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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/07/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Licia Tomay ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1215/23 R.G.
Tra
in persona del legale rapp.te Parte_1 Parte_2
p.t., elett.te dom.ta in Barile presso lo studio dell'avv. Donato
Traficante che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonio Carlo La Sala, per mandato a margine del ricorso introduttivo.
Opponente
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di , presso CP_1 la quale domicilia per legge;
La Sala Controparte_2 Controparte_3
Antonio Carlo, Traficante Donato, contumaci.
Opposti
Oggetto: opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 05.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 21.03.2023 la coop. ha Pt_1 Parte_2 impugnato il provvedimento del 02.03.2023 con cui il giudice dell'esecuzione di questo Tribunale ha liquidato in favore dell' presso la Corte di Appello di Potenza ed a carico di essa CP_1 opponente la somma di € 1.565,84, quale compenso dovuto ai sensi del d.P.R. 1229/1959 relativamente alla procedura esecutiva n. 326/2020 R.G.
Ha addotto quali motivi di opposizione che: 1) illegittimamente la liquidazione è stata eseguita dal G.E. nonostante l'intervenuta dichiarazione di inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 497
c.p.c., e dunque allorché il giudice non era più investito della procedura stessa;
2) nella specie, all'ufficiale giudiziario non spettava alcun compenso, poiché l'art. 122 del d.P.R. 1229/1959 riconosce il diritto al compenso per l'ufficiale giudiziario che abbia proceduto alle operazioni di pignoramento (presso terzi o mobiliare), anche in caso di estinzione ovvero di chiusura anticipata del processo esecutivo, ma con esclusione delle ipotesi di infruttuosità dell'esecuzione e della vendita, ovvero di inefficacia del pignoramento;
- 3) il compenso previsto ai commi
II, III e IV del d.P.R. 1229/1959 spetta nelle esecuzioni mobiliari soltanto allorché l'ufficiale giudiziario abbia proceduto alle attività di ricerca ai sensi dell'art. 513 c.p.c. ovvero telematicamente ex art. 492 bis c.p.c., mentre nelle esecuzioni presso terzi spetta soltanto allorché l'ufficiale abbia effettuato le attività di ricerca ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., rimanendo esclusa l'ipotesi in cui il creditore abbia autonomamente proceduto ai sensi dell'art. 543
c.p.c.: nella specie si è trattato di pignoramento di quota societaria individuata dal creditore procedente, in cui l'ufficiale giudiziario si è limitato a sottoporre a pignoramento la quota e ed effettuare l'ingiunzione prescritta al debitore e alla società; -
4) la liquidazione è stata eseguita in difetto di istanza dell'ufficiale giudiziario che ha proceduto al pignoramento e di contraddittorio con le parti della procedura esecutiva;
- 5) il compenso è stato liquidato in maniera errata e incongrua, in violazione dei parametri di cui all'art. 122 d.P.R. 1229/1959.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito per l'UNEP il
[...]
, il quale ha contestato l'opposizione e ne ha chiesto Controparte_1 il rigetto.
Non si sono invece costituiti gli altri opposti.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 05.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte, l'opponente ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
ha dato atto di aver proposto dinanzi al G.E. di questo
Tribunale opposizione agli atti esecutivi avverso il medesimo provvedimento e che, a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione e della chiusura della fase sommaria, ha instaurato il relativo giudizio di merito con atto di citazione del 20.03.2024; ha chiesto la riunione dei due procedimenti, ovvero, in via subordinata, la sospensione del presente in attesa della decisione dell'altro.
La difesa erariale ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli opposti non costituiti, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso in opposizione e il provvedimento di fissazione dell'udienza.
L'opposizione è tempestiva, in quanto proposta con ricorso depositato il 21.03.2023 avverso decreto di liquidazione del
02.03.2023 (v. Cass. 4423/2017; Cass. 16717/2013). La richiesta di riunione al presente procedimento del giudizio di merito per opposizione agli atti esecutivi pure pendente dinanzi a questo Tribunale non può trovare accoglimento, tenuto conto della competenza funzionale di questo Giudice a conoscere delle cause in materia di opposizione a spese di giustizia ex art. 170
d.P.R. 115/2002 e dei riti diversi dai quali i due procedimenti sono disciplinati.
Anche la richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio di merito sull'opposizione agli atti esecutivi non può trovare accoglimento, atteso che non vi è alcun rischio di contraddittorietà di giudicati.
Ed invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
“Avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al custode di beni sottoposti ad espropriazione immobiliare va proposta
l'impugnazione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, entro il termine perentorio di trenta giorni, nel solo caso in cui vengano in rilievo questioni attinenti al "quantum" liquidato dal giudice dell'esecuzione; ove invece le contestazioni investano questioni di tipologia diversa (come, ad es., l'individuazione della parte tenuta al relativo pagamento, o la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla liquidazione dei compensi per motivi inerenti allo svolgimento o all'esito della procedura) occorre utilizzare gli strumenti tipici del processo esecutivo ed in particolare: a) il reclamo ex art. 630 c.p.c. per contestare i provvedimenti di estinzione (per causa tipica) e quelli consequenziali (emessi contestualmente o successivamente) aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso;
b) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per contestare i provvedimenti dichiarativi della improcedibilità o di chiusura anticipata del processo esecutivo, nonché i provvedimenti consequenziali adottati dal giudice, compresi quelli inerenti alla liquidazione delle spese” (Cass. 21874/2021, la quale in motivazione specifica che “laddove non si intenda contestare il decreto di liquidazione dei compensi in favore del custode dei beni pignorati emesso dal giudice dell'esecuzione nella parte in cui viene determinato il quantum dei suddetti compensi, ma nella parte in cui sia eventualmente indicata la parte tenuta al, pagamento o, comunque, in relazione ad aspetti diversi dalla determinazione del compenso stesso (e quindi anche laddove si intenda contestare la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla liquidazione dei suddetti compensi per questioni attinenti allo svolgimento e/o all'esito del processo e/o alle relative conseguenze), devono essere utilizzati gli indicati strumenti oppositivi/impugnatori tipici del processo esecutivo”).
In applicazione dei suddetti principi, i motivi di opposizione sopra indicati ai numeri da 1) a 4) sono inammissibili nel presente giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. 115/2002, in quanto hanno ad oggetto la sussistenza stessa del potere del giudice di procedere alla liquidazione, e comunque aspetti diversi dalla determinazione del compenso.
Il motivo n. 5) è invece ammissibile, poiché con esso si contesta il quantum del compenso liquidato all'Ufficiale giudiziario, il quale, secondo l'opponente, sarebbe stato determinato in misura eccessiva, in violazione dei parametri di cui all'art. 122 d.P.R.
1229/1959.
La disposizione appena richiamata così recita:
“Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio;
2) con una percentuale sui crediti recuperati dallo Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici percento.
Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione:
a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione
o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro
10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del
1 per cento sull'importo superiore;
b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro
10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.
In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.
In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto
a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non è dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile. Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.
In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede e comunque non può eccedere l'importo di euro
3.000,00.
Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento.
La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore dell'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.
Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento
è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno. Tale percentuale è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari”.
Secondo l'opponente, il compenso all' avrebbe dovuto CP_1 essere parametrato alla quota del capitale sociale di pertinenza del debitore pignorato, poiché “Nel caso che occupa, però, il bene pignorato - le quote societarie - non è stato venduto né ne è mai stato stimato il valore, risultando agli atti il solo valore del capitale sociale versato, pari a 100.000,00. Per cui è possibile stimare il valore nominale delle quote in base al rapporto delle stesse col valore del capitale sociale. E quindi, essendo il sig.
socio unico della , il valore delle Controparte_3 Controparte_2 quote coincide col capitale sociale, e quindi con € 100.000,00”
(v. ricorso introduttivo, pag. 6).
Il motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
Secondo il quarto comma dell'art. 122 sopra riportato, in caso di estinzione del processo esecutivo il compenso deve essere calcolato nella misura di cui al terzo comma e “sul valore dei beni
o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede”.
Dalla lettura dell'atto di pignoramento allegato al ricorso in opposizione risulta che il procedimento esecutivo è stato instaurato per il soddisfacimento di un credito di € 232.574,56, vantato dalla creditrice pignorante nei confronti di Parte_3
e , in solido, e dell'ulteriore credito per
[...] Controparte_3 compensi professionali vantato dagli avvocati La Sala e
Traficante nei confronti dei medesimi debitori (25.594,16 oltre €
1.706,25 quale rimborso della tassa di registrazione).
Dal medesimo atto emerge che il pignoramento è stato eseguito sulle quote di partecipazione del debitore alla Controparte_3 società di cui questi era socio unico, fino alla Controparte_2 concorrenza del credito di cui al precetto, pari ad € 259.874,97, aumentato della metà ex art. 546 c.p.c. e, quindi, fino alla concorrenza di € 389.812,46.
Nella specie, dunque, non è stato pignorato il valore nominale della quota di partecipazione del debitore - cioé il valore rapportato all'ammontare del capitale sociale, fisso e predeterminato -, bensì il valore reale della quota, da determinare in base al valore del patrimonio netto della società, con la conseguenza che il riferimento dell'opponente al valore nominale non risponde alle indicazioni rinvenibili nell'atto di pignoramento in merito al “valore del bene pignorato”.
Poiché, dunque, il valore del credito è di € 259.874,97 e la quota
è stata pignorata fino alla concorrenza della medesima somma, aumentata della metà ai sensi dell'art. 546 c.p.c., il compenso è stato legittimamente calcolato sul valore minore, ovvero quello del credito per cui si procede.
Il motivo è pertanto rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza tra l'opponente e l'opposto costituito e sono liquidate come in dispositivo specificato, secondo i parametri del d.m. 55/2014 e tenuto conto del valore della controversia.
Nulla per le spese tra l'opponente e gli opposti contumaci.
Considerata la natura impugnatoria della proposta opposizione, dal suo rigetto discende la sussistenza delle condizioni per il versamento a carico dell'opponente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla Soc. nei confronti del Pt_1 Parte_2
, nonché di Controparte_4 [...]
, La Sala Antonio Carlo, Controparte_2 Controparte_3
Traficante Donato con ricorso del 21.03.2023, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede;
a) dichiara inammissibile i motivi di opposizione sopra indicati ai numeri da 1) a 4);
b) rigetta il quinto motivo;
c) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto costituito, Controparte_4
, che liquida in € 1.278,00 per compenso
[...] professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
d) nulla per le spese tra l'opponente e gli opposti contumaci;
e) dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento a carico dell'opponente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Potenza 04.07.2025
Il Giudice