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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/07/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 170/2025
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
nata il [...], a [...], Parte_1
con avv. FRACCAROLI BARBARA , come da CodiceFiscale_1
mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
pagina 1 di 6 contro nato il [...] a [...] Controparte_1
(MI), , con avv. BERTONCELLI ROSSELLA, CodiceFiscale_2
come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
All'udienza dell'08.05.2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
Previa declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1) Affidamento dei minori ad entrambi i genitori con collocamento dei medesimi prevalente presso il padre a Milano, salvo i periodi superiori al mese in cui dimoreranno a Dublino con la madre
2) diritto/dovere della madre di incontrare i figli quando questi dimoreranno in
Italia per almeno un fine settimana lungo al mese, tendenzialmente dal venerdì
alla domenica, salva miglior precisazione dell'orario o ampliamento dei giorni sull'accordo delle parti, fermo restando il calendario di visite già in atto per i periodi festivi.
pagina 2 di 6 3) contributo a carico della ricorrente al mantenimento dei due figli quando gli stessi dimorano in Italia di € 480 mensili ciascuno, rivalutabili annualmente oltre l'80% delle spese straordinarie;
e nel periodo in cui i figli dimoreranno a Dublino
onere di integrale mantenimento dei medesimi a carico della , il tutto con Pt_1
decorrenza dalla data di notifica del ricorso.
Il contributo a carico della signora ed a favore del Sig. verrà Pt_1 CP_1
sospeso nei periodi in cui i figli dimoreranno presso di lei a Dublino per un periodo superiore al mese.
4) assegno unico universale integrale a favore del resistente
5) revoca dell'assegnazione della casa coniugale al resistente.
6) il tutto a spese compensate.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso del 09.01.2025 la ricorrente proponeva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande.
pagina 3 di 6 Si costituiva il resistente in data 08.04.2025 non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma formulando ulteriori domande.
All'udienza dell'08.05.2025 il Giudice Istruttore formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dalle parti comparse personalmente.
I procuratori chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può
che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del pagina 4 di 6 divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 06.10.2006 ad Assisi, alle condizioni specificate nella epigrafe della pagina 5 di 6 presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396,
(atto di matrimonio n. 180, Parte II, serie A, anno 2006)
3) Spese integralmente compensate
Così deciso in Verona, il 15/07/2025
Il Pres. rel.
Dott. Massimo Vaccari
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 170/2025
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
nata il [...], a [...], Parte_1
con avv. FRACCAROLI BARBARA , come da CodiceFiscale_1
mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
pagina 1 di 6 contro nato il [...] a [...] Controparte_1
(MI), , con avv. BERTONCELLI ROSSELLA, CodiceFiscale_2
come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
All'udienza dell'08.05.2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
Previa declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1) Affidamento dei minori ad entrambi i genitori con collocamento dei medesimi prevalente presso il padre a Milano, salvo i periodi superiori al mese in cui dimoreranno a Dublino con la madre
2) diritto/dovere della madre di incontrare i figli quando questi dimoreranno in
Italia per almeno un fine settimana lungo al mese, tendenzialmente dal venerdì
alla domenica, salva miglior precisazione dell'orario o ampliamento dei giorni sull'accordo delle parti, fermo restando il calendario di visite già in atto per i periodi festivi.
pagina 2 di 6 3) contributo a carico della ricorrente al mantenimento dei due figli quando gli stessi dimorano in Italia di € 480 mensili ciascuno, rivalutabili annualmente oltre l'80% delle spese straordinarie;
e nel periodo in cui i figli dimoreranno a Dublino
onere di integrale mantenimento dei medesimi a carico della , il tutto con Pt_1
decorrenza dalla data di notifica del ricorso.
Il contributo a carico della signora ed a favore del Sig. verrà Pt_1 CP_1
sospeso nei periodi in cui i figli dimoreranno presso di lei a Dublino per un periodo superiore al mese.
4) assegno unico universale integrale a favore del resistente
5) revoca dell'assegnazione della casa coniugale al resistente.
6) il tutto a spese compensate.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso del 09.01.2025 la ricorrente proponeva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande.
pagina 3 di 6 Si costituiva il resistente in data 08.04.2025 non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma formulando ulteriori domande.
All'udienza dell'08.05.2025 il Giudice Istruttore formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dalle parti comparse personalmente.
I procuratori chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può
che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del pagina 4 di 6 divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 06.10.2006 ad Assisi, alle condizioni specificate nella epigrafe della pagina 5 di 6 presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396,
(atto di matrimonio n. 180, Parte II, serie A, anno 2006)
3) Spese integralmente compensate
Così deciso in Verona, il 15/07/2025
Il Pres. rel.
Dott. Massimo Vaccari
pagina 6 di 6