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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/11/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1452/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nicola Filardo. appellante E
(CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Provino Meles. appellato
OGGETTO: appello avverso Sentenza n. 197/2022 del Giudice di Pace di Cariati
- Contratti d'opera.
CONCLUSIONI All'udienza del 5.6.2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento depositato il 6.6.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 1. Il sig. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Cariati al decreto ingiuntivo n. 61/2019 emesso l'11.12.2019 con il quale, su istanza del sig. (titolare della Fe.Mar), gli era stato ingiunto il Controparte_1 pagamento di € 4.200,46, oltre interessi e spese, in virtù della fattura n. 90 del 16.12.2016 relativa alla fornitura e posa in opera di materiale elettrico eseguita presso la “Piccola Standar” di EP NO (climatizzatore Fantini Cosmi 2400 BTU, pannello led Disano 65X65, lampade emergenza Beghelli 18w, dvr per circuito chiuso 8 ingressi, centrale allarme Bentel 8 zone, centrale antincendio Serai). Deduceva che: -la sua attività commerciale “Piccola Standar” sita in Cariati, Via Stazione n. 8, in data 2-3 dicembre 2016 era stata interessata da continui sbalzi di tensione seguiti da un completo black-out; -era stato quindi contattato dal sig. Cont
, titolare della ditta Fe. il quale gli aveva proposto di Controparte_1 incardinare una causa contro il distributore dell'energia e si era offerto di fornire un preventivo dei danni;
-dopo alcuni giorni l'opposto, senza mai recarsi nel negozio, aveva fornito una relazione tecnica dell'impianto e, anziché consegnare un preventivo, aveva emesso una fattura;
-nel frattempo i problemi agli impianti erano rientrati sicché non venne eseguito alcun intervento manutentivo;
-tuttavia il sig.
gli aveva proposto un accordo per il quale al solo ricevimento della CP_1 somma dovuta a titolo di risarcimento sarebbero stati eseguiti lavori di Cont rinnovamento agli impianti, ovvero, in difetto, il rimborso alla Fe. dell'equivalente monetario dell'IVA inserita nella fattura;
-nessuno dei lavori riportati nella fattura era stato eseguito dal sig. ; -la domanda Controparte_1 proposta dinanzi al Giudice di Pace di Cariati era stata rigettata e il successivo appello era stato abbandonato su insistenza dello stesso sig. . CP_1
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo.
1.1. Si costituiva in giudizio il sig. che in via preliminare Controparte_1 eccepiva la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. Nel merito contestava la ricostruzione fattuale offerta dalla controparte in quanto non credibile e in ogni caso non corrispondente al vero. Sottolineava la valenza probatoria ex art. 2700 c.c. degli atti del giudizio R.G. n. 314/2018 Giudice di Pace di Cariati e del giudizio di appello R.G. n. 305/2019 Tribunale di Castrovillari. Chiedeva quindi, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto
1.2. Con sentenza n. 197/2022 il Giudice di Pace di Cariati rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo. Secondo il Giudice di prime cure l'opponente non aveva dimostrato che nessun lavoro era stato effettuato dall'opposto nei suoi confronti.
2 2. Avverso tale decisione ha proposto appello il sig. sulla base Parte_1 dei seguenti motivi:
-errata valutazione del riparto dell'onere probatorio, non avendo il Giudice di Pace tenuto conto del principio per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore-opposto a dover offrire la prova del fatto costituivo del credito;
-errata attribuzione di valenza probatoria decisiva ai verbali del giudizio R.G. n. 314/2018 Giudice di Pace di Cariati.
2.1. Si è costituito in appello il sig. , che ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. Nel merito ha dedotto la correttezza delle valutazioni del Giudice di prime cure ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
****************************
3. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. svolta dalla parte appellata. Occorre infatti rimarcare che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che, tuttavia, occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199). Ebbene, dal tenore complessivo dell'atto di appello sono agevolmente inferibili le ragioni su cui l'appellante fonda la propria richiesta di riforma della pronuncia di primo grado ed appaiono chiare le parti del provvedimento appellate.
4. L'appello è fondato. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al
3 creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione. E così accade che i documenti, costituenti prova scritta in base agli artt. 633 ss. c.p.c. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdano, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 ss. c.p.c.); e, se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, che la sua domanda debba essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697 comma 1 c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/11/2003, n.17371; conf. Cassazione civile sez. II, 04/10/2024, n.26048). Invero, è principio consolidato quello per cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 11/03/2011, n. 5915; conf. Cassazione civile sez. III, 12/07/2023, n.19944). Ciò posto, nel caso di specie l'opponente-odierno appellante, ha fermamente contestato l'avvenuta esecuzione da parte dell'opposto delle forniture e dei lavori riportati nella fattura n. 90 del 16.12.2016 azionata in sede monitoria. A fronte di tale contestazione l'appellato non ha fornito alcun idoneo riscontro al fine di provare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni. In particolare, l'unico testimone di parte opposta escusso in primo grado, il sig.
, ha dichiarato di non sapere nulla in merito alla fornitura di Testimone_1 materiale da parte del sig. nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1
.
[...]
A ciò si aggiunga che i testimoni di parte opponente hanno fornito dichiarazioni tutt'altro che idonee ad avvalorare la fondatezza della pretesa dell'ingiungente: la sig.ra ha riferito che il sig. si era recato nell'esercizio Testimone_2 CP_1 commerciale dell'appellante ma non aveva effettuato riparazioni né eseguito lavori e che gli apparecchi elettronici lì presenti non sono mai stati sostituiti;
il sig.
[...]
frequentatore dell'esercizio commerciale del sig. , ha dichiarato di CP_3 Pt_1 non aver avuto modo di notare l'effettuazione di lavori di sostituzione del climatizzatore e dell'allarme o di interventi sull'impianto anti incendio e di sapere che gli apparecchi presenti in negozio sono datati nel tempo;
la sig.ra Tes_3
4 ha dichiarato che nel mese di dicembre 2016 non erano stati fatti lavori CP_4 presso l'attività commerciale dell'appellante. Alcuna valenza probatoria decisiva può essere attribuita agli atti del procedimento R.G. n. 314/2018 Giudice di Pace di Cariati. Il relativo atto di citazione redatto nell'interesse dell'odierno appellante, prodotto dall'appellato, non risulta contenere nessuna dichiarazione neppure latamente confessoria in quanto vengono semplicemente riportate le apparecchiature che sarebbero rimaste danneggiate a seguito del black out e l'ammontare dei danni ma non viene fatto alcun riferimento alla loro sostituzione o all'esecuzione di lavori di riparazione. In quella sede, inoltre, i testi sig.ri e si erano Testimone_4 Testimone_1 limitati a riferire in ordine al non funzionamento di determinati apparecchi elettronici a seguito degli sbalzi di tensione verificatisi il 2 dicembre 2016 ma non avevano dichiarato alcunché in ordine a prestazioni che sarebbero state rese dal sig.
. Controparte_1
L'unico che nell'ambito di quel giudizio aveva dichiarato in sede di escussione testimoniale di avere eseguito i lavori di cui alla fattura in oggetto era stato proprio l'odierno appellato;
tuttavia si tratta di un elemento del quale il sig. CP_1 non può giovarsi in questo giudizio trattandosi di affermazioni che, per quanto rese sotto giuramento, provengono da lui stesso. Come noto nel processo civile le dichiarazioni di una parte non possono far prova a suo favore. In definitiva, sulla scorta delle superiori considerazioni può concludersi affermando che l'opposto, su cui gravava il relativo onere, non sia riuscito a fornire prova della fondatezza della pretesa fatta valere in sede monitoria. Egli infatti, a fronte delle specifiche contestazioni dell'ingiunto, non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture di cui alla fattura n. 90 del 16.12.2016, la quale, come visto, non può costituire da sola un sufficiente riscontro. Alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati in apertura, di cui il Giudice di prime cure non ha fatto buon governo, l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
merita di essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
[...]
61/2019 (R.G. n. 811/2019) emesso dal Giudice di Pace di Cariati l'11.12.2019. La sentenza appellata va quindi integralmente riformata.
5. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P. Q. M.
5 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
ACCOGLIE l'appello proposto da e in riforma della sentenza n. 197/2022 Parte_1 emessa in data 4.4.2022 dal Giudice di Pace di Cariati (depositata il 31.5.2022)
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 61/2019 (R.G. n. 811/2019) emesso in data 11.12.2019 dal Giudice di Pace di Cariati;
ON
al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in Controparte_1 favore di , che si liquidano in complessivi € 1.098,73, di cui € Parte_1
98,73 per esborsi documentati per il primo grado ed in complessivi € 1.300,00 per il grado d'appello, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Castrovillari, 16/11/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nicola Filardo. appellante E
(CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Provino Meles. appellato
OGGETTO: appello avverso Sentenza n. 197/2022 del Giudice di Pace di Cariati
- Contratti d'opera.
CONCLUSIONI All'udienza del 5.6.2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento depositato il 6.6.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 1. Il sig. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Cariati al decreto ingiuntivo n. 61/2019 emesso l'11.12.2019 con il quale, su istanza del sig. (titolare della Fe.Mar), gli era stato ingiunto il Controparte_1 pagamento di € 4.200,46, oltre interessi e spese, in virtù della fattura n. 90 del 16.12.2016 relativa alla fornitura e posa in opera di materiale elettrico eseguita presso la “Piccola Standar” di EP NO (climatizzatore Fantini Cosmi 2400 BTU, pannello led Disano 65X65, lampade emergenza Beghelli 18w, dvr per circuito chiuso 8 ingressi, centrale allarme Bentel 8 zone, centrale antincendio Serai). Deduceva che: -la sua attività commerciale “Piccola Standar” sita in Cariati, Via Stazione n. 8, in data 2-3 dicembre 2016 era stata interessata da continui sbalzi di tensione seguiti da un completo black-out; -era stato quindi contattato dal sig. Cont
, titolare della ditta Fe. il quale gli aveva proposto di Controparte_1 incardinare una causa contro il distributore dell'energia e si era offerto di fornire un preventivo dei danni;
-dopo alcuni giorni l'opposto, senza mai recarsi nel negozio, aveva fornito una relazione tecnica dell'impianto e, anziché consegnare un preventivo, aveva emesso una fattura;
-nel frattempo i problemi agli impianti erano rientrati sicché non venne eseguito alcun intervento manutentivo;
-tuttavia il sig.
gli aveva proposto un accordo per il quale al solo ricevimento della CP_1 somma dovuta a titolo di risarcimento sarebbero stati eseguiti lavori di Cont rinnovamento agli impianti, ovvero, in difetto, il rimborso alla Fe. dell'equivalente monetario dell'IVA inserita nella fattura;
-nessuno dei lavori riportati nella fattura era stato eseguito dal sig. ; -la domanda Controparte_1 proposta dinanzi al Giudice di Pace di Cariati era stata rigettata e il successivo appello era stato abbandonato su insistenza dello stesso sig. . CP_1
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo.
1.1. Si costituiva in giudizio il sig. che in via preliminare Controparte_1 eccepiva la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. Nel merito contestava la ricostruzione fattuale offerta dalla controparte in quanto non credibile e in ogni caso non corrispondente al vero. Sottolineava la valenza probatoria ex art. 2700 c.c. degli atti del giudizio R.G. n. 314/2018 Giudice di Pace di Cariati e del giudizio di appello R.G. n. 305/2019 Tribunale di Castrovillari. Chiedeva quindi, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto
1.2. Con sentenza n. 197/2022 il Giudice di Pace di Cariati rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo. Secondo il Giudice di prime cure l'opponente non aveva dimostrato che nessun lavoro era stato effettuato dall'opposto nei suoi confronti.
2 2. Avverso tale decisione ha proposto appello il sig. sulla base Parte_1 dei seguenti motivi:
-errata valutazione del riparto dell'onere probatorio, non avendo il Giudice di Pace tenuto conto del principio per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore-opposto a dover offrire la prova del fatto costituivo del credito;
-errata attribuzione di valenza probatoria decisiva ai verbali del giudizio R.G. n. 314/2018 Giudice di Pace di Cariati.
2.1. Si è costituito in appello il sig. , che ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. Nel merito ha dedotto la correttezza delle valutazioni del Giudice di prime cure ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
****************************
3. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. svolta dalla parte appellata. Occorre infatti rimarcare che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che, tuttavia, occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199). Ebbene, dal tenore complessivo dell'atto di appello sono agevolmente inferibili le ragioni su cui l'appellante fonda la propria richiesta di riforma della pronuncia di primo grado ed appaiono chiare le parti del provvedimento appellate.
4. L'appello è fondato. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al
3 creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione. E così accade che i documenti, costituenti prova scritta in base agli artt. 633 ss. c.p.c. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdano, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 ss. c.p.c.); e, se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, che la sua domanda debba essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697 comma 1 c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/11/2003, n.17371; conf. Cassazione civile sez. II, 04/10/2024, n.26048). Invero, è principio consolidato quello per cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 11/03/2011, n. 5915; conf. Cassazione civile sez. III, 12/07/2023, n.19944). Ciò posto, nel caso di specie l'opponente-odierno appellante, ha fermamente contestato l'avvenuta esecuzione da parte dell'opposto delle forniture e dei lavori riportati nella fattura n. 90 del 16.12.2016 azionata in sede monitoria. A fronte di tale contestazione l'appellato non ha fornito alcun idoneo riscontro al fine di provare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni. In particolare, l'unico testimone di parte opposta escusso in primo grado, il sig.
, ha dichiarato di non sapere nulla in merito alla fornitura di Testimone_1 materiale da parte del sig. nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1
.
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A ciò si aggiunga che i testimoni di parte opponente hanno fornito dichiarazioni tutt'altro che idonee ad avvalorare la fondatezza della pretesa dell'ingiungente: la sig.ra ha riferito che il sig. si era recato nell'esercizio Testimone_2 CP_1 commerciale dell'appellante ma non aveva effettuato riparazioni né eseguito lavori e che gli apparecchi elettronici lì presenti non sono mai stati sostituiti;
il sig.
[...]
frequentatore dell'esercizio commerciale del sig. , ha dichiarato di CP_3 Pt_1 non aver avuto modo di notare l'effettuazione di lavori di sostituzione del climatizzatore e dell'allarme o di interventi sull'impianto anti incendio e di sapere che gli apparecchi presenti in negozio sono datati nel tempo;
la sig.ra Tes_3
4 ha dichiarato che nel mese di dicembre 2016 non erano stati fatti lavori CP_4 presso l'attività commerciale dell'appellante. Alcuna valenza probatoria decisiva può essere attribuita agli atti del procedimento R.G. n. 314/2018 Giudice di Pace di Cariati. Il relativo atto di citazione redatto nell'interesse dell'odierno appellante, prodotto dall'appellato, non risulta contenere nessuna dichiarazione neppure latamente confessoria in quanto vengono semplicemente riportate le apparecchiature che sarebbero rimaste danneggiate a seguito del black out e l'ammontare dei danni ma non viene fatto alcun riferimento alla loro sostituzione o all'esecuzione di lavori di riparazione. In quella sede, inoltre, i testi sig.ri e si erano Testimone_4 Testimone_1 limitati a riferire in ordine al non funzionamento di determinati apparecchi elettronici a seguito degli sbalzi di tensione verificatisi il 2 dicembre 2016 ma non avevano dichiarato alcunché in ordine a prestazioni che sarebbero state rese dal sig.
. Controparte_1
L'unico che nell'ambito di quel giudizio aveva dichiarato in sede di escussione testimoniale di avere eseguito i lavori di cui alla fattura in oggetto era stato proprio l'odierno appellato;
tuttavia si tratta di un elemento del quale il sig. CP_1 non può giovarsi in questo giudizio trattandosi di affermazioni che, per quanto rese sotto giuramento, provengono da lui stesso. Come noto nel processo civile le dichiarazioni di una parte non possono far prova a suo favore. In definitiva, sulla scorta delle superiori considerazioni può concludersi affermando che l'opposto, su cui gravava il relativo onere, non sia riuscito a fornire prova della fondatezza della pretesa fatta valere in sede monitoria. Egli infatti, a fronte delle specifiche contestazioni dell'ingiunto, non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture di cui alla fattura n. 90 del 16.12.2016, la quale, come visto, non può costituire da sola un sufficiente riscontro. Alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati in apertura, di cui il Giudice di prime cure non ha fatto buon governo, l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
merita di essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
[...]
61/2019 (R.G. n. 811/2019) emesso dal Giudice di Pace di Cariati l'11.12.2019. La sentenza appellata va quindi integralmente riformata.
5. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P. Q. M.
5 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
ACCOGLIE l'appello proposto da e in riforma della sentenza n. 197/2022 Parte_1 emessa in data 4.4.2022 dal Giudice di Pace di Cariati (depositata il 31.5.2022)
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 61/2019 (R.G. n. 811/2019) emesso in data 11.12.2019 dal Giudice di Pace di Cariati;
ON
al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in Controparte_1 favore di , che si liquidano in complessivi € 1.098,73, di cui € Parte_1
98,73 per esborsi documentati per il primo grado ed in complessivi € 1.300,00 per il grado d'appello, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Castrovillari, 16/11/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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