moderata, Grado accertato
008%, Grado complessivo 008%.” Seguiva l'introduzione del presente giudizio.
L' si costituiva eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda in assenza di CP_1
opposizione amministrativa;
nel merito, ne chiedeva il rigetto per infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, assumendo di aver già correttamente indennizzato la lamentata patologia nella misura accertata dell'8%.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda é fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di quanto appresso.
In via preliminare il Tribunale osserva come il ricorrente nelle more del giudizio abbia presentato ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'aggravamento, con visita medica collegiale come da verbale del 04.05.2024 in atti, di conseguenza l'eccezione di improcedibilità dell' deve esser CP_1
disattesa.
Venendo al merito della pretesa, nel caso di specie è incontestata la natura professionale della patologia.
Dunque, ricorrendo il presupposto fattuale legittimante in astratto l'accesso ai benefici richiesti, occorre esaminare l'entità e l'intensità degli esiti della malattia avuto riguardo alla domanda relativa all'elevazione della percentuale della rendita del lamentato danno biologico.
In particolare, deve essere accertato se l'entità dello stesso sia stata correttamente quantificata dall' in sede amministrativa o debba essere rivista in direzione dell'elevazione del grado CP_3
percentuale.
Il consulente nominato, dott. , dopo una dettagliata analisi delle condizioni di parte Persona_1
ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli così come esaustivamente argomentato nella perizia resa, alla quale integralmente si rimanda, così in parte argomentando: “Dalla documentazione agli atti si evince che il è stato riconosciuto affetto da malattia professionale con postumi Parte_1
invalidanti con menomazione dell'integrità psicofisica pari al 8% (Cod. 324 5% Cod. 319 3% DL
38/2020) Il periziando, già portatore, riconosciuto da rinosinusite cronica polipoide con CP_1
perforazione anteriore del setto nasale con accertata iposmia (324 e 319 DL 38/2000), ha successivamente presentato i sintomi dell'asma. Il periziando ha presentato asma bronchiale persistente con sinusopatia e poliposi nasale come documentato dai ricoveri presso presso l'Istituo
Maugeri di Bari e come viene riportato sia nella certificazione del Dott. che del Dott. Per_2 Per_3
Circa l'80% dei pazienti asmatici presenta anche rinite e il 10-40% dei pazienti portatori di rinite è affetto da asma. Sintomi di rinite sono riportati nel 98.9% dei soggetti con asma allergico e nel 78.4% di quelli affetti da asma non allergico. In un'elevata percentuale di casi l'asma professionale è associata a rinite, e i sintomi nasali spesso precedono l'insorgenza di quelli bronchiali. In data 16-
02-2022 il periziando viene dimesso dall con diagnosi: CP_3 Controparte_4
“ASMA BRONCHIALE PERSISTENTE CON SINUSOPATIA E POLIPOSI NASALE” Dagli esami eseguiti si riportano: Spirometria “Deficit ventilatorio di tipo ostruttivo moderato” Prove allergologiche negative (…) Quanto sopra riportato ci spinge a ritenere la patologia asmatica quale peggioramento della patologia rinitica già riconosciuta di origine professionale. Questo ci porta ad aggiungere ai già riconosciuti codici 324 e 319, il codice 339 del D.M. 12 luglio 2000 “ASMA prima classe secondo i parametri di cui all'all 2 parte B fino a 20” Nell'allegato la tabella relativa all'asma con riferimento all'indice FEV1, visti gli esami, ci porta a ritenere la patologia “asma di prima classe”.
Lo stesso consulente ha quindi così concluso: “Sulla base di quanto esposto e sulla base della normativa vigente posso concludere riconoscendo al Sig. l'aggravamento Parte_1
della patologia professionale già accertata e postumi invalidanti con menomazione della integrità psicofisica globalmente valutati nella misura pari al 18% (Cod. 319-324-339) a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aggravamento avvenuta in data 27-03-2023”.
Avvero l'elaborato peritale, inviato pure in bozza alle parti in data 16-01-2025, pervenivano le sole osservazioni critiche dei sanitari dell' pure dettagliatamente vagliate dal Ctu che, all'esito, CP_1
rendeva la sua consulenza definitiva confermandone in toto contenuto e conclusioni.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito dal ricorrente, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata ed entro i limiti della stessa, da intendersi qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L' viene pertanto condannata alla corresponsione dell'integrazione dell'indennizzo richiesto, CP_1
unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa relativa alla patologia dedotta in causa e sino al saldo effettivo.
L' viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_1
come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss.
c.p.c.:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in conto capitale previsto dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, per il danno biologico subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 18% dalla data della domanda di aggravamento del 27-03-2023;
• condanna l' resistente al pagamento del differenziale dovuto in considerazione del predetto CP_1
grado di invalidità, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91, con decorrenza ex lege;
• condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.600,00 per compensi CP_1
professionali, oltre CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato decreto.
Brindisi, data del deposito telematico
IL Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)