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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/07/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4644/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
NA ORDINARIO di GI
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
h Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4644/2014 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), tutti quali eredi di (DECEDUTO) (C.F. Parte_3 C.F._3 Per_1 Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. GENCHI VINCENZA, elettivamente domiciliati in VIA SPARANO C.F._4
DA BARI, n. 73, BARI, presso il difensore Avv. GENCHI VINCENZA, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
NA DI GI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI, elettivamente domiciliato in VIA MELO n. 97, BARI, presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI, giusta mandato in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 1° ottobre 2024 depositava note di trattazione scritta, precisando le proprie conclusioni per l'udienza del 11.10.2024. che qui si intendono integralmente riportate e, con provvedimento del 14.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002 il Prof. Ing. proponeva opposizione avverso il decreto di Parte_4 liquidazione del 30.04.2014 nel procedimento n.2408/2012 RGNR/MOD. 21, lamentando l'illegittimità del provvedimento per il mancato riconoscimento dell'attività svolta nel periodo successivo alla scadenza del termine dell'incarico ( 4.07.2012)
e non anche per l'opera svolta durante i periodi di proroga richiesti e concessi per la copiosa documentazione da esaminare;
che non erano state riconosciute le competenze richieste per l'ausilio dei collaboratori, nonostante nel decreto di liquidazione era stato riconosciuto il lavoro difficoltoso svolto, poiché non era stata attestata l'attività svolta dai collaboratori stessi.
pagina 1 di 6 Esponeva il ricorrente che in data 4.4.2012 era stato nominato consulente tecnico del Pubblico Ministero nel procedimento n. 2408/2012 Notizie di Reato, dal magistrato titolare dell' indagine.
Esponeva che in sede di conferimento dell'incarico veniva concesso il termine di 90 giorni a partire dalla data del giuramento per l'espletamento dell'incarico, con scadenza fissata per la data del 4.7.2012; di essere stato autorizzato ad avvalersi di professionisti esterni e di personale specializzato di propria fiducia, attesa la complessità dei quesiti , nonchè
autorizzato ad acquisire e richiedere tutta la documentazione ovunque essa si trovasse.
Precisava che in data 3.9.2012 il Nucleo di Polizia Tributaria di Foggia provvedeva alla consegna di una importante mole di documenti, come anche in data 24.10.2012 e che, pertanto, attesa l'imponente massa di documentazione consegnata e da esaminare, in data 23.01.2013 chiedeva proroga motivata del termine per il deposito dell'elaborato al Procuratore della
Repubblica Dott. e che la richiesta proroga del termine veniva concessa dal Sostituto Procuratore Dott. Per_2 Per_3 sino al 23.09.2013
In data 18.10.2013 l'elaborato veniva consegnato unitamente alla domanda di liquidazione di importo di E. 46.111,86 oltre accessori.
Il Ctu, nella detta domanda di liquidazione esponeva i giorni concessi per la redazione dell'elaborato ( dal 4.4.2012 al
30.09.2023) ovvero 544 giorni pari a 2.176 vacazioni pari a E. 17.740, 93 ( la prima di E. 14,68 e 2.175 x 8,15); chiedeva l'incremento ai sensi dell'art.52 DPR 30.05.2002 n.115, trattandosi di verifica complessa per la copiosa documentazione, per un importo pari a E. 17.490,93; chiedeva E. 10.630,00 per spese ( postali, telefonate e fax, rimborso per n. 4 viaggi,
collaborazione esperto ing. e collaborazione esperto ing. ). Per_4 Per_5
Con il decreto di liquidazione del 30.04.2014 il Sostituto Procuratore dott. liquidava il minor importo di E. Per_3
2.940,53, oltre fiscali.
Il ricorrente, pertanto chiedeva all'intestato Tribunale la revoca del decreto di liquidazione con riconoscimento dell'importo richiesto nella domanda di liquidazione pari a E. 46.111,86 per tutte le causali ivi indicate.
Con memoria di costituzione del 21.10.2014 si costituiva il che concludeva con la richiesta di Controparte_1 inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto della domanda.
Deduceva l' inammissibilità dell'opposizione per essere stato il ricorso presentato dopo la scadenza del termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento, stabilito dal l 'art . 170 D.P.R. 115/2002 nel testo antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 150/2011.
Evidenziava che non era stata effettuata la notifica del ricorso agli indagati evidenziando che nel corso del procedimento penale in cui viene disposta una consulenza con anticipazione delle spese a carico dello Stato, gli stessi sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione;
che, in caso di condanna gli stessi sono tenuti al pagamento di tali spese ai sensi dell'art. 535 c.p.p. che fa sorgere loro l'interesse ad interloquire sull'opposizione. In assenza di tale notifica il ricorso doveva ritenersi inammissibile , salva l'integrazione del contraddittorio.
Nel merito, il resistente esponeva sul conferimento dell'incarico, sui termini assegnati, sulle autorizzazioni concesse al Ctu così come narrati da quest'ultimo.
Precisava che con nota dell' 1.5.2012, pervenuta il 16.5.2012, il consulente tecnico comunicava la designazione dell' ing.
, quale suo collaboratore, nonché chiedeva all'ufficio della Procura l'acquisizione di un elenco di documenti Per_6 necessari per l 'espletamento dell' incarico.
Il 2.9.2012 la polizia giudiziaria, delegata dal p.m. titolare del fascicolo, si recava a Bari , presso lo studio del consulente, per consegnargli la documentazione richiesta con nota del l'1.5.2012, così come in data 24.10.2012 per consegnare altra pagina 2 di 6 documentazione relativa agli accertamenti delegati e che successivamente il consulente tecnico aveva richiesto all'ufficio della Procura della Repubblica l 'acquisizione di ulteriori documenti necessari per l 'espletamento dell' incarico.
Deduceva il che , nonostante l 'autorizzazione ad acquisire autonomamente tutta la documentazione necessaria, la CP_1 polizia giudiziaria più volte si era dovuta recare presso l 'ufficio del consulente tecnico per consegnargli la documentazione richiesta.
Deduceva inoltre che il consulente, quando era già scaduto il termine per il deposito della relazione, chiedeva proroga dello stesso, concessa dal Pubblico Ministero titolare dell' indagine.
La relazione era stata poi depositata senza rispettare neppure il nuovo termine e il consulente, aveva depositato congiuntamente l' istanza di liquidazione e compensi .
Il , in modo analitico, esponeva il motivo per il quale le vacazioni liquidate nel decreto impugnato fossero più CP_1 che satisfattive per l'attività svolta dall'ausiliario del Pubblico Ministero anche ove non si volesse considerare il chiaro superamento del termine concesso per il deposito della relazione;
esponeva che anche a voler ritenere che il professionista avesse lavorato a tempo pieno per oltre un anno sul quesito peritale posto dalla Procura, il numero di vacazioni liquidate era comunque congruo per l 'opera professionale svolta;
esponeva che il numero delle vacazioni liquidate era stato calcolato con rigoroso riferimento al numero delle ore ritenute strettamente necessarie per l 'espletamento dell' incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione e che non era possibile prescindere dall'analisi dei tempi utilizzati per fornire risposta al quesito tecnico.
Con provvedimento del 25.02.2015 il Giudice ordinava l'acquisizione, presso la Procura della Repubblica di Foggia degli atti relativi alla liquidazione del compenso.
Nelle more del giudizio veniva a mancare il ricorrente, in data 8.09.2015, e i suoi aventi causa si costituivano in data
8.4.1016, come dichiarato dal procuratore costituito alla udienza del 11.4.2016, in prosecuzione del giudizio, chiedendo la revoca del decreto di liquidazione e chiedendo il riconoscimento del credito vantato dal dante causa nella misura indicata nel ricorso del 30.5.2014.
Il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.4.2017 in cui il procuratore delle parti ricorrenti rilevava che la Procura della Repubblica , in adempimento del richiamato provvedimento del 25.02.2015, si era limitata a trasmettere solo la copia della relazione definitiva redatta da , dante causa degli eredi, senza Parte_4 tuttavia segnalare con precisione che la relazione era stata redatta in base all'esame di documentazione consegnata al detto ctu costituita da numerosi faldoni contenenti tutta la documentazione relativa al contratto di appalto principale per E.
7.390.161,86 ed ai n.
4. contratti di sub appalto con le quattro società facenti parti del raggruppamento di imprese e,
pertanto, chiedeva al giudice di esaminare la premessa in relazione ( pag. 3,4 e 5 ) ove il ctu prof. esplicava le Parte_1 difficoltà incontrate nell'esame della enorme mole di documenti consegnata a scaglioni dalla Procura ( cfr. verb. Ud.
3.4.2017)
A scioglimento della riserva, con provvedimento del 24.04.2017, il giudice - considerando che nel giudizio in esame “
deve ritenersi parte necessaria “ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento” , vale a dire ogni soggetto in ordine al quale la liquidazione è suscettibile di restare a carico ( cfr.Cass.Sez.Un., 29 maggio 2012, n.8516;
Cass. ( ord.), 30 giugno 2014, n. 14833); “ rilevato che nel presente giudizio non sono state citate le parti indagate o imputate, sicchè occorre procedere all'integrazione del contraddittorio, nell'evenienza che, nelle more, il suddetto procedimento non sia stato archiviato, ovvero gli imputati non siano stati prosciolti” - visto l'art. 102 c.p.c. ordinava che, a cura della parte più diligente, il contradditorio venisse integrato mediante la citazione delle parti indagate o imputate nel procedimento penale nel cui ambito la liquidazione del ctu era stata disposta. pagina 3 di 6 Alla successiva udienza del 27.11.2017 il procuratore di parte ricorrente rappresentava che il giudizio Rg.n.2408/2012
Mod.21, in cui veniva conferito l'incarico al Ctu, Ing. era stato archiviato per insussistenza della Parte_4 notifica di reato e che, pertanto, non vi erano né indagati né imputati e chiedeva rinvio al fine di poter esibire l'attestazione richiesta alla Procura;
il , in detta sede eccepiva l'estinzione del giudizio per inattività della parte ex art.307 c.p.c. CP_1
Con provvedimento in pari data il giudice invitava parte attorea a fornire la prova dell'avvenuta richiesta di informativa presso la Procura della Repubblica di Foggia.
Acquisita la richiesta di informativa di cui sopra la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 28.12.2017.
La causa è stata istruita documentalmente e dopo una serie di rinvi per l'avvicendamento di vari giudici, è pervenuta alla scrivente in data 2.12.2022 e riservata in decisione con provvedimento del 14.02.2025.
Si da atto che sono pervenute le note conclusionali del . CP_1
Sulla eccezione preliminare sollevata dal resistente sulla tardività della domanda.
Il decreto di liquidazione è stato notificato il 30 marzo 2014 e l'opposizione è stata presentata il 30 aprile 2014. Il termine per l'opposizione è di 30 giorni ai sensi dell'art. 170, comma 2, D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 34, comma 17, lett. a), D.Lgs. 150/2011. La Cassazione a Sezione Unite, con sentenza n.8516 del 2012 , ha stabilito che il giudizio di opposizione segue il rito sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c., ma non ha modificato il termine sostanziale per proporre opposizione che rimane di 30 giorni, come previsto dalla norma speciale di rango primario ( art.170 DPR
115/2002)
Il termine di venti giorni di cui all'art. 702 bis c.p.c. riguarda solo le modalità e i tempi della comparizione e costituzione del convenuto, non la fase introduttiva della causa, che resta regolata dalla disciplina speciale.
Il ricorso è pertanto tempestivo e l'eccezione non merita accoglimento.
Parimenti non merita accoglimento l'eccezione di estinzione del giudizio per inattività della parte ex art.307 c.p.c. sollevata dal resistente.
Con ordinanza del 24.04.2017 era stato disposto il rinvio per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti indagate nel procedimento penale n. 2408/2012 RGNR/mod.21. Tuttavia, è stato successivamente acquisito che tale procedimento è stato definito con decreto di archiviazione, in data 11.03.2016 ( cfr. nota della Procura della Repubblica in atti) , determinando il venir meno del presupposto per l'estensione del contraddittorio. Secondo l'art. 102 c.p.c.,
l'integrazione è necessaria solo ove il giudizio coinvolga una pluralità di parti indispensabili, e non in caso di archiviazione del procedimento penale da cui trae origine l'attività del consulente (Cass. Civ., Sez. III, n. 22027/2011).
E ancora non merita accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli odierni attori/ ricorrenti, eredi del
Ctu Prof. stante l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario senza documentazione ulteriore Parte_1 sull'effettivo subentro nella posizione giuridica. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente la costituzione in giudizio per ritenere validamente instaurata la prosecuzione . La Corte di Cassazione ha affermato che l'accettazione con beneficio di inventario non preclude la legittimazione attiva dell'erede che partecipi al giudizio e dichiari la qualità successoria (Cass. Civ., Sez. III, n. 18390/2012).
Quanto al merito.
Il Prof. ha ricevuto l'incarico in data 4 aprile 2012 con termine di 90 giorni. Nessuna proroga è stata richiesta Parte_1 entro tale termine, e la prima proroga è stata avanzata solo il 23 gennaio 2013, ben oltre la scadenza del termine originario, del 4.7.2012, e non prima e nonostante la richiesta di copiosa documentazione del 1 maggio 2012.
Cass. Civ., Sez. I, 02/03/2011, n. 5032: ribadisce che la proroga dei termini deve essere richiesta prima della scadenza. pagina 4 di 6 Inoltre, la documentazione era stata fornita dalla polizia giudiziaria e non autonomamente acquisita, contrariamente a quanto autorizzato nel conferimento d'incarico.
Secondo l'art. 52, comma 2, D.P.R. 115/2002, il superamento ingiustificato dei termini comporta la riduzione automatica del compenso fino a un terzo e tale disposizione è imperativa. La Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, n. 23112/2014) ha precisato che le proroghe tardive non producono effetto sanante sull'inadempimento già verificatosi.
Neppure nel nuovo termine concesso la relazione fu depositata, confermando l'inadempienza. La Cassazione precisa che “
“Le proroghe concesse oltre il termine massimo di sei mesi sono inidonee a legittimare la protrazione dell'attività peritale.”(
Cass. civ., sez. II, sent. n. 22895/2014).
Il consulente aveva richiesto la liquidazione di 2.176 vacazioni computando sia l'attività svolta entro i termini originariamente concessi, sia quella successivamente espletata in virtù di proroghe tardive e illegittime.
La Procura ha invece riconosciuto il numero di 360 vacazioni corrispondenti all'attività effettivamente svolta entro il termine legale massimo di sei mesi così come previsto dall'art. 227 c.p.p. per il quale il termine per il deposito della relazione del perito può essere prorogato solo prima della sua scadenza e comunque per un periodo complessivo non superiore a sei mesi.
Il giudice, se rileva che l'attività è stata svolta oltre il termine assegnato o non è stata giustificatamente compiuta, può ridurre il compenso fino alla metà, ovvero escluderlo del tutto ( art.52, co.2, DPR 115/2002).
La Cassazione, in merito, chiarisce che il superamento del termine assegnato per l'espletamento dell'incarico tecnico, senza valida proroga richiesta prima della scadenza, rende non retribuibile l'attività successiva ( Cass. Civ.sez II, sent.
5.11.2004 n.
20915); che la liquidazione del Ctu deve avvenire nel rispetto del termine di incarico e la tardività della proroga non sana l'inadempimento e giustifica la liquidazione ridotta ( Cass.Civ. Sex.IV, ord.14.08.2018 n.15467)
Pertanto la riduzione del numero delle vacazioni operata è conforme alla normativa e alla giurisprudenza in materia, considerato che, come innanzi detto, la proroga era stata chiesta tardivamente e quindi inefficace e l'attività successiva non poteva essere considerata retribuibile, né prorogabile oltre sei mesi.
Sempre in ordine alla liquidazione dell 'attività svolta , il consulente tecnico, all'atto del deposito della propria relazione peritale, ha richiesto l'aumento degli onorari sino al doppio ai sensi dell'art. 52 del DPR n.115/2002, sostenendo che l'attività espletata si sarebbe caratterizzata per l'eccezionale complessità e difficoltà, in ragione della notevole mole documentale e delle competenze tecniche richieste.
L'Ufficio procedente alla liquidazione, tuttavia, ha rigettato l'istanza rilevando l'assenza di riscontri oggettivi o motivazioni specifiche idonee a dimostrare che l'incarico avesse effettivamente rivestito carattere di staordinarietà tale da giustificare il raddoppio del compenso.
L'art. 52, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 prevede che nel caso in cui la prestazione dell'ausiliario abbia richiesto particolare difficoltà o importanza, il compenso può essere aumentato fino al doppio con decreto motivato del giudice.
Tale disposizione consente eccezionalmente un aumento fino al doppio a condizione che sussista un oggettivo carattere di particolare difficoltà o importanza della attività; che il giudice motivi adeguatamente la concessione dell'aumento.
La richiesta di aumento non può fondarsi sulla generica deduzione di complessità ( come esplicata nella richiesta di liquidazione in atti) occorrendo una motivazione specifica ed oggettivamente riscontrabile (Cass. Civ. VI, ord. 13.11.2020,
n. 25797.
Nel caso in esame l'attività del consulente non ha superato i limiti ordinari di complessità tipici degli incarichi tecnici conferiti nel contesto penale;
tutta la documentazione necessaria all'analisi era stata già acquisita dalla polizia tributaria,
pagina 5 di 6 rendendo meno onerosa la fase istruttoria;
la relazione del consulente non reca una motivazione puntuale e analititica tale da consentire un giudizio di eccezionalità ai sensi dell'art. 52 DPR 115/2002.
Pertanto la decisione di rigetto del raddoppio del compenso da parte del Magistrato risulta legittima e correttamente motivata in conformità al dettato normativo e alla giurisprudenza consolidata.
L'ausiliario aveva chiesto compensi aggiuntivi per attività svolte da collaboratori, ing. e ing. , e per Per_4 Per_5 quest'ultimo comunicava la sua designazione con nota dell'1.05.2012, ma non ha prodotto documentazione idonea e in originale a provare l'attività specifica svolta dagli stessi, né le relative spese.
In base all'art. 50 DPR 115/2002 e alla costante giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. II, n. 15535/2008) l'onere della prova grava sul consulente, che deve fornire prova della necessità, quantità e qualità del lavoro svolto dai collaboratori e, nel caso in esame, non risulta una descrizione puntuale dell'attività svolta dagli ausiliari.
Inoltre, l'art. 50 DPR 115/2002 richiede che tali costi siano autorizzati e documentati. La sola autorizzazione preventiva all'uso di collaboratori non giustifica ex se l'aumento del compenso.
Pertanto la decisione di rigetto dei costi aggiuntivi per gli ausiliari da parte del Magistrato risulta legittima e correttamente motivata in conformità al dettato normativo e alla giurisprudenza consolidata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente avverso il decreto di liquidazione emesso in data 30.4.2014 reso nel procedimento n.2408/2012 RGNR/MOD. 21;
- conferma integralmente il decreto impugnato;
- rigetta l'eccezione sulla tardività della domanda sollevata dal;
CP_1
- dà atto che il procedimento penale n. 2408/2012 RGNR/mod.21 è stato definito con decreto di archiviazione, per cui non sussiste più l'obbligo di integrazione del contraddittorio;
- conseguentemente rigetta l'eccezione del;
Controparte_1
- rigetta l'eccezione del in ordine l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti;
CP_1
- compensa le spese di lite, tenuto conto della complessità interpretativa delle norme coinvolte e la posizione degli eredi del ricorrente.
Così deciso in Foggia il 6 luglio 2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
NA ORDINARIO di GI
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
h Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4644/2014 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), tutti quali eredi di (DECEDUTO) (C.F. Parte_3 C.F._3 Per_1 Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. GENCHI VINCENZA, elettivamente domiciliati in VIA SPARANO C.F._4
DA BARI, n. 73, BARI, presso il difensore Avv. GENCHI VINCENZA, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
NA DI GI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI, elettivamente domiciliato in VIA MELO n. 97, BARI, presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI, giusta mandato in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 1° ottobre 2024 depositava note di trattazione scritta, precisando le proprie conclusioni per l'udienza del 11.10.2024. che qui si intendono integralmente riportate e, con provvedimento del 14.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002 il Prof. Ing. proponeva opposizione avverso il decreto di Parte_4 liquidazione del 30.04.2014 nel procedimento n.2408/2012 RGNR/MOD. 21, lamentando l'illegittimità del provvedimento per il mancato riconoscimento dell'attività svolta nel periodo successivo alla scadenza del termine dell'incarico ( 4.07.2012)
e non anche per l'opera svolta durante i periodi di proroga richiesti e concessi per la copiosa documentazione da esaminare;
che non erano state riconosciute le competenze richieste per l'ausilio dei collaboratori, nonostante nel decreto di liquidazione era stato riconosciuto il lavoro difficoltoso svolto, poiché non era stata attestata l'attività svolta dai collaboratori stessi.
pagina 1 di 6 Esponeva il ricorrente che in data 4.4.2012 era stato nominato consulente tecnico del Pubblico Ministero nel procedimento n. 2408/2012 Notizie di Reato, dal magistrato titolare dell' indagine.
Esponeva che in sede di conferimento dell'incarico veniva concesso il termine di 90 giorni a partire dalla data del giuramento per l'espletamento dell'incarico, con scadenza fissata per la data del 4.7.2012; di essere stato autorizzato ad avvalersi di professionisti esterni e di personale specializzato di propria fiducia, attesa la complessità dei quesiti , nonchè
autorizzato ad acquisire e richiedere tutta la documentazione ovunque essa si trovasse.
Precisava che in data 3.9.2012 il Nucleo di Polizia Tributaria di Foggia provvedeva alla consegna di una importante mole di documenti, come anche in data 24.10.2012 e che, pertanto, attesa l'imponente massa di documentazione consegnata e da esaminare, in data 23.01.2013 chiedeva proroga motivata del termine per il deposito dell'elaborato al Procuratore della
Repubblica Dott. e che la richiesta proroga del termine veniva concessa dal Sostituto Procuratore Dott. Per_2 Per_3 sino al 23.09.2013
In data 18.10.2013 l'elaborato veniva consegnato unitamente alla domanda di liquidazione di importo di E. 46.111,86 oltre accessori.
Il Ctu, nella detta domanda di liquidazione esponeva i giorni concessi per la redazione dell'elaborato ( dal 4.4.2012 al
30.09.2023) ovvero 544 giorni pari a 2.176 vacazioni pari a E. 17.740, 93 ( la prima di E. 14,68 e 2.175 x 8,15); chiedeva l'incremento ai sensi dell'art.52 DPR 30.05.2002 n.115, trattandosi di verifica complessa per la copiosa documentazione, per un importo pari a E. 17.490,93; chiedeva E. 10.630,00 per spese ( postali, telefonate e fax, rimborso per n. 4 viaggi,
collaborazione esperto ing. e collaborazione esperto ing. ). Per_4 Per_5
Con il decreto di liquidazione del 30.04.2014 il Sostituto Procuratore dott. liquidava il minor importo di E. Per_3
2.940,53, oltre fiscali.
Il ricorrente, pertanto chiedeva all'intestato Tribunale la revoca del decreto di liquidazione con riconoscimento dell'importo richiesto nella domanda di liquidazione pari a E. 46.111,86 per tutte le causali ivi indicate.
Con memoria di costituzione del 21.10.2014 si costituiva il che concludeva con la richiesta di Controparte_1 inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto della domanda.
Deduceva l' inammissibilità dell'opposizione per essere stato il ricorso presentato dopo la scadenza del termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento, stabilito dal l 'art . 170 D.P.R. 115/2002 nel testo antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 150/2011.
Evidenziava che non era stata effettuata la notifica del ricorso agli indagati evidenziando che nel corso del procedimento penale in cui viene disposta una consulenza con anticipazione delle spese a carico dello Stato, gli stessi sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione;
che, in caso di condanna gli stessi sono tenuti al pagamento di tali spese ai sensi dell'art. 535 c.p.p. che fa sorgere loro l'interesse ad interloquire sull'opposizione. In assenza di tale notifica il ricorso doveva ritenersi inammissibile , salva l'integrazione del contraddittorio.
Nel merito, il resistente esponeva sul conferimento dell'incarico, sui termini assegnati, sulle autorizzazioni concesse al Ctu così come narrati da quest'ultimo.
Precisava che con nota dell' 1.5.2012, pervenuta il 16.5.2012, il consulente tecnico comunicava la designazione dell' ing.
, quale suo collaboratore, nonché chiedeva all'ufficio della Procura l'acquisizione di un elenco di documenti Per_6 necessari per l 'espletamento dell' incarico.
Il 2.9.2012 la polizia giudiziaria, delegata dal p.m. titolare del fascicolo, si recava a Bari , presso lo studio del consulente, per consegnargli la documentazione richiesta con nota del l'1.5.2012, così come in data 24.10.2012 per consegnare altra pagina 2 di 6 documentazione relativa agli accertamenti delegati e che successivamente il consulente tecnico aveva richiesto all'ufficio della Procura della Repubblica l 'acquisizione di ulteriori documenti necessari per l 'espletamento dell' incarico.
Deduceva il che , nonostante l 'autorizzazione ad acquisire autonomamente tutta la documentazione necessaria, la CP_1 polizia giudiziaria più volte si era dovuta recare presso l 'ufficio del consulente tecnico per consegnargli la documentazione richiesta.
Deduceva inoltre che il consulente, quando era già scaduto il termine per il deposito della relazione, chiedeva proroga dello stesso, concessa dal Pubblico Ministero titolare dell' indagine.
La relazione era stata poi depositata senza rispettare neppure il nuovo termine e il consulente, aveva depositato congiuntamente l' istanza di liquidazione e compensi .
Il , in modo analitico, esponeva il motivo per il quale le vacazioni liquidate nel decreto impugnato fossero più CP_1 che satisfattive per l'attività svolta dall'ausiliario del Pubblico Ministero anche ove non si volesse considerare il chiaro superamento del termine concesso per il deposito della relazione;
esponeva che anche a voler ritenere che il professionista avesse lavorato a tempo pieno per oltre un anno sul quesito peritale posto dalla Procura, il numero di vacazioni liquidate era comunque congruo per l 'opera professionale svolta;
esponeva che il numero delle vacazioni liquidate era stato calcolato con rigoroso riferimento al numero delle ore ritenute strettamente necessarie per l 'espletamento dell' incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione e che non era possibile prescindere dall'analisi dei tempi utilizzati per fornire risposta al quesito tecnico.
Con provvedimento del 25.02.2015 il Giudice ordinava l'acquisizione, presso la Procura della Repubblica di Foggia degli atti relativi alla liquidazione del compenso.
Nelle more del giudizio veniva a mancare il ricorrente, in data 8.09.2015, e i suoi aventi causa si costituivano in data
8.4.1016, come dichiarato dal procuratore costituito alla udienza del 11.4.2016, in prosecuzione del giudizio, chiedendo la revoca del decreto di liquidazione e chiedendo il riconoscimento del credito vantato dal dante causa nella misura indicata nel ricorso del 30.5.2014.
Il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.4.2017 in cui il procuratore delle parti ricorrenti rilevava che la Procura della Repubblica , in adempimento del richiamato provvedimento del 25.02.2015, si era limitata a trasmettere solo la copia della relazione definitiva redatta da , dante causa degli eredi, senza Parte_4 tuttavia segnalare con precisione che la relazione era stata redatta in base all'esame di documentazione consegnata al detto ctu costituita da numerosi faldoni contenenti tutta la documentazione relativa al contratto di appalto principale per E.
7.390.161,86 ed ai n.
4. contratti di sub appalto con le quattro società facenti parti del raggruppamento di imprese e,
pertanto, chiedeva al giudice di esaminare la premessa in relazione ( pag. 3,4 e 5 ) ove il ctu prof. esplicava le Parte_1 difficoltà incontrate nell'esame della enorme mole di documenti consegnata a scaglioni dalla Procura ( cfr. verb. Ud.
3.4.2017)
A scioglimento della riserva, con provvedimento del 24.04.2017, il giudice - considerando che nel giudizio in esame “
deve ritenersi parte necessaria “ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento” , vale a dire ogni soggetto in ordine al quale la liquidazione è suscettibile di restare a carico ( cfr.Cass.Sez.Un., 29 maggio 2012, n.8516;
Cass. ( ord.), 30 giugno 2014, n. 14833); “ rilevato che nel presente giudizio non sono state citate le parti indagate o imputate, sicchè occorre procedere all'integrazione del contraddittorio, nell'evenienza che, nelle more, il suddetto procedimento non sia stato archiviato, ovvero gli imputati non siano stati prosciolti” - visto l'art. 102 c.p.c. ordinava che, a cura della parte più diligente, il contradditorio venisse integrato mediante la citazione delle parti indagate o imputate nel procedimento penale nel cui ambito la liquidazione del ctu era stata disposta. pagina 3 di 6 Alla successiva udienza del 27.11.2017 il procuratore di parte ricorrente rappresentava che il giudizio Rg.n.2408/2012
Mod.21, in cui veniva conferito l'incarico al Ctu, Ing. era stato archiviato per insussistenza della Parte_4 notifica di reato e che, pertanto, non vi erano né indagati né imputati e chiedeva rinvio al fine di poter esibire l'attestazione richiesta alla Procura;
il , in detta sede eccepiva l'estinzione del giudizio per inattività della parte ex art.307 c.p.c. CP_1
Con provvedimento in pari data il giudice invitava parte attorea a fornire la prova dell'avvenuta richiesta di informativa presso la Procura della Repubblica di Foggia.
Acquisita la richiesta di informativa di cui sopra la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 28.12.2017.
La causa è stata istruita documentalmente e dopo una serie di rinvi per l'avvicendamento di vari giudici, è pervenuta alla scrivente in data 2.12.2022 e riservata in decisione con provvedimento del 14.02.2025.
Si da atto che sono pervenute le note conclusionali del . CP_1
Sulla eccezione preliminare sollevata dal resistente sulla tardività della domanda.
Il decreto di liquidazione è stato notificato il 30 marzo 2014 e l'opposizione è stata presentata il 30 aprile 2014. Il termine per l'opposizione è di 30 giorni ai sensi dell'art. 170, comma 2, D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 34, comma 17, lett. a), D.Lgs. 150/2011. La Cassazione a Sezione Unite, con sentenza n.8516 del 2012 , ha stabilito che il giudizio di opposizione segue il rito sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c., ma non ha modificato il termine sostanziale per proporre opposizione che rimane di 30 giorni, come previsto dalla norma speciale di rango primario ( art.170 DPR
115/2002)
Il termine di venti giorni di cui all'art. 702 bis c.p.c. riguarda solo le modalità e i tempi della comparizione e costituzione del convenuto, non la fase introduttiva della causa, che resta regolata dalla disciplina speciale.
Il ricorso è pertanto tempestivo e l'eccezione non merita accoglimento.
Parimenti non merita accoglimento l'eccezione di estinzione del giudizio per inattività della parte ex art.307 c.p.c. sollevata dal resistente.
Con ordinanza del 24.04.2017 era stato disposto il rinvio per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti indagate nel procedimento penale n. 2408/2012 RGNR/mod.21. Tuttavia, è stato successivamente acquisito che tale procedimento è stato definito con decreto di archiviazione, in data 11.03.2016 ( cfr. nota della Procura della Repubblica in atti) , determinando il venir meno del presupposto per l'estensione del contraddittorio. Secondo l'art. 102 c.p.c.,
l'integrazione è necessaria solo ove il giudizio coinvolga una pluralità di parti indispensabili, e non in caso di archiviazione del procedimento penale da cui trae origine l'attività del consulente (Cass. Civ., Sez. III, n. 22027/2011).
E ancora non merita accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli odierni attori/ ricorrenti, eredi del
Ctu Prof. stante l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario senza documentazione ulteriore Parte_1 sull'effettivo subentro nella posizione giuridica. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente la costituzione in giudizio per ritenere validamente instaurata la prosecuzione . La Corte di Cassazione ha affermato che l'accettazione con beneficio di inventario non preclude la legittimazione attiva dell'erede che partecipi al giudizio e dichiari la qualità successoria (Cass. Civ., Sez. III, n. 18390/2012).
Quanto al merito.
Il Prof. ha ricevuto l'incarico in data 4 aprile 2012 con termine di 90 giorni. Nessuna proroga è stata richiesta Parte_1 entro tale termine, e la prima proroga è stata avanzata solo il 23 gennaio 2013, ben oltre la scadenza del termine originario, del 4.7.2012, e non prima e nonostante la richiesta di copiosa documentazione del 1 maggio 2012.
Cass. Civ., Sez. I, 02/03/2011, n. 5032: ribadisce che la proroga dei termini deve essere richiesta prima della scadenza. pagina 4 di 6 Inoltre, la documentazione era stata fornita dalla polizia giudiziaria e non autonomamente acquisita, contrariamente a quanto autorizzato nel conferimento d'incarico.
Secondo l'art. 52, comma 2, D.P.R. 115/2002, il superamento ingiustificato dei termini comporta la riduzione automatica del compenso fino a un terzo e tale disposizione è imperativa. La Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, n. 23112/2014) ha precisato che le proroghe tardive non producono effetto sanante sull'inadempimento già verificatosi.
Neppure nel nuovo termine concesso la relazione fu depositata, confermando l'inadempienza. La Cassazione precisa che “
“Le proroghe concesse oltre il termine massimo di sei mesi sono inidonee a legittimare la protrazione dell'attività peritale.”(
Cass. civ., sez. II, sent. n. 22895/2014).
Il consulente aveva richiesto la liquidazione di 2.176 vacazioni computando sia l'attività svolta entro i termini originariamente concessi, sia quella successivamente espletata in virtù di proroghe tardive e illegittime.
La Procura ha invece riconosciuto il numero di 360 vacazioni corrispondenti all'attività effettivamente svolta entro il termine legale massimo di sei mesi così come previsto dall'art. 227 c.p.p. per il quale il termine per il deposito della relazione del perito può essere prorogato solo prima della sua scadenza e comunque per un periodo complessivo non superiore a sei mesi.
Il giudice, se rileva che l'attività è stata svolta oltre il termine assegnato o non è stata giustificatamente compiuta, può ridurre il compenso fino alla metà, ovvero escluderlo del tutto ( art.52, co.2, DPR 115/2002).
La Cassazione, in merito, chiarisce che il superamento del termine assegnato per l'espletamento dell'incarico tecnico, senza valida proroga richiesta prima della scadenza, rende non retribuibile l'attività successiva ( Cass. Civ.sez II, sent.
5.11.2004 n.
20915); che la liquidazione del Ctu deve avvenire nel rispetto del termine di incarico e la tardività della proroga non sana l'inadempimento e giustifica la liquidazione ridotta ( Cass.Civ. Sex.IV, ord.14.08.2018 n.15467)
Pertanto la riduzione del numero delle vacazioni operata è conforme alla normativa e alla giurisprudenza in materia, considerato che, come innanzi detto, la proroga era stata chiesta tardivamente e quindi inefficace e l'attività successiva non poteva essere considerata retribuibile, né prorogabile oltre sei mesi.
Sempre in ordine alla liquidazione dell 'attività svolta , il consulente tecnico, all'atto del deposito della propria relazione peritale, ha richiesto l'aumento degli onorari sino al doppio ai sensi dell'art. 52 del DPR n.115/2002, sostenendo che l'attività espletata si sarebbe caratterizzata per l'eccezionale complessità e difficoltà, in ragione della notevole mole documentale e delle competenze tecniche richieste.
L'Ufficio procedente alla liquidazione, tuttavia, ha rigettato l'istanza rilevando l'assenza di riscontri oggettivi o motivazioni specifiche idonee a dimostrare che l'incarico avesse effettivamente rivestito carattere di staordinarietà tale da giustificare il raddoppio del compenso.
L'art. 52, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 prevede che nel caso in cui la prestazione dell'ausiliario abbia richiesto particolare difficoltà o importanza, il compenso può essere aumentato fino al doppio con decreto motivato del giudice.
Tale disposizione consente eccezionalmente un aumento fino al doppio a condizione che sussista un oggettivo carattere di particolare difficoltà o importanza della attività; che il giudice motivi adeguatamente la concessione dell'aumento.
La richiesta di aumento non può fondarsi sulla generica deduzione di complessità ( come esplicata nella richiesta di liquidazione in atti) occorrendo una motivazione specifica ed oggettivamente riscontrabile (Cass. Civ. VI, ord. 13.11.2020,
n. 25797.
Nel caso in esame l'attività del consulente non ha superato i limiti ordinari di complessità tipici degli incarichi tecnici conferiti nel contesto penale;
tutta la documentazione necessaria all'analisi era stata già acquisita dalla polizia tributaria,
pagina 5 di 6 rendendo meno onerosa la fase istruttoria;
la relazione del consulente non reca una motivazione puntuale e analititica tale da consentire un giudizio di eccezionalità ai sensi dell'art. 52 DPR 115/2002.
Pertanto la decisione di rigetto del raddoppio del compenso da parte del Magistrato risulta legittima e correttamente motivata in conformità al dettato normativo e alla giurisprudenza consolidata.
L'ausiliario aveva chiesto compensi aggiuntivi per attività svolte da collaboratori, ing. e ing. , e per Per_4 Per_5 quest'ultimo comunicava la sua designazione con nota dell'1.05.2012, ma non ha prodotto documentazione idonea e in originale a provare l'attività specifica svolta dagli stessi, né le relative spese.
In base all'art. 50 DPR 115/2002 e alla costante giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. II, n. 15535/2008) l'onere della prova grava sul consulente, che deve fornire prova della necessità, quantità e qualità del lavoro svolto dai collaboratori e, nel caso in esame, non risulta una descrizione puntuale dell'attività svolta dagli ausiliari.
Inoltre, l'art. 50 DPR 115/2002 richiede che tali costi siano autorizzati e documentati. La sola autorizzazione preventiva all'uso di collaboratori non giustifica ex se l'aumento del compenso.
Pertanto la decisione di rigetto dei costi aggiuntivi per gli ausiliari da parte del Magistrato risulta legittima e correttamente motivata in conformità al dettato normativo e alla giurisprudenza consolidata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente avverso il decreto di liquidazione emesso in data 30.4.2014 reso nel procedimento n.2408/2012 RGNR/MOD. 21;
- conferma integralmente il decreto impugnato;
- rigetta l'eccezione sulla tardività della domanda sollevata dal;
CP_1
- dà atto che il procedimento penale n. 2408/2012 RGNR/mod.21 è stato definito con decreto di archiviazione, per cui non sussiste più l'obbligo di integrazione del contraddittorio;
- conseguentemente rigetta l'eccezione del;
Controparte_1
- rigetta l'eccezione del in ordine l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti;
CP_1
- compensa le spese di lite, tenuto conto della complessità interpretativa delle norme coinvolte e la posizione degli eredi del ricorrente.
Così deciso in Foggia il 6 luglio 2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
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