TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 03 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3380/2024 R.G. e vertente
fra
(C.F. e P. IVA: , Parte_1 P.IVA_1
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Anna Nocera ed elettivamente domiciliata presso sede legale dell'ente, in alla via Torraca n. 2, giusta Pt_1
mandato in atti;
OPPONENTE
e
, nata a [...] [...] (C.F.: Controparte_1 Pt_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Laieta ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in alla Via IV Pt_1
Novembre n. 38, giusta mandato in atti;
OPPOSTA
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 20.11.2024 e ritualmente notificato, l'Ente indicato in epigrafe, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto recante n. 300/2024 emesso dal
Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo lordo di € 146,13, rivendicato a titolo di maggiorazione delle ore accantonate in “Banca ore” prestate dalla ricorrente, quale infermiera in servizio presso il Poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta” di deducendo la infondatezza della pretesa creditoria per difetto di Pt_1 formale e specifica autorizzazione all'asserita prestazione del lavoro straordinario e per difetto di prova del lavoro straordinario asseritamente prestato.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, in accoglimento della presente opposizione, di revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 300 del 15/10/2024, emesso nel procedimento monitorio R.G. n. 2771/2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'opposta e domandava il rigetto del ricorso con la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata, la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 03 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
E' consolidato l'orientamento secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve
2 limitarsi a verificare se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, pertanto, l'an e il quantum della pretesa del creditore, entrando nel merito della controversia.
Ne consegue che, in tale giudizio, l'opposto riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto.
Tale distinzione assume rilevanza sul piano del riparto dell'onere della prova, poiché, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, è sul creditore opposto-convenuto che incombe la prova del fatto costitutivo del credito, mentre la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetta all'opponente attore (ex multis Cass. civ. SS.UU., n. 7448 del 7.7.93; Cass. civ., sez. II, n. 7476 del 11.08.1997; Cass. civ., sez. II, del 18.4.2000 n. 4974).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, parte opposta ha ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante, dal momento che, dalla documentazione in atti, può evincersi che, quale infermiera, in servizio presso il
Poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta” di da gennaio 2020 a Pt_1
dicembre 2023, abbia accantonato in “Banca ore” le ore di lavoro svolte in eccedenza per un totale di 75:52, senza ricevere la relativa maggiorazione, invece prevista dall'art. 48, del CCNL Comparto Sanità, del 2 novembre 2022 e dall'art. 40, del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999.
A fronte di tale fatto costitutivo, parte opponente ha dedotto, quale fatto impeditivo del diritto di credito ingiunto, la carenza della preventiva autorizzazione in forma scritta da parte del dirigente responsabile allo svolgimento delle ore di lavoro straordinario che la lavoratrice deduce confluite nella Banca ore.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte: “In tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con
3 le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.” (si veda Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 17912 del
28.06.2024 la quale, in parte motiva, ha chiarito come: “… per autorizzazione, nell'ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del medesimo e che il consenso alle prestazioni può anche essere implicito. Tale consenso, come si è scritto sopra, una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessario il pagamento e ciò anche ove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo. I principi suesposti hanno del resto trovato continuità in fattispecie del tutto contigue, come quella della remunerazione a titolo di straordinario delle prestazioni rese a titolo di compenso incentivante, ove manchi la realizzazione dei presupposti propri di esso, ma vi sia superamento del debito orario (Cass. n. 25696/2023) o quella delle prestazioni rese a favore di terzi con il consenso della P.A. di appartenenza, sempre oltre il debito orario (Cass. n. 27842/2023) …”).
In applicazione di tali principi, ferma la irrilevanza dell'autorizzazione preventiva, risultando dagli atti che il lavoro straordinario svolto dalla lavoratrice fosse richiesto dai suoi superiori o quanto meno non fosse espletato in assenza del loro consenso, ne consegue il rigetto dell'opposizione.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, l'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite, anche della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico ed in funzione di
4 giudice del lavoro, dott.ssa Rosalba De Bonis, pronunciando definitivamente sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 300/2024, proposta dall'
[...]
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Parte_1
p.t., con ricorso depositato il 20.11.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
300/2024;
2. compensa interamente le spese di lite, anche della fase monitoria.
Potenza, 03 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 03 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3380/2024 R.G. e vertente
fra
(C.F. e P. IVA: , Parte_1 P.IVA_1
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Anna Nocera ed elettivamente domiciliata presso sede legale dell'ente, in alla via Torraca n. 2, giusta Pt_1
mandato in atti;
OPPONENTE
e
, nata a [...] [...] (C.F.: Controparte_1 Pt_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Laieta ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in alla Via IV Pt_1
Novembre n. 38, giusta mandato in atti;
OPPOSTA
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 20.11.2024 e ritualmente notificato, l'Ente indicato in epigrafe, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto recante n. 300/2024 emesso dal
Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo lordo di € 146,13, rivendicato a titolo di maggiorazione delle ore accantonate in “Banca ore” prestate dalla ricorrente, quale infermiera in servizio presso il Poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta” di deducendo la infondatezza della pretesa creditoria per difetto di Pt_1 formale e specifica autorizzazione all'asserita prestazione del lavoro straordinario e per difetto di prova del lavoro straordinario asseritamente prestato.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, in accoglimento della presente opposizione, di revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 300 del 15/10/2024, emesso nel procedimento monitorio R.G. n. 2771/2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'opposta e domandava il rigetto del ricorso con la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata, la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 03 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
E' consolidato l'orientamento secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve
2 limitarsi a verificare se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, pertanto, l'an e il quantum della pretesa del creditore, entrando nel merito della controversia.
Ne consegue che, in tale giudizio, l'opposto riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto.
Tale distinzione assume rilevanza sul piano del riparto dell'onere della prova, poiché, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, è sul creditore opposto-convenuto che incombe la prova del fatto costitutivo del credito, mentre la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetta all'opponente attore (ex multis Cass. civ. SS.UU., n. 7448 del 7.7.93; Cass. civ., sez. II, n. 7476 del 11.08.1997; Cass. civ., sez. II, del 18.4.2000 n. 4974).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, parte opposta ha ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante, dal momento che, dalla documentazione in atti, può evincersi che, quale infermiera, in servizio presso il
Poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta” di da gennaio 2020 a Pt_1
dicembre 2023, abbia accantonato in “Banca ore” le ore di lavoro svolte in eccedenza per un totale di 75:52, senza ricevere la relativa maggiorazione, invece prevista dall'art. 48, del CCNL Comparto Sanità, del 2 novembre 2022 e dall'art. 40, del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999.
A fronte di tale fatto costitutivo, parte opponente ha dedotto, quale fatto impeditivo del diritto di credito ingiunto, la carenza della preventiva autorizzazione in forma scritta da parte del dirigente responsabile allo svolgimento delle ore di lavoro straordinario che la lavoratrice deduce confluite nella Banca ore.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte: “In tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con
3 le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.” (si veda Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 17912 del
28.06.2024 la quale, in parte motiva, ha chiarito come: “… per autorizzazione, nell'ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del medesimo e che il consenso alle prestazioni può anche essere implicito. Tale consenso, come si è scritto sopra, una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessario il pagamento e ciò anche ove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo. I principi suesposti hanno del resto trovato continuità in fattispecie del tutto contigue, come quella della remunerazione a titolo di straordinario delle prestazioni rese a titolo di compenso incentivante, ove manchi la realizzazione dei presupposti propri di esso, ma vi sia superamento del debito orario (Cass. n. 25696/2023) o quella delle prestazioni rese a favore di terzi con il consenso della P.A. di appartenenza, sempre oltre il debito orario (Cass. n. 27842/2023) …”).
In applicazione di tali principi, ferma la irrilevanza dell'autorizzazione preventiva, risultando dagli atti che il lavoro straordinario svolto dalla lavoratrice fosse richiesto dai suoi superiori o quanto meno non fosse espletato in assenza del loro consenso, ne consegue il rigetto dell'opposizione.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, l'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite, anche della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico ed in funzione di
4 giudice del lavoro, dott.ssa Rosalba De Bonis, pronunciando definitivamente sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 300/2024, proposta dall'
[...]
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Parte_1
p.t., con ricorso depositato il 20.11.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
300/2024;
2. compensa interamente le spese di lite, anche della fase monitoria.
Potenza, 03 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
5