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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/07/2025, n. 5561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5561 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 36990 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TENUTA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Giudice Onorario avv. Caterina Bersani
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da
Parte_1 attore/i contro
Controparte_1 convenuto/i
****
Oggi 4.7.2025 ad ore 10,00 il giudice onorario avv. Caterina Bersani dà atto
Che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
-per parte attrice, l'avv. Antonio Indellicati
-per parte convenuta, l'avv. Romina Bellotta in sostituzione dell'avv. Federici dà altresì atto che
-le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
-tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicati dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
I procuratori delle parti quanto a parte opponente come da scritti difensivi e alla citazione;
per la parte opposta come da comparsa di costituzione.
Il giudice
pagina 1 di 5 dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., dando atto che verrà data lettura della sentenza dopo le ore 17,00.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza.
Il presente verbale è stato letto alle parti;
i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi ad ore 17.00. manda
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 17.05 il giudice deposita la sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Bersani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36990/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INDELLICATI Parte_1 C.F._1
IO, elettivamente domiciliato in Via Imbriani 101, BARI, presso il difensore avv.
INDELLICATI IO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ED PIERLUIGI, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 9 00195 ROMA, presso il difensore avv.
ED PIERLUIGI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 11876/2022 del 18.07.2022 con cui il Parte_1
Tribunale di Milano gli ha ingiunto di pagare a la somma di euro 5.646,26, oltre Controparte_1 interessi come da domanda e spese della procedura a saldo di fatture emesse per la fornitura di software e servizi.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano in favore di quello di TO e ha chiesto nel merito la revoca parziale dell'opposto decreto pagina 3 di 5 per avere eseguito un pagamento di euro 1.716,54. Ha inoltre proposto domanda riconvenzionale per inadempimento contrattuale della convenuta, chiedendo il risarcimento di euro 50.000,00 e l'estinzione per compensazione del residuo credito vantato dall'opposta. si è costituita resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto integrale, Controparte_1 deducendo la correttezza dell'imputazione del pagamento dedotto dall'opponente alla prima rata della fattura n. 1075 secondo l'art. 1193 c.c. e l'infondatezza della domanda riconvenzionale.
All'esito del giudizio, alla luce delle allegazioni, eccezioni e produzioni, ritiene il giudicante che l'opposizione vada respinta.
L'eccezione di incompetenza avanzata dall'attore opponente è stata proposta con riferimento agli artt.
18 e 19 c.p.c., ossia al luogo di residenza e sede della persona fisica e giuridica.
Nessun'altra contestazione dei fori concorrenti ex art. 20 c.p.c. o ex art. 1182 c.c. è stata svolta.
Ne deriva che l'eccezione di incompetenza è stata formulata in modo incompleto e, come tale, va considerata tamquam non esset.
Ciò premesso, l'opposizione va rigettata.
In diritto, va osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione sostanziale di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti, l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente (Cass. Sez. UU, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001); inoltre, nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'opposto/attore sostanziale spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione.
Nel caso di specie, ha fornito prova del proprio credito mediante la produzione dei CP_1 contratti sottoscritti tra le parti e delle fatture contestate, regolarmente registrate nelle scritture contabili.
Quanto al pagamento del 13.09.2017 per euro 1.716,54, ha dimostrato di averne tenuto CP_1 conto, posto che la fattura n. 1075 aveva importo complessivo di euro 3.433,08, da pagarsi in due rate di euro 1.716,54 ciascuna, con scadenze 31.03.2017 e 31.07.2017.
Ai sensi dell'art. 1193 c.c., "in mancanza di dichiarazione del debitore, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico". Nel caso di specie, al momento del pagamento del 13.09.2017, entrambe le rate erano scadute, sicché il pagamento doveva essere imputato alla prima rata (più antica), come correttamente operato da . CP_1
pagina 4 di 5 Come chiarito dalla Cassazione, quando il debitore dimostri di aver effettuato pagamenti senza specifica imputazione e il creditore sostenga che tali pagamenti vadano imputati ad altri crediti scaduti, spetta a quest'ultimo provare l'esistenza di tali ulteriori crediti e la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei criteri legali di imputazione. Nel caso di specie, ha CP_1 fornito adeguata prova documentale dell'esistenza di entrambe le rate e della loro scadenza.
Pertanto, il pagamento del 13.09.2017 deve ritenersi correttamente imputato alla prima rata, rimanendo insoluta la seconda rata di euro 1.716,54.
Quanto alla domanda riconvenzionale, la stessa deve essere respinta per manifesta infondatezza.
L'opponente ha dedotto genericamente un presunto inadempimento di relativo al blocco CP_1 dell'accesso all'archivio paghe, senza fornire alcuna prova specifica del danno asseritamente subito.
Senza considerare che, dalla documentazione prodotta, emerge che il blocco del sistema era conseguente al mancato pagamento delle fatture da parte dell'opponente, configurandosi come legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
La richiesta di risarcimento di euro 50.000,00 appare dunque del tutto sproporzionata e priva di qualsiasi supporto probatorio, essendo formulata in termini meramente assertivi e generici.
Conseguentemente, anche l'eccezione di compensazione deve essere respinta, venendo meno il presupposto della sussistenza di un credito dell'opponente nei confronti di . CP_1
In conclusione, l'opposizione va respinta con integrale conferma del decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente con provvedimento del 16 Febbraio 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività svolta dai difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, che si liquidano in euro 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese vive documentate, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Milano, 4 luglio 2025
Il Giudice dott. Caterina Bersani
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TENUTA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Giudice Onorario avv. Caterina Bersani
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da
Parte_1 attore/i contro
Controparte_1 convenuto/i
****
Oggi 4.7.2025 ad ore 10,00 il giudice onorario avv. Caterina Bersani dà atto
Che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
-per parte attrice, l'avv. Antonio Indellicati
-per parte convenuta, l'avv. Romina Bellotta in sostituzione dell'avv. Federici dà altresì atto che
-le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
-tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicati dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
I procuratori delle parti quanto a parte opponente come da scritti difensivi e alla citazione;
per la parte opposta come da comparsa di costituzione.
Il giudice
pagina 1 di 5 dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., dando atto che verrà data lettura della sentenza dopo le ore 17,00.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza.
Il presente verbale è stato letto alle parti;
i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi ad ore 17.00. manda
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 17.05 il giudice deposita la sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Bersani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36990/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INDELLICATI Parte_1 C.F._1
IO, elettivamente domiciliato in Via Imbriani 101, BARI, presso il difensore avv.
INDELLICATI IO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ED PIERLUIGI, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 9 00195 ROMA, presso il difensore avv.
ED PIERLUIGI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 11876/2022 del 18.07.2022 con cui il Parte_1
Tribunale di Milano gli ha ingiunto di pagare a la somma di euro 5.646,26, oltre Controparte_1 interessi come da domanda e spese della procedura a saldo di fatture emesse per la fornitura di software e servizi.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano in favore di quello di TO e ha chiesto nel merito la revoca parziale dell'opposto decreto pagina 3 di 5 per avere eseguito un pagamento di euro 1.716,54. Ha inoltre proposto domanda riconvenzionale per inadempimento contrattuale della convenuta, chiedendo il risarcimento di euro 50.000,00 e l'estinzione per compensazione del residuo credito vantato dall'opposta. si è costituita resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto integrale, Controparte_1 deducendo la correttezza dell'imputazione del pagamento dedotto dall'opponente alla prima rata della fattura n. 1075 secondo l'art. 1193 c.c. e l'infondatezza della domanda riconvenzionale.
All'esito del giudizio, alla luce delle allegazioni, eccezioni e produzioni, ritiene il giudicante che l'opposizione vada respinta.
L'eccezione di incompetenza avanzata dall'attore opponente è stata proposta con riferimento agli artt.
18 e 19 c.p.c., ossia al luogo di residenza e sede della persona fisica e giuridica.
Nessun'altra contestazione dei fori concorrenti ex art. 20 c.p.c. o ex art. 1182 c.c. è stata svolta.
Ne deriva che l'eccezione di incompetenza è stata formulata in modo incompleto e, come tale, va considerata tamquam non esset.
Ciò premesso, l'opposizione va rigettata.
In diritto, va osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione sostanziale di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti, l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente (Cass. Sez. UU, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001); inoltre, nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'opposto/attore sostanziale spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione.
Nel caso di specie, ha fornito prova del proprio credito mediante la produzione dei CP_1 contratti sottoscritti tra le parti e delle fatture contestate, regolarmente registrate nelle scritture contabili.
Quanto al pagamento del 13.09.2017 per euro 1.716,54, ha dimostrato di averne tenuto CP_1 conto, posto che la fattura n. 1075 aveva importo complessivo di euro 3.433,08, da pagarsi in due rate di euro 1.716,54 ciascuna, con scadenze 31.03.2017 e 31.07.2017.
Ai sensi dell'art. 1193 c.c., "in mancanza di dichiarazione del debitore, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico". Nel caso di specie, al momento del pagamento del 13.09.2017, entrambe le rate erano scadute, sicché il pagamento doveva essere imputato alla prima rata (più antica), come correttamente operato da . CP_1
pagina 4 di 5 Come chiarito dalla Cassazione, quando il debitore dimostri di aver effettuato pagamenti senza specifica imputazione e il creditore sostenga che tali pagamenti vadano imputati ad altri crediti scaduti, spetta a quest'ultimo provare l'esistenza di tali ulteriori crediti e la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei criteri legali di imputazione. Nel caso di specie, ha CP_1 fornito adeguata prova documentale dell'esistenza di entrambe le rate e della loro scadenza.
Pertanto, il pagamento del 13.09.2017 deve ritenersi correttamente imputato alla prima rata, rimanendo insoluta la seconda rata di euro 1.716,54.
Quanto alla domanda riconvenzionale, la stessa deve essere respinta per manifesta infondatezza.
L'opponente ha dedotto genericamente un presunto inadempimento di relativo al blocco CP_1 dell'accesso all'archivio paghe, senza fornire alcuna prova specifica del danno asseritamente subito.
Senza considerare che, dalla documentazione prodotta, emerge che il blocco del sistema era conseguente al mancato pagamento delle fatture da parte dell'opponente, configurandosi come legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
La richiesta di risarcimento di euro 50.000,00 appare dunque del tutto sproporzionata e priva di qualsiasi supporto probatorio, essendo formulata in termini meramente assertivi e generici.
Conseguentemente, anche l'eccezione di compensazione deve essere respinta, venendo meno il presupposto della sussistenza di un credito dell'opponente nei confronti di . CP_1
In conclusione, l'opposizione va respinta con integrale conferma del decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente con provvedimento del 16 Febbraio 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività svolta dai difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, che si liquidano in euro 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese vive documentate, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Milano, 4 luglio 2025
Il Giudice dott. Caterina Bersani
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