CA
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/10/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 206/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.Marcello Castiglione - Presidente rel.
Dott.Franco Davini - Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n.206/2025 R.G. contro la sentenza del Tribunale di
Genova in data 16.01.2025 n.127 promossa da:
elettivamente domiciliato in Genova via XX Settembre Parte_1
33/8 nello studio dell'Avv.Lorenza Rosso, che lo rappresenta e difende per mandato in atti APPELLANTE
C o n t r o elettivamente domiciliata in Genova via San Vincenzo 1 /4 nello CP_1 studio dell'Avv.Benedetta Agrifoglio, che la rappresenta e difende per mandato in atti - APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale – Sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma integrale della Sentenza n. 127/2025 emessa dal
Tribunale di Genova, Quarta Sezione Civile, pubblicata in data 16/1/2025 e notificata in data 7/2/2025, all'esito del giudizio iscritto al R.G. n.
10697/2021, accogliere il gravame proposto dal Sig. e per Parte_1
l'effetto:
a)
in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della suddetta pronuncia, anche inaudita altera parte stante l'urgenza;
b)
in via principale: revocare in toto l'attuale assegno divorziale disposto dal
Tribunale di Genova per le ragioni esposte in parte motiva.
Vinte le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio, con Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
PER L'APPELLATA: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello;
in via principale, nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 127/2025 pubblicata in data 16/1/2025, notificata in data
7/2/2025 e decidendo sulla presente impugnazione, condannare il sig.
a corrispondere alla Sig.ra un assegno Parte_1 CP_1
divorzile quantomeno di Euro 2.500,00 mensili, per le ragioni esposte in parte narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di
Giudizio”.
FATTO Il Tribunale di Genova con la sentenza oggetto di impugnazione dichiarava lo scioglimento del matrimonio, ponendo a carico del l'obbligo di Pt_1 Co corrispondere alla a titolo di assegno divorzile l'importo mensile di euro
1.500,00. Lo condannava al pagamento delle spese.
Il ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale contestando Pt_1
l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento a favore della moglie dell'assegno divorzile. Contesta anche la condanna al pagamento delle spese, che potevano essere compensate in considerazione della reciproca soccombenza delle parti, ovvero del ridimensionamento delle pretese della ex Co moglie. La ha proposto appello incidentale, col quale chiede l'aumento dell'assegno.
L'appello è infondato. L'obbligo del marito di corrispondere alla ex moglie l'assegno divorzile è giustificato dalla considerazione della obiettiva disparità di condizioni economiche delle parti e del contributo conferito dalla moglie alla conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, dalla considerazione in particolare del fatto che essa essendosi dedicata principalmente alla cura della casa ed all'accudimento del figlio e – come ha affermato il Tribunale – avendo organizzato la propria vita in funzione delle esigenze lavorative del marito, ha sacrificato le proprie personali aspettative di affermazione e crescita professionale e lavorativa per seguirlo nei suoi numerosi spostamenti all'estero. Potendo quindi imputarsi il divario economico delle parti alle scelte di vita fatte concordemente dai coniugi in costanza di matrimonio, concorrono i requisiti richiesti dalla legge – secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità – per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Intanto, questo corrisponde ai parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
D'altra parte, non appare nemmeno giustificato un aumento dell'assegno, come richiesto dall'appellata con appello incidentale,in considerazione della Co giovane età e della capacità lavorativa della che le consentirà nel tempo di migliorare la propria posizione economico-reddituale.
La prevalente soccombente del nel primo grado del giudizio ha Pt_1 giustificato la condanna al pagamento delle spese.
Respingendo gli appelli di entrambe le parti e confermando la sentenza del
Tribunale, anche in punto spese, compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così decide:
Respinge l'appello principale del Pt_1
Cont Respinge l'appello incidentale della
Conferma integralmente la sentenza del Tribunale.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che gli appelli delle parti sono stati entrambi integralmente respinti.
Genova, 23 ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.Marcello Castiglione - Presidente rel.
Dott.Franco Davini - Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n.206/2025 R.G. contro la sentenza del Tribunale di
Genova in data 16.01.2025 n.127 promossa da:
elettivamente domiciliato in Genova via XX Settembre Parte_1
33/8 nello studio dell'Avv.Lorenza Rosso, che lo rappresenta e difende per mandato in atti APPELLANTE
C o n t r o elettivamente domiciliata in Genova via San Vincenzo 1 /4 nello CP_1 studio dell'Avv.Benedetta Agrifoglio, che la rappresenta e difende per mandato in atti - APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale – Sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma integrale della Sentenza n. 127/2025 emessa dal
Tribunale di Genova, Quarta Sezione Civile, pubblicata in data 16/1/2025 e notificata in data 7/2/2025, all'esito del giudizio iscritto al R.G. n.
10697/2021, accogliere il gravame proposto dal Sig. e per Parte_1
l'effetto:
a)
in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della suddetta pronuncia, anche inaudita altera parte stante l'urgenza;
b)
in via principale: revocare in toto l'attuale assegno divorziale disposto dal
Tribunale di Genova per le ragioni esposte in parte motiva.
Vinte le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio, con Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
PER L'APPELLATA: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello;
in via principale, nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 127/2025 pubblicata in data 16/1/2025, notificata in data
7/2/2025 e decidendo sulla presente impugnazione, condannare il sig.
a corrispondere alla Sig.ra un assegno Parte_1 CP_1
divorzile quantomeno di Euro 2.500,00 mensili, per le ragioni esposte in parte narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di
Giudizio”.
FATTO Il Tribunale di Genova con la sentenza oggetto di impugnazione dichiarava lo scioglimento del matrimonio, ponendo a carico del l'obbligo di Pt_1 Co corrispondere alla a titolo di assegno divorzile l'importo mensile di euro
1.500,00. Lo condannava al pagamento delle spese.
Il ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale contestando Pt_1
l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento a favore della moglie dell'assegno divorzile. Contesta anche la condanna al pagamento delle spese, che potevano essere compensate in considerazione della reciproca soccombenza delle parti, ovvero del ridimensionamento delle pretese della ex Co moglie. La ha proposto appello incidentale, col quale chiede l'aumento dell'assegno.
L'appello è infondato. L'obbligo del marito di corrispondere alla ex moglie l'assegno divorzile è giustificato dalla considerazione della obiettiva disparità di condizioni economiche delle parti e del contributo conferito dalla moglie alla conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, dalla considerazione in particolare del fatto che essa essendosi dedicata principalmente alla cura della casa ed all'accudimento del figlio e – come ha affermato il Tribunale – avendo organizzato la propria vita in funzione delle esigenze lavorative del marito, ha sacrificato le proprie personali aspettative di affermazione e crescita professionale e lavorativa per seguirlo nei suoi numerosi spostamenti all'estero. Potendo quindi imputarsi il divario economico delle parti alle scelte di vita fatte concordemente dai coniugi in costanza di matrimonio, concorrono i requisiti richiesti dalla legge – secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità – per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Intanto, questo corrisponde ai parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
D'altra parte, non appare nemmeno giustificato un aumento dell'assegno, come richiesto dall'appellata con appello incidentale,in considerazione della Co giovane età e della capacità lavorativa della che le consentirà nel tempo di migliorare la propria posizione economico-reddituale.
La prevalente soccombente del nel primo grado del giudizio ha Pt_1 giustificato la condanna al pagamento delle spese.
Respingendo gli appelli di entrambe le parti e confermando la sentenza del
Tribunale, anche in punto spese, compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così decide:
Respinge l'appello principale del Pt_1
Cont Respinge l'appello incidentale della
Conferma integralmente la sentenza del Tribunale.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che gli appelli delle parti sono stati entrambi integralmente respinti.
Genova, 23 ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE