Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/04/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONGIUNTO
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO A SEGUITO DI
DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 692/2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente e cumulativamente dai coniugi sig.ra - CF - nata a [...] ed in data Parte_1 C.F._1
15/06/1972, e sig. - CF - nato ad [...] Controparte_1 C.F._2 ed in data 16/10/1979, entrambi elettivamente domiciliati in Serrastretta (CZ) alla Via Roma n. 13, presso lo studio dell'Avv. Angela FAZIO – CF - che li rappresenta e difende giusta procura in C.F._3 calce al ricorso congiunto e cumulativo in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza cartolare dell'8 aprile 2025.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto e cumulativo in atti, depositato in data 21/08/2024 - che i ricorrenti, in Serrastretta ed in data 16/08/2005, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario, di seguito annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte II, serie A, Vol. 1, Uff. 1, anno 2025, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato, adottando il regime patrimoniale della comunione legale dei beni e fissavano la comune residenza in
Serrastretta, alla via Umberto I n. 9/b, nell'immobile di proprietà del Sig. ; Controparte_1
che, dall'unione coniugale nasceva il 29.07.2006 a Lamezia Terme (CZ) - CF Persona_1
– la quale frequenta la scuola secondaria Istituto Professionale Domenico Carbone C.F._4 sito in Tortona (AL) al Corso Cavour n. 6 essendo stata ammessa alla classe 4C; che, la sig.ra è attualmente disoccupata e nell'anno 2022 ha avuto un reddito imponibile annuo pari ad Pt_1
€ 2.735,52 come risultante dalla certificazione unica 2023; che, il sig. è attualmente occupato come geometra presso Itinera SpA ed ha un reddito imponibile per CP_1
l'anno 2023 di € 57.627,63 come risultante dalla certificazione unica 2024; che, i coniugi sono titolari del c/c bancario IBAN [...] presso Intesa San Paolo;
che, già da diverso tempo, era venuto meno l'affectio coniugalis, per incompatibilità caratteriali, continui discussioni ed incomprensioni, nonché dissapori e contrasti di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza e facendo maturare ai due coniugi la decisione di separarsi;
che, il Sig. è rimasto nella casa di sua proprietà pur avendo fissato il suo domicilio per Controparte_1 ragioni lavorative altrove, mentre la Sig.ra continua ad avere il domicilio insieme alla figlia Parte_1 [...]
nella casa sita in Tortona (AL) in via San Marziano n. 13; Per_1 che, i ricorrenti decidevano dunque di addivenire alla separazione personale consensuale e, all'esito, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni tra loro concordate e di seguito riportate:
1) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il Sig. verserà Controparte_1 alla sig.ra tramite accredito in c/c IBAN [...] entro e non oltre Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 500,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la sig.ra non avrà reperito una Parte_1 stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico;
2) L'affidamento della figlia , ormai maggiorenne, spetta ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3) La collocazione prevalente della figlia sarà presso la dimora materna in Tortona ed il padre eserciterà il diritto di visita quando lo riterrà opportuno previo avviso ed in base alle esigenze della figlia.
4) Quanto alle festività natalizie e pasquali e alle vacanze estive, la figlia le trascorrerà alternativamente con un genitore e poi con l'altro in base alle sue esigenze e previo accordo con gli stessi.
5) l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 500,00 che il padre verserà alla Persona_1 madre tramite accredito in c/c IBAN [...] sempre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
3
6) le spese straordinarie, quelle scolastiche o mediche non coperte dal S.S.N. da sostenere nell'interesse della figlia, previo consenso dell'altro genitore, sono poste a carico del padre fin tanto che la sig.ra Pt_1
non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa;
[...]
7) l'immobile coniugale sito in Serrastretta alla via Umberto I n.9/b, essendo di esclusiva proprietà di
, con tutte le pertinenze e con il relativo arredo rimane nella disponibilità dello stesso;
Controparte_1
8) la Sig.ra provvederà a spostare la residenza in un altro immobile;
Parte_1
9) i Sig.ri e dichiarano che ogni altro rapporto economico e patrimoniale Parte_1 Controparte_1
è già stato regolato fra le parti, che null'altro hanno a che pretendere reciprocamente e che provvederanno a chiudere il suddetto conto corrente bancario cointestato, precisando che la somma residua rimarrà nella disponibilità di;
Controparte_1
10) i separandi dichiarano anticipatamente di non volersi riconciliare.
Tutto ciò premesso, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, Giudice
Delegato alla trattazione della controversia in esame, alla luce del disposto di cui all'art. 473- bis 21 c.p.c., e in esito all'udienza cartolare del 24 settembre 2024, TRATTENEVA la causa per la decisione,
RISERVANDOSI DI RIFERIRE AL COLLEGIO per la decisione stessa.
Il Tribunale in composizione collegiale, con parere favorevole del P.M., ed in esito alla relativa procedura, con sentenza emessa il 24 settembre 2024, omologava la separazione consensuale dei coniugi alle concordate condizioni indicate nel ricorso congiunto.
Con ordinanza emessa in pari data e nello stesso contesto decisionale – inoltre – così statuiva: ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni
GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;
FISSANDO, quale data di udienza figurata di prosecuzione, quella dell'8 aprile 2025, ore 9,00; CONCEDE alle parti i termini l'articolo 127 ter c.p.c. fino alla data del 31 marzo 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza in oggetto, con le quali le parti dovranno altresì con le quali le parti dovranno rendere le seguenti dichiarazioni: a) CONFERMARE di avere letto e di condividere le condizioni già formulate all'atto della separazione consensuale, anche relativamente al divorzio;
b) CONFERMARE di non volersi riconciliare
e se intendano o meno rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.; c) RINUNCIARE alla comparizione personale, e di essere per tale verso rappresentati e difesi dai rispettivi procuratori costituiti dal comune procuratore costituito;
d) CONFERMARE di non essere intenzionati a conciliarsi;
e)
RINUNCIARE alla formulazione dell'appello avverso la sentenza di divorzio.
Ne deriva che, in previsione della detta udienza cartolare dell'8 aprile 2025 ed in ottemperanza alla citata ordinanza interlocutoria (udienza, come premesso, deputata alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
n.d.r.), le parti depositavano – congiuntamente ed in data 27 marzo 2025 – sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, che le relative dichiarazioni a sostegno per come espressamente richieste e sollecitate, ribadendo di volersi divorziare alle medesime condizioni di cui alla pregressa sentenza di separazione consensuale, di rinunciare (anche stavolta) alla comparizione personale in udienza;
ribadivano – 4
altresì - di non volersi riconciliare e rinunciavano sia al deposito di documentazione a sostegno, che al gravame avverso la sentenza di divorzio.
Ciò posto, il Giudice, all'udienza dell'8 aprile 2025, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire all'uopo al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la domanda di divorzio è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 16/08/2005 presso il Comune di Serrastretta (CZ), trascritto nei registri dello stato civile del relativo Comune, atto n. 5, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2005 (vedi allegato in atti).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati, in maniera figurata, dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 24 settembre 2024 nella medesima procedura, pendente per entrambe le domande in oggetto e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza (da reputarsi parziale e non definitiva) di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 24 settembre 2024; data di definizione della presente controversia: 8 aprile 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta anche in questa sede ed in tale fase processuale, per l'accertamento delle domande in rito cumulativamente avanzate.
A parte ciò, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente – anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, identiche rispetto a quelle della separazione stessa;
la domanda – all'epoca non ancora procedibile, non essendo decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett.
B, della legge n. 898/70 e succ. mod. – lo è nelle more divenuta ai sensi di legge.
Ed invero, lo scrivente Giudice Delegato, una volta trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza (dunque, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte), ha infatti provveduto ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti hanno anche espressamente confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e reso le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale (vedi allegati in atti). 5
Infatti, come in precedenza precisato, la modifica unilaterale di dette condizioni sarebbe stata ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 29, secondo comma,
c.p.c. in tale ipotesi, ove le parti non avessero raggiunto un nuovo accordo che consentisse loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale avrebbe infatti rigettato la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.; circostanza negativa nella specie non verificatasi.
Ed allora, in definitiva, ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti formalizzati nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro obbligatoriamente identici – stante la natura cumulativa della domanda - a quelli di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrari a norme imperative ed alle esigenze della famiglia complessivamente considerate.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine – comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – già in data 2 settembre 2024 e nella precedente procedura – aveva espresso – infatti – parere favorevole al divorzio;
detto parere può senza dubbio essere esteso anche alla fase in oggetto, in costanza delle condizioni concordate, del tutto identiche – come già più volte premesso – a quelle conseguenti la pronuncia di separazione consensuale.
A siffatto accertamento consegue, pertanto, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stipulato dalle parti, da accertarsi con sentenza definitiva.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, relativamente alle distinte domande avanzate, atteso che le spese della prima procedura erano state espressamente rimesse al definitivo per la liquidazione complessiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 692/2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
- nata a [...] ed in data 15/06/1972, e sig. C.F._1 Controparte_1
- CF - nato ad [...] ed in data 16/10/1979, entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati in Serrastretta (CZ) alla Via Roma n. 13, presso lo studio dell'Avv. Angela FAZIO –
CF - che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso congiunto;
C.F._3
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede–
-interventore ex lege-
Così provvede:
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PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come sopra già meglio generalizzati, rappresentati e difesi, sig.ra - CF - nata a [...] ed Parte_1 C.F._1 in data 15/06/1972, e sig. - CF - nato ad [...] Controparte_1 C.F._2
(AL) ed in data 16/10/1979;
CONFERMA
Le condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, in data 24 settembre 2024 tra i coniugi in oggetto generalizzati:
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto n. 5, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2005 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA integralmente compensate tra le pari le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)