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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/07/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24484/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Virgallita Gabriele presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ORBASSANO il Parte_1 Parte_2 12.07.2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO (atto n. 38 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12.04.2009, il 26.9.2014 e il 14.11.2019. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 16/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente presso la madre.
DISPONE l'assegnazione della casa familiare sita in Via Monteverdi n. 10, Bruino (TO) alla SI
in cui manterrà la residenza insieme ai figli. Parte_1
DÀ ATTO che il Signor dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente la Parte_2 nuova residenza.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario e regime:
- a settimane alternate dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 20.00;
- durante la settimana il martedì ed il mercoledì con pernottamento;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali il figlio resterà con il genitore secondo il calendario ordinario;
- durante le vacanze estive, due settimane, anche non continuative, con sospensione durante tali periodi, del diritto dell'altro genitore alla permanenza del figlio presso di lui. I periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il mese di maggio;
in mancanza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due negli anni dispari;
DISPONE che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 600 (€ 200 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
DISPONE che le spese di natura straordinaria, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e pagina 2 di 3 ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, siano così suddivise: il padre concorrerà̀ nella misura del 50%. Con riferimento a tali spese menzionate si richiama il Protocollo del 15.03.2016 sottoscritto a Torino ed a cui le parti fanno espresso riferimento.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli minorenni sarà richiesto dalla SI
e volto a far fronte alle necessità dei minori, ed il Signor si impegna Parte_1 Parte_2 fin d'ora a firmare la documentazione necessaria a che la SI possa richiederlo. Pt_1
DÀ ATTO che entrambi dichiarano di rinunciare a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti, fermo restando l'obbligo di mantenimento per i figli;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24484/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Virgallita Gabriele presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ORBASSANO il Parte_1 Parte_2 12.07.2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO (atto n. 38 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12.04.2009, il 26.9.2014 e il 14.11.2019. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 16/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente presso la madre.
DISPONE l'assegnazione della casa familiare sita in Via Monteverdi n. 10, Bruino (TO) alla SI
in cui manterrà la residenza insieme ai figli. Parte_1
DÀ ATTO che il Signor dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente la Parte_2 nuova residenza.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario e regime:
- a settimane alternate dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 20.00;
- durante la settimana il martedì ed il mercoledì con pernottamento;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali il figlio resterà con il genitore secondo il calendario ordinario;
- durante le vacanze estive, due settimane, anche non continuative, con sospensione durante tali periodi, del diritto dell'altro genitore alla permanenza del figlio presso di lui. I periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il mese di maggio;
in mancanza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due negli anni dispari;
DISPONE che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 600 (€ 200 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
DISPONE che le spese di natura straordinaria, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e pagina 2 di 3 ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, siano così suddivise: il padre concorrerà̀ nella misura del 50%. Con riferimento a tali spese menzionate si richiama il Protocollo del 15.03.2016 sottoscritto a Torino ed a cui le parti fanno espresso riferimento.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli minorenni sarà richiesto dalla SI
e volto a far fronte alle necessità dei minori, ed il Signor si impegna Parte_1 Parte_2 fin d'ora a firmare la documentazione necessaria a che la SI possa richiederlo. Pt_1
DÀ ATTO che entrambi dichiarano di rinunciare a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti, fermo restando l'obbligo di mantenimento per i figli;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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