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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 15/09/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 265 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 10.09.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DI VITO GIUSEPPE, Parte_1
RICORRENTE
E
DI ISERNIA, rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CP_1 giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 01/07/2020, il sig. premettendo di fruire di ratei di Parte_1 pensione (ctg. EL n. 00433454) riconosci 2.07.2021 con decorrenza dal 01.07.2011, - ha adìto il Tribunale di Isernia chiedendo che, previo accertamento del proprio diritto alla ricostituzione pensionistica ab origine per motivi contributivi, l' CP_1 fosse condannato a corrispondergli le mensilità arretrate, oltre agli accessori mo legali, con le conseguenti favorevoli ricadute in ordine al governo delle spese di lite. Si è costituito tempestivamente l' eccependo la decadenza sostanziale del ricorrente, CP_1 ex art. 47, D.P.R. n. 639\1970 ultimo comma e secondo comma. La causa, istruita mediante consulenza tecnica contabile, è giunta alla discussione e decisione all'udienza del 10.09.2025, trattata con modalità cartolari.
*** 2. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di decadenza sostanziale formulata dall' , che è fondata. CP_2
Il ricorrente dopo aver ottenuto con atto del giorno 12.07.2011 il Parte_1 riconosciment diritto a fruire della pensione ctg. EL n. 00433454, di cui sopra, presentò all' domanda di ricostituzione pensionistica per maggiore contribuzione, CP_1 domanda pe a all' il 16.11.2016 e respinta in modo espresso il 18.11.2016. CP_1
La reiezione da parte fu dovuta al previo compimento della decadenza, che CP_2 venne rettamente eccepit nte ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, comma 1, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, comma additivo di un ulteriore comma all'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970. E, invero, sia al momento della statuizione dell'Ente in data 12.07.2011 sia il 16.11.2016, quando il chiese la ricostituzione di cui si discorre, era già vigente il prefato art. Parte_1
38, comm d, n.1 del D.L. n. 98\2011. Pertanto, trova applicazione nel caso di specie l'art. 47 D.P.R. 639/1970 che, nella vigente formulazione, prevede quanto segue: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito CP_2 per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. Il comma 6 dell'art. 47, aggiunto dal d.l. n. 98/2011, estendendo con portata innovativa l'applicazione del termine di decadenza all'ipotesi delle mere riliquidazioni delle pensioni, ha previsto espressamente che “le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Tale disposizione ha esteso l'applicazione della decadenza triennale alla richiesta di
“prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito” così superando l'orientamento espresso in merito alla portata dell'art. 47 dalla Suprema Corte nella nota pronuncia a Sezioni Unite del 12/5/2009, n. 12720, che, ricordato il principio per il quale la decadenza sostanziale "è di ordine pubblico” (artt. 2968 e 2969 c.c.), aveva dettato il principio di diritto in base al quale allorché la domanda attenga ad uno o più ratei rispetto a una stessa prestazione già riconosciuta dall'istituto previdenziale, la richiesta di pagamento anche di un solo rateo, è un atto di esercizio del diritto idoneo a impedire la decadenza con riguardo alla prestazione dovuta, ed anche in relazione ad ulteriori somme che fossero eventualmente richieste per lo stesso titolo, che non sarebbero altro che una componente del credito previdenziale e che la richiesta di una prestazione previdenziale soddisfatta solo in parte impedirebbe definitivamente la decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, cosicché la richiesta non è assoggettata ad alcun termine di decadenza bensì soltanto a quello di prescrizione.
Considerato che
il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa all' in data 16 CP_1 novembre 2016, ben oltre il termine di tre anni e trecento giorni itti per il completamento della procedura amministrativa, calcolati dalla data del 12 luglio 2011, il medesimo risulta definitivamente incorso nella decadenza dal diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con conseguente inammissibilità del ricorso. 3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo nella misura minima del parametro, secondo il valore dichiarato dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore dell' CP_1 che liquida in euro 2.697,00, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per legge;
- Pone a carico del ricorrente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Isernia, il 15.09.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 265 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 10.09.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DI VITO GIUSEPPE, Parte_1
RICORRENTE
E
DI ISERNIA, rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CP_1 giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 01/07/2020, il sig. premettendo di fruire di ratei di Parte_1 pensione (ctg. EL n. 00433454) riconosci 2.07.2021 con decorrenza dal 01.07.2011, - ha adìto il Tribunale di Isernia chiedendo che, previo accertamento del proprio diritto alla ricostituzione pensionistica ab origine per motivi contributivi, l' CP_1 fosse condannato a corrispondergli le mensilità arretrate, oltre agli accessori mo legali, con le conseguenti favorevoli ricadute in ordine al governo delle spese di lite. Si è costituito tempestivamente l' eccependo la decadenza sostanziale del ricorrente, CP_1 ex art. 47, D.P.R. n. 639\1970 ultimo comma e secondo comma. La causa, istruita mediante consulenza tecnica contabile, è giunta alla discussione e decisione all'udienza del 10.09.2025, trattata con modalità cartolari.
*** 2. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di decadenza sostanziale formulata dall' , che è fondata. CP_2
Il ricorrente dopo aver ottenuto con atto del giorno 12.07.2011 il Parte_1 riconosciment diritto a fruire della pensione ctg. EL n. 00433454, di cui sopra, presentò all' domanda di ricostituzione pensionistica per maggiore contribuzione, CP_1 domanda pe a all' il 16.11.2016 e respinta in modo espresso il 18.11.2016. CP_1
La reiezione da parte fu dovuta al previo compimento della decadenza, che CP_2 venne rettamente eccepit nte ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, comma 1, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, comma additivo di un ulteriore comma all'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970. E, invero, sia al momento della statuizione dell'Ente in data 12.07.2011 sia il 16.11.2016, quando il chiese la ricostituzione di cui si discorre, era già vigente il prefato art. Parte_1
38, comm d, n.1 del D.L. n. 98\2011. Pertanto, trova applicazione nel caso di specie l'art. 47 D.P.R. 639/1970 che, nella vigente formulazione, prevede quanto segue: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito CP_2 per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. Il comma 6 dell'art. 47, aggiunto dal d.l. n. 98/2011, estendendo con portata innovativa l'applicazione del termine di decadenza all'ipotesi delle mere riliquidazioni delle pensioni, ha previsto espressamente che “le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Tale disposizione ha esteso l'applicazione della decadenza triennale alla richiesta di
“prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito” così superando l'orientamento espresso in merito alla portata dell'art. 47 dalla Suprema Corte nella nota pronuncia a Sezioni Unite del 12/5/2009, n. 12720, che, ricordato il principio per il quale la decadenza sostanziale "è di ordine pubblico” (artt. 2968 e 2969 c.c.), aveva dettato il principio di diritto in base al quale allorché la domanda attenga ad uno o più ratei rispetto a una stessa prestazione già riconosciuta dall'istituto previdenziale, la richiesta di pagamento anche di un solo rateo, è un atto di esercizio del diritto idoneo a impedire la decadenza con riguardo alla prestazione dovuta, ed anche in relazione ad ulteriori somme che fossero eventualmente richieste per lo stesso titolo, che non sarebbero altro che una componente del credito previdenziale e che la richiesta di una prestazione previdenziale soddisfatta solo in parte impedirebbe definitivamente la decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, cosicché la richiesta non è assoggettata ad alcun termine di decadenza bensì soltanto a quello di prescrizione.
Considerato che
il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa all' in data 16 CP_1 novembre 2016, ben oltre il termine di tre anni e trecento giorni itti per il completamento della procedura amministrativa, calcolati dalla data del 12 luglio 2011, il medesimo risulta definitivamente incorso nella decadenza dal diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con conseguente inammissibilità del ricorso. 3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo nella misura minima del parametro, secondo il valore dichiarato dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore dell' CP_1 che liquida in euro 2.697,00, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per legge;
- Pone a carico del ricorrente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Isernia, il 15.09.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio