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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/07/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL ON
SENTENZA pronunciata in data 1/7/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 719/2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'avv. Andrea Occhione Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
Dott.ssa SA Siciliano resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 7.2.2024, la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71 e all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80 con decorrenza dal 1.7.2022, oltre interessi, dovuti in virtù di decreto di omologa r.g. n. 6046/2022 emesso il 4.9.2023 dal Tribunale di Tivoli.
Si è costituito in giudizio l' resistente, rappresentando di aver provveduto al pagamento fino CP_2 al decesso del ricorrente, avvenuto il 13.9.2024.
Con note autorizzate il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato l'avvenuta liquidazione della prestazione nelle more del giudizio e il successivo decesso della parte ricorrente e quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, ha inoltre sostenuto la sussistenza dell'interesse del procuratore antistatario a vedersi riconosciute le spese del giudizio, con condanna di controparte alle spese di lite.
L'art. 300 c.p.c. pone in capo alla difesa della parte deceduta il potere di chiedere l'interruzione del processo, non sussistendo un potere analogo in capo a controparte (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 23906 del 25/09/2019), sicché nel caso di specie, avendo la parte ricorrente insistito per la prosecuzione – peraltro relativa esclusivamente alle spese di lite da distrarsi, interesse quindi precipuamente del difensore e non della parte – deve procedersi all'esame nel merito della causa.
A fronte dell'incontestato pagamento, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che la ricorrente ha ottenuto decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 4.9.2023, che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 29.9.2023 alla sede zonale ed ha notificato il decreto di omologa il 12.9.2023 alla sede provinciale dell'Ente resistente.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente;
il ricorso è stato depositato in data 7.2.2024 e soltanto in data 18.3.2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
La domanda era quindi fondata nel merito al momento della sua proposizione.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022 ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 719/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro
1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario
Tivoli, 1/7/2025
Il Giudice
LL ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL ON
SENTENZA pronunciata in data 1/7/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 719/2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'avv. Andrea Occhione Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
Dott.ssa SA Siciliano resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 7.2.2024, la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71 e all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80 con decorrenza dal 1.7.2022, oltre interessi, dovuti in virtù di decreto di omologa r.g. n. 6046/2022 emesso il 4.9.2023 dal Tribunale di Tivoli.
Si è costituito in giudizio l' resistente, rappresentando di aver provveduto al pagamento fino CP_2 al decesso del ricorrente, avvenuto il 13.9.2024.
Con note autorizzate il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato l'avvenuta liquidazione della prestazione nelle more del giudizio e il successivo decesso della parte ricorrente e quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, ha inoltre sostenuto la sussistenza dell'interesse del procuratore antistatario a vedersi riconosciute le spese del giudizio, con condanna di controparte alle spese di lite.
L'art. 300 c.p.c. pone in capo alla difesa della parte deceduta il potere di chiedere l'interruzione del processo, non sussistendo un potere analogo in capo a controparte (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 23906 del 25/09/2019), sicché nel caso di specie, avendo la parte ricorrente insistito per la prosecuzione – peraltro relativa esclusivamente alle spese di lite da distrarsi, interesse quindi precipuamente del difensore e non della parte – deve procedersi all'esame nel merito della causa.
A fronte dell'incontestato pagamento, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che la ricorrente ha ottenuto decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 4.9.2023, che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 29.9.2023 alla sede zonale ed ha notificato il decreto di omologa il 12.9.2023 alla sede provinciale dell'Ente resistente.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente;
il ricorso è stato depositato in data 7.2.2024 e soltanto in data 18.3.2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
La domanda era quindi fondata nel merito al momento della sua proposizione.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022 ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 719/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro
1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario
Tivoli, 1/7/2025
Il Giudice
LL ON