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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/10/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1334/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1334/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dagli avv.ti Michele Dell'Agnese e Irene Graziosi
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dagli avv.ti Michele Dell'Agnese e Irene Graziosi
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/06/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 04/09/2011 avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in BOLOGNANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 25.09.2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25.09.2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 25.09.2025:
1) i coniugi dichiarano di avere la stessa forza economica e pertanto di non sussistere i presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento a carico dell'uno ed a vantaggio dell'altro;
2) le figlie minori, e sono affidate ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e potere decisionale autonomo per l'ordinaria gestione e l'organizzazione della vita quotidiana finché le figlie si trovano presso uno dei genitori;
3) la residenza delle minori è stabilita presso la madre, nell'immobile sito in
Bolognano (PE), via Palermo s.n.c.;
4) il signor si trasferirà in altra abitazione entro giorni sessanta dal Parte_1 deposito del ricorso, portando con sé gli effetti personali e gli altri beni concordati tra le parti;
5) il signor terrà con sé le figlie a fine settimana alternati dal venerdì Parte_1 all'uscita di scuola sino al lunedì mattina alla ripresa delle lezioni e, nella settimana in cui le minori trascorrono il fine settimana con la mamma, dal mercoledì all'uscita di scuola sino al giovedì mattina alla ripresa delle lezioni;
inoltre, per quindici giorni durante le vacanze estive, come la madre, e per metà delle vacanze natalizie e pasquali, in base ad un calendario che dovrà essere concordato tra i genitori, entro il
30 aprile di ogni anno;
6) ciascun genitore manterrà le figlie direttamente nel tempo in cui le terrà con sé; inoltre, il signor verserà alla signora entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie un assegno fisso di € 300,00
(150,00 pro capite) oltre alla metà delle spese sanitarie e scolastiche e delle spese straordinarie, oltre rivalutazione Istat decorso un anno dal deposito del ricorso;
pagina 3 di 4 7) spetteranno alla madre tutte e per intero le provvidenze pubbliche per le figlie, in particolare a titolo esemplificativo e non tassativo: il 100% dell'assegno unico e universale, il 100% delle detrazioni fiscali da indicare nella dichiarazione dei redditi, il 100% della pensione di invalidità per la figlia , ecc. Per_1
8) spese di lite compensate, con obbligazione solidale dei ricorrenti di versare il compenso ai loro difensori.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOLOGNANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25.09.2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1334/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dagli avv.ti Michele Dell'Agnese e Irene Graziosi
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dagli avv.ti Michele Dell'Agnese e Irene Graziosi
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/06/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 04/09/2011 avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in BOLOGNANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 25.09.2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25.09.2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 25.09.2025:
1) i coniugi dichiarano di avere la stessa forza economica e pertanto di non sussistere i presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento a carico dell'uno ed a vantaggio dell'altro;
2) le figlie minori, e sono affidate ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e potere decisionale autonomo per l'ordinaria gestione e l'organizzazione della vita quotidiana finché le figlie si trovano presso uno dei genitori;
3) la residenza delle minori è stabilita presso la madre, nell'immobile sito in
Bolognano (PE), via Palermo s.n.c.;
4) il signor si trasferirà in altra abitazione entro giorni sessanta dal Parte_1 deposito del ricorso, portando con sé gli effetti personali e gli altri beni concordati tra le parti;
5) il signor terrà con sé le figlie a fine settimana alternati dal venerdì Parte_1 all'uscita di scuola sino al lunedì mattina alla ripresa delle lezioni e, nella settimana in cui le minori trascorrono il fine settimana con la mamma, dal mercoledì all'uscita di scuola sino al giovedì mattina alla ripresa delle lezioni;
inoltre, per quindici giorni durante le vacanze estive, come la madre, e per metà delle vacanze natalizie e pasquali, in base ad un calendario che dovrà essere concordato tra i genitori, entro il
30 aprile di ogni anno;
6) ciascun genitore manterrà le figlie direttamente nel tempo in cui le terrà con sé; inoltre, il signor verserà alla signora entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie un assegno fisso di € 300,00
(150,00 pro capite) oltre alla metà delle spese sanitarie e scolastiche e delle spese straordinarie, oltre rivalutazione Istat decorso un anno dal deposito del ricorso;
pagina 3 di 4 7) spetteranno alla madre tutte e per intero le provvidenze pubbliche per le figlie, in particolare a titolo esemplificativo e non tassativo: il 100% dell'assegno unico e universale, il 100% delle detrazioni fiscali da indicare nella dichiarazione dei redditi, il 100% della pensione di invalidità per la figlia , ecc. Per_1
8) spese di lite compensate, con obbligazione solidale dei ricorrenti di versare il compenso ai loro difensori.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOLOGNANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25.09.2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4