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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N . 1 1 5 8 / 2 0 2 4 R . G . V . G .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati:
dott. Rini Giuseppe Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1158 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Battista n. 29 (CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Fiorella (CF: C.F._1
) del foro di Palermo, presso il cui studio, sito a Palermo, via Sammartino C.F._2
n. 6, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Giovanni Battista n. 29 (CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca C.F._3
Fiorella (CF: ) del foro di Palermo, presso il cui studio, sito a Palermo, C.F._2
via Sammartino n. 6, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
19.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato in data
11.06.2024.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, e reiterate con le note congiunte del 13.12.2024, espressione della libera volontà delle parti, come manifestata nei punti n. 1-2-3-4-5-6, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto previsto e pattuito dai coniugi con il punto 7.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(PA) il 22.11.1964 e ivi residente in [...] (CF:
) e , nata a [...] il [...] e C.F._1 Controparte_1
residente a [...] (CF: ), i C.F._3
quali hanno contratto matrimonio a Palermo il 20.05.1992, trascritto nel registro dello
Stato civile del medesimo Comune al n. 87, parte II, serie A, anno 1992;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 04.02.2025.
Si comunichi alle parti e al PM.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice rel.
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati:
dott. Rini Giuseppe Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1158 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Battista n. 29 (CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Fiorella (CF: C.F._1
) del foro di Palermo, presso il cui studio, sito a Palermo, via Sammartino C.F._2
n. 6, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Giovanni Battista n. 29 (CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca C.F._3
Fiorella (CF: ) del foro di Palermo, presso il cui studio, sito a Palermo, C.F._2
via Sammartino n. 6, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
19.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato in data
11.06.2024.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, e reiterate con le note congiunte del 13.12.2024, espressione della libera volontà delle parti, come manifestata nei punti n. 1-2-3-4-5-6, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto previsto e pattuito dai coniugi con il punto 7.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(PA) il 22.11.1964 e ivi residente in [...] (CF:
) e , nata a [...] il [...] e C.F._1 Controparte_1
residente a [...] (CF: ), i C.F._3
quali hanno contratto matrimonio a Palermo il 20.05.1992, trascritto nel registro dello
Stato civile del medesimo Comune al n. 87, parte II, serie A, anno 1992;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 04.02.2025.
Si comunichi alle parti e al PM.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice rel.
Dott. Andrea Quintavalle