Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2722/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.07.1982, con il patrocinio dell'avv. Cristina Campi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01.07.1962, con il patrocinio dell'Avv. Alida Sacchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
a) I coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto;
b) La figlia minore della coppia, continuerà ad essere affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, in Ceriano Laghetto, via Turati n.
2, ove manterrà la residenza;
c)La casa coniugale di Ceriano Laghetto, via Turati n. 2, concessa in comodato d'uso agli istanti, resterà assegnata con quanto l'arreda alla GN che la abiterà con la Parte_1 figlia sino alla sua completa indipendenza economica o sino al momento in cui la minore Per_1 conviverà con la madre;
la GN potrà ospitare presso l'abitazione assegnatale Parte_1 famigliari ed amici in via occasionale, quando la figlia sarà con il padre, salvo diverso accordo tra le parti, fermo restando che la casa coniugale costituisce residenza per la GN Parte_1
e la figlia. La GN potrà continuare ad abitare la casa coniugale per ulteriori Parte_1 sei mesi da quando terminerà la convivenza con la figlia, al fine di reperire una nuova soluzione abitativa;
e) Quanto stabilito nel precedente punto d) potrà essere eventualmente rivisto e modificato direttamente dalle parti, in caso di impossibilità saltuaria di attuazione, avendo sempre riguardo primariamente agli interessi e gli impegni di Durante le festività natalizie e pasquali, nel periodo di vacanza Per_1 scolastica, le parti osserveranno il medesimo calendario di visita di cui al precedente punto d), fatto salvo diverso accordo e comunque garantendo ad possibilità di trascorrere, ad anni alterni, con la Per_1 mamma la Vigilia di Natale e con il papà il Santo Natale, nonché sempre ad anni alterni con la madre la Santa Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo; Il signor durante le vacanze estive, potrà CP_1 trascorrere con la figlia minore un periodo di ferie di quindici giorni anche non consecutivi;
le parti si comunicheranno i periodi prescelti entro il giorno 30 aprile di ogni anno e si obbligano, altresì, a comunicarsi, reciprocamente, le località ove trascorreranno le vacanze con con indicazione di Per_1 luogo di villeggiatura e relativo recapito;
il tutto salvo migliore e diverso accordo tra le parti;
I signori e si obbligano a garantire all'altro genitore un contatto giornaliero con Parte_1 CP_1 la figlia quando quest'ultima starà con l'uno o con l'altro, contatto che potrà avvenire a mezzo telefono e/o videochiamata e si impegnano, altresì, a comunicarsi gli impegni e gli spostamenti della minore, rendendosi sempre reperibili telefonicamente in caso di necessità;
f) Il signor continuerà a contribuire al mantenimento di con il versamento della somma CP_1 Per_1 mensile di € 400,00 (€ quattrocento/00) in favore della GN a mezzo bonifico bancario Parte_1 alle coordinate che quest'ultima comunicherà tempestivamente all'ex marito, entro il giorno 15 di ogni mese;
l'importo a titolo di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da un anno dalla pronuncia della separazione;
g) Il signor continuerà a farsi carico per intero delle spese straordinarie sostenute nell'interesse CP_1 della figlia minore, per le quali le parti si riportano integralmente al contenuto del Protocollo del
Tribunale di Monza del 08.05.2018 (doc. 12);
h) L'assegno unico in favore della minore continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla GN , che quindi lo chiederà direttamente con il consenso del signor Parte_1 CP_1
i) Il signor provvederà a trasferire la residenza da Ceriano Laghetto via Turati nr.2 entro il CP_1
31.03.2026;
l) I coniugi dichiarano che ad oggi sono economicamente autosufficienti e non richiedono all'altro alcun concorso al proprio mantenimento;
m) Le parti dichiarano di aver già risolto qualsivoglia pendenza economica tra loro insorta in costanza di matrimonio e di aver già diviso ogni altro bene;
n) I coniugi si danno sin d'ora reciproca autorizzazione alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti di identità validi ai fini dell'espatrio per la figlia Persona_1
o)Le parti si impegnano a frequentare e far conoscere alla figlia gli eventuali rispettivi nuovi compagni/compagne con gradualità e, in ogni caso, solo una volta che la frequentazione possa dirsi stabile;
p) Spese e compensi professionali interamente compensati tra le parti.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione personale pronunciata in data 11.07.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Ceriano Laghetto in data 29.07.2009 (atto n. 10, Parte I, anno 2009) del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Ceriano Laghetto), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Ceriano Laghetto, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29.05.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti