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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto:
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14432/2021 (+20895/2021, riunito il 07.04.2022)
R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., tra
, c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 02.08.1955 ed ivi residente a[...] 8 /A , elettivamente domiciliato in Quarto (NA) alla via Giorgio De Falco n. 54 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chierchia, con C.F. , dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso;
- Attore –
Contro con sede legale in Napoli (NA) Via Controparte_1
Ferrante Imparato n. 190, c.f. PEC P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Email_1 dall'Avv. Giancarlo Malpede (c.f. ), ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo studio in Napoli al Corso Umberto I, n.381;
- Convenuto - r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
Con l'intervento di
, nato a [...], il [...] e residente in [...], Parte_2
via Fratelli Pittaro, 18, (C.F.: ), rappresentato e difeso C.F._4
dagli avv.ti Carlo De Maio e Davide Di Marzio;
Conclusioni nel r.g.a.c. 14432/2021:
Per l'attore:
1) in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del suddetto contratto di cessione di quota rogato dal Notar
in data 02.03.2015, rep. 106.406 racc. 22.064, avente Persona_1
ad oggetto la quota di partecipazione del 100% di Lemapod Fin. s. r. l. in virtù dell'operatività delle clausole risolutive espresse de quibus
2) in via solo subordinata accertare e/o dichiarare il grave inadempimento della e per l'effetto pronunciare la Controparte_1
risoluzione del contratto di cessione di quota rogato dal Notar Per_1
in data 02.03.2015, rep. 106.406 racc. 22.064, avente ad
[...]
oggetto la quota di partecipazione del 100% del c.s. di CP_2
[...]
3) in ogni caso e per l'effetto: condannare la Controparte_1
alla restituzione e/o ritrasferimento e/o consegna dell'intera quota di partecipazione pari al 100% della società in favore Controparte_2
del dott. Persona_2
Per il convenuto:
1) accertare e dichiarare che le domande proposte nel giudizio (riunito) nrg 20895/2021 sono identiche a quelle promosse – anche ai sensi dell'art. 183, co. 5, cpc nel presente giudizio nrg 14432/2021 e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande promosse nel giudizio nrg 20895/2021 per abuso del processo sotto il profilo dell'inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue;
2) rigettare le domande attoree;
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 2 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
3) accertare e dichiarare la mancanza di causa vendendi nell'atto di cessione delle quote del 2.3.2015 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza di tutte le domande attoree per carenza di legittimazione attiva del dr. Pt_1
4) accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda attorea di risoluzione dell'atto di cessione delle quote del 02/03/2015 ex artt. 1453 c.c. per rinuncia da parte del dr. Pt_1
alla domanda di risoluzione nonché, sotto altro profilo, ex art. 1175
c.c. per abuso del processo del dr. sotto il profilo della Pt_1 violazione dell'obbligo di coerenza desumibile dal principio nemo potest venire contra factum proprium;
5) accertare e dichiarare la validità della clausola di esonero da responsabilità nell'atto di cessione delle quote del 02/03/2015 limitatamente ai casi di atti di mala gestio compiuti con colpa lieve –
e, specularmente, accertare la nullità della clausola in parola selettivamente e, in particolare, solo laddove sancisce l'esonero da responsabilità dell'ex amministratore nei casi di dolo o colpa grave;
6) in via gradata, accertare e dichiarare il grave inadempimento del dr. consistente nell'aver , quale asseveratore e Pt_1 Parte_3
cedente, l'esistenza di ingenti crediti in capo alla Lemapod Fin. risultati inesistenti e, per l'effetto, neutralizzare l'avversa domanda di risoluzione del contratto alla stregua del principio inadimplenti non est adimplendum nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere sussistenti i presupposti per la risoluzione invocati dal dr.
Pt_1
7) nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere che l'intero negozio di cessione del 02/03/2015 sia nullo in applicazione dell'art. 1419 c.c., accertare e dichiarare che il detto negozio, oltre ad essere nullo, è anche 'immorale' con conseguente divieto di r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 3 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
restituzione, ex art. 2035 c.c., delle quote della Lemapod Fin. dalla al dr. in ossequio alla regola dei soluti retentio; CP_1 Pt_1
8) con vittoria di spese e competenze di giudizio (nrg 14432/2021 e nrg
20895/2021 riunito) anche della doppia fase cautelare (nrg 14432-
1/2021 e reclamo nrg 20303/2021);
Per l'interventore:
Adesione ex art. 105, comma 2°, a sostegno delle difese del convenuto, senza richieste di spese di causa.
Conclusioni dell'attore nel r.g.a.c. 20895/2021: (dopo aver riproposto le stesse domande di cui al giudizio 14432/2021)
- in caso di declaratoria di nullità delle clausole risolutive oggetto del contratto di cessione di quote si domanda che sia dichiarata la nullità dell'intero contratto di compravendita a cui le stesse afferiscono per essenzialità delle stesse e per l'effetto condannarsi la
[...]
alla restituzione e/o ritrasferimento e/o consegna Controparte_1 dell'intera quota di partecipazione pari al 100% della società
[...]
in favore del dott. CP_2 Parte_1
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
1) Le deduzioni dell'attore con l'atto introduttivo. 4
2) Le deduzioni ex art. 183, V comma e del giudizio riunito 20895/2021. 8
3) Le difese della convenuta 10
4) L'intervento di 16 Parte_2
5) La decisione. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1) Le deduzioni dell'attore con l'atto introduttivo.
L'attore deduce a fondamento delle domande:
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 4 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
- Che l'attore, SI è stato proprietario del Parte_1
100% della società fino al 2.3.2015, quando la CP_2
partecipazione predetta è stata ceduta alla Controparte_1
all. 2 atto di cessione;
- Che l'atto di cessione prevedeva delle clausole risolutive espresse;
- Che nel contratto la clausola 3.4 così recita: La società acquirente
( ndr), come innanzi rappresentata, libera il Controparte_1
sig. da qualsiasi responsabilità patrimoniale Parte_1
e/o finanziaria, anche gestoria. La società acquirente, come innanzi rappresentata, anche in considerazione della duplice veste di socio unico e di amministratore unico, ricoperta dal sig.
[...]
, dichiara espressamente di manlevare e tenere Parte_1
indenne lo stesso venditore da qualsiasi responsabilità correlata e/o discendente dalle sue cariche, e dichiara, inoltre, di manlevare e tenere indenne il sig. dalle eventuali Parte_1
responsabilità correlate e/o discendenti dalla sua attività quale consulente della società anche per operazioni, atti, Controparte_2
perizie e/o dichiarazioni effettuate in fase di costituzione della società
e/o successivamente;
- Che la clausola 3.5-6-7-8-9 dispongono:
- 3.5 A tal uopo la società acquirente, come innanzi rappresentata, dichiara di rinunciare espressamente ed in piena e libera coscienza all'esercizio dell'azione di responsabilità prevista dal codice civile.
La società acquirente, come innanzi rappresentata, si obbliga a far sottoscrivere analoghe dichiarazioni di garanzia, manleva e rinunci a da parte degli eventuali suoi aventi causa, con l'obbligo per i subentranti di procedere allo stesso modo con i loro eventuali subentranti;
- 3.6 La società acquirente, come innanzi rappresentata, si obbliga espressamente a formalizzare in tutte le sedi, ivi compresa la sede
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 5 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
assembleare, la rinuncia all'azione di responsabilità e la dichiarazione di garanzia e manleva a favore dei sig.
[...]
. La delibera assembleare di formalizzazione delle Parte_1
rinunce, garanzie e manleva di cui sopra dovrà essere assunta entro
15 (quindici) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della presente cessione, pena la risoluzione della stessa.
3.7 Il termine di cui al punto 3.6 ha natura di termine essenziale: de corso inutilmente tale termine, la presente vendita è risolta di diritto senza necessità di ulteriori atti. In tutti i casi di risoluzione la ovvero i suoi subentranti dovrà restituire la Controparte_1
intera partecipazione ricostituita nella sua composizione patrimoniale;
- 3.8 In tutti i casi di risoluzione, alla società acquirente spetta la restituzione del prezzo Controparte_1
effettivamente pagato senza interessi al SI
[...]
ed altresì; - 3.9 In tutti i casi di risoluzione, la Parte_1
”, ovvero i suoi dovrà restituire la Controparte_3
intera partecipazione ricostituita nella sua composizione patrimoniale esistente all'atto della presente cessione » (cfr. nuovamente all. 2).
- Che le parti contraenti all'art. 6 del contratto pattuivano che, tra le altre, le clausole 3 fossero da intendersi essenziali e pertanto l'inadempimento avrebbe prodotto gli effetti di cui agli artt. 1456 e
1457 c.c.;
- Che il prezzo della cessione teneva espressamente conto anche delle garanzie patrimoniali offerte dall'acquirente al cessionario;
- Che il contratto in esame era interessato da contenzioso, nel 2015, conclusosi con accordo transattivo del 16.10.2018 dove era confermata la valenza della clausola 3.6. e la sua natura essenziale per il contratto di cessione di quote al punto da prevedere che:
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 6 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
- 3.5. a tal uopo la società acquirente, come innanzi rappresentata, dichiara di rinunciare espressamente ed in piena e libera coscienza all'esercizio dell'azione di responsabilità prevista dal codice civile. la società acquirente, come innanzi rappresentata, si obbliga a far sottoscrivere analoghe dichiarazioni di garanzia, manleva e rinuncia da parte degli eventuali suoi aventi causa, con l'obbligo per i subentranti di procedere allo stesso modo con i loro eventuali subentranti.
- 3.6. la società acquirente, come innanzi rappresentata, si obbliga espressamente a formalizzare in tutte le sedi, ivi compresa la sede assembleare, la rinuncia all'azione di responsabilità e la dichiarazione di garanzia e manleva a favore del SI
[...]
. la delibera assembleare di formalizzazione delle Parte_1
rinunce, garanzie e manleva di cui sopra dovrà essere assunta entro
15 (quindici) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della presente cessione, pena la risoluzione della stessa.;
- Che la società oggetto della partecipazione ceduta, la
[...]
era interessata da una lite tra i soci, nel corso della Controparte_1
quale vi fu la nomina di un custode giudiziario con la nomina da parte di questi di un nuovo amministratore;
- Che costui, nonostante il tenore delle clausole della scrittura transattiva, pure iscritta presso il RR.II., determinava, in data
19.03.2021, l'assunzione della delibera con la quale, in espressa revoca di ogni altra decisione contraria, si dava luogo alla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti del precedente amministratore, Parte_1
- Che pertanto dichiarava in data 26.04.2021 di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, chiedendo la restituzione dell'intera quota di partecipazione, anche predisponendo l'offerta reale in favore dell'acquirente per la somma ricevuta in corrispettivo;
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 7 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
- Che ai sensi dell'art. 1456 si era verificata, con la dichiarazione di volersi avvalere della clausola di risoluzione, la risoluzione del contratto;
- Che in ogni caso il contratto era per gli inadempimenti espressi da parte dell'acquirente da considerarsi risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c..
2) Le deduzioni ex art. 183, V comma e del giudizio riunito
20895/2021. L'inammissibilità della domanda proposta nel giudizio riunito.
L'attore, tanto nelle difese spiegate ai sensi dell'art. 183 V comma c.p.c., in risposta alle difese della convenuta, tanto nell'autonomo giudizio poi riunito al presente, domanda anche la nullità ex art. 1419 c.c. dell'intero contratto di cessione delle quote, con i conseguenti obblighi restitutori, perché a suo dire, se davvero la clausola contestata quale inadempiuta fosse nulla, allora l'intero contratto lo sarebbe, perché in assenza di quella clausola i contraenti non lo avrebbero mai concluso.
L'attore precisa anche che tale domanda consegue all'esito della fase cautelare dove il tribunale in entrambe le fasi ha concluso per la nullità della clausola di esonero dalla responsabilità dell'amministratore voluta dall'acquirente della quota di partecipazione totalitaria della società. Da qui, la richiesta di attingere di nullità l'intero contratto di quote.
In tal senso deporrebbe secondo l'attore che:
a) nel contratto del 02.03.2015 le parti hanno espressamente previsto che le predette clausole risolutive sono da considerarsi “essenziali” ed il venir meno delle stesse implica quindi il venir meno dell'intero impianto negoziale (cfr. all. 2);
b) nel contenzioso precedentemente attivato da Controparte_1 con il quale venivano impugnate dall'odierna resistente innanzi a codesto
Tribunale, Sezione specializzata in materia di impresa, dott.ssa Tuccillo
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 8 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
Maria, con R.G. 20387/2015 le clausole de quibus, l'odierno istante, dott.
eccepiva espressamente l'essenzialità delle stesse Parte_1
espressamente deducendo che non sarebbe addivenuto al contratto in caso di loro mancanza e chiedeva in caso di accertamento della loro invalidità
l'accertamento dell'invalidità dell'intero contratto con richiesta di condanna alla restituzione della quota (cfr. all.ti 3, pag. 6, e 4);
c) la delibera di del 09.04.2015 ore 9 in cui vi è Controparte_1
scritto che «il Presidente fa rilevare che ai sensi dell'art.
3.6 la società acquirente, è obbligata a formalizzare in tutte le Controparte_1
sedi, ivi compresa la sede assembleare, la rinuncia all'azione di responsabilità
e dichiarazione di garanzia e manleva a favore del suddetto
[...]
» (cfr. all. 17, pag. 1, penultimo capoverso) e che «il cedente Parte_1
(dott. ndr) ha imposto alla cessionaria ( , ndr) le clausole Pt_1 CP_1
contrattuali in oggetto», e che era necessario trasmettere al dott. le Pt_1
relative delibere pretese dallo stesso al fine di stabilizzare gli effetti traslativi dell'atto di cessione de quo per scongiurare inopinate risoluzioni automatiche del contratto (cfr. all. 17 alla presente nota, e già all.to 183 di Pt_2
in altro giudizio);
[...]
d) a definizione conciliativa del predetto giudizio svoltosi innanzi alla dott.ssa Tuccillo, le parti addivenivano all'accordo notarile di modifica del
16.10.2018 con il quale le parti all'esito di tutte le contestazioni di causa riconfermavano la natura “essenziale” delle clausole risolutive per cui è causa: cfr. all. 7, pag. 5, in cui sono riportate le clausole così come residuate e pubblicate nella visura camerale della società accanto al socio
[...]
Come si vede le clausole così come sostituite riportano in Controparte_1
premessa che «art. 6 – clausola risolutiva espressa 6.1 Le parti dichiarano che le seguenti clausole e relativi termini sono da intendersi essenziali (…)»;
e) l'essenzialità è palesemente evidente laddove al punto 3.5 la società acquirente si impegnava come segue: «la società acquirente dichiara di rinunciare espressamente ed in piena e libera coscienza all'esercizio r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 9 r.g. 14432/2021 Email_2
dell'azione di responsabilità prevista dal codice civile» e «si obbliga a far sottoscrivere analoghe dichiarazioni di garanzia, manleva e rinuncia da parte degli eventuali suoi aventi causa.
Rimandando all'esame del merito l'eventuale applicazione ai fatti di causa dell'art. 1419, 1° comma, c.c., bisogna preliminarmente in questa sede dichiararsi l'inammissibilità del giudizio riunito, r.g. 20895/2021 con il quale il introduce sul punto un giudizio identico al presente, il cui devoluto Pt_1
già si estende, in virtù degli effetti dell'art. 183 V comma c.p.c., anche alla domanda di cui all'art. 1419, 1° comma c.c.
Infatti, tanto la nuova domanda ex art. 1419 1° comma c.c. introdotta nella prima difesa utile dopo la costituzione in giudizio, quanto quella spiegata nell'autonomo e successivo giudizio recano identici fatti costitutivi, come visto fin qua, e identico petitum.
Ne consegue che l'identità di fatti costitutivi e petitum tra il giudizio 14432 e
20895 del 2021 fa sì che tra questi vi sia un rapporto di litispendenza, con la conseguente inammissibilità della domanda posta nel giudizio riunito
20895/2021, per il quale le spese devono seguire la soccombenza, Cass. Ord.
2399/2024, limitatamente alle fasi di causa ivi espletate di studio e costituzione.
3) Le difese della convenuta
La convenuta chiede il rigetto integrale della domanda assumendo a difesa che:
- L'attuale rappresentanza legale della è Controparte_1
dell'amministratore nominato dal custode giudiziario, nominato, a sua volta, dal tribunale in altro procedimento, (r.g. 4851/2019);
- La lite in decisione è solo una delle molteplici liti sorte tra le diverse società un tempo riferibili univocamente al Gruppo Ferrara che poi, in virtù di una serie di intestazioni fiduciarie inadempiute, si è sfaldato, vedendo molte di queste società essere sottoposte a diverso titolo a procedimenti di origine giudiziale, ora di liquidazione, ora di custodia;
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 10 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
- La creazione di una serie di società, con intestazioni fiduciarie, si rendeva necessaria, per i fratelli , a seguito di un accertamento Pt_2
dell'Agenzia delle Entrate, tra il 2004 e il 2005 dal quale le parti intendevano proteggersi;
- Il dott. interviene nella vita delle società riferibili Pt_1
fiduciariamente ai fratelli prima quale consulente in materia Pt_2
contabile, poi inizia a concorrere con uno dei germani , Pt_2
per compiere strategie emulative e pregiudizievoli dell'altro Per_3
germano ; Parte_2
- Per realizzare lo scopo egli diventa anche fiduciario di Per_4
nelle intestazioni delle partecipazioni societarie;
[...]
- Nella definizione dei rapporti fiduciari avviene poi la cessione di quote per cui vi è causa (vedi infra);
- si avvede ad un certo punto che era in atto un piano Parte_2
del fratello anche in seguito con il dott. per sottrargli Per_3 Pt_1
il patrimonio aziendale e da quel momento inizia il coacervo di liti giudiziarie;
- In particolare, il dott. si era reso autore di diverse acclarate Pt_1
distrazioni in danno della la società partecipata al 100% di CP_2
cui alla cessione impugnata per oltre un milione di euro, da cui la domanda trasversale della stessa Lemapod Fin in altro giudizio,
r.g.a.c. 27792/2020, per il risarcimento dei danni;
- Il dott. in risposta, nel predetto giudizio, chiedeva l'esecuzione Pt_1
dell'accordo transattivo di cui oggi invece si chiede la risoluzione, per la parte in cui non sarebbe stata rispettata la clausola di esonero dall'azione di responsabilità, con la proposizione della domanda riconvenzionale trasversale;
successivamente, sempre nello stesso giudizio, mutava intendimento e anche in quel giudizio chiedeva la necessità della pronuncia della risoluzione del contratto di cessione di quote di Parthenope Immobiliare per inadempimento;
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 11 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
- Invero, per storicizzare i fatti, la stessa partecipazione del 100% detenuta da in Lemapod Fin era stata acquistata, il 30.06.2014, Pt_1
a compensazione di un credito artatamente creato dal sig. l.r. Pt_4
di altra società Lemapod S.p.A., nominato fiduciariamente su indicazione di medesimo (all. 22 di parte convenuta) a favore di Pt_1
Il credito era giustificato per prestazioni professionali, per oltre Pt_1
500.000,00.
- Il sig. tuttavia, con riferimento al proprio ruolo, riconosceva Pt_4
con missiva di proprio pugno la natura falsa sia dei riconoscimenti di credito che dei verbali da lui firmati. Inoltre, nella stessa missiva del
04.02.2015, dichiarava che gli atti da lui firmati erano preparati dallo stesso dott. di cui si riconsoceva prestanome, all. 25 di parte Pt_1
convenuta;
- Iniziava la lite tra i e che conduceva all'allontanamento Pt_2 Pt_1
di quest'ultimo dalle cariche sociali medio tempore occupate, ma che vedeva questi di nuovo insieme per negoziare i complessi fatti, in data
02.08.2014, quando riconobbe per iscritto che “ Pt_1 Pt_2
e hanno esercitato ed esercitano attività di
[...] Persona_4
direzione e coordinamento nei confronti delle società ed imprese sotto elencate: … , , , CP_4 Controparte_5 CP_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
…, , , .., Lemapod Fin …, MPF
[...] CP_11 CP_12 CP_2
…, OR …, Parthenope …, Camptor …, LAECOBON ….”, all. 26 di parte convenuta. In cambio, i germani prevedevano, nello Pt_2
stesso atto, che, tutte le attività compiute dal dr. in favore delle Pt_1 società del Gruppo Ferrara, fossero ricompensate con l'importo di
€.478.000,00 a fronte della cui corresponsione il dr. si Pt_1
obbligava, entro il 22.09.2014, a fare quanto necessario affinché gli atti stipulati il 30/06/2014 venissero posti nel nulla (riconoscimento di r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 12 r.g. 14432/2021 Email_2
debito + cessione quote). Ma nulla di tutto questo accadde, all. 26 di parte convenuta.
- Il dott. invece, continuava il suo piano, distraendo da Lemapod Pt_1
Fin euro 635.754,00 in favore di società riferibile alla propria famiglia, la Santa Irene s.r.l. (più diffusamente sul punto si legga alle pagg. 34 e ss. della comparsa di costituzione).
- Quando ebbe concluso l'operazione di cui sopra (compiuta all'insaputa dei ), il dott. intese adempiere alla scrittura Pt_2 Pt_1 dell'agosto 2024, di cui all'allegato 26, per retrocedere le quote di cui si era appropriato grazie al sig. trasferendo però le quote solo Pt_4
indirettamente ai germani , tramite la Pt_2 Controparte_1
facendosi riconoscere in cambio l'esonero di responsabilità per
[...]
le condotte eventualmente accertate nei confronti di Lemapod Fin., mentre ne era amministratore atto del 2 marzo 2015, rep.
106.406/22.064.
- Seguivano poi i primi giudizi, di cui quello che portava alla modifica dell'atto di cessione di quote del 2 marzo 2015, con l'atto del
16.10.2018, rep. 112.134/25.299, all. 36, atto che modificava sostanzialmente la cessione, espungendo, all'art. 2, tre clausole determinanti ai fini del decidere, perché erano previste nell'originaria scrittura tra le cause rilevanti dell'operatività della clausola risolutiva espressa.
- In particolare, la modifica, all. 36, concerneva l'eliminazione, delle clausole:
3.7. Il termine di cui al punto 3.6. ha natura di termine essenziale: decorso inutilmente tale termine, la presente vendita è risolta di diritto senza necessità di ulteriori atti.
3.9. In tutti i casi di risoluzione, la Controparte_1
, ovvero i suoi subentranti, dovrà restituire la intera
[...]
partecipazione ricostituita nella sua composizione patrimoniale
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 13 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
esistente all'atto della presente cessione, addebitando alla società acquirente, o ai suoi eventuali subentranti, gli atti dispositivi posti in essere successivamente alla presente scrittura. Laddove si renda più agevole, ai fini della ricomposizione del patrimonio sociale, il SI
avrà la facoltà di rifarsi “anche per Parte_1
equivalente” sul patrimonio della società
[...]
, e/o sul patrimonio dei subentranti e/o sul Controparte_1
patrimonio dei soci controllanti di tali società. Tale clausola dovrà essere riportata nelle eventuali successive cessioni a pena di risoluzione della cessione.
3.10. La società acquirente, come innanzi rappresentata, si obbliga e promette di far fronte ad ogni e qualsiasi richiesta di pagamento fatta al SI da parte di terzi fino alla Parte_1
concorrenza di un importo pari alla metà (50% - cinquanta per cento) del valore del patrimonio sociale della società oggetto della presente cessione. Il patrimonio sociale sarà computato sommando al capitale sociale tutte le riserve, anche di sovrapprezzo, e gli utili eventualmente conseguiti, diminuito delle eventuali perdite, sopravvenienze passive e insussistenze. Il mancato adempimento di tale garanzia e promessa è causa di risoluzione espressa della presente cessione con gli effetti di cui al punto 3.9."
- Tra i molteplici giudizi insorti tra tutti i protagonisti della più ampia vicenda del “Gruppo Ferrara”, tuttavia, vi era il già richiamato
27792/2020, dove Lemapod Fin, previa delibera del 19 marzo 2021, decideva, nel costituirsi, di porre una domanda riconvenzionale trasversale nei confronti del dott. Pt_1
- Questi, nel costituirsi in quella sede, a sua volta, invocava l'esecuzione della transazione per beneficiare dello scudo dall'azione di responsabilità. Successivamente, sempre nel giudizio 27792/2020, chiedeva la chiamata in causa di perché Controparte_1
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 14 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
fosse accertato nei suoi confronti la risoluzione del contratto di cessione di quote in ragione della deliberazione dell'azione di responsabilità.
- Contestualmente, il 26.04.2021, partecipava alla una p.e.c. CP_1
con quale dichiarava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui alla cessione di quote del marzo del 2015, facendo trascrivere il tutto dal conservatore del registro delle imprese (il quale poi in autotutela avrebbe revocato l'iscrizione, con provvedimento confermato dal giudice del registro).
- Il dott. nonostante la pendenza del giudizio dove aveva chiesto Pt_1
l'accertamento della risoluzione della cessione di quote, in forza del conseguimento dell'iscrizione della risoluzione espressa notiziata a mezzo p.e.c.(per la stessa cessione) presso il RR.II. provava a revocare il l.r.p.t. della Controparte_1
- Vi era così la reazione di Parthenope Immobiliare che provocava l'intervento del Conservatore del RR.II. in autotela, il quale cancellava l'iscrizione della risoluzione della cessione di quote presso il RR. II., a cui seguivano provvedimenti in senso conforme del Giudice del
Registro.
- Successivamente il dott. introduceva il presente giudizio, dopo Pt_1
aver, ancora, rinunciato nel giudizio 27792/2020 agli atti per la parte in cui chiedeva l'accertamento della risoluzione del contratto di cessione.
- In diritto, il contratto di cessione tra e del 2015, Pt_1 CP_1
trovava la sua causa non nella mera cessione di quote a causa di vendita, bensì nella definizione della vicenda nata con la cessione di quote che in precedenza il fiduciario di il sig. aveva Pt_1 Pt_4
disposto in favore di medesimo. Quindi la cessione del 2015 Pt_1
non faceva che ripristinare il punto di diritto circa l'effettiva titolarità delle quote di Lemapod Fin.
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 15 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
- In ogni caso il patto di esonero da responsabilità dell'ex amministratore concluso tra i soci di una società di capitale e l'ex socio-amministratore era nullo perché ricomprendeva anche i fatti compiuti con dolo e colpa grave, come anche da giurisprudenza di legittimità.
- Il tribunale adito si era sul punto già pronunciato con due provvedimenti, monocratico e collegiale, resi nella fase cautelare.
- In ogni caso, nonostante il fatto che, alla vendita delle quote, nel marzo 2015, si fosse riconosciuto garante della consistenza Pt_1
patrimoniale della clausola 1.3., assicurando di non aver CP_2
compiuto altri atti di gestione, dichiarando una circostanza non vera circa l'inesistente credito appostato verso , avrebbe CP_4
determinato l'operatività del principio per cui inadimplenti non est adimplendum.
4) L'intervento di Parte_2
L'interveniente assumeva una posizione adesiva ex art. 105, comma 2° alla costituzione della deducendo diffusamente e a Controparte_1
lungo nelle 152 pagine di costituzione circa le vicende del gruppo Pt_2
nella loro ampiezza, anche per la parte in cui esse hanno interessato il tribunale intestato, senza nulla chiedere in punto di spese in caso di esito vittorioso per il giudizio per la parte a cui sostegno interviene.
A fondamento dell'intervento, nell'atto invero sovrabbondante, vi è il ruolo che nel giudizio svolge la scrittura privata intercorsa tra i fratelli e il Pt_2
dott. scrittura non disconosciuta, del 2.3.2015, all. 177 dell'atto di Pt_1
intervento, rivelatrice del ruolo di holder occulti svolto dai germani in Pt_2
una serie di società e rivelatrice del ruolo del nelle società di costoro, e Pt_1
tra le quali quelle per cui vi è causa.
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 16 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
Tale scrittura, infatti, costituisce il primo assetto definitorio degli accordi tra le parti alla fine dei rapporti professionali intercorsi, eseguiti nel primo atto di cessione del 2015, destinati ad essere coinvolti da un'eventuale retrocessione delle quote della in capo al nel presente giudizio. CP_2 Pt_1
Per quanto qui di interesse si richiama l'allegato 246, relativo ad un provvedimento di reclamo reso in altro procedimento, 19111/2018, tra contro le società del gruppo ” ed altri soggetti, là Parte_2 Pt_2
dove il tribunale accertava il ricorso da parte dei fratelli Pt_2 all'intestazione fittizia di quote societarie delle loro società, attraverso le quali poi indicavano amministratori di comodo quali loro emanazioni nella determinazione delle scelte gestionali.
*****
5) La decisione.
Nel merito, anticipando le conclusioni dell'iter argomentativo si deve affermare l'infondatezza delle domande attoree per le ragioni appresso spiegate, ma solo dopo aver, preliminarmente, dato atto dell'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione che la società convenuta ha posto nei confronti dell'attore, eccezione che, a suo dire, sarebbe fondata sulla mancanza di causa vendendi dell'atto di acquisto delle quote da parte di dante causa del 2 marzo 2015. CP_1 Pt_1
Infatti, è noto che la legittimazione attiene alla prospettazione della domanda,
Cass. S.U. sent. 2951/2016, e deve risultare per tabulas dal titolo dedotto a fondamento del diritto per cui si chiede tutela.
Ebbene, nel caso di specie l'attore chiede la tutela per diritti conseguenti ad un contratto di cessione di quote, la cui esistenza documentale non è messa in discussione, mentre eventuali eccezioni circa la reale funzione perseguita con il contratto (pagg. 26-30 e 37-38 dell'atto di costituzione di , CP_1
transattiva o ripristinatoria di accordi tra e i fratelli , e non con Pt_1 Pt_2
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 17 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
funzione di vendita, al più potrebbero rilevare nel merito, se fossero proposte domande in tal senso.
Così proseguendo, sintetizzando i passaggi argomentativi successivi, le risultanze documentali attestano che: 1) per effetto della modifica dell'originaria cessione di quote del 2 marzo 2015, rep. 106.406/22.064, in virtù dell'atto del 16.10.2018, rep. 112.134/25.299, le parti intesero definire stragiudizialmente la causa r.g. 20387/2015; 2) in virtù della modifica richiamata avvenne l'espunzione di quelle clausole invocate oggi dall'attore per affermare l'operatività della clausola risolutiva espressa, nonché la ripetibilità della cessione di quote in caso di risoluzione;
3) la previsione dell'esonero di responsabilità del dott. così diversamente configurata Pt_1 nell'accordo modificativo, non avrebbe mai, se inadempiuta, potuto costituire un grave inadempimento ex art. 1453 c.c; 4) Senza considerare che il principio generale del c.d. divieto di antinomie nell'ordinamento impone di delibare in senso favorevole sulla nullità della generica clausola di esonero di responsabilità dell'amministratore nei termini prospettati in questa sede, senza perciò incidere sulla validità complessiva dell'atto di cessione.
5.1) La cessione di quote del 2 marzo 2015 e la modifica del
16.10.2018.
E' opportuno muovere dal provvedimento di cui all'allegato 246 dell'interventore, ossia dal provvedimento di reclamo del 23.04.2020, r.g.
a.c., non contestato nel dettaglio in questo giudizio, che accertava il ricorso dei fratelli ad un complesso meccanismo di intestazione fittizia di Pt_2
quote societarie, dietro la loro gestione occulta che avveniva a mezzo di prestanome di fiducia.
In quella sede, ma invero la circostanza è pacifica anche in questo giudizio, venne anche accertato che il fitto sistema di intestazioni fittizie venne posto r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 18 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
in essere perché i avevano subito un accertamento tributario, dopo il Pt_2
quale non volevano più figurare nelle loro compagini sociali.
In questo senso trova spazio la figura del quale consulente e uomo di Pt_1
fiducia dei , circostanza anch'essa non contestata e che trova conferma Pt_2
nel riconoscimento di emolumenti che si rinvengono per competenze professionali nei diversi atti richiamati in causa e intercorsi tra i e il Pt_2
medesimo, all. 26 di parte convenuta. Pt_1
In virtù di questo sistema di intrecci societari, il grazie ad Pt_1 un'assemblea del maggio 2014, ma con data certa successiva del 17 giugno
2014, vede, dapprima, attribuirsi dal proprio uomo di fiducia CP_13
l.r.p.t. della Lemapod S.p.A., cospicui compensi e crediti.
[...]
Successivamente questi crediti saranno compensati con la cessione del 100% delle quote di in favore di da parte di Lemapod Controparte_2 Pt_1
S.p.A. per adempiere al proprio debito artatamente creato.
Tanto è comprovato dalla dichiarazione dello stesso del CP_13
04.05.2015 che dichiara di aver agito solo su indicazioni dello stesso dott.
e di essere un suo uomo di fiducia, all. 25 di parte convenuta, di fatto Pt_1
completando indiziariamente (in quanto dichiarazione proveniente da terzo) le allegazioni della convenuta.
E' possibile affermare, quindi che il dott. è pervenuto nella proprietà Pt_1
delle quote di controllo totalitario di grazie e in virtù di Controparte_2
quel sistema di intestazioni fittizie originariamente create per tutelare i fratelli
, ma evidentemente rivoltatesi contro gli stessi interessi degli Pt_2
interposti.
Tutto questo è ancora provato documentalmente dal documento 26 di parte convenuta, a firma dei fratelli e del dott. il quale fu redatto Pt_2 Pt_1
dalle parti per definire definitivamente i rapporti tra loro, dopo il repentino acquisto delle quote di Lemapod Fin da parte del e dopo altri eventi. Pt_1
Il documento datato 02.08.2014, proprio perché sottoscritto anche dal Pt_1
costituisce prova diretta nei confronti nei suoi confronti per i fatti ad egli r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 19 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
riferibili. In particolare esso comprova che: a) esisteva l'etero direzione dei fratelli su tutte le società del gruppo a loro non riferibili direttamente Pt_2
e che esistevano rapporti pendenti da regolare tra i e il b) il Pt_2 Pt_1
ruolo di era sia quale consulente che quale amministratore a Pt_1
giustificare il riconoscimento di emolumenti;
c) in particolare il ruolo di amministratore era stato svolto per le società Lemapod Fin s.r.l. e Amalfi
s.r.l.; d) proprio per queste due società, in quel documento che voleva essere definitorio di ogni rapporto controverso tra le parti, il si faceva Pt_1
riconoscere, fin da quel momento, la clausola di esonero di responsabilità sia per le attività prestate quale consulente che per le attività prestate quale amministratore.
Tuttavia, solo in data 2 marzo 2015 le parti adempiono la scrittura del 2 agosto 2014, nella sua parte obbligatoria, dove era prevista una sostanziosa buona uscita per il consulente, con il trasferimento alla società CP_1
(gruppo ) del 100% della partecipazione detenuta in Controparte_1 Pt_2
verso la clausola di esonero di responsabilità per il Controparte_2 Pt_1
per i fatti di gestione eventualmente compiuti, artt. 3.4 - 3.5, con obbligazione della acquirente a recepire in una delibera sociale entro 15 giorni la rinuncia all'azione predetta, art. 3.6.
Le parti prevedevano, art. 3.9, anche che, in caso del verificarsi di una causa di risoluzione, la cessionaria doveva restituire l'intera partecipazione ricevuta, nella stessa consistenza patrimoniale.
Le parti disponevano anche, art. 6, che le pattuizioni di cui all'art. 3, tra gli altri, fossero da intendersi essenziali ai fini, in caso di inadempimento, per gli effetti di cui agli artt. 1456 e 1457, per invocare la risoluzione di diritto.
In questo senso, e fino a questo punto, effettivamente, e prescindendo da ogni valutazione circa la validità delle clausole, Controparte_1 assumeva l'impegno di manlevare da ogni responsabilità per fatti Pt_1
compiuti quale socio e amministratore di rinunciando nei Controparte_2
suoi confronti a promuovere un'azione di responsabilità, obbligandosi a r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 20 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
tradurre entro 15 giorni in delibera sociale l'impegno assunto, elevando tali pattuizione quali rilevanti per integrare, se inadempiute, una causa di risoluzione espressa della cessione di quote, con la conseguente restituzione delle stesse quote immediata.
Questa cessione di quote, tuttavia, fu travolta da un giudizio per l'annullamento delle clausole di esonero di responsabilità presso questa stessa sezione, con r.g. 20387/2015, promosso da Controparte_1
Il giudizio venne poi transatto stragiudizialmente con l'atto del 16 ottobre
2018, da Notaio rep. 112.134/25.299, parzialmente modificativo del Per_1
precedente.
In particolare, con l'atto modificativo, dopo aver richiamato in premessa la cessione di quote del 2 marzo 2015, per le clausole da 3.1 a 3.10, 4 e 6, all'art. 1 le parti convengono: - di sopprimere le clausole 3.7, 3.9, 3.10 e 4.
Per effetto della modifica sono state, così, soppresse le clausole che prevedevano quale termine essenziale il tempo di 15 giorni per deliberare sulla rinuncia all'azione di responsabilità da parte di Lemapod Fin, nonché
l'obbligo di restituire la partecipazione nel caso di risoluzione del contratto di cessione di quote nonché del risarcimento reintegratorio del valore di partecipazione e quella di manleva;
- convengono altresì che l'art. 6, circa l'operatività della clausola risolutiva espressa, art. 1456 c.c., e del termine essenziale, art. 1457 c.c., continui a valere per l'art. 3 nei termini in cui sopravvive.
Ne consegue, quindi, che per effetto della modifica con funzione transattiva della lite di cui al r.g. 20387/2015, le parti intesero: 1) rinunciare all'operatività della clausola risolutiva espressa e di termine essenziale nel caso di mancato recepimento nel termine previsto da parte di CP_2
dell'obbligo assunto da di rinunciare all'azione di
[...] CP_1
responsabilità verso 2) escludere nel caso di risoluzione del contratto Pt_1
di cessione di quote il meccanismo restitutorio della partecipazione in favore r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 21 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
del cedente e pure il meccanismo risarcitorio per equivalente ai danni della cessionaria.
Quindi, la domanda principale di risoluzione di cessione di quote per il verificarsi di una clausola risolutiva espressa è infondata ictu oculi per espressa volontà delle parti, le quali hanno escluso che il mancato recepimento della rinuncia all'azione da parte di Lemapod Fin potesse assurgere a clausola risolutiva espressa della cessione medesima.
Là dove, per il caso che ci occupa, l'azione di responsabilità con domanda riconvenzionale trasversale (che costituirebbe l'inadempimento) è stata proposta proprio da e non da ancora Controparte_2 Controparte_1
vincolata alla clausola 3.5. del contratto, di rinuncia del cessionario della quota all'azione di responsabilità verso il socio cedente ex amministratore
(senza ancora entrare nel merito della validità della clausola).
Inoltre, ed in ogni caso, anche nel caso del funzionamento dei residui casi di risoluzione di diritto, ma anche solo di tipo costitutivo, le parti hanno inteso escludere il meccanismo di ripetizione delle quote e di risarcimento per equivalente della consistenza patrimoniale delle stesse, evidentemente essendo loro intenzione svuotare il meccanismo della risoluzione dai suoi effetti tipici in caso di inadempimento, in ragione della funzione transattiva che la scrittura ha assolto nel 2018.
Quindi, in ogni caso, è infondata la domanda ripetitoria proposta sub 3) delle conclusioni attoree, e lo sarebbe stata anche se la domanda fosse stata solo risarcitoria, in caso di risoluzione della cessione di quote del 2015, come modificata nel 2018, per i casi residuali di risoluzione ancora ammessi.
5.2. La validità delle clausole di esclusione della responsabilità dell'amministratore
Con riferimento a quest'ultimo punto, si deve richiamare il precedente di legittimità costituito da Cass. 10215 del 2010, che conferma la pronuncia n.
7030 del 1994 che ha affermato che “il patto con il quale i soci di una s.r.l.
s'impegnino nei confronti di un terzo, socio uscente ed ex amministratore
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 22 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
unico della società, a non deliberare l'azione sociale di responsabilità nei confronti dello stesso, abdicando all'esercizio del diritto di voto pur in presenza dei presupposti dell'indicata azione, è affetto da nullità, in quanto il contenuto della pattuizione realizza un conflitto di interessi tra la società ed i soci fattisi portatori dell'interesse del terzo ed integra una condotta contraria alle finalità imposte dal modello legale di società, non potendo i soci, non solo esercitare, ma neanche vincolarsi negozialmente ad esercitare il diritto di voto in contrasto con l'interesse della società, a nulla rilevando che il patto in questione riguardi tutti i soci della società”.
Il principio richiamato, invero assunto a fondamento di entrami i giudici della fase cautelare per affermare la nullità della clausola in oggetto, corrispondente alla clausola 3.5. del contratto del 2 marzo 2015, merita di essere condiviso e riproposto perché espressione della necessità che i patti tra soci e tra soci ed ex-soci, c.d. patti parasociali, siano essi tipici ex art. 2341 bis c.c., o atipici, Cass. 9846 del 2014, non avvengano in contrato con l'interesse sociale.
Nel caso di specie l'interesse sociale in conflitto con quello espresso dal socio e dall'ex socio con la clausola di cui all'art.
3.5 del contratto è quello dell'integrità patrimoniale del capitale sociale, interesse che sarebbe inevitabilmente tradito ove si consentisse al socio di disporre del diritto della società ad agire per il reintegro del patrimonio sociale in danno dell'ex amministratore.
Ne consegue che non può che dichiararsi la nullità della clausola di cui all'art.
3.5. della scrittura per atto pubblico del 2 marzo 2015, rep.
106.406/22.064, da notaio mentre alcun problema si pone per la Per_1 clausola 3.6. che è stata già soppressa dalle parti con l'atto del 2018.
Quanto detto fin'ora vale anche ad escludere la possibilità che, dichiarata la nullità della clausola 3.5. del contratto del 2 marzo del 2015, l'intero accordo relativo alla cessione di quote possa essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1419, 1° comma c.c.
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 23 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
Deve preliminarmente osservarsi che in materia di estensione della nullità relativa all'intero contratto i principi di legittimità depongono nel senso che il principio di conservazione del contratto costituisce la regola, mentre l'estensione della nullità costituisce l'eccezione, Cass. 16017/2008, Cass.
1189/2003, Cass. 10536/2002.
Inoltre, perché la nullità di una clausola involga l'intero contratto è necessario che la clausola attenga ad un elemento essenziale del contratto,
Cass, 10536/2002.
Ancora, la valutazione di merito di cui all'art. 1419, 1° comma, c.c., Cass.
2314/2016, Cass. 6756/2003, deve essere compiuta secondo criteri oggettivi, guardando all'utilità del contratto, depurato dalla parte colpita dalla nullità, rispetto agli interessi con esso perseguiti, ricercando l'esistenza di un nesso di inscindibilità tra la clausola nulla e l'intero contratto, Cass. 6917/1982, Cass.
2411/1982.
Nel caso di specie, il contratto di cessione di quote del 2 marzo 2015, come modificato il 16 ottobre 2018, è evidentemente, come accertato al punto 5.1., il frutto di una vicenda transattiva più ampia che il dott. ha posto in Pt_1
essere con e più correttamente con i fratelli Controparte_1
che va bene oltre il mero corrispettivo pagato e le clausole pattuite Pt_2
sull'esonero di responsabilità, in parte soppresse dalle stesse parti, ed in parte qui dichiarata nulla.
L'affermazione è ben comprensibile se si osserva che, per effetto della modifica con funzione transattiva del contenzioso in essere, le parti hanno inteso limitare gli effetti dell'inadempimento della transazione, e quindi anche della clausola qui dichiarata nulla, alla sola parte risarcitoria, senza che l'inadempimento potesse quindi più dare luogo alla retrocessione delle quote.
Ne consegue che le stesse parti hanno d'intesa attribuito, nella transazione del giudizio che concerneva proprio la validità di alcune clausole del contratto, un ruolo marginale alla pattuizione con la quale il cessionario delle quote si impegnava ad non intraprendere un'azione di responsabilità nei confronto del r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 24 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
socio cedente ed ex amministratore, tale che, se non adempiuta, non avrebbe pregiudicato il sinallagma costitutivo della cessione di quote, ma attivato solo un meccanismo di carattere reintegratorio della sfera patrimoniale.
Non può pertanto affermarsi che le parti, si badi bene proprio dopo la transazione del giudizio che verteva sulla validità di talune di queste clausole, se avessero saputo della nullità della clausola 3.5. non avrebbero voluto la cessione di quote, avendo proprio inteso sganciare gli effetti traslativi della cessione dall'adempimento delle pattuizioni accessorie, tra cui quella qui affetta da nullità, considerata evidentemente non più essenziale per la vicenda traslativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo per le cause di valore indeterminabile di media complessità, anche per il giudizio dichiarato inammissibile, anche per la fase cautelare, per le fasi processuali effettivamente svolte.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa avente r.g. 14432/2021
( ), pendente tra le parti come sopra individuate, rappresentate e P.IVA_2
difese:
1) Dichiara inammissibile la domanda di cui al giudizio 20895/2021;
2) Rigetta ogni domanda attorea;
3) Dichiara la nullità dell'art.
3.5. del contratto di cessione di quote del 2 marzo 2015, da Notaio rep. 106.406/22.064; Per_1
4) Condanna parte attrice al pagamento dei compensi di causa in favore della convenuta che qui si liquidano in euro Controparte_1
10.860,00, per il merito ed euro 6.640,00 per la doppia fase cautelare, oltre accessori e spese vive;
5) Condanna parte attrice al pagamento dei compensi di causa in favore dell'interventore adesivo semplice che qui si liquidano in euro 1772,00, oltre accessori se dovuti r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 25 r.g. 14432/2021 Email_2
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2024
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore Di Lonardo
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto:
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14432/2021 (+20895/2021, riunito il 07.04.2022)
R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., tra
, c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 02.08.1955 ed ivi residente a[...] 8 /A , elettivamente domiciliato in Quarto (NA) alla via Giorgio De Falco n. 54 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chierchia, con C.F. , dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso;
- Attore –
Contro con sede legale in Napoli (NA) Via Controparte_1
Ferrante Imparato n. 190, c.f. PEC P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Email_1 dall'Avv. Giancarlo Malpede (c.f. ), ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo studio in Napoli al Corso Umberto I, n.381;
- Convenuto - r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
Con l'intervento di
, nato a [...], il [...] e residente in [...], Parte_2
via Fratelli Pittaro, 18, (C.F.: ), rappresentato e difeso C.F._4
dagli avv.ti Carlo De Maio e Davide Di Marzio;
Conclusioni nel r.g.a.c. 14432/2021:
Per l'attore:
1) in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del suddetto contratto di cessione di quota rogato dal Notar
in data 02.03.2015, rep. 106.406 racc. 22.064, avente Persona_1
ad oggetto la quota di partecipazione del 100% di Lemapod Fin. s. r. l. in virtù dell'operatività delle clausole risolutive espresse de quibus
2) in via solo subordinata accertare e/o dichiarare il grave inadempimento della e per l'effetto pronunciare la Controparte_1
risoluzione del contratto di cessione di quota rogato dal Notar Per_1
in data 02.03.2015, rep. 106.406 racc. 22.064, avente ad
[...]
oggetto la quota di partecipazione del 100% del c.s. di CP_2
[...]
3) in ogni caso e per l'effetto: condannare la Controparte_1
alla restituzione e/o ritrasferimento e/o consegna dell'intera quota di partecipazione pari al 100% della società in favore Controparte_2
del dott. Persona_2
Per il convenuto:
1) accertare e dichiarare che le domande proposte nel giudizio (riunito) nrg 20895/2021 sono identiche a quelle promosse – anche ai sensi dell'art. 183, co. 5, cpc nel presente giudizio nrg 14432/2021 e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande promosse nel giudizio nrg 20895/2021 per abuso del processo sotto il profilo dell'inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue;
2) rigettare le domande attoree;
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 2 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
3) accertare e dichiarare la mancanza di causa vendendi nell'atto di cessione delle quote del 2.3.2015 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza di tutte le domande attoree per carenza di legittimazione attiva del dr. Pt_1
4) accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda attorea di risoluzione dell'atto di cessione delle quote del 02/03/2015 ex artt. 1453 c.c. per rinuncia da parte del dr. Pt_1
alla domanda di risoluzione nonché, sotto altro profilo, ex art. 1175
c.c. per abuso del processo del dr. sotto il profilo della Pt_1 violazione dell'obbligo di coerenza desumibile dal principio nemo potest venire contra factum proprium;
5) accertare e dichiarare la validità della clausola di esonero da responsabilità nell'atto di cessione delle quote del 02/03/2015 limitatamente ai casi di atti di mala gestio compiuti con colpa lieve –
e, specularmente, accertare la nullità della clausola in parola selettivamente e, in particolare, solo laddove sancisce l'esonero da responsabilità dell'ex amministratore nei casi di dolo o colpa grave;
6) in via gradata, accertare e dichiarare il grave inadempimento del dr. consistente nell'aver , quale asseveratore e Pt_1 Parte_3
cedente, l'esistenza di ingenti crediti in capo alla Lemapod Fin. risultati inesistenti e, per l'effetto, neutralizzare l'avversa domanda di risoluzione del contratto alla stregua del principio inadimplenti non est adimplendum nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere sussistenti i presupposti per la risoluzione invocati dal dr.
Pt_1
7) nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere che l'intero negozio di cessione del 02/03/2015 sia nullo in applicazione dell'art. 1419 c.c., accertare e dichiarare che il detto negozio, oltre ad essere nullo, è anche 'immorale' con conseguente divieto di r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 3 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
restituzione, ex art. 2035 c.c., delle quote della Lemapod Fin. dalla al dr. in ossequio alla regola dei soluti retentio; CP_1 Pt_1
8) con vittoria di spese e competenze di giudizio (nrg 14432/2021 e nrg
20895/2021 riunito) anche della doppia fase cautelare (nrg 14432-
1/2021 e reclamo nrg 20303/2021);
Per l'interventore:
Adesione ex art. 105, comma 2°, a sostegno delle difese del convenuto, senza richieste di spese di causa.
Conclusioni dell'attore nel r.g.a.c. 20895/2021: (dopo aver riproposto le stesse domande di cui al giudizio 14432/2021)
- in caso di declaratoria di nullità delle clausole risolutive oggetto del contratto di cessione di quote si domanda che sia dichiarata la nullità dell'intero contratto di compravendita a cui le stesse afferiscono per essenzialità delle stesse e per l'effetto condannarsi la
[...]
alla restituzione e/o ritrasferimento e/o consegna Controparte_1 dell'intera quota di partecipazione pari al 100% della società
[...]
in favore del dott. CP_2 Parte_1
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
1) Le deduzioni dell'attore con l'atto introduttivo. 4
2) Le deduzioni ex art. 183, V comma e del giudizio riunito 20895/2021. 8
3) Le difese della convenuta 10
4) L'intervento di 16 Parte_2
5) La decisione. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1) Le deduzioni dell'attore con l'atto introduttivo.
L'attore deduce a fondamento delle domande:
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 4 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
- Che l'attore, SI è stato proprietario del Parte_1
100% della società fino al 2.3.2015, quando la CP_2
partecipazione predetta è stata ceduta alla Controparte_1
all. 2 atto di cessione;
- Che l'atto di cessione prevedeva delle clausole risolutive espresse;
- Che nel contratto la clausola 3.4 così recita: La società acquirente
( ndr), come innanzi rappresentata, libera il Controparte_1
sig. da qualsiasi responsabilità patrimoniale Parte_1
e/o finanziaria, anche gestoria. La società acquirente, come innanzi rappresentata, anche in considerazione della duplice veste di socio unico e di amministratore unico, ricoperta dal sig.
[...]
, dichiara espressamente di manlevare e tenere Parte_1
indenne lo stesso venditore da qualsiasi responsabilità correlata e/o discendente dalle sue cariche, e dichiara, inoltre, di manlevare e tenere indenne il sig. dalle eventuali Parte_1
responsabilità correlate e/o discendenti dalla sua attività quale consulente della società anche per operazioni, atti, Controparte_2
perizie e/o dichiarazioni effettuate in fase di costituzione della società
e/o successivamente;
- Che la clausola 3.5-6-7-8-9 dispongono:
- 3.5 A tal uopo la società acquirente, come innanzi rappresentata, dichiara di rinunciare espressamente ed in piena e libera coscienza all'esercizio dell'azione di responsabilità prevista dal codice civile.
La società acquirente, come innanzi rappresentata, si obbliga a far sottoscrivere analoghe dichiarazioni di garanzia, manleva e rinunci a da parte degli eventuali suoi aventi causa, con l'obbligo per i subentranti di procedere allo stesso modo con i loro eventuali subentranti;
- 3.6 La società acquirente, come innanzi rappresentata, si obbliga espressamente a formalizzare in tutte le sedi, ivi compresa la sede
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 5 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
assembleare, la rinuncia all'azione di responsabilità e la dichiarazione di garanzia e manleva a favore dei sig.
[...]
. La delibera assembleare di formalizzazione delle Parte_1
rinunce, garanzie e manleva di cui sopra dovrà essere assunta entro
15 (quindici) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della presente cessione, pena la risoluzione della stessa.
3.7 Il termine di cui al punto 3.6 ha natura di termine essenziale: de corso inutilmente tale termine, la presente vendita è risolta di diritto senza necessità di ulteriori atti. In tutti i casi di risoluzione la ovvero i suoi subentranti dovrà restituire la Controparte_1
intera partecipazione ricostituita nella sua composizione patrimoniale;
- 3.8 In tutti i casi di risoluzione, alla società acquirente spetta la restituzione del prezzo Controparte_1
effettivamente pagato senza interessi al SI
[...]
ed altresì; - 3.9 In tutti i casi di risoluzione, la Parte_1
”, ovvero i suoi dovrà restituire la Controparte_3
intera partecipazione ricostituita nella sua composizione patrimoniale esistente all'atto della presente cessione » (cfr. nuovamente all. 2).
- Che le parti contraenti all'art. 6 del contratto pattuivano che, tra le altre, le clausole 3 fossero da intendersi essenziali e pertanto l'inadempimento avrebbe prodotto gli effetti di cui agli artt. 1456 e
1457 c.c.;
- Che il prezzo della cessione teneva espressamente conto anche delle garanzie patrimoniali offerte dall'acquirente al cessionario;
- Che il contratto in esame era interessato da contenzioso, nel 2015, conclusosi con accordo transattivo del 16.10.2018 dove era confermata la valenza della clausola 3.6. e la sua natura essenziale per il contratto di cessione di quote al punto da prevedere che:
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 6 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
- 3.5. a tal uopo la società acquirente, come innanzi rappresentata, dichiara di rinunciare espressamente ed in piena e libera coscienza all'esercizio dell'azione di responsabilità prevista dal codice civile. la società acquirente, come innanzi rappresentata, si obbliga a far sottoscrivere analoghe dichiarazioni di garanzia, manleva e rinuncia da parte degli eventuali suoi aventi causa, con l'obbligo per i subentranti di procedere allo stesso modo con i loro eventuali subentranti.
- 3.6. la società acquirente, come innanzi rappresentata, si obbliga espressamente a formalizzare in tutte le sedi, ivi compresa la sede assembleare, la rinuncia all'azione di responsabilità e la dichiarazione di garanzia e manleva a favore del SI
[...]
. la delibera assembleare di formalizzazione delle Parte_1
rinunce, garanzie e manleva di cui sopra dovrà essere assunta entro
15 (quindici) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della presente cessione, pena la risoluzione della stessa.;
- Che la società oggetto della partecipazione ceduta, la
[...]
era interessata da una lite tra i soci, nel corso della Controparte_1
quale vi fu la nomina di un custode giudiziario con la nomina da parte di questi di un nuovo amministratore;
- Che costui, nonostante il tenore delle clausole della scrittura transattiva, pure iscritta presso il RR.II., determinava, in data
19.03.2021, l'assunzione della delibera con la quale, in espressa revoca di ogni altra decisione contraria, si dava luogo alla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti del precedente amministratore, Parte_1
- Che pertanto dichiarava in data 26.04.2021 di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, chiedendo la restituzione dell'intera quota di partecipazione, anche predisponendo l'offerta reale in favore dell'acquirente per la somma ricevuta in corrispettivo;
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 7 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
- Che ai sensi dell'art. 1456 si era verificata, con la dichiarazione di volersi avvalere della clausola di risoluzione, la risoluzione del contratto;
- Che in ogni caso il contratto era per gli inadempimenti espressi da parte dell'acquirente da considerarsi risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c..
2) Le deduzioni ex art. 183, V comma e del giudizio riunito
20895/2021. L'inammissibilità della domanda proposta nel giudizio riunito.
L'attore, tanto nelle difese spiegate ai sensi dell'art. 183 V comma c.p.c., in risposta alle difese della convenuta, tanto nell'autonomo giudizio poi riunito al presente, domanda anche la nullità ex art. 1419 c.c. dell'intero contratto di cessione delle quote, con i conseguenti obblighi restitutori, perché a suo dire, se davvero la clausola contestata quale inadempiuta fosse nulla, allora l'intero contratto lo sarebbe, perché in assenza di quella clausola i contraenti non lo avrebbero mai concluso.
L'attore precisa anche che tale domanda consegue all'esito della fase cautelare dove il tribunale in entrambe le fasi ha concluso per la nullità della clausola di esonero dalla responsabilità dell'amministratore voluta dall'acquirente della quota di partecipazione totalitaria della società. Da qui, la richiesta di attingere di nullità l'intero contratto di quote.
In tal senso deporrebbe secondo l'attore che:
a) nel contratto del 02.03.2015 le parti hanno espressamente previsto che le predette clausole risolutive sono da considerarsi “essenziali” ed il venir meno delle stesse implica quindi il venir meno dell'intero impianto negoziale (cfr. all. 2);
b) nel contenzioso precedentemente attivato da Controparte_1 con il quale venivano impugnate dall'odierna resistente innanzi a codesto
Tribunale, Sezione specializzata in materia di impresa, dott.ssa Tuccillo
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 8 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
Maria, con R.G. 20387/2015 le clausole de quibus, l'odierno istante, dott.
eccepiva espressamente l'essenzialità delle stesse Parte_1
espressamente deducendo che non sarebbe addivenuto al contratto in caso di loro mancanza e chiedeva in caso di accertamento della loro invalidità
l'accertamento dell'invalidità dell'intero contratto con richiesta di condanna alla restituzione della quota (cfr. all.ti 3, pag. 6, e 4);
c) la delibera di del 09.04.2015 ore 9 in cui vi è Controparte_1
scritto che «il Presidente fa rilevare che ai sensi dell'art.
3.6 la società acquirente, è obbligata a formalizzare in tutte le Controparte_1
sedi, ivi compresa la sede assembleare, la rinuncia all'azione di responsabilità
e dichiarazione di garanzia e manleva a favore del suddetto
[...]
» (cfr. all. 17, pag. 1, penultimo capoverso) e che «il cedente Parte_1
(dott. ndr) ha imposto alla cessionaria ( , ndr) le clausole Pt_1 CP_1
contrattuali in oggetto», e che era necessario trasmettere al dott. le Pt_1
relative delibere pretese dallo stesso al fine di stabilizzare gli effetti traslativi dell'atto di cessione de quo per scongiurare inopinate risoluzioni automatiche del contratto (cfr. all. 17 alla presente nota, e già all.to 183 di Pt_2
in altro giudizio);
[...]
d) a definizione conciliativa del predetto giudizio svoltosi innanzi alla dott.ssa Tuccillo, le parti addivenivano all'accordo notarile di modifica del
16.10.2018 con il quale le parti all'esito di tutte le contestazioni di causa riconfermavano la natura “essenziale” delle clausole risolutive per cui è causa: cfr. all. 7, pag. 5, in cui sono riportate le clausole così come residuate e pubblicate nella visura camerale della società accanto al socio
[...]
Come si vede le clausole così come sostituite riportano in Controparte_1
premessa che «art. 6 – clausola risolutiva espressa 6.1 Le parti dichiarano che le seguenti clausole e relativi termini sono da intendersi essenziali (…)»;
e) l'essenzialità è palesemente evidente laddove al punto 3.5 la società acquirente si impegnava come segue: «la società acquirente dichiara di rinunciare espressamente ed in piena e libera coscienza all'esercizio r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 9 r.g. 14432/2021 Email_2
dell'azione di responsabilità prevista dal codice civile» e «si obbliga a far sottoscrivere analoghe dichiarazioni di garanzia, manleva e rinuncia da parte degli eventuali suoi aventi causa.
Rimandando all'esame del merito l'eventuale applicazione ai fatti di causa dell'art. 1419, 1° comma, c.c., bisogna preliminarmente in questa sede dichiararsi l'inammissibilità del giudizio riunito, r.g. 20895/2021 con il quale il introduce sul punto un giudizio identico al presente, il cui devoluto Pt_1
già si estende, in virtù degli effetti dell'art. 183 V comma c.p.c., anche alla domanda di cui all'art. 1419, 1° comma c.c.
Infatti, tanto la nuova domanda ex art. 1419 1° comma c.c. introdotta nella prima difesa utile dopo la costituzione in giudizio, quanto quella spiegata nell'autonomo e successivo giudizio recano identici fatti costitutivi, come visto fin qua, e identico petitum.
Ne consegue che l'identità di fatti costitutivi e petitum tra il giudizio 14432 e
20895 del 2021 fa sì che tra questi vi sia un rapporto di litispendenza, con la conseguente inammissibilità della domanda posta nel giudizio riunito
20895/2021, per il quale le spese devono seguire la soccombenza, Cass. Ord.
2399/2024, limitatamente alle fasi di causa ivi espletate di studio e costituzione.
3) Le difese della convenuta
La convenuta chiede il rigetto integrale della domanda assumendo a difesa che:
- L'attuale rappresentanza legale della è Controparte_1
dell'amministratore nominato dal custode giudiziario, nominato, a sua volta, dal tribunale in altro procedimento, (r.g. 4851/2019);
- La lite in decisione è solo una delle molteplici liti sorte tra le diverse società un tempo riferibili univocamente al Gruppo Ferrara che poi, in virtù di una serie di intestazioni fiduciarie inadempiute, si è sfaldato, vedendo molte di queste società essere sottoposte a diverso titolo a procedimenti di origine giudiziale, ora di liquidazione, ora di custodia;
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 10 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
- La creazione di una serie di società, con intestazioni fiduciarie, si rendeva necessaria, per i fratelli , a seguito di un accertamento Pt_2
dell'Agenzia delle Entrate, tra il 2004 e il 2005 dal quale le parti intendevano proteggersi;
- Il dott. interviene nella vita delle società riferibili Pt_1
fiduciariamente ai fratelli prima quale consulente in materia Pt_2
contabile, poi inizia a concorrere con uno dei germani , Pt_2
per compiere strategie emulative e pregiudizievoli dell'altro Per_3
germano ; Parte_2
- Per realizzare lo scopo egli diventa anche fiduciario di Per_4
nelle intestazioni delle partecipazioni societarie;
[...]
- Nella definizione dei rapporti fiduciari avviene poi la cessione di quote per cui vi è causa (vedi infra);
- si avvede ad un certo punto che era in atto un piano Parte_2
del fratello anche in seguito con il dott. per sottrargli Per_3 Pt_1
il patrimonio aziendale e da quel momento inizia il coacervo di liti giudiziarie;
- In particolare, il dott. si era reso autore di diverse acclarate Pt_1
distrazioni in danno della la società partecipata al 100% di CP_2
cui alla cessione impugnata per oltre un milione di euro, da cui la domanda trasversale della stessa Lemapod Fin in altro giudizio,
r.g.a.c. 27792/2020, per il risarcimento dei danni;
- Il dott. in risposta, nel predetto giudizio, chiedeva l'esecuzione Pt_1
dell'accordo transattivo di cui oggi invece si chiede la risoluzione, per la parte in cui non sarebbe stata rispettata la clausola di esonero dall'azione di responsabilità, con la proposizione della domanda riconvenzionale trasversale;
successivamente, sempre nello stesso giudizio, mutava intendimento e anche in quel giudizio chiedeva la necessità della pronuncia della risoluzione del contratto di cessione di quote di Parthenope Immobiliare per inadempimento;
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 11 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
- Invero, per storicizzare i fatti, la stessa partecipazione del 100% detenuta da in Lemapod Fin era stata acquistata, il 30.06.2014, Pt_1
a compensazione di un credito artatamente creato dal sig. l.r. Pt_4
di altra società Lemapod S.p.A., nominato fiduciariamente su indicazione di medesimo (all. 22 di parte convenuta) a favore di Pt_1
Il credito era giustificato per prestazioni professionali, per oltre Pt_1
500.000,00.
- Il sig. tuttavia, con riferimento al proprio ruolo, riconosceva Pt_4
con missiva di proprio pugno la natura falsa sia dei riconoscimenti di credito che dei verbali da lui firmati. Inoltre, nella stessa missiva del
04.02.2015, dichiarava che gli atti da lui firmati erano preparati dallo stesso dott. di cui si riconsoceva prestanome, all. 25 di parte Pt_1
convenuta;
- Iniziava la lite tra i e che conduceva all'allontanamento Pt_2 Pt_1
di quest'ultimo dalle cariche sociali medio tempore occupate, ma che vedeva questi di nuovo insieme per negoziare i complessi fatti, in data
02.08.2014, quando riconobbe per iscritto che “ Pt_1 Pt_2
e hanno esercitato ed esercitano attività di
[...] Persona_4
direzione e coordinamento nei confronti delle società ed imprese sotto elencate: … , , , CP_4 Controparte_5 CP_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
…, , , .., Lemapod Fin …, MPF
[...] CP_11 CP_12 CP_2
…, OR …, Parthenope …, Camptor …, LAECOBON ….”, all. 26 di parte convenuta. In cambio, i germani prevedevano, nello Pt_2
stesso atto, che, tutte le attività compiute dal dr. in favore delle Pt_1 società del Gruppo Ferrara, fossero ricompensate con l'importo di
€.478.000,00 a fronte della cui corresponsione il dr. si Pt_1
obbligava, entro il 22.09.2014, a fare quanto necessario affinché gli atti stipulati il 30/06/2014 venissero posti nel nulla (riconoscimento di r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 12 r.g. 14432/2021 Email_2
debito + cessione quote). Ma nulla di tutto questo accadde, all. 26 di parte convenuta.
- Il dott. invece, continuava il suo piano, distraendo da Lemapod Pt_1
Fin euro 635.754,00 in favore di società riferibile alla propria famiglia, la Santa Irene s.r.l. (più diffusamente sul punto si legga alle pagg. 34 e ss. della comparsa di costituzione).
- Quando ebbe concluso l'operazione di cui sopra (compiuta all'insaputa dei ), il dott. intese adempiere alla scrittura Pt_2 Pt_1 dell'agosto 2024, di cui all'allegato 26, per retrocedere le quote di cui si era appropriato grazie al sig. trasferendo però le quote solo Pt_4
indirettamente ai germani , tramite la Pt_2 Controparte_1
facendosi riconoscere in cambio l'esonero di responsabilità per
[...]
le condotte eventualmente accertate nei confronti di Lemapod Fin., mentre ne era amministratore atto del 2 marzo 2015, rep.
106.406/22.064.
- Seguivano poi i primi giudizi, di cui quello che portava alla modifica dell'atto di cessione di quote del 2 marzo 2015, con l'atto del
16.10.2018, rep. 112.134/25.299, all. 36, atto che modificava sostanzialmente la cessione, espungendo, all'art. 2, tre clausole determinanti ai fini del decidere, perché erano previste nell'originaria scrittura tra le cause rilevanti dell'operatività della clausola risolutiva espressa.
- In particolare, la modifica, all. 36, concerneva l'eliminazione, delle clausole:
3.7. Il termine di cui al punto 3.6. ha natura di termine essenziale: decorso inutilmente tale termine, la presente vendita è risolta di diritto senza necessità di ulteriori atti.
3.9. In tutti i casi di risoluzione, la Controparte_1
, ovvero i suoi subentranti, dovrà restituire la intera
[...]
partecipazione ricostituita nella sua composizione patrimoniale
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 13 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
esistente all'atto della presente cessione, addebitando alla società acquirente, o ai suoi eventuali subentranti, gli atti dispositivi posti in essere successivamente alla presente scrittura. Laddove si renda più agevole, ai fini della ricomposizione del patrimonio sociale, il SI
avrà la facoltà di rifarsi “anche per Parte_1
equivalente” sul patrimonio della società
[...]
, e/o sul patrimonio dei subentranti e/o sul Controparte_1
patrimonio dei soci controllanti di tali società. Tale clausola dovrà essere riportata nelle eventuali successive cessioni a pena di risoluzione della cessione.
3.10. La società acquirente, come innanzi rappresentata, si obbliga e promette di far fronte ad ogni e qualsiasi richiesta di pagamento fatta al SI da parte di terzi fino alla Parte_1
concorrenza di un importo pari alla metà (50% - cinquanta per cento) del valore del patrimonio sociale della società oggetto della presente cessione. Il patrimonio sociale sarà computato sommando al capitale sociale tutte le riserve, anche di sovrapprezzo, e gli utili eventualmente conseguiti, diminuito delle eventuali perdite, sopravvenienze passive e insussistenze. Il mancato adempimento di tale garanzia e promessa è causa di risoluzione espressa della presente cessione con gli effetti di cui al punto 3.9."
- Tra i molteplici giudizi insorti tra tutti i protagonisti della più ampia vicenda del “Gruppo Ferrara”, tuttavia, vi era il già richiamato
27792/2020, dove Lemapod Fin, previa delibera del 19 marzo 2021, decideva, nel costituirsi, di porre una domanda riconvenzionale trasversale nei confronti del dott. Pt_1
- Questi, nel costituirsi in quella sede, a sua volta, invocava l'esecuzione della transazione per beneficiare dello scudo dall'azione di responsabilità. Successivamente, sempre nel giudizio 27792/2020, chiedeva la chiamata in causa di perché Controparte_1
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 14 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
fosse accertato nei suoi confronti la risoluzione del contratto di cessione di quote in ragione della deliberazione dell'azione di responsabilità.
- Contestualmente, il 26.04.2021, partecipava alla una p.e.c. CP_1
con quale dichiarava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui alla cessione di quote del marzo del 2015, facendo trascrivere il tutto dal conservatore del registro delle imprese (il quale poi in autotutela avrebbe revocato l'iscrizione, con provvedimento confermato dal giudice del registro).
- Il dott. nonostante la pendenza del giudizio dove aveva chiesto Pt_1
l'accertamento della risoluzione della cessione di quote, in forza del conseguimento dell'iscrizione della risoluzione espressa notiziata a mezzo p.e.c.(per la stessa cessione) presso il RR.II. provava a revocare il l.r.p.t. della Controparte_1
- Vi era così la reazione di Parthenope Immobiliare che provocava l'intervento del Conservatore del RR.II. in autotela, il quale cancellava l'iscrizione della risoluzione della cessione di quote presso il RR. II., a cui seguivano provvedimenti in senso conforme del Giudice del
Registro.
- Successivamente il dott. introduceva il presente giudizio, dopo Pt_1
aver, ancora, rinunciato nel giudizio 27792/2020 agli atti per la parte in cui chiedeva l'accertamento della risoluzione del contratto di cessione.
- In diritto, il contratto di cessione tra e del 2015, Pt_1 CP_1
trovava la sua causa non nella mera cessione di quote a causa di vendita, bensì nella definizione della vicenda nata con la cessione di quote che in precedenza il fiduciario di il sig. aveva Pt_1 Pt_4
disposto in favore di medesimo. Quindi la cessione del 2015 Pt_1
non faceva che ripristinare il punto di diritto circa l'effettiva titolarità delle quote di Lemapod Fin.
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 15 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
- In ogni caso il patto di esonero da responsabilità dell'ex amministratore concluso tra i soci di una società di capitale e l'ex socio-amministratore era nullo perché ricomprendeva anche i fatti compiuti con dolo e colpa grave, come anche da giurisprudenza di legittimità.
- Il tribunale adito si era sul punto già pronunciato con due provvedimenti, monocratico e collegiale, resi nella fase cautelare.
- In ogni caso, nonostante il fatto che, alla vendita delle quote, nel marzo 2015, si fosse riconosciuto garante della consistenza Pt_1
patrimoniale della clausola 1.3., assicurando di non aver CP_2
compiuto altri atti di gestione, dichiarando una circostanza non vera circa l'inesistente credito appostato verso , avrebbe CP_4
determinato l'operatività del principio per cui inadimplenti non est adimplendum.
4) L'intervento di Parte_2
L'interveniente assumeva una posizione adesiva ex art. 105, comma 2° alla costituzione della deducendo diffusamente e a Controparte_1
lungo nelle 152 pagine di costituzione circa le vicende del gruppo Pt_2
nella loro ampiezza, anche per la parte in cui esse hanno interessato il tribunale intestato, senza nulla chiedere in punto di spese in caso di esito vittorioso per il giudizio per la parte a cui sostegno interviene.
A fondamento dell'intervento, nell'atto invero sovrabbondante, vi è il ruolo che nel giudizio svolge la scrittura privata intercorsa tra i fratelli e il Pt_2
dott. scrittura non disconosciuta, del 2.3.2015, all. 177 dell'atto di Pt_1
intervento, rivelatrice del ruolo di holder occulti svolto dai germani in Pt_2
una serie di società e rivelatrice del ruolo del nelle società di costoro, e Pt_1
tra le quali quelle per cui vi è causa.
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 16 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
Tale scrittura, infatti, costituisce il primo assetto definitorio degli accordi tra le parti alla fine dei rapporti professionali intercorsi, eseguiti nel primo atto di cessione del 2015, destinati ad essere coinvolti da un'eventuale retrocessione delle quote della in capo al nel presente giudizio. CP_2 Pt_1
Per quanto qui di interesse si richiama l'allegato 246, relativo ad un provvedimento di reclamo reso in altro procedimento, 19111/2018, tra contro le società del gruppo ” ed altri soggetti, là Parte_2 Pt_2
dove il tribunale accertava il ricorso da parte dei fratelli Pt_2 all'intestazione fittizia di quote societarie delle loro società, attraverso le quali poi indicavano amministratori di comodo quali loro emanazioni nella determinazione delle scelte gestionali.
*****
5) La decisione.
Nel merito, anticipando le conclusioni dell'iter argomentativo si deve affermare l'infondatezza delle domande attoree per le ragioni appresso spiegate, ma solo dopo aver, preliminarmente, dato atto dell'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione che la società convenuta ha posto nei confronti dell'attore, eccezione che, a suo dire, sarebbe fondata sulla mancanza di causa vendendi dell'atto di acquisto delle quote da parte di dante causa del 2 marzo 2015. CP_1 Pt_1
Infatti, è noto che la legittimazione attiene alla prospettazione della domanda,
Cass. S.U. sent. 2951/2016, e deve risultare per tabulas dal titolo dedotto a fondamento del diritto per cui si chiede tutela.
Ebbene, nel caso di specie l'attore chiede la tutela per diritti conseguenti ad un contratto di cessione di quote, la cui esistenza documentale non è messa in discussione, mentre eventuali eccezioni circa la reale funzione perseguita con il contratto (pagg. 26-30 e 37-38 dell'atto di costituzione di , CP_1
transattiva o ripristinatoria di accordi tra e i fratelli , e non con Pt_1 Pt_2
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 17 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
funzione di vendita, al più potrebbero rilevare nel merito, se fossero proposte domande in tal senso.
Così proseguendo, sintetizzando i passaggi argomentativi successivi, le risultanze documentali attestano che: 1) per effetto della modifica dell'originaria cessione di quote del 2 marzo 2015, rep. 106.406/22.064, in virtù dell'atto del 16.10.2018, rep. 112.134/25.299, le parti intesero definire stragiudizialmente la causa r.g. 20387/2015; 2) in virtù della modifica richiamata avvenne l'espunzione di quelle clausole invocate oggi dall'attore per affermare l'operatività della clausola risolutiva espressa, nonché la ripetibilità della cessione di quote in caso di risoluzione;
3) la previsione dell'esonero di responsabilità del dott. così diversamente configurata Pt_1 nell'accordo modificativo, non avrebbe mai, se inadempiuta, potuto costituire un grave inadempimento ex art. 1453 c.c; 4) Senza considerare che il principio generale del c.d. divieto di antinomie nell'ordinamento impone di delibare in senso favorevole sulla nullità della generica clausola di esonero di responsabilità dell'amministratore nei termini prospettati in questa sede, senza perciò incidere sulla validità complessiva dell'atto di cessione.
5.1) La cessione di quote del 2 marzo 2015 e la modifica del
16.10.2018.
E' opportuno muovere dal provvedimento di cui all'allegato 246 dell'interventore, ossia dal provvedimento di reclamo del 23.04.2020, r.g.
a.c., non contestato nel dettaglio in questo giudizio, che accertava il ricorso dei fratelli ad un complesso meccanismo di intestazione fittizia di Pt_2
quote societarie, dietro la loro gestione occulta che avveniva a mezzo di prestanome di fiducia.
In quella sede, ma invero la circostanza è pacifica anche in questo giudizio, venne anche accertato che il fitto sistema di intestazioni fittizie venne posto r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 18 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
in essere perché i avevano subito un accertamento tributario, dopo il Pt_2
quale non volevano più figurare nelle loro compagini sociali.
In questo senso trova spazio la figura del quale consulente e uomo di Pt_1
fiducia dei , circostanza anch'essa non contestata e che trova conferma Pt_2
nel riconoscimento di emolumenti che si rinvengono per competenze professionali nei diversi atti richiamati in causa e intercorsi tra i e il Pt_2
medesimo, all. 26 di parte convenuta. Pt_1
In virtù di questo sistema di intrecci societari, il grazie ad Pt_1 un'assemblea del maggio 2014, ma con data certa successiva del 17 giugno
2014, vede, dapprima, attribuirsi dal proprio uomo di fiducia CP_13
l.r.p.t. della Lemapod S.p.A., cospicui compensi e crediti.
[...]
Successivamente questi crediti saranno compensati con la cessione del 100% delle quote di in favore di da parte di Lemapod Controparte_2 Pt_1
S.p.A. per adempiere al proprio debito artatamente creato.
Tanto è comprovato dalla dichiarazione dello stesso del CP_13
04.05.2015 che dichiara di aver agito solo su indicazioni dello stesso dott.
e di essere un suo uomo di fiducia, all. 25 di parte convenuta, di fatto Pt_1
completando indiziariamente (in quanto dichiarazione proveniente da terzo) le allegazioni della convenuta.
E' possibile affermare, quindi che il dott. è pervenuto nella proprietà Pt_1
delle quote di controllo totalitario di grazie e in virtù di Controparte_2
quel sistema di intestazioni fittizie originariamente create per tutelare i fratelli
, ma evidentemente rivoltatesi contro gli stessi interessi degli Pt_2
interposti.
Tutto questo è ancora provato documentalmente dal documento 26 di parte convenuta, a firma dei fratelli e del dott. il quale fu redatto Pt_2 Pt_1
dalle parti per definire definitivamente i rapporti tra loro, dopo il repentino acquisto delle quote di Lemapod Fin da parte del e dopo altri eventi. Pt_1
Il documento datato 02.08.2014, proprio perché sottoscritto anche dal Pt_1
costituisce prova diretta nei confronti nei suoi confronti per i fatti ad egli r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 19 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
riferibili. In particolare esso comprova che: a) esisteva l'etero direzione dei fratelli su tutte le società del gruppo a loro non riferibili direttamente Pt_2
e che esistevano rapporti pendenti da regolare tra i e il b) il Pt_2 Pt_1
ruolo di era sia quale consulente che quale amministratore a Pt_1
giustificare il riconoscimento di emolumenti;
c) in particolare il ruolo di amministratore era stato svolto per le società Lemapod Fin s.r.l. e Amalfi
s.r.l.; d) proprio per queste due società, in quel documento che voleva essere definitorio di ogni rapporto controverso tra le parti, il si faceva Pt_1
riconoscere, fin da quel momento, la clausola di esonero di responsabilità sia per le attività prestate quale consulente che per le attività prestate quale amministratore.
Tuttavia, solo in data 2 marzo 2015 le parti adempiono la scrittura del 2 agosto 2014, nella sua parte obbligatoria, dove era prevista una sostanziosa buona uscita per il consulente, con il trasferimento alla società CP_1
(gruppo ) del 100% della partecipazione detenuta in Controparte_1 Pt_2
verso la clausola di esonero di responsabilità per il Controparte_2 Pt_1
per i fatti di gestione eventualmente compiuti, artt. 3.4 - 3.5, con obbligazione della acquirente a recepire in una delibera sociale entro 15 giorni la rinuncia all'azione predetta, art. 3.6.
Le parti prevedevano, art. 3.9, anche che, in caso del verificarsi di una causa di risoluzione, la cessionaria doveva restituire l'intera partecipazione ricevuta, nella stessa consistenza patrimoniale.
Le parti disponevano anche, art. 6, che le pattuizioni di cui all'art. 3, tra gli altri, fossero da intendersi essenziali ai fini, in caso di inadempimento, per gli effetti di cui agli artt. 1456 e 1457, per invocare la risoluzione di diritto.
In questo senso, e fino a questo punto, effettivamente, e prescindendo da ogni valutazione circa la validità delle clausole, Controparte_1 assumeva l'impegno di manlevare da ogni responsabilità per fatti Pt_1
compiuti quale socio e amministratore di rinunciando nei Controparte_2
suoi confronti a promuovere un'azione di responsabilità, obbligandosi a r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 20 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
tradurre entro 15 giorni in delibera sociale l'impegno assunto, elevando tali pattuizione quali rilevanti per integrare, se inadempiute, una causa di risoluzione espressa della cessione di quote, con la conseguente restituzione delle stesse quote immediata.
Questa cessione di quote, tuttavia, fu travolta da un giudizio per l'annullamento delle clausole di esonero di responsabilità presso questa stessa sezione, con r.g. 20387/2015, promosso da Controparte_1
Il giudizio venne poi transatto stragiudizialmente con l'atto del 16 ottobre
2018, da Notaio rep. 112.134/25.299, parzialmente modificativo del Per_1
precedente.
In particolare, con l'atto modificativo, dopo aver richiamato in premessa la cessione di quote del 2 marzo 2015, per le clausole da 3.1 a 3.10, 4 e 6, all'art. 1 le parti convengono: - di sopprimere le clausole 3.7, 3.9, 3.10 e 4.
Per effetto della modifica sono state, così, soppresse le clausole che prevedevano quale termine essenziale il tempo di 15 giorni per deliberare sulla rinuncia all'azione di responsabilità da parte di Lemapod Fin, nonché
l'obbligo di restituire la partecipazione nel caso di risoluzione del contratto di cessione di quote nonché del risarcimento reintegratorio del valore di partecipazione e quella di manleva;
- convengono altresì che l'art. 6, circa l'operatività della clausola risolutiva espressa, art. 1456 c.c., e del termine essenziale, art. 1457 c.c., continui a valere per l'art. 3 nei termini in cui sopravvive.
Ne consegue, quindi, che per effetto della modifica con funzione transattiva della lite di cui al r.g. 20387/2015, le parti intesero: 1) rinunciare all'operatività della clausola risolutiva espressa e di termine essenziale nel caso di mancato recepimento nel termine previsto da parte di CP_2
dell'obbligo assunto da di rinunciare all'azione di
[...] CP_1
responsabilità verso 2) escludere nel caso di risoluzione del contratto Pt_1
di cessione di quote il meccanismo restitutorio della partecipazione in favore r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 21 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
del cedente e pure il meccanismo risarcitorio per equivalente ai danni della cessionaria.
Quindi, la domanda principale di risoluzione di cessione di quote per il verificarsi di una clausola risolutiva espressa è infondata ictu oculi per espressa volontà delle parti, le quali hanno escluso che il mancato recepimento della rinuncia all'azione da parte di Lemapod Fin potesse assurgere a clausola risolutiva espressa della cessione medesima.
Là dove, per il caso che ci occupa, l'azione di responsabilità con domanda riconvenzionale trasversale (che costituirebbe l'inadempimento) è stata proposta proprio da e non da ancora Controparte_2 Controparte_1
vincolata alla clausola 3.5. del contratto, di rinuncia del cessionario della quota all'azione di responsabilità verso il socio cedente ex amministratore
(senza ancora entrare nel merito della validità della clausola).
Inoltre, ed in ogni caso, anche nel caso del funzionamento dei residui casi di risoluzione di diritto, ma anche solo di tipo costitutivo, le parti hanno inteso escludere il meccanismo di ripetizione delle quote e di risarcimento per equivalente della consistenza patrimoniale delle stesse, evidentemente essendo loro intenzione svuotare il meccanismo della risoluzione dai suoi effetti tipici in caso di inadempimento, in ragione della funzione transattiva che la scrittura ha assolto nel 2018.
Quindi, in ogni caso, è infondata la domanda ripetitoria proposta sub 3) delle conclusioni attoree, e lo sarebbe stata anche se la domanda fosse stata solo risarcitoria, in caso di risoluzione della cessione di quote del 2015, come modificata nel 2018, per i casi residuali di risoluzione ancora ammessi.
5.2. La validità delle clausole di esclusione della responsabilità dell'amministratore
Con riferimento a quest'ultimo punto, si deve richiamare il precedente di legittimità costituito da Cass. 10215 del 2010, che conferma la pronuncia n.
7030 del 1994 che ha affermato che “il patto con il quale i soci di una s.r.l.
s'impegnino nei confronti di un terzo, socio uscente ed ex amministratore
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 22 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
unico della società, a non deliberare l'azione sociale di responsabilità nei confronti dello stesso, abdicando all'esercizio del diritto di voto pur in presenza dei presupposti dell'indicata azione, è affetto da nullità, in quanto il contenuto della pattuizione realizza un conflitto di interessi tra la società ed i soci fattisi portatori dell'interesse del terzo ed integra una condotta contraria alle finalità imposte dal modello legale di società, non potendo i soci, non solo esercitare, ma neanche vincolarsi negozialmente ad esercitare il diritto di voto in contrasto con l'interesse della società, a nulla rilevando che il patto in questione riguardi tutti i soci della società”.
Il principio richiamato, invero assunto a fondamento di entrami i giudici della fase cautelare per affermare la nullità della clausola in oggetto, corrispondente alla clausola 3.5. del contratto del 2 marzo 2015, merita di essere condiviso e riproposto perché espressione della necessità che i patti tra soci e tra soci ed ex-soci, c.d. patti parasociali, siano essi tipici ex art. 2341 bis c.c., o atipici, Cass. 9846 del 2014, non avvengano in contrato con l'interesse sociale.
Nel caso di specie l'interesse sociale in conflitto con quello espresso dal socio e dall'ex socio con la clausola di cui all'art.
3.5 del contratto è quello dell'integrità patrimoniale del capitale sociale, interesse che sarebbe inevitabilmente tradito ove si consentisse al socio di disporre del diritto della società ad agire per il reintegro del patrimonio sociale in danno dell'ex amministratore.
Ne consegue che non può che dichiararsi la nullità della clausola di cui all'art.
3.5. della scrittura per atto pubblico del 2 marzo 2015, rep.
106.406/22.064, da notaio mentre alcun problema si pone per la Per_1 clausola 3.6. che è stata già soppressa dalle parti con l'atto del 2018.
Quanto detto fin'ora vale anche ad escludere la possibilità che, dichiarata la nullità della clausola 3.5. del contratto del 2 marzo del 2015, l'intero accordo relativo alla cessione di quote possa essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1419, 1° comma c.c.
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 23 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
Deve preliminarmente osservarsi che in materia di estensione della nullità relativa all'intero contratto i principi di legittimità depongono nel senso che il principio di conservazione del contratto costituisce la regola, mentre l'estensione della nullità costituisce l'eccezione, Cass. 16017/2008, Cass.
1189/2003, Cass. 10536/2002.
Inoltre, perché la nullità di una clausola involga l'intero contratto è necessario che la clausola attenga ad un elemento essenziale del contratto,
Cass, 10536/2002.
Ancora, la valutazione di merito di cui all'art. 1419, 1° comma, c.c., Cass.
2314/2016, Cass. 6756/2003, deve essere compiuta secondo criteri oggettivi, guardando all'utilità del contratto, depurato dalla parte colpita dalla nullità, rispetto agli interessi con esso perseguiti, ricercando l'esistenza di un nesso di inscindibilità tra la clausola nulla e l'intero contratto, Cass. 6917/1982, Cass.
2411/1982.
Nel caso di specie, il contratto di cessione di quote del 2 marzo 2015, come modificato il 16 ottobre 2018, è evidentemente, come accertato al punto 5.1., il frutto di una vicenda transattiva più ampia che il dott. ha posto in Pt_1
essere con e più correttamente con i fratelli Controparte_1
che va bene oltre il mero corrispettivo pagato e le clausole pattuite Pt_2
sull'esonero di responsabilità, in parte soppresse dalle stesse parti, ed in parte qui dichiarata nulla.
L'affermazione è ben comprensibile se si osserva che, per effetto della modifica con funzione transattiva del contenzioso in essere, le parti hanno inteso limitare gli effetti dell'inadempimento della transazione, e quindi anche della clausola qui dichiarata nulla, alla sola parte risarcitoria, senza che l'inadempimento potesse quindi più dare luogo alla retrocessione delle quote.
Ne consegue che le stesse parti hanno d'intesa attribuito, nella transazione del giudizio che concerneva proprio la validità di alcune clausole del contratto, un ruolo marginale alla pattuizione con la quale il cessionario delle quote si impegnava ad non intraprendere un'azione di responsabilità nei confronto del r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 24 r.g. 14432/2021 Lisatti-Parthenope+1
socio cedente ed ex amministratore, tale che, se non adempiuta, non avrebbe pregiudicato il sinallagma costitutivo della cessione di quote, ma attivato solo un meccanismo di carattere reintegratorio della sfera patrimoniale.
Non può pertanto affermarsi che le parti, si badi bene proprio dopo la transazione del giudizio che verteva sulla validità di talune di queste clausole, se avessero saputo della nullità della clausola 3.5. non avrebbero voluto la cessione di quote, avendo proprio inteso sganciare gli effetti traslativi della cessione dall'adempimento delle pattuizioni accessorie, tra cui quella qui affetta da nullità, considerata evidentemente non più essenziale per la vicenda traslativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo per le cause di valore indeterminabile di media complessità, anche per il giudizio dichiarato inammissibile, anche per la fase cautelare, per le fasi processuali effettivamente svolte.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa avente r.g. 14432/2021
( ), pendente tra le parti come sopra individuate, rappresentate e P.IVA_2
difese:
1) Dichiara inammissibile la domanda di cui al giudizio 20895/2021;
2) Rigetta ogni domanda attorea;
3) Dichiara la nullità dell'art.
3.5. del contratto di cessione di quote del 2 marzo 2015, da Notaio rep. 106.406/22.064; Per_1
4) Condanna parte attrice al pagamento dei compensi di causa in favore della convenuta che qui si liquidano in euro Controparte_1
10.860,00, per il merito ed euro 6.640,00 per la doppia fase cautelare, oltre accessori e spese vive;
5) Condanna parte attrice al pagamento dei compensi di causa in favore dell'interventore adesivo semplice che qui si liquidano in euro 1772,00, oltre accessori se dovuti r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 25 r.g. 14432/2021 Email_2
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2024
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore Di Lonardo
r.g.a.c. 14432/2021 Pag. 26