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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 16/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1993 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Mancaniello Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: riliquidazione pensionistica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.2.2024, adiva l'intestato Tribunale del Parte_1
lavoro, al fine di sentir dichiarare il proprio diritto alla ricostituzione della pensione cat. VO n.
10002423, rivendicando, a tal fine, il computo di ulteriori 15 settimane contributive in quota CP_ B, con conseguente condanna dell' al pagamento, nei limiti della decadenza triennale, della differenza mensile perequabile di euro 11,43 a decorrere dalla decorrenza originaria, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
L' , ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio, restando Controparte_2
definitivamente contumace.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 16.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Va opportunamente premesso che la domanda giudiziale risulta proponibile, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale.
Ne deriva che l'istanza deve intendersi quella originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass.
Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n. 20892), né, conseguentemente, il previo esperimento dei rimedi amministrativi.
3. Tanto premesso, si ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Ed invero, emerge per tabulas che l'odierno ricorrente sia titolare di pensione di vecchiaia cat. VO n. 12059330, liquidata in suo favore con decorrenza dall'1.10.2009 (cfr. modello TE08 del 10.9.2009, doc. 1).
La suddetta prestazione pensionistica è stata calcolata con il sistema retributivo, sulla base dei contributi versati dall'1.10.1967 al 6.6.2009 presso la gestione del Fondo Lavoratori
Dipendenti.
Soccorre, pertanto, l'art. 13 d.lgs. n. 503/1992, in base al quale “
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall l'importo della pensione è determinato dalla CP_1
somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto”.
3.2. Ciò posto, la parte ricorrente rivendica il computo in quota B di ulteriori 15 settimane, quali accreditate in suo favore nel relativo estratto conto assicurativo.
Sennonchè, dal modello TE08 del 10.9.2009 si evince che la prestazione pensionistica è stata liquidata sulla scorta di complessivi 2080 contributi settimanali, di cui 1240 in quota A e 840 in quota B.
Come più volte evidenziato dalla Suprema Corte, il tetto dei 2080 contributi settimanali
(corrispondenti a 40 anni di anzianità) integra un limite invalicabile.
2 Si richiama, a tal fine, Cass. Sez. Lav. n. 24596/2011, che nei seguenti termini si è espressa:
“
1. Va premesso, ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 11, comma 2, che l'importo massimo, non superabile, della pensione si consegue con i 40 anni di contribuzione (cui corrisponde la percentuale dell'80% di commisurazione della pensione alla retribuzione).
L'ordinamento attribuisce ai lavoratori dipendenti che hanno compiuto l'età prescritta per la pensione di vecchiaia due distinte e diverse facoltà per incrementare l'anzianità assicurativa e contributiva, con conseguenti vantaggi sull'ammontare della pensione:
a) La prima è sancita dal D.L. n. 791 del 1981, art. 6, convertito in L. n. 54 del 1982, che è riservata (esclusivamente) a coloro che, pur avendo maturato il diritto a pensione, non la conseguirebbero però nella misura massima, perchè hanno una anzianità contributiva inferiore ai 40 anni;
costoro possono esercitare l'opzione, cioè scegliere di rimanere in servizio per incrementare la provvista contributiva fino al raggiungimento appunto del limite massimo dei 40 anni (non oltre comunque i 65 anni di età). Il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 3, prevede che la anzianità contributiva acquisita a seguito di detta opzione si incrementa di un punto percentuale fino al compimento dei 65 anni per gli uomini, e
"comunque fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile", ossia fino ai 40 anni;
b) L'altra facoltà di incremento della pensione è invece prevista dalla L. n. 407 del 1990, art.
6, che la riserva a coloro che hanno già conseguito l'anzianità massima utile dei 40 anni.
Costoro, se scelgono di rimanere in servizio (fino ai 65 anni, dal momento che l'originario limite dei 62 è stato elevato a 65 dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 2) non possono aumentare la pensione base, avendo già raggiunto il limite insuperabile, ma per il periodo di trattenimento in servizio maturano solo una maggiorazione di importo pari ai supplementi di pensione, previsti dalla L. n. 155 del 1981, art.
7. Inoltre, anche in caso della opzione sub
a), il lavoratore, dopo avere conseguito l'anzianità massima utile dei 40 anni, matura, per il periodo successivo, la medesima maggiorazione (cfr. del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 3, ultimo periodo)”.
Conduce in tal senso anche il tenore dell'art. 4 del D.M. 27/10/2004 che, in attuazione dell'art. 47 del D.L. 269/2003 in tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, prescrive che “L'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con
l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza,
3 l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti per l'esposizione all'amianto.
L'opzione è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza”.
Ed il limite di 40 anni (ossia 2080 settimane contributive) opera anche nell'ambito di ciascuna delle gestioni presso cui sono stati versati i contributi (cfr. Cass. n. 7556/2014).
3.3. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, la contribuzione aggiuntiva rivendicata dal ricorrente, seppur accreditata in suo favore (si veda l'estratto assicurativo in atti, doc. 3), non può essere utilmente computata al fine di incrementare il rateo pensionistico.
Ne discende, pertanto, il rigetto del ricorso.
4. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, non avendo l' svolto attività CP_2
difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1993/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 16/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1993 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Mancaniello Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: riliquidazione pensionistica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.2.2024, adiva l'intestato Tribunale del Parte_1
lavoro, al fine di sentir dichiarare il proprio diritto alla ricostituzione della pensione cat. VO n.
10002423, rivendicando, a tal fine, il computo di ulteriori 15 settimane contributive in quota CP_ B, con conseguente condanna dell' al pagamento, nei limiti della decadenza triennale, della differenza mensile perequabile di euro 11,43 a decorrere dalla decorrenza originaria, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
L' , ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio, restando Controparte_2
definitivamente contumace.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 16.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Va opportunamente premesso che la domanda giudiziale risulta proponibile, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale.
Ne deriva che l'istanza deve intendersi quella originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass.
Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n. 20892), né, conseguentemente, il previo esperimento dei rimedi amministrativi.
3. Tanto premesso, si ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Ed invero, emerge per tabulas che l'odierno ricorrente sia titolare di pensione di vecchiaia cat. VO n. 12059330, liquidata in suo favore con decorrenza dall'1.10.2009 (cfr. modello TE08 del 10.9.2009, doc. 1).
La suddetta prestazione pensionistica è stata calcolata con il sistema retributivo, sulla base dei contributi versati dall'1.10.1967 al 6.6.2009 presso la gestione del Fondo Lavoratori
Dipendenti.
Soccorre, pertanto, l'art. 13 d.lgs. n. 503/1992, in base al quale “
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall l'importo della pensione è determinato dalla CP_1
somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto”.
3.2. Ciò posto, la parte ricorrente rivendica il computo in quota B di ulteriori 15 settimane, quali accreditate in suo favore nel relativo estratto conto assicurativo.
Sennonchè, dal modello TE08 del 10.9.2009 si evince che la prestazione pensionistica è stata liquidata sulla scorta di complessivi 2080 contributi settimanali, di cui 1240 in quota A e 840 in quota B.
Come più volte evidenziato dalla Suprema Corte, il tetto dei 2080 contributi settimanali
(corrispondenti a 40 anni di anzianità) integra un limite invalicabile.
2 Si richiama, a tal fine, Cass. Sez. Lav. n. 24596/2011, che nei seguenti termini si è espressa:
“
1. Va premesso, ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 11, comma 2, che l'importo massimo, non superabile, della pensione si consegue con i 40 anni di contribuzione (cui corrisponde la percentuale dell'80% di commisurazione della pensione alla retribuzione).
L'ordinamento attribuisce ai lavoratori dipendenti che hanno compiuto l'età prescritta per la pensione di vecchiaia due distinte e diverse facoltà per incrementare l'anzianità assicurativa e contributiva, con conseguenti vantaggi sull'ammontare della pensione:
a) La prima è sancita dal D.L. n. 791 del 1981, art. 6, convertito in L. n. 54 del 1982, che è riservata (esclusivamente) a coloro che, pur avendo maturato il diritto a pensione, non la conseguirebbero però nella misura massima, perchè hanno una anzianità contributiva inferiore ai 40 anni;
costoro possono esercitare l'opzione, cioè scegliere di rimanere in servizio per incrementare la provvista contributiva fino al raggiungimento appunto del limite massimo dei 40 anni (non oltre comunque i 65 anni di età). Il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 3, prevede che la anzianità contributiva acquisita a seguito di detta opzione si incrementa di un punto percentuale fino al compimento dei 65 anni per gli uomini, e
"comunque fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile", ossia fino ai 40 anni;
b) L'altra facoltà di incremento della pensione è invece prevista dalla L. n. 407 del 1990, art.
6, che la riserva a coloro che hanno già conseguito l'anzianità massima utile dei 40 anni.
Costoro, se scelgono di rimanere in servizio (fino ai 65 anni, dal momento che l'originario limite dei 62 è stato elevato a 65 dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 2) non possono aumentare la pensione base, avendo già raggiunto il limite insuperabile, ma per il periodo di trattenimento in servizio maturano solo una maggiorazione di importo pari ai supplementi di pensione, previsti dalla L. n. 155 del 1981, art.
7. Inoltre, anche in caso della opzione sub
a), il lavoratore, dopo avere conseguito l'anzianità massima utile dei 40 anni, matura, per il periodo successivo, la medesima maggiorazione (cfr. del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 3, ultimo periodo)”.
Conduce in tal senso anche il tenore dell'art. 4 del D.M. 27/10/2004 che, in attuazione dell'art. 47 del D.L. 269/2003 in tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, prescrive che “L'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con
l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza,
3 l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti per l'esposizione all'amianto.
L'opzione è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza”.
Ed il limite di 40 anni (ossia 2080 settimane contributive) opera anche nell'ambito di ciascuna delle gestioni presso cui sono stati versati i contributi (cfr. Cass. n. 7556/2014).
3.3. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, la contribuzione aggiuntiva rivendicata dal ricorrente, seppur accreditata in suo favore (si veda l'estratto assicurativo in atti, doc. 3), non può essere utilmente computata al fine di incrementare il rateo pensionistico.
Ne discende, pertanto, il rigetto del ricorso.
4. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, non avendo l' svolto attività CP_2
difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1993/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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