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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/12/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1637 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore Dott. Teresa Guerrieri Giudice Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1637 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NA EC, elettivamente domiciliato in Pisa (PI), Via XXIV Maggio n.62, presso lo studio del difensore. RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. FANELLI CLARA, elettivamente domiciliato in Pisa (PI), Lungarno Pacinotti n.8, presso lo studio del difensore. (Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa n.222 del 2023)
RESISTENTE
CURATORE SPECIALE DEL MINORE , AVV. FRANCESCA Persona_1
GERBI,
CONCLUSIONI
1 Le Parti hanno concluso come da note scritte depositate fino al 23 maggio 2025, ai sensi dell'art.473 bis.28 c.p.c. Parte ricorrente ha così concluso: come da comparsa conclusionale dopo la costituzione del nuovo difensore in data 23/06/2025: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, a)In via Principale: dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla Sig.ra per i motivi esposti e per l'effetto revocare il contributo al Controparte_1 mantenimento della stessa posto a carico del marito. b) Disporre l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione presso l'abitazione della madre e con mandato ai Servizi Per_1
Sociali già attivati per la sorveglianza, e di incrementare la frequentazione del Sig. Pt_1 con il figlio, aumentando gli incontri con la gradualità ed i tempi resi necessari dalla situazione ad oggi, ed al permanere della misura cautelare ancora a carico del c) In Pt_1 tesi: comunque rigettare la richiesta di contributo di mantenimento a carico del ed Pt_1
a favore della Sig.ra , stante la attuale condizione di indipendenza economica della CP_1 stessa. d) Fissare la contribuzione mensile a carico del padre ed favore del figlio Per_1 nella misura massima di €. 250,00, con attribuzione alla Sig.ra della riscossione CP_1 dell'assegno unico familiare. e) Disporre la contribuzione al pagamento delle spese straordinarie extra assegno, da concordarsi tra le parti secondo le linee guida recepite dal Tribunale di Milano, per il minore , al 50% a carico del Sig. f) Con vittoria Per_1 Pt_1 di spese e competenze di causa.” e da note scritte del 24/02/2025: “§ 06 – Richieste conclusive (Affidamento al servizio sociale del minore e addebito della separazione Per_1 alla ) 23) in conclusione: si ribadisce che l'affido esclusivo comunque lascerebbe il CP_1 minore nella custodia piena ed esclusiva di un persona che si è resa autrice delle condotte provate nel contesto della vicenda oggetto del presente giudizio, circostanza dirimente al fine di valutare come la richiesta del di affido al servizio è di essenziale garanzia del Pt_1 minore;
ferma restando l'intenzione del di proseguire nel percorso di sostegno alla Pt_1 genitorialità stessa che con profitto ha sinora seguito (mentre il sostegno alla genitorialità la lo ha fin da subito abbandonato); consapevole che la materia rientra pienamente CP_1 nei poteri officiosi che il Giudice esercita nel miglior interesse del minore, comunque per tutti i motivi sopra descritti e spiegati, il insiste affinché il minore sia Pt_1 Per_1 affidato in via condivisa ad entrambi i genitori o, in subordine, resti affidato ai servizi sociali; 24) viste le criticità immediatamente manifestatesi, restando la libertà della CP_1 di risiedere dove vuole (anzi ritenuto opportuno dal che la resti quanto più Pt_1 CP_1
è possibile da lui lontana) il osserva che la permanenza della in NO Pt_1 CP_1
è legata alla relazione che la intrattiene con il il quale le ha anche messo a Pt_2 CP_2 disposizione la casa in cui la vive con il figlio ), il che equivale a dire che, CP_1 Per_1 nel caso la relazione si interrompesse, la rischierebbe di trovarsi anche senza casa;
CP_1 ovviamente il si rimetterà al prudente apprezzamento del Giudice anche rispetto alla Pt_1 residenza del minore;
25) revisione dell'assegno di mantenimento di che è stato Per_1 provvisoriamente disposto nel momento in cui la non svolgeva attività lavorativa CP_1 alcuna, mentre adesso la ha un reddito comprovato documentalmente agli atti del Pt_3
2 presente procedimento pari ad Euro 2.123,50 mensili;
26) addebito (e conseguentemente nessun mantenimento che peraltro non sarebbe dovuto stante la totale autonomia economica della ) alla della separazione a causa della relazione extraconiugale della CP_1 CP_1
con l'attuale compagno d a causa delle comprovate violenze usate
contro
Pt_2 CP_2 il . Pt_1
Parte resistente ha così concluso: “Tutto ciò premesso si insiste nelle rassegnate conclusioni, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali, anche in ragione del comportamento processuale, che come già rilevato dal Tribunale, è consistito nella “ rappresentazione completamente falsata degli eventi che il ricorrente aveva dato con il ricorso introduttivo (dal quale egli emergeva come unica vittima di un sequestro di minore da parte di moglie ) e che è stata poi completamente smentita solo grazie Per_2 all'istruttoria compiuta” (Cfr. Decreto 18.11.2023), comportamento che questa difesa ritiene possa configurare anche responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, con la conseguenza che questo Tribunale dovrebbe condannare il ricorrente anche al risarcimento dei danni. Per il resto ci si riporta a tutte le eccezioni, deduzioni, richieste di cui agli atti di causa.”
“conclusioni: voglia il Tribunale di Pisa, pronunciare la separazione della signora
[...]
dal coniuge con addebito al marito, alle seguenti Parte_4 Parte_1 condizioni: 1) Affido esclusivo del minore alla madre con collocazione presso la Per_1 medesima e previsione che la madre potrà assumere in completa autonomia anche le decisioni di maggior interesse per il figlio;
2) Possibilità per il padre di incontrare il figlio tramite incontri protetti sotto la supervisione del Servizio Sociale, alla presenza di un educatore e di uno psicologo e secondo le cadenze che il Tribunale riterrà giuste nell'interesse del minore;
3) Obbligo a carico del signor di contribuire al Pt_1 mantenimento del figlio versando alla signora , a titolo di assegno di mantenimento CP_1 del minore, la somme mensile di €.500,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (con decorrenza da giugno di ogni anno) e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
4 ) Obbligo a carico del signor di contribuire nella misura del 70% alle spese Pt_1 straordinarie sostenute nell'interesse del figlio precisando espressamente che non dovranno essere preventivamente concordate fino al perdurare della misura cautelare di divieto avvicinamento e di comunicazione a carico del sig. In caso di revoca del Pt_1 provvedimento cautelare a carico del prevedere che non dovranno essere Pt_1 preventivamente concordate le seguenti spese: scolastiche: libri scolastici, iscrizioni e rette di scuole private e/o pubbliche;
assicurazione scolastica;
fondo spese scolastico (c.d. contributo volontario), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitori che lo utilizza;
spese per il trasporto pubblico (abbonamenti mezzi pubblici ecc.) da/per l'istituto scolastico frequentato. Spese di natura ludica o parascolastica: centri estivi, viaggi di istruzione, campi estivi/campi solari;
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento
3 dell'eventuale attività; Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Stabilire che in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo whatsapp, sms, e-mail, fax, pec, etc.), dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Stabilire che per tutte le spese straordinarie, sia quelle da concordare che quelle da non concordare, il genitore anticipatario, potrà richiedere il rimborso pro quota, previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico bancario o contanti. 5) Stabilire che l'assegno unico per il figlio sarà percepito integralmente, 100%, dalla madre;
6) Obbligo a carico del signor di contribuire al mantenimento del signora con la somma mensile di Pt_1 CP_1
€ 300,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese” (precisazione delle conclusioni 25/09/2024).
Il Curatore Speciale del minore ha così concluso (note scritte del 23/05/2025): “- preliminarmente insistendo perché venga disposta una valutazione del benessere psicologico del minore, nonché eventualmente una valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori (secondo le indicazioni del Servizio Sociale del 05.10.2023 e del 25.01.2024 e come da istanza del 30.07.2024 - quindi, in subordine, per la conferma allo stato del regime di affido esclusivo alla madre del minore con previsione di un contributo al mantenimento del minore a carico del , da determinarsi a cura del Tribunale, in virtù degli elementi Pt_1 reddituali forniti dalle parti;
- l'esponente Curatrice ritiene di poter esprimere allo stato parere favorevole all'incremento in numero e/ o durata degli incontri tra il padre e il figlio, allo stato ed almeno sino al permanere del divieto di avvicinamento, nelle modalità attualmente previste - in ordine alle spese straordinarie, da attribuirsi a carico delle parti nella misura che il Tribunale riterrà equa e di giustizia in virtù dei dati reddituali forniti dalle parti, il Curatore richiede che il Collegio provveda alla specifica nel dettaglio delle spese di natura straordinaria, al fine di evitare confusione e/o conflitti tra i coniugi. L'esponente Curatore, anche ai sensi dell'art. 83 del DPR 115/2020 avanza altresì istanza per la liquidazione in proprio favore del compenso, rappresentando che sussiste l'ammissione della medesima al patrocinio a spese dello Stato. Con riserva di successiva integrazione e di deposito di nota spese”.
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi
4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/05/2023, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 sig.ra , chiedendo fosse pronunciata la Controparte_1 separazione giudiziale tra le parti, tra le quali in data 18/08/2014 ad Aversa (CE) è stato celebrato il matrimonio, dalla cui unione nasceva il figlio in data 26/12/2019 a Per_1
PO (PI).
Il ricorrente allegava quanto segue:
- la relazione extraconiugale instaurata dalla coniuge in costanza di matrimonio, con forti discussioni nei primi mesi del 2023, quando la sig.ra si presentava in CP_1 casa del tutto occasionalmente, creando instabilità anche nella cura del figlio;
- abbandono della casa coniugale da parte della coniuge, la quale si era recata a vivere presso il nuovo compagno con il figlio minore, , con grave danno nel rapporto Per_1 padre/figlio;
e chiedeva: la separazione personale, l'affidamento esclusivo del figlio con collocamento presso di sé e frequentazione della madre, contributo al mantenimento del minore da parte della madre da versare al ricorrente, 50% delle spese straordinarie, addebito della separazione alla coniuge, presentando istanza per provvedimenti indifferibili.
La Presidente, con provvedimento del 31/05/2023, disponeva che i carabinieri verificassero ove si trovasse il minore.
In data 12/06/2023, si costituiva nel procedimento cautelare parte resistente allegando di essere stata vittima di violenze poste in essere dal coniuge in costanza di matrimonio, tanto da essere inserita in comunità protetta insieme al figlio a far data dal 05/05/2023.
In data 17/07/2023, veniva emesso il seguente provvedimento cautelare: “INVITA il sig.
a sottoporsi fin da subito a percorso terapeutico specifico per uomini maltrattanti Pt_1 presso associazione o istituto accreditato presso i Servizi Sociali;
DISPONE incontri protetti padre-figlio da organizzarsi a cura del Servizio Sociale (Consultorio della zona pisana, dott.ssa Samanta Savi) in ragione di uno a settimana alla presenza e con l'ausilio di un educatore e uno psicologo;
DISPONE indagini familiare sul nucleo EI delegando all'uopo i Servizi Sociali di Pisa;
DISPONE che i Servizi Sociali delegati relazionino sull'esito degli incontri decorsi due mesi dal loro inizio e inviino la relazione
5 sull'indagine socio-familiare entro il 9 ottobre 2023. Decreto provvisoriamente esecutivo”.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie;
nelle more, i Servizi sociali delegati hanno prodotto le relazioni di aggiornamento, come chieste dal Tribunale.
L'udienza collegiale del 25/10/2023 si svolgeva con la presenza separata delle parti, atteso l'intervenuto divieto di avvicinamento del ricorrente nei confronti della resistente.
Il Tribunale con decreto del 20/11/2023 ha disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre e la collocazione esclusiva presso la stessa, con incontri assistiti Per_1 presso i Servizi sociali padre/figlio: “1) Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore
alla madre e la collocazione esclusiva presso la stessa;
2) Il padre potrà visitare Per_1 il figlio in regime di incontri assistiti presso i Servizi Sociali già delegati in ragione di una volta a settimana (a giudizio dei Servizi tali incontri potranno essere aumentati di frequenza); 3) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 300 per il mantenimento della stessa e la somma di Euro 300 per il mantenimento del figlio , somme rivalutabili annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie necessarie per il figlio.”
Venivano ammesse le prove orali e disposte indagini della Guardia di Finanza per accertamenti sulla situazione patrimoniale del ricorrente, ai fini della ricostruzione dell'effettivo tenore di vita dello stesso.
Con provvedimento reso all'udienza del 06/03/2024, a fronte di sopravvenute rilevanti criticità, veniva nominato curatore speciale del minore , l'Avv. Francesca Gerbi, Per_1 che si costituiva con atto del 22/03/2024.
La causa veniva istruita anche con l'assunzione di testimonianze, oltre ai sommari informatori escussi nei procedimenti cautelari connessi.
In data 13/09/2024, il ricorrente avanzava istanza di provvedimenti indifferibili allegando che lo stesso continuava ad essere estromesso dalla vita del figlio, con contestazioni rivolte anche nei confronti del Curatore speciale del minore.
Il Tribunale ha autorizzato la madre ad iscrivere il minore in una scuola sita nel Comune di NO Marittima, in quanto l'iscrizione all'asilo era stata rifiutata mancando il consenso del padre. Il padre, in totale spregio ai provvedimenti giudiziali, aveva in totale autonomia iscritto il bambino all'Istituto Ernesto VA, plesso Ernesto VA a
6 NO VA, iniziativa che, comunque, aveva trovato il consenso della sig.ra
. L'Istituto Ernesto VA ha comunicato l'impossibilità di accettare Controparte_1
l'iscrizione in quanto i posti a tempo pieno erano riservati ai residenti, suggerendo altra scuola primaria, Europa, facente parte dello stesso Istituto. Il Tribunale, con provvedimento del 06/11/2024, così disponeva: “RIGETTA l'istanza ex art. 473-bis.15 cpc formulata dal Sig. e ad integrazione dei provvedimenti temporanei assunti Pt_1 con decreto del 20.11.2023 AUTORIZZA la madre ad iscrivere il figlio in una Per_1 scuola sita nel Comune di NO Marittima, in cui la stessa ha trasferito il proprio domicilio e in particolare, alla scuola dell'infanzia paritaria Mater Misericordiae di
NO VA (LI), ponendo le spese per la stessa a carico di entrambi i genitori nella misura già stabilita per le spese straordinarie, ovvero 70% a carico del padre e
30% a carico della madre. DISPONE che l'assegno unico venga interamente percepito dalla Sig.ra affidataria esclusivo del figlio ”. CP_1 Per_1
Il Collegio, con provvedimento del 05/03/2025, ha così disposto: “1) Accoglie l'istanza avanzata dalla ricorrente in data 28/02/2025 ed autorizza la sig.ra al Controparte_1 compimento di tutti gli atti necessari a perfezionare l'iscrizione del figlio Per_1 all'Istituto Ernesto VA, scuola primaria Europa, con frequenza a tempo pieno, con immediata efficacia. 2) Rinvia all'udienza collegiale del 23 luglio 2025 per la rimessione della causa in decisione e ne dispone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., assegnando termine per il deposito fino al 23/07/2025”, con assegnazione dei termini di cui all'art.473 bis.28 c.p.c.
Successivamente, in data 21/07/2025, veniva depositata ulteriore nota di aggiornamento dei Servizi sociali;
con ordinanza del 04/10/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Pubblico Ministero, previa trasmissione, nulla opponeva.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Attese le dichiarazioni delle parti, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia definitivamente interrotta e non possa riprendere, come confermato in atti.
7 Le questioni oggetto di decisione riguardano l'addebito della separazione chiesto da entrambi i coniugi, l'affidamento del figlio minore e gli aspetti economici correlati alla separazione personale.
Sull'addebito della separazione
La richiesta di addebito della separazione avanzata dalla resistente è meritevole di accoglimento, sussistendone i presupposti, considerate le condotte violente poste in essere dal ricorrente nei confronti della coniuge, anche alla presenza del figlio minore, come è emerso anche dall'istruttoria.
Nel decreto di affidamento e mantenimento del figlio ai sensi dell'art.337 bis e ss c.c., il
Collegio dava atto delle risultanze delle sommarie informazioni assunte;
in particolare, sono stati sentiti: lo psicologo del ricorrente, che ha confermato che soffre di Pt_1 disturbo di ansia dovuta alle difficoltà della relazione coniugale, fatta di litigi e qualche colluttazione scaturiti dalle provocazioni e dagli attacchi della moglie, la madre del ricorrente, che ha confermato i litigi tra le parti, il Comandante della Stazione dei
Carabinieri di Pisa, cui il ricorrente si è rivolto perché non vedeva da qualche giorno moglie e figlio. Sono state avviate le ricerche e i Carabinieri di NO hanno riferito che non vi era traccia del minore presso l'abitazione del compagno della madre ma che era stata presa in carico dai Servizi Sociali di Pisa a seguito di codice rosa. È stata sentita anche l'assistente sociale dott.ssa Savi, la quale ha riferito che dopo la prima aggressione subita dal marito (marzo 2023), la madre ha comunque permesso al padre di vedere il minore;
solo dopo la seconda aggressione, la resistente non ha fatto più ritorno presso la casa coniugale e ha portato con sé il figlio, che aveva assistito agli episodi di violenza.
Ma soprattutto l'assistente sociale ha dichiarato che durante gli accessi agli uffici dei SS, la presentava volto tumefatto, appariva sconvolta, provata anche dalla violenza CP_1 psicologica subita ed impaurita dall'eccessiva gelosia di Il minore era presente Pt_1 durante l'ultima aggressione durante la quale piangeva. Sono state depositate anche le relazioni dei Servizi Sociali, nelle quali si dava atto che l'intervento dei Servizi Sociali era stato attivato tramite il primo protocollo di codice rosa. In un primo momento la resistente aveva scelto di trasferirsi presso un'amica in attesa di trovare un'occupazione lavorativa. A seguito della seconda aggressione da parte del marito, la aveva CP_1 chiesto di essere inserita con il figlio presso una struttura protetta, in cui aveva intrapreso
8 percorsi di supporto volti alla fuoriuscita dalla violenza e all'autonomia. Da giugno madre e figlio erano poi stati trasferiti presso una “casa rifugio” ad indirizzo segreto. Il Collegio aveva invitato il ricorrente anche a sottoporsi ad un percorso per uomini maltrattanti, con esito negativo, in quanto era stato valutato come non idoneo in quanto ammetteva le violenze poste in atto nei confronti della moglie ma le giustificava e colpevolizzava la vittima.
Gli operatori della casa rifugio presso cui si trovava la resistente hanno poi riferito che il minore verbalizzava e mimava le violenze che il padre ha messo in atto nei confronti della madre.
Quanto emerso in sede di sommarie informazioni ha, inoltre, trovato conferma nell'escussione dei testi ammessi;
all'udienza del 01/02/2024, la teste Testimone_1 vicina di casa delle parti dal 2015 al 2022, ha riferito di aver visto la resistente stravolta, con segni sulla fronte e nel collo, provocate, come alla stessa riferito dalla sig.ra , CP_1 dalle percosse del coniuge;
la teste ha riferito, inoltre, di aver sentito gemiti come da soffocamento in un'occasione ma non soltanto urla, anche rumore di oggetti tipo piatti che si rompevano. Tutte queste circostanze, anche con diversa collocazione temporale, sono state confermate dalla teste coinquilina della resistente dal 2011 al 2013 Tes_2 all'inizio della convivenza con il e dal 2022; a marzo 2023, infatti, a seguito di Pt_1 tutto ciò, la resistente aveva trovato accoglienza presso l'abitazione dell'amica, la teste appunto, che ha descritto di aver visto sul volto della sig.ra anche un livido, CP_1 ematoma.
Non deve trovare, invero, accoglimento la richiesta di addebito avanzata dal ricorrente il quale ha motivato l'istanza sulla violazione dell'obbligo di fedeltà, per avere la coniuge intrattenuto una relazione extraconiugale fin dal 2022, oltre che per le aggressioni verbali e fisiche della sig.ra nei confronti del sig. cui avrebbe assistito il figlio;
CP_1 Pt_1 in particolare, riferiva di discussioni , quale quella del 25 ottobre 2023, nella quale la resistente ha lanciato un telefono al marito, provocandogli lesioni, o gli ha puntato alla gola un coltello per futili motivi.
Occorre, sul punto, dare atto anche del processo penale pendente innanzi il Tribunale di
Pisa Sez. Penale n. R.G.N.R. 524/2023 R.GIP; con ordinanza del 21/07/2023, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto al sig. la misura cautelare del Parte_1
9 divieto di avvicinamento alla sig.ra e ai luoghi dalla stessa, abitualmente, CP_1 frequentati, con distanza di almeno 500 metri, oltre al divieto di comunicazione. Il provvedimento del GIP, basato sulle dichiarazioni di vicina di casa, sui Testimone_1 referti medici del 21/03/2023 e del 30/04/2023, sulle annotazioni di P.G., è stato nuovamente confermato con ordinanza del 01/07/2024, preso atto del parere contrario sia del P.M. sia della parte civile all'istanza di revoca della misura cautelare presentata dal sig. Nella comparsa conclusionale del 23/06/2025, il ricorrente ha dato atto che Pt_1
è ancora pendente il procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia ed è ancora in atto la misura cautelare.
Tutto ciò considerato, quindi, valutate le dichiarazioni rese ed in atti sia dalle parti che dai sommari informatori e testimoni, la narrazione del ricorrente per sostenere la pronuncia di addebito della separazione alla coniuge non trova alcun riscontro, nemmeno l'allegata relazione extraconiugale, stante l'elemento temporale.
Sull'affidamento del figlio minore
Con provvedimento del 18/11/2023, il Collegio aveva disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, valutate le emergenze processuali e la mancata adesione del ricorrente al percorso per uomini maltrattanti al quale era stato invitato, oltre la riferita giustificazione dei suoi agiti aggressivi contro la moglie, che hanno reso verosimili e non ancora superati i maltrattamenti denunciati. Inoltre, l'esperto dell'Associazione Nuovo
SC ha così attestato: “nel corso dei colloqui l'uomo ha riconosciuto le violenze agite, ma le ha giustificate sostenendo che queste erano conseguenze dei comportamenti aggressivi, sia verbali che fisici della moglie;
pur essendoci riconoscimento, viene a mancare assunzione di responsabilità ed è invece presente la colpevolizzazzione della vittima per quanto accaduto. (… omissis …). Nel corso dei colloqui è stato esplorato anche il rapporto con il figlio, ed il desiderio dell'uomo di riprendere un rapporto con lui: allo stesso tempo l'uomo però ha verbalizzato in più di un'occasione la propria preoccupazione relativa all'uscita della donna dalla casa protetta e che possano quindi ripresentarsi le medesime condizioni che hanno portato alle condotte violente, che, (…), vede come conseguenze dei comportamenti messi in atto da altre persone (in questo caso la donna). Questo aspetto pone particolare attenzione sul rischio di recidiva,
10 probabilmente alto vista l'esternalizzazione della responsabilità delle proprie azioni e sulle conseguenze che questo tipo di comportamenti, qualora dovessero ripetersi, potrebbero avere sulla relazione con il figlio, oltre che sulla donna direttamente”.
Infine, considerato che anche il minore ha assistito alle azioni violente del padre verso la madre, è stato disposto l'affido esclusivo del minore alla madre e il mantenimento dell'attuale regime di frequentazione presso i Servizi già delegati, da trasformare da incontri protetti a incontri osservati visto il buon esito degli incontri fino ad allora compiuti. In particolare, il Collegio aveva anche valutato la condotta processuale del ricorrente, essendo degna di pregio la circostanza della rappresentazione completamente falsata degli eventi che il ricorrente aveva dato con il ricorso introduttivo (dal quale egli emergeva come unica vittima di un sequestro di minore da parte di moglie ) e Per_2 che è stata poi completamente smentita solo grazie all'istruttoria compiuta.
Se da un lato quindi l'inattendibilità del resistente è apparsa evidente, dall'altro lato è emersa chiaramente la piena attendibilità della , confermata, oltreché da quanto CP_1 già esposto, anche dalla testimonianza dell'assistente sociale SAMANTA SAVI, che ha riferito degli incontri con la resistente (“La sig.ra non stava bene. La prima volta CP_1
è venuta con il viso tumefatto, aveva un livido in viso. L'ematoma era dovuto alla colluttazione con il marito a seguito della quale perse l'equilibrio e picchiò contro uno sportello della cucina. A seguito della domande della psicologa si è mossa la parte emotiva nella sig.ra . La sig.ra nell'unione familiare, si sentiva CP_1 Controparte_3 svuotata e denigrata. Appariva sconvolta e provata emotivamente nella parte non tanto della violenza fisica quanto della violenza subita negli anni verbalmente”). Ai maltrattamenti inoltre aveva assistito anche il minore (sempre “Quando si è CP_4 attivato il secondo codice rosa la sig.ra manifestava più paura. Il secondo CP_1 episodio era avvenuto in presenza del bambino. La sig.ra aveva lasciato il suo CP_1 lavoro per dare una mano nell'attività di famiglia e da lì erano aumentati gli episodi di gelosia. Se lei intratteneva i clienti dal punto di vista professionale il marito era molto geloso”).
Attualmente, come riferito anche dallo stesso ricorrente nella comparsa conclusionale del
23/06/2025, si stanno ancora svolgendo gli incontri assistiti presso il Centro Affidi di
Pisa, con esito positivo, anche in base alle relazioni dei Servizi sociali e del Curatore
11 speciale del minore. Il ricorrente, inoltre, accusa la coniuge di aver generato confusione nel figlio sul ruolo del padre, in quanto è emerso che il minore chiama babbo il nuovo compagno della madre;
sul punto, tra l'altro, alla sig.ra anche il Collegio si è CP_1 rivolto. Il sig. quindi, poiché ritiene che ciò denoti come la non Pt_1 CP_1 garantisce al figlio il diritto della bigenitorialità, ha insistito nell'affidamento condiviso.
Nella comparsa conclusionale depositata dal curatore speciale del minore in data
07/07/2025, la stessa rinvia a quanto dedotto nell'atto del 25/10/2024, nel quale ha dato atto che il percorso di sostegno alla genitorialità si è svolto con regolarità per entrambi i genitori, nonché con andamento positivo (cfr. relazione del 15.07.2024), che il sig. Pt_1 stava proseguendo il percorso di sostegno alla genitorialità, che mancando una valutazione delle competenze genitoriali dei genitori del minore, non si ritiene di poter o dover richiedere l'affidamento del minore al servizio sociale. Il Curatore speciale ha espresso il proprio parere favorevole anche all'aumento degli incontri padre/figlio nel numero e/o nella durata, seppure allo stato considerata anche la permanenza ad oggi del divieto di avvicinamento da condursi nella modalità assistita;
il Curatore, infine, ha evidenziato la collaborazione della madre. Infine, nella Comparsa conclusionale del
07/07/2025, il Curatore speciale del minore ha riferito di una maggior collaborazione del
Sig. in tempi recenti, ma ha ritenuto di dover confermare le argomentazioni e le Pt_1 conclusioni già in atti;
in particolare ha allegato di non poter comunque supportare la richiesta di affido condiviso del minore, avanzata in sede di memoria conclusionale dal
Sig. , in quanto non nel superiore interesse del minore stesso, attese tutte Parte_1 le criticità riscontrate, anche documentate.
In data 21/07/2025, il Servizio sociale ha provveduto al deposito della relazione di aggiornamento, dando atto che il padre ha ripreso ad essere presente e disponibile per gli incontri, che la madre ha mancato diversi incontri per motivi dovuti al lavoro o altro, motivi comunque riscontrati oggettivamente;
inoltre, è emersa la stanchezza del minore che vive a NO con la madre, in un'abitazione messa a disposizione dalla famiglia del nuovo compagno, ed ivi è iscritto alla scuola primaria, come da intervento del
Tribunale, ma è ancora residente sul territorio di Pisa, ove si reca per gli incontri con il padre. Il Servizio, quindi, ha evidenziato che il trasferimento della residenza del minore sul territorio di NO sarebbe auspicabile, ed ha avanzato la richiesta di valutare il
12 proseguo della presa in carico del minore da parte del Servizio sociale di Pisa con la collaborazione di quello di NO, con l'eventualità di trasferire gli incontri a
NO, in quanto con la frequentazione del minore della scuola primaria, il trasferimento da NO a Pisa per gli incontri con il padre rappresenterebbe un significativo impegno anche fisico del bambino e potrebbe generare ulteriore stanchezza.
Informato il padre su tale possibilità, il Servizio ha riferito che il sig. ha detto di Pt_1 non essere contrario all'effettuazione degli incontri a NO ma ha specificato che ciò andrebbe ad intaccare negativamente sulla conduzione della sua attività e che ciò “è incompatibile su tutto”, riferendosi alla condizione socioeconomica propria.
Infine, in merito alle criticità del vissuto nel minore, il Curatore ha evidenziato nelle note di trattazione scritta depositate in data 21/07/2025, in sostituzione dell'udienza cartolare del 23/07/2025, che in data 17.07.2025 la Dott.ssa Dirigente Psicologo Controparte_5 presso il Consultorio di Via Torino a Pisa, che segue ancora oggi il Sig. Parte_1 in un percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso inizialmente su invito del
Tribunale, ha contattato via email lo stesso Curatore per comunicare quanto segue: “oggi ho avuto un colloquio con il Sig. dal quale è emerso, come in incontri passati, un Pt_1 possibile ruolo protettivo di verso le figure genitoriali. Pertanto, come già Per_1 segnalato in passato, data la storia di dinamiche familiari e quanto segnalatomi dal
consiglio valutazione psicologica del bambino, come già detto nei mesi scorsi. Il Pt_1
Sig. si è dichiarato disponibile”. Pt_1
Il Curatore speciale del minore, sul punto, ha allegato che la suddetta richiesta, già avanzata sia dal Servizio Sociale nella persona, allora, della Dott.ssa Samanta Savi sia dallo stesso Curatore, aveva trovato fino a quel momento, invece, opposizione da parte del Sig. . Parte_1
Nelle note scritte in funzione di sostituzione dell'udienza del 23/07/2025, depositate in pari data, il ricorrente si è dichiarato consapevole che per la stabilità del minore, vivere a
NO con la madre ed il compagno di lei può rappresentare, allo stato dei fatti, una soluzione da preferire all'affidamento ai servizi sociali, ma ha contestato l'assenza nella madre di collaborazione nel mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato padre/figlio. Infine, il Sig. ha dichiarato di aderire alla richiesta avanzata dai Pt_1 servizi Sociali di valutazione del benessere psico fisico del piccolo , da effettuarsi Per_1
13 presso il servizio sociale di Pisa (adesione peraltro superflua atteso il regime di affido esclusivo alla madre).
Tutto ciò considerato, pur esistendo alcune criticità che necessitano della continuazione del monitoraggio e della presa in carico del minore, non esistono i presupposti né per un affido condiviso né per un affido ai Servizi sociali del minore, valutate anche le allegazioni sul punto da parte anche del Curatore speciale del minore. È pur vero, comunque, che è stata riscontrata dalle parti e dagli enti delegati la stanchezza del minore a recarsi da NO a Pisa per lo svolgimento degli incontri osservati con il padre e che sono emersi due circostanze oggettive, per il padre che ritiene pregiudizievole per la propria attività economica spostarsi a NO per gli incontri con il figlio e per la madre che ha dimostrato di non essere riuscita ad accompagnare il minore ai suddetti incontri perché impegnata al lavoro. E' incontestabile, comunque, che la sig.ra CP_1 ha trovato una collocazione abitativa grazie alla collaborazione della famiglia del nuovo compagno, non avendo avuto altra soluzione una volta uscita dalla casa protetta ove si trovava con il figlio, a causa delle condotte violente del coniuge, il quale ha attuato anche violenza assistita verso il minore (la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sig. è ancora in essere, nonostante diverse istanze di revoca presentate dal sig. CP_1
tutte rigettate). Pt_1
Considerato ciò, dunque, non sussistendo elementi tali da modificare l'affidamento esclusivo del minore alla madre ove è collocato, nell'interesse della salute del minore, il
Collegio ritiene che gli incontri con il padre debbano svolgersi presso NO, in collaborazione tra i Servizi sociali di Pisa e di NO, considerato che, ad oggi, la residenza del minore si trova ancora in Pisa. Inoltre, sempre nel preminente interesse del Con minore, il Collegio ritiene necessario che lo stesso sia preso in carico dall' per CP_7 una valutazione psicologica, considerato che il percorso sia svolto con la collaborazione dei due Servizi sociali suindicati. Sia il Servizio sociale di Pisa e di NO sia l'UF. sono tenute al deposito di relazione di aggiornamento all'esito della CP_7 valutazione psicologica del minore sia di monitoraggio di svolgimento degli incontri padre/figlio in NO.
Sul contributo al mantenimento del minore
14 Il ricorrente, sul punto, ha chiesto fissarsi la contribuzione mensile a carico del padre e favore del figlio nella misura massima di €. 250,00, con attribuzione alla Sig.ra Per_1
della riscossione dell'assegno unico familiare, oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie;
nell'ultima comparsa conclusionale, ha precisato che la revisione dell'assegno di mantenimento di è stata chiesta in quanto il provvedimento che Per_1 lo aveva disposto era provvisorio, quando la sig.ra non svolgeva attività CP_1 lavorativa alcuna, mentre adesso la stessa ha un reddito.
La resistente, invero, ha chiesto l'obbligo a carico del signor di contribuire al Pt_1 mantenimento del figlio versando alla signora , a titolo di assegno di CP_1 mantenimento del minore, la somma mensile di €.500,00 oltre al 70% delle spese straordinarie oltre all'assegno unico per il figlio sarà percepito integralmente, 100%, dalla madre.
Unitamente alla comparsa conclusionale del giorno 11/11/2024, la resistente ha depositato il contratto a tempo determinato come ausiliaria di vendita con mansione di addetta rep.cucina, con scadenza il 31/12/2024 e tacito rinnovo alla scadenza, con indicazione della retribuzione di €.1.601,36 lorde mensili con 6 giorni lavorativi e domenica di riposo. Con la comparsa conclusionale del 23/05/2025, ha allegato di avere un lavoro alle dipendenze, sempre con un contratto a termine, con scarse entrate mensili, ribadendo di avere una situazione economica precaria, anche a causa delle condotte del ricorrente, omissivo agli obblighi di contribuzione. La resistente ha contestato, infine, la percezione dell'assegno unico familiare da parte del ricorrente e che sono da poco, dopo richieste ripetute, ha versato l'importo di €.115,00 mensili, ossia il 50% dell'intero ammontare dell'assegno, nonostante l'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Con nota scritta del 30/10/2023, il sig. ha depositato le dichiarazioni dei redditi Pt_1 degli ultimi tre anni, decorrenti dall'iscrizione a ruolo, da cui è emerso quanto segue.
La Dichiarazione persone fisiche 2023, periodo di imposta 2022, attesta ricavi RG2 di
€.190.994,00, con sopravvenienze attive di €.3.775,00, costi per l'acquisto di materie prime di €.107.801,00, spese per lavoro dipendente e assimilato, autonomo €.3.548,00, quote di ammortamento €.6.629,00, altri componenti negativi per €.80.383,00, per un totale di componenti negativi di €.198.431,00, con una differenza in negativo di
€.3.662,00 tra componenti positivi e negativi, oltre €.2.503,00 di rimanenze finali. Nella
15 Sez.I della Dichiarazione, il reddito minimale è di €.16.243,00, perdite utilizzabili in misura limitata;
il reddito di impresa all'esito, quale sintesi dei dati, è di €.12.850,00, con valore dei beni strumentali intorno a €.50.000,00. I dati sono, con variazioni minime, equivalenti alla Dichiarazione persone fisiche 2022, Dichiarazione IRAP 2022, e a quella
2021, relativa al Periodo 2020 (tra l'altro con la pandemia in corso), nonostante i ricavi indicati di €.98.804,00 e reddito di impresa di €.12.978,00, reddito minimale di
€.15.953,00, addirittura superiore a quella del periodo 2022, due anni dopo il periodo pandemico. Dagli estratti conto depositati in data 30/10/2023 emergono entrate intorno ad €.3.000,00/ 4.000,00 da Just. in due tranches, con contratto depositato il CP_8
05/10/2023, tra la società e il Ristorante Tradizione Picone, di cui Controparte_9
è titolare, che prevede un riconoscimento economico commerciale a Parte_1 favore del ristorante per l'utilizzo solo di quella piattaforma per la gestione degli ordini e della consegna a domicilio.
I provvedimenti provvisori, assunti in data 20/11/2023, sono stati pronunciati valutata la situazione economico-patrimoniale del ricorrente, sopra illustrata.
Valutate le produzioni documentali del ricorrente, attestanti lo svolgimento della propria attività lavorativa e considerato, comunque, che la resistente è titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato, con tacito rinnovo, unico elemento quest'ultimo differente rispetto al 20/11/2023 quando sono stati emessi i provvedimenti provvisori, tenuto conto della circostanza che il minore è in crescita, con maggiori esigenze anche in prospettiva, il Collegio ritiene di confermare il contributo al mantenimento del figlio, oltre la percezione da parte della madre dell'importo totale dell'assegno unico e il 70% delle spese straordinarie, considerato che il minore è affidato in via esclusiva alla madre.
Sull'assegno di mantenimento della coniuge
In merito, attesa la sopravvenienza, rispetto ai provvedimenti provvisori, dell'inizio da parte della resistente di un lavoro ma considerato che, però, trattasi di contratto a tempo determinato a tacito rinnovo, senza stabilità a tutt'oggi, il Collegio ritiene di ridurre l'assegno di mantenimento a favore della coniuge in €.200,00.
Sulle spese di lite e sul compenso del Curatore speciale del minore
16 Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e devono quindi essere imputate, interamente, al ricorrente considerata anche la condotta processuale, che ha comportato rinnovati aggravi con istanze rigettate.
Anche il compenso del Curatore speciale del minore, considerata la natura della causa e l'origine degli eventi riferibili alle condotte del ricorrente, deve essere posto integralmente a carico del ricorrente, nella liquidazione di cui al decreto.
La resistente è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, tra l'altro, in applicazione dell'art.76 comma IV D.P.R. 115/2002, ne ha diritto a prescindere dal reddito considerato che trattasi di persona offesa vulnerabile, con pendenza del processo penale a carico del coniuge per il reato di maltrattamenti in famiglia e vigenza tuttora della misura cautela del divieto di avvicinamento.
La condanna delle spese di lite deve avvenire con il versamento diretto in favore dell'AR ma senza il dimezzamento dei compensi alla stregua del condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui “ In tema di patrocinio a spese dello
Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti
e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. sez.
II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, a parziale revoca dei provvedimenti emessi, così provvede:
17 1) DICHIARA la separazione personale tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), che hanno contratto matrimonio in data 18/08/2014 ad C.F._2
Aversa (CE), e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Aversa al n.26
Parte II, Serie C, Anno 2014;
2) ACCOGLIE la domanda di addebito della separazione avanzata da Controparte_1
a carico di
[...] Parte_1
3) DISPONE l'affido esclusivo del figlio minore nato a [...] Persona_1
(PI) in data 26/12/2019, alla sig.ra , con collocazione Controparte_1
e residenza anagrafica presso la stessa, e stabilisce che la madre possa assumere in completa autonomia anche le decisioni di maggior interesse per il figlio;
4) DISPONE che il padre, sig. , potrà visitare il figlio in regime di Parte_1 incontri assistiti presso i Servizi Sociali già delegati in ragione di due volte a settimana, da svolgersi presso la sede dei Servizi Sociali di NO, ove attualmente il minore vive con la madre, in coordinazione con i Servizi Sociali di
Pisa; e dispone che i Servizi sociali di Pisa e di NO provvedano al deposito della relazione trimestrale di monitoraggio degli incontri padre-figlio; Con 5) DISPONE che il minore sia preso in carico dall' di Persona_1 CP_7
NO, ove vive, per una valutazione psicologica, e che il percorso sia svolto con la collaborazione dei due Servizi sociali di Pisa e di NO;
dispone che i Con due Servizi sociali e l' sono tenuti al deposito di relazione Controparte_10 trimestrale di aggiornamento all'esito della valutazione psicologica del minore;
6) PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere il contributo al Parte_1 mantenimento del figlio minore nell'importo mensile di €.300,00, Per_1 rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, con versamento a favore della madre sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Controparte_1
7) DISPONE che i genitori contribuiscano alle spese straordinarie del figlio, con l'obbligo a carico del signor di contribuire nella misura del 70% e Parte_1 della sig.ra nella misura del 30%; il sig. Controparte_1 [...]
dovrà versare la sua quota su richiesta della sig.ra Pt_1 Controparte_1 del rimborso delle spese straordinarie, e dalla stessa attestate;
[...]
18 8) DISPONE che l'assegno unico sarà percepito, interamente, dalla sig.ra
[...]
, genitore affidatario del minore in via esclusiva;
Controparte_1
9) PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere l'assegno di Parte_1 mantenimento alla sig.ra nell'importo mensile di Controparte_1
€.200,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, con versamento a favore della stessa entro il giorno 5 di ogni mese;
10) CONDANNA il sig. a rifondere in favore della sig.ra Parte_1 [...]
e da versarsi a favore dell'AR le spese di lite che liquida Controparte_1 in €. 7.000,00 per compensi anche del cautelare, oltre 15% per rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge;
11) CONDANNA il sig. a rifondere in favore del Curatore Speciale Parte_1 del minore, Avv. Francesca Gerbi e da versarsi a favore dell'AR, le spese relative al compenso dovuto allo stesso, liquidate in separato decreto;
12) ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Aversa (CE) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in data
18/08/2014 ad Aversa (CE), e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Aversa al n.26 Parte II, Serie C, Anno 2014.
Manda il Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Aversa (CE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali di Pisa e di NO, e all'UF. di NO CP_7 tramite i Servizi Sociali di NO.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
19
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore Dott. Teresa Guerrieri Giudice Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1637 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NA EC, elettivamente domiciliato in Pisa (PI), Via XXIV Maggio n.62, presso lo studio del difensore. RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. FANELLI CLARA, elettivamente domiciliato in Pisa (PI), Lungarno Pacinotti n.8, presso lo studio del difensore. (Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa n.222 del 2023)
RESISTENTE
CURATORE SPECIALE DEL MINORE , AVV. FRANCESCA Persona_1
GERBI,
CONCLUSIONI
1 Le Parti hanno concluso come da note scritte depositate fino al 23 maggio 2025, ai sensi dell'art.473 bis.28 c.p.c. Parte ricorrente ha così concluso: come da comparsa conclusionale dopo la costituzione del nuovo difensore in data 23/06/2025: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, a)In via Principale: dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla Sig.ra per i motivi esposti e per l'effetto revocare il contributo al Controparte_1 mantenimento della stessa posto a carico del marito. b) Disporre l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione presso l'abitazione della madre e con mandato ai Servizi Per_1
Sociali già attivati per la sorveglianza, e di incrementare la frequentazione del Sig. Pt_1 con il figlio, aumentando gli incontri con la gradualità ed i tempi resi necessari dalla situazione ad oggi, ed al permanere della misura cautelare ancora a carico del c) In Pt_1 tesi: comunque rigettare la richiesta di contributo di mantenimento a carico del ed Pt_1
a favore della Sig.ra , stante la attuale condizione di indipendenza economica della CP_1 stessa. d) Fissare la contribuzione mensile a carico del padre ed favore del figlio Per_1 nella misura massima di €. 250,00, con attribuzione alla Sig.ra della riscossione CP_1 dell'assegno unico familiare. e) Disporre la contribuzione al pagamento delle spese straordinarie extra assegno, da concordarsi tra le parti secondo le linee guida recepite dal Tribunale di Milano, per il minore , al 50% a carico del Sig. f) Con vittoria Per_1 Pt_1 di spese e competenze di causa.” e da note scritte del 24/02/2025: “§ 06 – Richieste conclusive (Affidamento al servizio sociale del minore e addebito della separazione Per_1 alla ) 23) in conclusione: si ribadisce che l'affido esclusivo comunque lascerebbe il CP_1 minore nella custodia piena ed esclusiva di un persona che si è resa autrice delle condotte provate nel contesto della vicenda oggetto del presente giudizio, circostanza dirimente al fine di valutare come la richiesta del di affido al servizio è di essenziale garanzia del Pt_1 minore;
ferma restando l'intenzione del di proseguire nel percorso di sostegno alla Pt_1 genitorialità stessa che con profitto ha sinora seguito (mentre il sostegno alla genitorialità la lo ha fin da subito abbandonato); consapevole che la materia rientra pienamente CP_1 nei poteri officiosi che il Giudice esercita nel miglior interesse del minore, comunque per tutti i motivi sopra descritti e spiegati, il insiste affinché il minore sia Pt_1 Per_1 affidato in via condivisa ad entrambi i genitori o, in subordine, resti affidato ai servizi sociali; 24) viste le criticità immediatamente manifestatesi, restando la libertà della CP_1 di risiedere dove vuole (anzi ritenuto opportuno dal che la resti quanto più Pt_1 CP_1
è possibile da lui lontana) il osserva che la permanenza della in NO Pt_1 CP_1
è legata alla relazione che la intrattiene con il il quale le ha anche messo a Pt_2 CP_2 disposizione la casa in cui la vive con il figlio ), il che equivale a dire che, CP_1 Per_1 nel caso la relazione si interrompesse, la rischierebbe di trovarsi anche senza casa;
CP_1 ovviamente il si rimetterà al prudente apprezzamento del Giudice anche rispetto alla Pt_1 residenza del minore;
25) revisione dell'assegno di mantenimento di che è stato Per_1 provvisoriamente disposto nel momento in cui la non svolgeva attività lavorativa CP_1 alcuna, mentre adesso la ha un reddito comprovato documentalmente agli atti del Pt_3
2 presente procedimento pari ad Euro 2.123,50 mensili;
26) addebito (e conseguentemente nessun mantenimento che peraltro non sarebbe dovuto stante la totale autonomia economica della ) alla della separazione a causa della relazione extraconiugale della CP_1 CP_1
con l'attuale compagno d a causa delle comprovate violenze usate
contro
Pt_2 CP_2 il . Pt_1
Parte resistente ha così concluso: “Tutto ciò premesso si insiste nelle rassegnate conclusioni, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali, anche in ragione del comportamento processuale, che come già rilevato dal Tribunale, è consistito nella “ rappresentazione completamente falsata degli eventi che il ricorrente aveva dato con il ricorso introduttivo (dal quale egli emergeva come unica vittima di un sequestro di minore da parte di moglie ) e che è stata poi completamente smentita solo grazie Per_2 all'istruttoria compiuta” (Cfr. Decreto 18.11.2023), comportamento che questa difesa ritiene possa configurare anche responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, con la conseguenza che questo Tribunale dovrebbe condannare il ricorrente anche al risarcimento dei danni. Per il resto ci si riporta a tutte le eccezioni, deduzioni, richieste di cui agli atti di causa.”
“conclusioni: voglia il Tribunale di Pisa, pronunciare la separazione della signora
[...]
dal coniuge con addebito al marito, alle seguenti Parte_4 Parte_1 condizioni: 1) Affido esclusivo del minore alla madre con collocazione presso la Per_1 medesima e previsione che la madre potrà assumere in completa autonomia anche le decisioni di maggior interesse per il figlio;
2) Possibilità per il padre di incontrare il figlio tramite incontri protetti sotto la supervisione del Servizio Sociale, alla presenza di un educatore e di uno psicologo e secondo le cadenze che il Tribunale riterrà giuste nell'interesse del minore;
3) Obbligo a carico del signor di contribuire al Pt_1 mantenimento del figlio versando alla signora , a titolo di assegno di mantenimento CP_1 del minore, la somme mensile di €.500,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (con decorrenza da giugno di ogni anno) e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
4 ) Obbligo a carico del signor di contribuire nella misura del 70% alle spese Pt_1 straordinarie sostenute nell'interesse del figlio precisando espressamente che non dovranno essere preventivamente concordate fino al perdurare della misura cautelare di divieto avvicinamento e di comunicazione a carico del sig. In caso di revoca del Pt_1 provvedimento cautelare a carico del prevedere che non dovranno essere Pt_1 preventivamente concordate le seguenti spese: scolastiche: libri scolastici, iscrizioni e rette di scuole private e/o pubbliche;
assicurazione scolastica;
fondo spese scolastico (c.d. contributo volontario), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitori che lo utilizza;
spese per il trasporto pubblico (abbonamenti mezzi pubblici ecc.) da/per l'istituto scolastico frequentato. Spese di natura ludica o parascolastica: centri estivi, viaggi di istruzione, campi estivi/campi solari;
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento
3 dell'eventuale attività; Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Stabilire che in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo whatsapp, sms, e-mail, fax, pec, etc.), dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Stabilire che per tutte le spese straordinarie, sia quelle da concordare che quelle da non concordare, il genitore anticipatario, potrà richiedere il rimborso pro quota, previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico bancario o contanti. 5) Stabilire che l'assegno unico per il figlio sarà percepito integralmente, 100%, dalla madre;
6) Obbligo a carico del signor di contribuire al mantenimento del signora con la somma mensile di Pt_1 CP_1
€ 300,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese” (precisazione delle conclusioni 25/09/2024).
Il Curatore Speciale del minore ha così concluso (note scritte del 23/05/2025): “- preliminarmente insistendo perché venga disposta una valutazione del benessere psicologico del minore, nonché eventualmente una valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori (secondo le indicazioni del Servizio Sociale del 05.10.2023 e del 25.01.2024 e come da istanza del 30.07.2024 - quindi, in subordine, per la conferma allo stato del regime di affido esclusivo alla madre del minore con previsione di un contributo al mantenimento del minore a carico del , da determinarsi a cura del Tribunale, in virtù degli elementi Pt_1 reddituali forniti dalle parti;
- l'esponente Curatrice ritiene di poter esprimere allo stato parere favorevole all'incremento in numero e/ o durata degli incontri tra il padre e il figlio, allo stato ed almeno sino al permanere del divieto di avvicinamento, nelle modalità attualmente previste - in ordine alle spese straordinarie, da attribuirsi a carico delle parti nella misura che il Tribunale riterrà equa e di giustizia in virtù dei dati reddituali forniti dalle parti, il Curatore richiede che il Collegio provveda alla specifica nel dettaglio delle spese di natura straordinaria, al fine di evitare confusione e/o conflitti tra i coniugi. L'esponente Curatore, anche ai sensi dell'art. 83 del DPR 115/2020 avanza altresì istanza per la liquidazione in proprio favore del compenso, rappresentando che sussiste l'ammissione della medesima al patrocinio a spese dello Stato. Con riserva di successiva integrazione e di deposito di nota spese”.
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi
4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/05/2023, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 sig.ra , chiedendo fosse pronunciata la Controparte_1 separazione giudiziale tra le parti, tra le quali in data 18/08/2014 ad Aversa (CE) è stato celebrato il matrimonio, dalla cui unione nasceva il figlio in data 26/12/2019 a Per_1
PO (PI).
Il ricorrente allegava quanto segue:
- la relazione extraconiugale instaurata dalla coniuge in costanza di matrimonio, con forti discussioni nei primi mesi del 2023, quando la sig.ra si presentava in CP_1 casa del tutto occasionalmente, creando instabilità anche nella cura del figlio;
- abbandono della casa coniugale da parte della coniuge, la quale si era recata a vivere presso il nuovo compagno con il figlio minore, , con grave danno nel rapporto Per_1 padre/figlio;
e chiedeva: la separazione personale, l'affidamento esclusivo del figlio con collocamento presso di sé e frequentazione della madre, contributo al mantenimento del minore da parte della madre da versare al ricorrente, 50% delle spese straordinarie, addebito della separazione alla coniuge, presentando istanza per provvedimenti indifferibili.
La Presidente, con provvedimento del 31/05/2023, disponeva che i carabinieri verificassero ove si trovasse il minore.
In data 12/06/2023, si costituiva nel procedimento cautelare parte resistente allegando di essere stata vittima di violenze poste in essere dal coniuge in costanza di matrimonio, tanto da essere inserita in comunità protetta insieme al figlio a far data dal 05/05/2023.
In data 17/07/2023, veniva emesso il seguente provvedimento cautelare: “INVITA il sig.
a sottoporsi fin da subito a percorso terapeutico specifico per uomini maltrattanti Pt_1 presso associazione o istituto accreditato presso i Servizi Sociali;
DISPONE incontri protetti padre-figlio da organizzarsi a cura del Servizio Sociale (Consultorio della zona pisana, dott.ssa Samanta Savi) in ragione di uno a settimana alla presenza e con l'ausilio di un educatore e uno psicologo;
DISPONE indagini familiare sul nucleo EI delegando all'uopo i Servizi Sociali di Pisa;
DISPONE che i Servizi Sociali delegati relazionino sull'esito degli incontri decorsi due mesi dal loro inizio e inviino la relazione
5 sull'indagine socio-familiare entro il 9 ottobre 2023. Decreto provvisoriamente esecutivo”.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie;
nelle more, i Servizi sociali delegati hanno prodotto le relazioni di aggiornamento, come chieste dal Tribunale.
L'udienza collegiale del 25/10/2023 si svolgeva con la presenza separata delle parti, atteso l'intervenuto divieto di avvicinamento del ricorrente nei confronti della resistente.
Il Tribunale con decreto del 20/11/2023 ha disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre e la collocazione esclusiva presso la stessa, con incontri assistiti Per_1 presso i Servizi sociali padre/figlio: “1) Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore
alla madre e la collocazione esclusiva presso la stessa;
2) Il padre potrà visitare Per_1 il figlio in regime di incontri assistiti presso i Servizi Sociali già delegati in ragione di una volta a settimana (a giudizio dei Servizi tali incontri potranno essere aumentati di frequenza); 3) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 300 per il mantenimento della stessa e la somma di Euro 300 per il mantenimento del figlio , somme rivalutabili annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie necessarie per il figlio.”
Venivano ammesse le prove orali e disposte indagini della Guardia di Finanza per accertamenti sulla situazione patrimoniale del ricorrente, ai fini della ricostruzione dell'effettivo tenore di vita dello stesso.
Con provvedimento reso all'udienza del 06/03/2024, a fronte di sopravvenute rilevanti criticità, veniva nominato curatore speciale del minore , l'Avv. Francesca Gerbi, Per_1 che si costituiva con atto del 22/03/2024.
La causa veniva istruita anche con l'assunzione di testimonianze, oltre ai sommari informatori escussi nei procedimenti cautelari connessi.
In data 13/09/2024, il ricorrente avanzava istanza di provvedimenti indifferibili allegando che lo stesso continuava ad essere estromesso dalla vita del figlio, con contestazioni rivolte anche nei confronti del Curatore speciale del minore.
Il Tribunale ha autorizzato la madre ad iscrivere il minore in una scuola sita nel Comune di NO Marittima, in quanto l'iscrizione all'asilo era stata rifiutata mancando il consenso del padre. Il padre, in totale spregio ai provvedimenti giudiziali, aveva in totale autonomia iscritto il bambino all'Istituto Ernesto VA, plesso Ernesto VA a
6 NO VA, iniziativa che, comunque, aveva trovato il consenso della sig.ra
. L'Istituto Ernesto VA ha comunicato l'impossibilità di accettare Controparte_1
l'iscrizione in quanto i posti a tempo pieno erano riservati ai residenti, suggerendo altra scuola primaria, Europa, facente parte dello stesso Istituto. Il Tribunale, con provvedimento del 06/11/2024, così disponeva: “RIGETTA l'istanza ex art. 473-bis.15 cpc formulata dal Sig. e ad integrazione dei provvedimenti temporanei assunti Pt_1 con decreto del 20.11.2023 AUTORIZZA la madre ad iscrivere il figlio in una Per_1 scuola sita nel Comune di NO Marittima, in cui la stessa ha trasferito il proprio domicilio e in particolare, alla scuola dell'infanzia paritaria Mater Misericordiae di
NO VA (LI), ponendo le spese per la stessa a carico di entrambi i genitori nella misura già stabilita per le spese straordinarie, ovvero 70% a carico del padre e
30% a carico della madre. DISPONE che l'assegno unico venga interamente percepito dalla Sig.ra affidataria esclusivo del figlio ”. CP_1 Per_1
Il Collegio, con provvedimento del 05/03/2025, ha così disposto: “1) Accoglie l'istanza avanzata dalla ricorrente in data 28/02/2025 ed autorizza la sig.ra al Controparte_1 compimento di tutti gli atti necessari a perfezionare l'iscrizione del figlio Per_1 all'Istituto Ernesto VA, scuola primaria Europa, con frequenza a tempo pieno, con immediata efficacia. 2) Rinvia all'udienza collegiale del 23 luglio 2025 per la rimessione della causa in decisione e ne dispone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., assegnando termine per il deposito fino al 23/07/2025”, con assegnazione dei termini di cui all'art.473 bis.28 c.p.c.
Successivamente, in data 21/07/2025, veniva depositata ulteriore nota di aggiornamento dei Servizi sociali;
con ordinanza del 04/10/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Pubblico Ministero, previa trasmissione, nulla opponeva.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Attese le dichiarazioni delle parti, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia definitivamente interrotta e non possa riprendere, come confermato in atti.
7 Le questioni oggetto di decisione riguardano l'addebito della separazione chiesto da entrambi i coniugi, l'affidamento del figlio minore e gli aspetti economici correlati alla separazione personale.
Sull'addebito della separazione
La richiesta di addebito della separazione avanzata dalla resistente è meritevole di accoglimento, sussistendone i presupposti, considerate le condotte violente poste in essere dal ricorrente nei confronti della coniuge, anche alla presenza del figlio minore, come è emerso anche dall'istruttoria.
Nel decreto di affidamento e mantenimento del figlio ai sensi dell'art.337 bis e ss c.c., il
Collegio dava atto delle risultanze delle sommarie informazioni assunte;
in particolare, sono stati sentiti: lo psicologo del ricorrente, che ha confermato che soffre di Pt_1 disturbo di ansia dovuta alle difficoltà della relazione coniugale, fatta di litigi e qualche colluttazione scaturiti dalle provocazioni e dagli attacchi della moglie, la madre del ricorrente, che ha confermato i litigi tra le parti, il Comandante della Stazione dei
Carabinieri di Pisa, cui il ricorrente si è rivolto perché non vedeva da qualche giorno moglie e figlio. Sono state avviate le ricerche e i Carabinieri di NO hanno riferito che non vi era traccia del minore presso l'abitazione del compagno della madre ma che era stata presa in carico dai Servizi Sociali di Pisa a seguito di codice rosa. È stata sentita anche l'assistente sociale dott.ssa Savi, la quale ha riferito che dopo la prima aggressione subita dal marito (marzo 2023), la madre ha comunque permesso al padre di vedere il minore;
solo dopo la seconda aggressione, la resistente non ha fatto più ritorno presso la casa coniugale e ha portato con sé il figlio, che aveva assistito agli episodi di violenza.
Ma soprattutto l'assistente sociale ha dichiarato che durante gli accessi agli uffici dei SS, la presentava volto tumefatto, appariva sconvolta, provata anche dalla violenza CP_1 psicologica subita ed impaurita dall'eccessiva gelosia di Il minore era presente Pt_1 durante l'ultima aggressione durante la quale piangeva. Sono state depositate anche le relazioni dei Servizi Sociali, nelle quali si dava atto che l'intervento dei Servizi Sociali era stato attivato tramite il primo protocollo di codice rosa. In un primo momento la resistente aveva scelto di trasferirsi presso un'amica in attesa di trovare un'occupazione lavorativa. A seguito della seconda aggressione da parte del marito, la aveva CP_1 chiesto di essere inserita con il figlio presso una struttura protetta, in cui aveva intrapreso
8 percorsi di supporto volti alla fuoriuscita dalla violenza e all'autonomia. Da giugno madre e figlio erano poi stati trasferiti presso una “casa rifugio” ad indirizzo segreto. Il Collegio aveva invitato il ricorrente anche a sottoporsi ad un percorso per uomini maltrattanti, con esito negativo, in quanto era stato valutato come non idoneo in quanto ammetteva le violenze poste in atto nei confronti della moglie ma le giustificava e colpevolizzava la vittima.
Gli operatori della casa rifugio presso cui si trovava la resistente hanno poi riferito che il minore verbalizzava e mimava le violenze che il padre ha messo in atto nei confronti della madre.
Quanto emerso in sede di sommarie informazioni ha, inoltre, trovato conferma nell'escussione dei testi ammessi;
all'udienza del 01/02/2024, la teste Testimone_1 vicina di casa delle parti dal 2015 al 2022, ha riferito di aver visto la resistente stravolta, con segni sulla fronte e nel collo, provocate, come alla stessa riferito dalla sig.ra , CP_1 dalle percosse del coniuge;
la teste ha riferito, inoltre, di aver sentito gemiti come da soffocamento in un'occasione ma non soltanto urla, anche rumore di oggetti tipo piatti che si rompevano. Tutte queste circostanze, anche con diversa collocazione temporale, sono state confermate dalla teste coinquilina della resistente dal 2011 al 2013 Tes_2 all'inizio della convivenza con il e dal 2022; a marzo 2023, infatti, a seguito di Pt_1 tutto ciò, la resistente aveva trovato accoglienza presso l'abitazione dell'amica, la teste appunto, che ha descritto di aver visto sul volto della sig.ra anche un livido, CP_1 ematoma.
Non deve trovare, invero, accoglimento la richiesta di addebito avanzata dal ricorrente il quale ha motivato l'istanza sulla violazione dell'obbligo di fedeltà, per avere la coniuge intrattenuto una relazione extraconiugale fin dal 2022, oltre che per le aggressioni verbali e fisiche della sig.ra nei confronti del sig. cui avrebbe assistito il figlio;
CP_1 Pt_1 in particolare, riferiva di discussioni , quale quella del 25 ottobre 2023, nella quale la resistente ha lanciato un telefono al marito, provocandogli lesioni, o gli ha puntato alla gola un coltello per futili motivi.
Occorre, sul punto, dare atto anche del processo penale pendente innanzi il Tribunale di
Pisa Sez. Penale n. R.G.N.R. 524/2023 R.GIP; con ordinanza del 21/07/2023, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto al sig. la misura cautelare del Parte_1
9 divieto di avvicinamento alla sig.ra e ai luoghi dalla stessa, abitualmente, CP_1 frequentati, con distanza di almeno 500 metri, oltre al divieto di comunicazione. Il provvedimento del GIP, basato sulle dichiarazioni di vicina di casa, sui Testimone_1 referti medici del 21/03/2023 e del 30/04/2023, sulle annotazioni di P.G., è stato nuovamente confermato con ordinanza del 01/07/2024, preso atto del parere contrario sia del P.M. sia della parte civile all'istanza di revoca della misura cautelare presentata dal sig. Nella comparsa conclusionale del 23/06/2025, il ricorrente ha dato atto che Pt_1
è ancora pendente il procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia ed è ancora in atto la misura cautelare.
Tutto ciò considerato, quindi, valutate le dichiarazioni rese ed in atti sia dalle parti che dai sommari informatori e testimoni, la narrazione del ricorrente per sostenere la pronuncia di addebito della separazione alla coniuge non trova alcun riscontro, nemmeno l'allegata relazione extraconiugale, stante l'elemento temporale.
Sull'affidamento del figlio minore
Con provvedimento del 18/11/2023, il Collegio aveva disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, valutate le emergenze processuali e la mancata adesione del ricorrente al percorso per uomini maltrattanti al quale era stato invitato, oltre la riferita giustificazione dei suoi agiti aggressivi contro la moglie, che hanno reso verosimili e non ancora superati i maltrattamenti denunciati. Inoltre, l'esperto dell'Associazione Nuovo
SC ha così attestato: “nel corso dei colloqui l'uomo ha riconosciuto le violenze agite, ma le ha giustificate sostenendo che queste erano conseguenze dei comportamenti aggressivi, sia verbali che fisici della moglie;
pur essendoci riconoscimento, viene a mancare assunzione di responsabilità ed è invece presente la colpevolizzazzione della vittima per quanto accaduto. (… omissis …). Nel corso dei colloqui è stato esplorato anche il rapporto con il figlio, ed il desiderio dell'uomo di riprendere un rapporto con lui: allo stesso tempo l'uomo però ha verbalizzato in più di un'occasione la propria preoccupazione relativa all'uscita della donna dalla casa protetta e che possano quindi ripresentarsi le medesime condizioni che hanno portato alle condotte violente, che, (…), vede come conseguenze dei comportamenti messi in atto da altre persone (in questo caso la donna). Questo aspetto pone particolare attenzione sul rischio di recidiva,
10 probabilmente alto vista l'esternalizzazione della responsabilità delle proprie azioni e sulle conseguenze che questo tipo di comportamenti, qualora dovessero ripetersi, potrebbero avere sulla relazione con il figlio, oltre che sulla donna direttamente”.
Infine, considerato che anche il minore ha assistito alle azioni violente del padre verso la madre, è stato disposto l'affido esclusivo del minore alla madre e il mantenimento dell'attuale regime di frequentazione presso i Servizi già delegati, da trasformare da incontri protetti a incontri osservati visto il buon esito degli incontri fino ad allora compiuti. In particolare, il Collegio aveva anche valutato la condotta processuale del ricorrente, essendo degna di pregio la circostanza della rappresentazione completamente falsata degli eventi che il ricorrente aveva dato con il ricorso introduttivo (dal quale egli emergeva come unica vittima di un sequestro di minore da parte di moglie ) e Per_2 che è stata poi completamente smentita solo grazie all'istruttoria compiuta.
Se da un lato quindi l'inattendibilità del resistente è apparsa evidente, dall'altro lato è emersa chiaramente la piena attendibilità della , confermata, oltreché da quanto CP_1 già esposto, anche dalla testimonianza dell'assistente sociale SAMANTA SAVI, che ha riferito degli incontri con la resistente (“La sig.ra non stava bene. La prima volta CP_1
è venuta con il viso tumefatto, aveva un livido in viso. L'ematoma era dovuto alla colluttazione con il marito a seguito della quale perse l'equilibrio e picchiò contro uno sportello della cucina. A seguito della domande della psicologa si è mossa la parte emotiva nella sig.ra . La sig.ra nell'unione familiare, si sentiva CP_1 Controparte_3 svuotata e denigrata. Appariva sconvolta e provata emotivamente nella parte non tanto della violenza fisica quanto della violenza subita negli anni verbalmente”). Ai maltrattamenti inoltre aveva assistito anche il minore (sempre “Quando si è CP_4 attivato il secondo codice rosa la sig.ra manifestava più paura. Il secondo CP_1 episodio era avvenuto in presenza del bambino. La sig.ra aveva lasciato il suo CP_1 lavoro per dare una mano nell'attività di famiglia e da lì erano aumentati gli episodi di gelosia. Se lei intratteneva i clienti dal punto di vista professionale il marito era molto geloso”).
Attualmente, come riferito anche dallo stesso ricorrente nella comparsa conclusionale del
23/06/2025, si stanno ancora svolgendo gli incontri assistiti presso il Centro Affidi di
Pisa, con esito positivo, anche in base alle relazioni dei Servizi sociali e del Curatore
11 speciale del minore. Il ricorrente, inoltre, accusa la coniuge di aver generato confusione nel figlio sul ruolo del padre, in quanto è emerso che il minore chiama babbo il nuovo compagno della madre;
sul punto, tra l'altro, alla sig.ra anche il Collegio si è CP_1 rivolto. Il sig. quindi, poiché ritiene che ciò denoti come la non Pt_1 CP_1 garantisce al figlio il diritto della bigenitorialità, ha insistito nell'affidamento condiviso.
Nella comparsa conclusionale depositata dal curatore speciale del minore in data
07/07/2025, la stessa rinvia a quanto dedotto nell'atto del 25/10/2024, nel quale ha dato atto che il percorso di sostegno alla genitorialità si è svolto con regolarità per entrambi i genitori, nonché con andamento positivo (cfr. relazione del 15.07.2024), che il sig. Pt_1 stava proseguendo il percorso di sostegno alla genitorialità, che mancando una valutazione delle competenze genitoriali dei genitori del minore, non si ritiene di poter o dover richiedere l'affidamento del minore al servizio sociale. Il Curatore speciale ha espresso il proprio parere favorevole anche all'aumento degli incontri padre/figlio nel numero e/o nella durata, seppure allo stato considerata anche la permanenza ad oggi del divieto di avvicinamento da condursi nella modalità assistita;
il Curatore, infine, ha evidenziato la collaborazione della madre. Infine, nella Comparsa conclusionale del
07/07/2025, il Curatore speciale del minore ha riferito di una maggior collaborazione del
Sig. in tempi recenti, ma ha ritenuto di dover confermare le argomentazioni e le Pt_1 conclusioni già in atti;
in particolare ha allegato di non poter comunque supportare la richiesta di affido condiviso del minore, avanzata in sede di memoria conclusionale dal
Sig. , in quanto non nel superiore interesse del minore stesso, attese tutte Parte_1 le criticità riscontrate, anche documentate.
In data 21/07/2025, il Servizio sociale ha provveduto al deposito della relazione di aggiornamento, dando atto che il padre ha ripreso ad essere presente e disponibile per gli incontri, che la madre ha mancato diversi incontri per motivi dovuti al lavoro o altro, motivi comunque riscontrati oggettivamente;
inoltre, è emersa la stanchezza del minore che vive a NO con la madre, in un'abitazione messa a disposizione dalla famiglia del nuovo compagno, ed ivi è iscritto alla scuola primaria, come da intervento del
Tribunale, ma è ancora residente sul territorio di Pisa, ove si reca per gli incontri con il padre. Il Servizio, quindi, ha evidenziato che il trasferimento della residenza del minore sul territorio di NO sarebbe auspicabile, ed ha avanzato la richiesta di valutare il
12 proseguo della presa in carico del minore da parte del Servizio sociale di Pisa con la collaborazione di quello di NO, con l'eventualità di trasferire gli incontri a
NO, in quanto con la frequentazione del minore della scuola primaria, il trasferimento da NO a Pisa per gli incontri con il padre rappresenterebbe un significativo impegno anche fisico del bambino e potrebbe generare ulteriore stanchezza.
Informato il padre su tale possibilità, il Servizio ha riferito che il sig. ha detto di Pt_1 non essere contrario all'effettuazione degli incontri a NO ma ha specificato che ciò andrebbe ad intaccare negativamente sulla conduzione della sua attività e che ciò “è incompatibile su tutto”, riferendosi alla condizione socioeconomica propria.
Infine, in merito alle criticità del vissuto nel minore, il Curatore ha evidenziato nelle note di trattazione scritta depositate in data 21/07/2025, in sostituzione dell'udienza cartolare del 23/07/2025, che in data 17.07.2025 la Dott.ssa Dirigente Psicologo Controparte_5 presso il Consultorio di Via Torino a Pisa, che segue ancora oggi il Sig. Parte_1 in un percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso inizialmente su invito del
Tribunale, ha contattato via email lo stesso Curatore per comunicare quanto segue: “oggi ho avuto un colloquio con il Sig. dal quale è emerso, come in incontri passati, un Pt_1 possibile ruolo protettivo di verso le figure genitoriali. Pertanto, come già Per_1 segnalato in passato, data la storia di dinamiche familiari e quanto segnalatomi dal
consiglio valutazione psicologica del bambino, come già detto nei mesi scorsi. Il Pt_1
Sig. si è dichiarato disponibile”. Pt_1
Il Curatore speciale del minore, sul punto, ha allegato che la suddetta richiesta, già avanzata sia dal Servizio Sociale nella persona, allora, della Dott.ssa Samanta Savi sia dallo stesso Curatore, aveva trovato fino a quel momento, invece, opposizione da parte del Sig. . Parte_1
Nelle note scritte in funzione di sostituzione dell'udienza del 23/07/2025, depositate in pari data, il ricorrente si è dichiarato consapevole che per la stabilità del minore, vivere a
NO con la madre ed il compagno di lei può rappresentare, allo stato dei fatti, una soluzione da preferire all'affidamento ai servizi sociali, ma ha contestato l'assenza nella madre di collaborazione nel mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato padre/figlio. Infine, il Sig. ha dichiarato di aderire alla richiesta avanzata dai Pt_1 servizi Sociali di valutazione del benessere psico fisico del piccolo , da effettuarsi Per_1
13 presso il servizio sociale di Pisa (adesione peraltro superflua atteso il regime di affido esclusivo alla madre).
Tutto ciò considerato, pur esistendo alcune criticità che necessitano della continuazione del monitoraggio e della presa in carico del minore, non esistono i presupposti né per un affido condiviso né per un affido ai Servizi sociali del minore, valutate anche le allegazioni sul punto da parte anche del Curatore speciale del minore. È pur vero, comunque, che è stata riscontrata dalle parti e dagli enti delegati la stanchezza del minore a recarsi da NO a Pisa per lo svolgimento degli incontri osservati con il padre e che sono emersi due circostanze oggettive, per il padre che ritiene pregiudizievole per la propria attività economica spostarsi a NO per gli incontri con il figlio e per la madre che ha dimostrato di non essere riuscita ad accompagnare il minore ai suddetti incontri perché impegnata al lavoro. E' incontestabile, comunque, che la sig.ra CP_1 ha trovato una collocazione abitativa grazie alla collaborazione della famiglia del nuovo compagno, non avendo avuto altra soluzione una volta uscita dalla casa protetta ove si trovava con il figlio, a causa delle condotte violente del coniuge, il quale ha attuato anche violenza assistita verso il minore (la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sig. è ancora in essere, nonostante diverse istanze di revoca presentate dal sig. CP_1
tutte rigettate). Pt_1
Considerato ciò, dunque, non sussistendo elementi tali da modificare l'affidamento esclusivo del minore alla madre ove è collocato, nell'interesse della salute del minore, il
Collegio ritiene che gli incontri con il padre debbano svolgersi presso NO, in collaborazione tra i Servizi sociali di Pisa e di NO, considerato che, ad oggi, la residenza del minore si trova ancora in Pisa. Inoltre, sempre nel preminente interesse del Con minore, il Collegio ritiene necessario che lo stesso sia preso in carico dall' per CP_7 una valutazione psicologica, considerato che il percorso sia svolto con la collaborazione dei due Servizi sociali suindicati. Sia il Servizio sociale di Pisa e di NO sia l'UF. sono tenute al deposito di relazione di aggiornamento all'esito della CP_7 valutazione psicologica del minore sia di monitoraggio di svolgimento degli incontri padre/figlio in NO.
Sul contributo al mantenimento del minore
14 Il ricorrente, sul punto, ha chiesto fissarsi la contribuzione mensile a carico del padre e favore del figlio nella misura massima di €. 250,00, con attribuzione alla Sig.ra Per_1
della riscossione dell'assegno unico familiare, oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie;
nell'ultima comparsa conclusionale, ha precisato che la revisione dell'assegno di mantenimento di è stata chiesta in quanto il provvedimento che Per_1 lo aveva disposto era provvisorio, quando la sig.ra non svolgeva attività CP_1 lavorativa alcuna, mentre adesso la stessa ha un reddito.
La resistente, invero, ha chiesto l'obbligo a carico del signor di contribuire al Pt_1 mantenimento del figlio versando alla signora , a titolo di assegno di CP_1 mantenimento del minore, la somma mensile di €.500,00 oltre al 70% delle spese straordinarie oltre all'assegno unico per il figlio sarà percepito integralmente, 100%, dalla madre.
Unitamente alla comparsa conclusionale del giorno 11/11/2024, la resistente ha depositato il contratto a tempo determinato come ausiliaria di vendita con mansione di addetta rep.cucina, con scadenza il 31/12/2024 e tacito rinnovo alla scadenza, con indicazione della retribuzione di €.1.601,36 lorde mensili con 6 giorni lavorativi e domenica di riposo. Con la comparsa conclusionale del 23/05/2025, ha allegato di avere un lavoro alle dipendenze, sempre con un contratto a termine, con scarse entrate mensili, ribadendo di avere una situazione economica precaria, anche a causa delle condotte del ricorrente, omissivo agli obblighi di contribuzione. La resistente ha contestato, infine, la percezione dell'assegno unico familiare da parte del ricorrente e che sono da poco, dopo richieste ripetute, ha versato l'importo di €.115,00 mensili, ossia il 50% dell'intero ammontare dell'assegno, nonostante l'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Con nota scritta del 30/10/2023, il sig. ha depositato le dichiarazioni dei redditi Pt_1 degli ultimi tre anni, decorrenti dall'iscrizione a ruolo, da cui è emerso quanto segue.
La Dichiarazione persone fisiche 2023, periodo di imposta 2022, attesta ricavi RG2 di
€.190.994,00, con sopravvenienze attive di €.3.775,00, costi per l'acquisto di materie prime di €.107.801,00, spese per lavoro dipendente e assimilato, autonomo €.3.548,00, quote di ammortamento €.6.629,00, altri componenti negativi per €.80.383,00, per un totale di componenti negativi di €.198.431,00, con una differenza in negativo di
€.3.662,00 tra componenti positivi e negativi, oltre €.2.503,00 di rimanenze finali. Nella
15 Sez.I della Dichiarazione, il reddito minimale è di €.16.243,00, perdite utilizzabili in misura limitata;
il reddito di impresa all'esito, quale sintesi dei dati, è di €.12.850,00, con valore dei beni strumentali intorno a €.50.000,00. I dati sono, con variazioni minime, equivalenti alla Dichiarazione persone fisiche 2022, Dichiarazione IRAP 2022, e a quella
2021, relativa al Periodo 2020 (tra l'altro con la pandemia in corso), nonostante i ricavi indicati di €.98.804,00 e reddito di impresa di €.12.978,00, reddito minimale di
€.15.953,00, addirittura superiore a quella del periodo 2022, due anni dopo il periodo pandemico. Dagli estratti conto depositati in data 30/10/2023 emergono entrate intorno ad €.3.000,00/ 4.000,00 da Just. in due tranches, con contratto depositato il CP_8
05/10/2023, tra la società e il Ristorante Tradizione Picone, di cui Controparte_9
è titolare, che prevede un riconoscimento economico commerciale a Parte_1 favore del ristorante per l'utilizzo solo di quella piattaforma per la gestione degli ordini e della consegna a domicilio.
I provvedimenti provvisori, assunti in data 20/11/2023, sono stati pronunciati valutata la situazione economico-patrimoniale del ricorrente, sopra illustrata.
Valutate le produzioni documentali del ricorrente, attestanti lo svolgimento della propria attività lavorativa e considerato, comunque, che la resistente è titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato, con tacito rinnovo, unico elemento quest'ultimo differente rispetto al 20/11/2023 quando sono stati emessi i provvedimenti provvisori, tenuto conto della circostanza che il minore è in crescita, con maggiori esigenze anche in prospettiva, il Collegio ritiene di confermare il contributo al mantenimento del figlio, oltre la percezione da parte della madre dell'importo totale dell'assegno unico e il 70% delle spese straordinarie, considerato che il minore è affidato in via esclusiva alla madre.
Sull'assegno di mantenimento della coniuge
In merito, attesa la sopravvenienza, rispetto ai provvedimenti provvisori, dell'inizio da parte della resistente di un lavoro ma considerato che, però, trattasi di contratto a tempo determinato a tacito rinnovo, senza stabilità a tutt'oggi, il Collegio ritiene di ridurre l'assegno di mantenimento a favore della coniuge in €.200,00.
Sulle spese di lite e sul compenso del Curatore speciale del minore
16 Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e devono quindi essere imputate, interamente, al ricorrente considerata anche la condotta processuale, che ha comportato rinnovati aggravi con istanze rigettate.
Anche il compenso del Curatore speciale del minore, considerata la natura della causa e l'origine degli eventi riferibili alle condotte del ricorrente, deve essere posto integralmente a carico del ricorrente, nella liquidazione di cui al decreto.
La resistente è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, tra l'altro, in applicazione dell'art.76 comma IV D.P.R. 115/2002, ne ha diritto a prescindere dal reddito considerato che trattasi di persona offesa vulnerabile, con pendenza del processo penale a carico del coniuge per il reato di maltrattamenti in famiglia e vigenza tuttora della misura cautela del divieto di avvicinamento.
La condanna delle spese di lite deve avvenire con il versamento diretto in favore dell'AR ma senza il dimezzamento dei compensi alla stregua del condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui “ In tema di patrocinio a spese dello
Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti
e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. sez.
II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, a parziale revoca dei provvedimenti emessi, così provvede:
17 1) DICHIARA la separazione personale tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), che hanno contratto matrimonio in data 18/08/2014 ad C.F._2
Aversa (CE), e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Aversa al n.26
Parte II, Serie C, Anno 2014;
2) ACCOGLIE la domanda di addebito della separazione avanzata da Controparte_1
a carico di
[...] Parte_1
3) DISPONE l'affido esclusivo del figlio minore nato a [...] Persona_1
(PI) in data 26/12/2019, alla sig.ra , con collocazione Controparte_1
e residenza anagrafica presso la stessa, e stabilisce che la madre possa assumere in completa autonomia anche le decisioni di maggior interesse per il figlio;
4) DISPONE che il padre, sig. , potrà visitare il figlio in regime di Parte_1 incontri assistiti presso i Servizi Sociali già delegati in ragione di due volte a settimana, da svolgersi presso la sede dei Servizi Sociali di NO, ove attualmente il minore vive con la madre, in coordinazione con i Servizi Sociali di
Pisa; e dispone che i Servizi sociali di Pisa e di NO provvedano al deposito della relazione trimestrale di monitoraggio degli incontri padre-figlio; Con 5) DISPONE che il minore sia preso in carico dall' di Persona_1 CP_7
NO, ove vive, per una valutazione psicologica, e che il percorso sia svolto con la collaborazione dei due Servizi sociali di Pisa e di NO;
dispone che i Con due Servizi sociali e l' sono tenuti al deposito di relazione Controparte_10 trimestrale di aggiornamento all'esito della valutazione psicologica del minore;
6) PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere il contributo al Parte_1 mantenimento del figlio minore nell'importo mensile di €.300,00, Per_1 rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, con versamento a favore della madre sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Controparte_1
7) DISPONE che i genitori contribuiscano alle spese straordinarie del figlio, con l'obbligo a carico del signor di contribuire nella misura del 70% e Parte_1 della sig.ra nella misura del 30%; il sig. Controparte_1 [...]
dovrà versare la sua quota su richiesta della sig.ra Pt_1 Controparte_1 del rimborso delle spese straordinarie, e dalla stessa attestate;
[...]
18 8) DISPONE che l'assegno unico sarà percepito, interamente, dalla sig.ra
[...]
, genitore affidatario del minore in via esclusiva;
Controparte_1
9) PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere l'assegno di Parte_1 mantenimento alla sig.ra nell'importo mensile di Controparte_1
€.200,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, con versamento a favore della stessa entro il giorno 5 di ogni mese;
10) CONDANNA il sig. a rifondere in favore della sig.ra Parte_1 [...]
e da versarsi a favore dell'AR le spese di lite che liquida Controparte_1 in €. 7.000,00 per compensi anche del cautelare, oltre 15% per rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge;
11) CONDANNA il sig. a rifondere in favore del Curatore Speciale Parte_1 del minore, Avv. Francesca Gerbi e da versarsi a favore dell'AR, le spese relative al compenso dovuto allo stesso, liquidate in separato decreto;
12) ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Aversa (CE) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in data
18/08/2014 ad Aversa (CE), e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Aversa al n.26 Parte II, Serie C, Anno 2014.
Manda il Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Aversa (CE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali di Pisa e di NO, e all'UF. di NO CP_7 tramite i Servizi Sociali di NO.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
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