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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6028/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 13.2.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Cancrini, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
p. i. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Franco Carlini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE notificava a atto di precetto, assumendo di essere Controparte_1 Parte_1 creditrice, quale cessionaria del credito, della somma di € 31.175,28 in forza della sentenza n.
14665/2019, pubblicata l'11.7.2019, con cui il tribunale di Roma aveva condannato il pagina 1 di 12 a restituire a (cedente) l'importo costituito dalla differenza tra € Parte_1 CP_2
45.837,89 ed € 28.097,12.
Il proponeva opposizione, ex artt. 615 e 617 c.p.c. deducendo che: la sentenza, Parte_1
sebbene avesse riconosciuto il diritto del medesimo al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, cagionatogli da lo aveva condannato a restituire la CP_2
differenza tra il maggior importo da lui percepito in forza di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., poi revocata, pari a € 56.291,71, e quello riconosciuto effettivamente, a titolo risarcitorio all'esito del giudizio, corrispondente a € 28.097,12; la sentenza era oggetto di impugnazione;
l'atto di precetto era nullo o comunque illegittimo poiché carente dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., atteso che la somma indicata nel precetto (€ 31.175,28) era frutto di una serie di errori di calcolo, essendo l'importo dovuto pari a soli € 19.798,21; nel presunto debito erano stati calcolati interessi eccessivi, dalla data della domanda anziché dalla data dell'effettivo pagamento, ed era stata inclusa l'IVA nel primo importo, non dovuta, trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
L'opponente chiedeva, pertanto, previa sospensione, in via cautelare, dell'efficacia esecutiva del precetto e/o del titolo esecutivo giudiziale, l'accertamento, nel merito, della nullità/invalidità dell'atto di precetto e l'annullamento o revoca dello stesso.
***
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, in quanto infondata.
***
Con ordinanza del 3.3.2020 veniva rigettata l'istanza di sospensione e venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
***
A seguito di reclamo proposto dall'opponente, con ordinanza in data 23.9.2020, il Collegio sospendeva parzialmente l'efficacia esecutiva del titolo per l'importo eccedente la somma di €
21.965,35.
***
All'udienza a trattazione scritta del 12.5.2021, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Con sentenza n. 13185/2021, R.G. n. 69484/2019, pubblicata in data 30.7.2021, il tribunale di
Roma accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava che Controparte_1
pagina 2 di 12 aveva diritto a procedere all'esecuzione per la minor somma di € 29.070,60, CP_1 condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, il giudice affermava che:
- le contestazioni mosse dall'opponente si risolvevano evidentemente in motivi di impugnazione della sentenza di primo grado n. 14665/2019, il cui esame, quindi, era precluso in sede di opposizione a precetto, tanto più nel caso concreto, in cui era pacifico e provato documentalmente che il aveva interposto appello Parte_1
avverso la predetta sentenza;
- non era consentita un'attività di c.d. “eterointegrazione”, in quanto il dispositivo della sentenza non lasciava residuare dubbi interpretativi circa l'importo oggetto della statuizione di condanna emessa nei confronti del;
Parte_1
- ciò trovava conferma, d'altronde, proprio nell'ordinanza della Corte d'appello di rigetto della sospensiva richiesta ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., nella quale si faceva espressa menzione della necessità di “approfondire nel giudizio di merito anche il motivo di appello attinente ai denunciati errori di calcolo nella computazione delle rispettive poste di dare e avere”, sicché era evidente che si trattava di motivi di appello già soggetti alla cognizione del giudice dell'impugnazione;
- per le medesime ragioni non poteva accogliersi il motivo di opposizione relativo alla mancata inclusione dell'IVA nell'importo indicato in sentenza quale spettante, a titolo di risarcimento del danno, al , essendo la motivazione della sentenza esplicita Parte_1 nell'escludere la spettanza all'opponente dell'IVA richiesta;
- in linea con quanto già statuito anche dal Collegio in sede di reclamo, doveva invece trovare accoglimento il motivo di opposizione con il quale si censurava l'erroneità dei calcoli indicati nel precetto “laddove il creditore ha scomputato dall'importo di € 56.291,71 la somma netta di € 28.097,12, senza considerare che, invece, detto ultimo importo era stato riconosciuto al oltre agli “interessi legali dalla data della domanda (1.04.2011) al saldo”, come Parte_1 espressamente indicato nel capo sub 1) del titolo esecutivo, nei termini sopra indicati”;
- pertanto, dalla somma di € 56.291,71 doveva essere scomputato l'importo di €
29.988,11 (corrispondente all'importo di € 28.097,12 maggiorato degli interessi dall'1.4.2011 al 6.8.2014, data dell'effettivo pagamento);
- conseguentemente, la residua somma dovuta dall'opponente a titolo di sorte capitale andava rideterminata in € 26.303,60 (in luogo di quella precettata di € 28.194,59).
***
pagina 3 di 12 Ha proposto appello il , chiedendo alla Corte, previa sospensione ex art. 283 Parte_1
c.p.c., dell'efficacia esecutiva, di dichiarare nulla la sentenza impugnata, perché ingiusta, illegittima, lesiva del diritto alla difesa e al contraddittorio e, per l'effetto, riformarla alla luce dei palesi errori di calcolo compiuti relativamente al quantum debeatur e, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità/invalidità dell'atto di precetto, poiché affetto da insanabili vizi di nullità.
***
Si è costituita, in data 3.1.2022, chiedendo, previa reiezione Controparte_1 dell'istanza ex art. 283 c.p.c., di accertare e dichiarare l'infondatezza del gravame e di tutte le domande avanzate dall'appellante nel merito, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
***
Con ordinanza emessa all'udienza del 31.3.2022, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza, rilevando profili di nullità della sentenza stessa, per essere stata emessa prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ciò anche alla luce del pronunciamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 36596/2021); ha quindi rinviato la causa all'udienza del 21.9.2023 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo termine fino al 14.9.2023 per il deposito di brevi memorie illustrative.
***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 17.1.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 13.2.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note conclusionali e, all'odierna udienza, hanno concluso come da verbale;
parte appellante ha depositato il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza di questa Corte n. 385/2024 (di cui si tratterà nel prosieguo).
***
Orbene, il primo motivo denuncia “ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA PER VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 24 E 111 COST. E DEGLI ARTT. 101 E 190 C.P.C.”.
Lamenta l'appellante che il tribunale, con provvedimento emesso in data 12.5.2021, aveva concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma la sentenza era stata pronunciata il 23.7.2021 e pagina 4 di 12 pubblicata il 30.7.2021, mentre il termine per il deposito delle memorie di replica scadeva il
2.8.2021, sicché era stato impedito al difensore del di svolgere nella sua Parte_1
completezza il proprio diritto di difesa e in particolare di replicare al contenuto della comparsa conclusionale di con conseguente nullità della sentenza e dell'intero Controparte_1
procedimento.
***
Il secondo motivo denuncia “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA DETERMINAZIONE DEL
” Controparte_3
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe disatteso le statuizioni dell'ordinanza collegiale del 23.9.2020, riproponendo nella specie lo stesso conteggio indicato nell'atto di precetto;
inoltre, il primo giudice avrebbe errato nell'applicare gli interessi legali alle somme da ripetere da , dalla data della domanda anziché da quella dell'effettivo Parte_1
pagamento.
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Il terzo motivo denuncia “OMESSA PRONUNCIA SUI MOTIVI DI OPPOSIZIONE A PRECETTO”
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe fatto confusione tra motivi scrutinabili e motivi asseritamente non scrutinabili, in quanto l'opposizione proposta non avrebbe dovuto qualificarsi come mera opposizione all'esecuzione bensì quale opposizione preventiva agli atti esecutivi o all'esecuzione, tesa a censurare il contenuto formale del titolo esecutivo;
del pari errato sarebbe il calcolo degli interessi.
***
Il quarto motivo denuncia “OMESSA VALUTAZIONE DEL PERICULUM IN MORA”
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe omesso qualsivoglia pronuncia sulla questione del periculum in mora, esponendo di fatto l'appellante a un danno grave e irreparabile, in quanto la cessione del credito vantato nei confronti del in favore Parte_1 dell'appellata non garantiva allo stesso la certezza della ripetizione in caso di modifica della sentenza, in ragione dell'assenza di qualsivoglia garanzia patrimoniale della cessionaria.
***
Prima di trattare i motivi di gravame, va dato conto del fatto che, con le note conclusive del
29.1.2025, l'appellante ha rappresentato che sui motivi concernenti il merito sarebbe cessata la materia del contendere.
Ha, in sintesi, esposto che:
pagina 5 di 12 - con la sentenza n. 385 del 18.1.2024 la Corte di appello ha definito il giudizio di merito principale, accertando l'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice, (dante causa, CP_2
quale cedente del credito, di e del Direttore dei Lavori, arch. Controparte_4 CP_5
e confermando la condanna del alla restituzione in favore di
[...] Parte_1 CP_2 della differenza tra il maggior importo percepito in esecuzione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. e l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno al dalla Parte_1 sentenza n. 14665/2019, con condanna di e dell'arch. al pagamento delle CP_2 CP_5
spese processuali di primo e di secondo grado;
- detta sentenza non è stata impugnata con ricorso per cassazione ed è, quindi, passata in giudicato;
- la procedura esecutiva incardinata da in virtù della sentenza n. Controparte_1
14665/2019 nei confronti del si è definita con l'integrale soddisfazione del credito Parte_1 azionato dal creditore procedente ( , mentre l'opposizione al precetto Controparte_1 notificato dall'appellata per il recupero delle spese legali liquidate con la sentenza n.
13185/2021, impugnata nel presente giudizio, si è conclusa con la sentenza n. 13959/2022 con la quale il tribunale di Roma, in virtù della sospensione dell'efficacia esecutiva intervenuta nel presente giudizio, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere;
- le spese legali liquidate in favore del dalla sentenza di merito della Corte di Parte_1 appello n. 385/2024 sono state regolarmente corrisposte dall'arch. CP_5
Fatta questa premessa, ha quindi affermato che i complessi conteggi che costituivano il merito del presente giudizio erano stati superati e assorbiti dal passaggio in giudicato della citata sentenza n. 385/2024, che aveva definito completamente i rapporti inter partes che, nel frattempo, erano stati integralmente regolati, sicché nel merito del presente giudizio era cessata la materia del contendere, rimanendo da regolare soltanto le spese processuali.
Al riguardo, ha evidenziato che, malgrado la palese nullità della sentenza di primo grado
(pronunciata prima dello scadere dei termini ex art. 190 c.p.c.) fosse stata fatta valere con l'atto di impugnazione notificato all'appellata in data 8.10.2021, quest'ultima aveva notificato, il 18.10.2021, l'atto di precetto concernente le spese legali di soccombenza liquidate nella sentenza impugnata e, poi, il 17.11.2021, l'atto di pignoramento presso terzi e, solo a seguito della sospensione dell'efficacia esecutiva ottenuta dall'appellante nel presente giudizio (e dell'ulteriore sospensione ribadita nel giudizio di opposizione a precetto innanzi al tribunale di
Roma, R.G. n. 70419/2021, conclusosi con la sentenza n. 13959/2022), il era Parte_1
riuscito ad arginare il pignoramento delle somme portate dal titolo esecutivo nullo.
pagina 6 di 12 Ha affermato che, essendo tutte le questioni di merito ormai risolte e definite, la Corte doveva dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e condannare l'appellata al pagamento delle spese processuali, posto che l'appello era stato necessario per impedire un'esecuzione illegittima ed era inoltre risultato fondato, in quanto promosso per far valere la nullità di una sentenza emessa in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché era soccombente non solo in termini sostanziali, ma Controparte_1
anche per la condotta processuale palesemente abusiva, paralizzata soltanto grazie alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.
Ha concluso chiedendo alla Corte di:
“- dichiarare nulla la sentenza impugnata, perché ingiusta, illegittima, lesiva del diritto alla difesa e al contraddittorio per i motivi tutti indicati in atti;
- Accertare e dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di merito sottese all'opposizione a precetto, considerata la mutata situazione di fatto e diritto alla luce della sentenza n. 385/2024 della Corte d'Appello di Roma;
- Condannare la al pagamento integrale delle spese di lite relative al presente giudizio, Controparte_1 in favore del Dr. , valorizzando la soccombenza virtuale e la condotta abusiva della parte Parte_1 appellata”.
***
L'appellata dal canto suo, con le note conclusionali depositate il 23.1.2025 (cioè prima di quelle depositate dall'appellante), ha dedotto che la precedente giurisprudenza escludeva che la sentenza fosse automaticamente affetta da nullità e che occorreva dimostrare la lesione concretamente subita in conseguenza della denunciata violazione processuale;
la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 36596/2021 era stata emessa in concomitanza con la costituzione dell'appellata; ne derivava, pertanto, che, anche in caso di accoglimento del primo motivo di appello, la Corte avrebbe dovuto tener conto di tale aspetto in punto di spese, atteso anche che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese
è prevista espressamente per il caso di “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”; inoltre, la sentenza della Corte di appello n.
385/2024, pubblicata il 18.1.2024, aveva confermato integralmente gli importi in dare e avere quantificati nella sentenza di primo grado n. 14665/2019 posta a base del precetto opposto, ponendo l'inadempimento contrattuale a carico del direttore lavori in solido con la società.
Ha quindi chiesto alla Corte di:
“In via principale: nel merito pagina 7 di 12 -Accertare e dichiarare l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, del presente appello e di tutte le domande avanzate dall'appellante nel merito e per l'effetto
- Rigettarlo integralmente, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata;
-Condannare la parte appellante alla refusione del compensi e delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via subordinata:
Nella ipotesi di accoglimento del solo motivo di cui al n. 1 dell'atto di appello e di rigetto dei restanti motivi di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell'atto di appello
-Disporre la integrale compensazione delle spese di lite del presente grado giudizio in relazione al motivo n. 1 di appello e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in relazione ai restanti motivi di gravame, con conferma delle statuizioni del primo grado in merito alle spese del precedente grado di giudizio”.
***
Ciò detto, il primo motivo è fondato.
Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado risulta quanto segue:
- all'udienza del 12.5.2021 la causa è stata trattenuta in decisione dal tribunale e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. “per il deposito di note conclusionali”;
- detti termini scadevano rispettivamente il 12.7.2021 e il 2.8.2021 (non trovando applicazione la sospensione dei termini);
- il fascicolo è stato rimesso al giudice per la decisione il 13.7.2021;
- le comparse conclusionali sono state depositate il 7.7.2021 e il 12.7.2021;
- la memoria di replica è stata depositata dalla società opposta il 26.7.2021;
- l'opponente non ha depositato la memoria di replica;
- la sentenza riporta in calce “Roma, 23.7.2021” ed è stata pubblicata il 30.7.2021.
Pur nella equivocità del provvedimento, deve ritenersi pacifico che il giudice abbia inteso assegnare i termini ex art. 190 c.p.c. e non i termini per le sole “note conclusionali”, poiché, a tacer d'altro, non risulta alcuna rinuncia dei difensori alle memorie di replica.
È indubbio come la sentenza sia stata emessa prima dello scadere del termine per il deposito delle memorie di replica.
Sulla nullità in questione si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte Suprema di
Cassazione (sentenza n. 36596/2021), statuendo che la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
pagina 8 di 12 invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
Alla luce di siffatti principi, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata, essendo sia la data di deliberazione (23.7.2021) che la data di pubblicazione (30.7.2021) antecedenti allo scadere del termine per il deposito delle memorie di replica.
***
Tuttavia, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate, e l'appellante ha l'onere di impugnare la sentenza anche in rapporto alle statuizioni di merito, posto che la nullità della sentenza di primo grado, per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, si converte in un motivo d'appello e l'appello è il rimedio istituito per porre riparo alla sentenza ingiusta nell'alveo della funzione sostitutiva (Cass. S.U. n. 36596/2021 citata).
Pertanto, dichiarata la nullità della gravata sentenza per effetto dell'accoglimento del primo motivo di gravame, non vertendosi in uno dei casi tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., questa
Corte avrebbe dovuto decidere nel merito la domanda e, cioè, l'opposizione a precetto, venendo a giudicare in una posizione sovrapponibile a quella del giudice di primo grado.
Nella specie, però, come si è visto, non è dato procedere a tanto, poiché, per effetto della sentenza di questa Corte n. 385/2024 del 18.1.2024, passata in giudicato, è venuta a mancare la situazione di contrasto tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, avendo l'appellante chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le deduzioni e conclusioni di cui alle note conclusionali dell'appellante, che tengono conto del mutato stato della vicenda per cui è causa, devono essere ricondotte alla rinuncia alla domanda, che può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore (in questo caso dell'appellante) e la volontà di proseguire nella domanda proposta.
pagina 9 di 12 La rinuncia alla domanda determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. n. 30251 del 31/10/2023).
Nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 3453 del 07/02/2024).
Alla luce di siffatti principi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla opposizione a precetto (e non all'impugnazione).
***
Quanto alle spese, richiamate le difese illustrate negli scritti conclusivi, sopra sintetizzate, va esclusa, in primo luogo, la condotta abusiva della parte appellata, poiché:
- sulla questione di nullità della sentenza emessa prima della scadenza anche di uno solo dei termini ex art. 190 c.p.c. si era radicato un contrasto in seno alla giurisprudenza della Corte di cassazione (per un primo orientamento ne derivava di per sé la nullità, per un secondo orientamento, ai fini della nullità della sentenza, occorrevano anche l'allegazione e la prova di uno specifico pregiudizio conseguente), risolto dall'intervento delle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 36596/2021 del
25.11.2021;
- non può ritenersi che l'appellata abbia abusato dello strumento processuale, dal momento che sia l'atto di precetto concernente le spese legali di soccombenza pagina 10 di 12 liquidate nella sentenza impugnata (affetta da nullità) che l'atto di pignoramento presso terzi sono stati notificati in data precedente all'arresto delle Sezioni Unite
(rispettivamente in data 18.10.2021 e 17.11.2021);
- a tanto si aggiunga che l'accertamento della nullità della sentenza non preclude al giudice di definire le questioni di merito, di talché l'appellata aveva interesse a resistere nel giudizio di appello onde far valere la dedotta fondatezza delle proprie pretese.
Per il resto, le spese vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo all'esito finale della lite, rilevandosi che la liquidazione è unitaria e non è certo consentito compensare le spese in relazione a un motivo di gravame e condannare il soccombente alle spese in relazione agli altri motivi (come richiesto da parte appellata).
Al riguardo, si osserva che:
- l'atto di precetto, notificato in forza della sentenza n. 14665/2019, aveva ad oggetto la somma di € 28.194,59, oltre interessi legali dal 1°.
4.2011 alla data della sentenza e oltre onorari e spese di precetto, per complessivi € 31.175,28;
- la sentenza n. 14665/2019, cioè il titolo sulla cui base la creditrice aveva notificato il precetto, poi opposto dal , è stata sul punto confermata dalla menzionata Parte_1
sentenza di questa Corte n. 385/2024 del 18.1.2024, passata in giudicato, che, ai punti
2 e 3 del dispositivo ha così statuito: “2. – conferma la revoca dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa nei riguardi di con ordinanza riservata del 16/17.7.2013, per l'importo di CP_2
€ 45.837,89, oltre Iva e interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
3. conferma la condanna di alla restituzione in favore di della differenza tra, da un lato, il maggior Parte_1 CP_2 importo percepito in esecuzione della predetta ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. pari a €
56.291,71, indicato nell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Tivoli datata 7.7.2014, e, dall'altro,
l'importo riconosciuto al in sentenza a titolo di risarcimento danni, pari a € 28.097,12, oltre Parte_1 interessi legali su detta somma dall'1.4.2011 all'effettivo pagamento”;
- tale differenza ammonta esattamente a € 28.194,59;
- ciò dimostra che l'opposizione a precetto era infondata, tanto che il ha Parte_1
rinunciato alla domanda;
- tale ragione, attenendo all'esito sostanziale della controversia, prevale sulla dichiarata nullità della sentenza impugnata, che, se esclude che il sia tenuto a Parte_1
corrispondere il doppio del contributo unificato, non giova tuttavia al medesimo nella valutazione dell'esito finale della lite, sfavorevole al predetto.
pagina 11 di 12 Ne consegue che, stante la soccombenza dell'appellante, quest'ultimo deve essere condannato a rifondere all'appellata le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 13185/2021, R.G. n. 69484/2019, pubblicata in data 30.7.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2) dichiara cessata, tra e la Parte_1 Controparte_1
materia del contendere;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per
[...] compensi, per il primo grado e in € 9.991,00 per compensi, per il secondo grado, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Franco
Carlini, dichiaratosi antistatario.
Roma, 13.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6028/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 13.2.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Cancrini, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
p. i. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Franco Carlini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE notificava a atto di precetto, assumendo di essere Controparte_1 Parte_1 creditrice, quale cessionaria del credito, della somma di € 31.175,28 in forza della sentenza n.
14665/2019, pubblicata l'11.7.2019, con cui il tribunale di Roma aveva condannato il pagina 1 di 12 a restituire a (cedente) l'importo costituito dalla differenza tra € Parte_1 CP_2
45.837,89 ed € 28.097,12.
Il proponeva opposizione, ex artt. 615 e 617 c.p.c. deducendo che: la sentenza, Parte_1
sebbene avesse riconosciuto il diritto del medesimo al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, cagionatogli da lo aveva condannato a restituire la CP_2
differenza tra il maggior importo da lui percepito in forza di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., poi revocata, pari a € 56.291,71, e quello riconosciuto effettivamente, a titolo risarcitorio all'esito del giudizio, corrispondente a € 28.097,12; la sentenza era oggetto di impugnazione;
l'atto di precetto era nullo o comunque illegittimo poiché carente dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., atteso che la somma indicata nel precetto (€ 31.175,28) era frutto di una serie di errori di calcolo, essendo l'importo dovuto pari a soli € 19.798,21; nel presunto debito erano stati calcolati interessi eccessivi, dalla data della domanda anziché dalla data dell'effettivo pagamento, ed era stata inclusa l'IVA nel primo importo, non dovuta, trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
L'opponente chiedeva, pertanto, previa sospensione, in via cautelare, dell'efficacia esecutiva del precetto e/o del titolo esecutivo giudiziale, l'accertamento, nel merito, della nullità/invalidità dell'atto di precetto e l'annullamento o revoca dello stesso.
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Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, in quanto infondata.
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Con ordinanza del 3.3.2020 veniva rigettata l'istanza di sospensione e venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
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A seguito di reclamo proposto dall'opponente, con ordinanza in data 23.9.2020, il Collegio sospendeva parzialmente l'efficacia esecutiva del titolo per l'importo eccedente la somma di €
21.965,35.
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All'udienza a trattazione scritta del 12.5.2021, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Con sentenza n. 13185/2021, R.G. n. 69484/2019, pubblicata in data 30.7.2021, il tribunale di
Roma accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava che Controparte_1
pagina 2 di 12 aveva diritto a procedere all'esecuzione per la minor somma di € 29.070,60, CP_1 condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, il giudice affermava che:
- le contestazioni mosse dall'opponente si risolvevano evidentemente in motivi di impugnazione della sentenza di primo grado n. 14665/2019, il cui esame, quindi, era precluso in sede di opposizione a precetto, tanto più nel caso concreto, in cui era pacifico e provato documentalmente che il aveva interposto appello Parte_1
avverso la predetta sentenza;
- non era consentita un'attività di c.d. “eterointegrazione”, in quanto il dispositivo della sentenza non lasciava residuare dubbi interpretativi circa l'importo oggetto della statuizione di condanna emessa nei confronti del;
Parte_1
- ciò trovava conferma, d'altronde, proprio nell'ordinanza della Corte d'appello di rigetto della sospensiva richiesta ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., nella quale si faceva espressa menzione della necessità di “approfondire nel giudizio di merito anche il motivo di appello attinente ai denunciati errori di calcolo nella computazione delle rispettive poste di dare e avere”, sicché era evidente che si trattava di motivi di appello già soggetti alla cognizione del giudice dell'impugnazione;
- per le medesime ragioni non poteva accogliersi il motivo di opposizione relativo alla mancata inclusione dell'IVA nell'importo indicato in sentenza quale spettante, a titolo di risarcimento del danno, al , essendo la motivazione della sentenza esplicita Parte_1 nell'escludere la spettanza all'opponente dell'IVA richiesta;
- in linea con quanto già statuito anche dal Collegio in sede di reclamo, doveva invece trovare accoglimento il motivo di opposizione con il quale si censurava l'erroneità dei calcoli indicati nel precetto “laddove il creditore ha scomputato dall'importo di € 56.291,71 la somma netta di € 28.097,12, senza considerare che, invece, detto ultimo importo era stato riconosciuto al oltre agli “interessi legali dalla data della domanda (1.04.2011) al saldo”, come Parte_1 espressamente indicato nel capo sub 1) del titolo esecutivo, nei termini sopra indicati”;
- pertanto, dalla somma di € 56.291,71 doveva essere scomputato l'importo di €
29.988,11 (corrispondente all'importo di € 28.097,12 maggiorato degli interessi dall'1.4.2011 al 6.8.2014, data dell'effettivo pagamento);
- conseguentemente, la residua somma dovuta dall'opponente a titolo di sorte capitale andava rideterminata in € 26.303,60 (in luogo di quella precettata di € 28.194,59).
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pagina 3 di 12 Ha proposto appello il , chiedendo alla Corte, previa sospensione ex art. 283 Parte_1
c.p.c., dell'efficacia esecutiva, di dichiarare nulla la sentenza impugnata, perché ingiusta, illegittima, lesiva del diritto alla difesa e al contraddittorio e, per l'effetto, riformarla alla luce dei palesi errori di calcolo compiuti relativamente al quantum debeatur e, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità/invalidità dell'atto di precetto, poiché affetto da insanabili vizi di nullità.
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Si è costituita, in data 3.1.2022, chiedendo, previa reiezione Controparte_1 dell'istanza ex art. 283 c.p.c., di accertare e dichiarare l'infondatezza del gravame e di tutte le domande avanzate dall'appellante nel merito, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
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Con ordinanza emessa all'udienza del 31.3.2022, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza, rilevando profili di nullità della sentenza stessa, per essere stata emessa prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ciò anche alla luce del pronunciamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 36596/2021); ha quindi rinviato la causa all'udienza del 21.9.2023 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo termine fino al 14.9.2023 per il deposito di brevi memorie illustrative.
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Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 17.1.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 13.2.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
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I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note conclusionali e, all'odierna udienza, hanno concluso come da verbale;
parte appellante ha depositato il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza di questa Corte n. 385/2024 (di cui si tratterà nel prosieguo).
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Orbene, il primo motivo denuncia “ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA PER VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 24 E 111 COST. E DEGLI ARTT. 101 E 190 C.P.C.”.
Lamenta l'appellante che il tribunale, con provvedimento emesso in data 12.5.2021, aveva concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma la sentenza era stata pronunciata il 23.7.2021 e pagina 4 di 12 pubblicata il 30.7.2021, mentre il termine per il deposito delle memorie di replica scadeva il
2.8.2021, sicché era stato impedito al difensore del di svolgere nella sua Parte_1
completezza il proprio diritto di difesa e in particolare di replicare al contenuto della comparsa conclusionale di con conseguente nullità della sentenza e dell'intero Controparte_1
procedimento.
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Il secondo motivo denuncia “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA DETERMINAZIONE DEL
” Controparte_3
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe disatteso le statuizioni dell'ordinanza collegiale del 23.9.2020, riproponendo nella specie lo stesso conteggio indicato nell'atto di precetto;
inoltre, il primo giudice avrebbe errato nell'applicare gli interessi legali alle somme da ripetere da , dalla data della domanda anziché da quella dell'effettivo Parte_1
pagamento.
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Il terzo motivo denuncia “OMESSA PRONUNCIA SUI MOTIVI DI OPPOSIZIONE A PRECETTO”
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe fatto confusione tra motivi scrutinabili e motivi asseritamente non scrutinabili, in quanto l'opposizione proposta non avrebbe dovuto qualificarsi come mera opposizione all'esecuzione bensì quale opposizione preventiva agli atti esecutivi o all'esecuzione, tesa a censurare il contenuto formale del titolo esecutivo;
del pari errato sarebbe il calcolo degli interessi.
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Il quarto motivo denuncia “OMESSA VALUTAZIONE DEL PERICULUM IN MORA”
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe omesso qualsivoglia pronuncia sulla questione del periculum in mora, esponendo di fatto l'appellante a un danno grave e irreparabile, in quanto la cessione del credito vantato nei confronti del in favore Parte_1 dell'appellata non garantiva allo stesso la certezza della ripetizione in caso di modifica della sentenza, in ragione dell'assenza di qualsivoglia garanzia patrimoniale della cessionaria.
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Prima di trattare i motivi di gravame, va dato conto del fatto che, con le note conclusive del
29.1.2025, l'appellante ha rappresentato che sui motivi concernenti il merito sarebbe cessata la materia del contendere.
Ha, in sintesi, esposto che:
pagina 5 di 12 - con la sentenza n. 385 del 18.1.2024 la Corte di appello ha definito il giudizio di merito principale, accertando l'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice, (dante causa, CP_2
quale cedente del credito, di e del Direttore dei Lavori, arch. Controparte_4 CP_5
e confermando la condanna del alla restituzione in favore di
[...] Parte_1 CP_2 della differenza tra il maggior importo percepito in esecuzione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. e l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno al dalla Parte_1 sentenza n. 14665/2019, con condanna di e dell'arch. al pagamento delle CP_2 CP_5
spese processuali di primo e di secondo grado;
- detta sentenza non è stata impugnata con ricorso per cassazione ed è, quindi, passata in giudicato;
- la procedura esecutiva incardinata da in virtù della sentenza n. Controparte_1
14665/2019 nei confronti del si è definita con l'integrale soddisfazione del credito Parte_1 azionato dal creditore procedente ( , mentre l'opposizione al precetto Controparte_1 notificato dall'appellata per il recupero delle spese legali liquidate con la sentenza n.
13185/2021, impugnata nel presente giudizio, si è conclusa con la sentenza n. 13959/2022 con la quale il tribunale di Roma, in virtù della sospensione dell'efficacia esecutiva intervenuta nel presente giudizio, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere;
- le spese legali liquidate in favore del dalla sentenza di merito della Corte di Parte_1 appello n. 385/2024 sono state regolarmente corrisposte dall'arch. CP_5
Fatta questa premessa, ha quindi affermato che i complessi conteggi che costituivano il merito del presente giudizio erano stati superati e assorbiti dal passaggio in giudicato della citata sentenza n. 385/2024, che aveva definito completamente i rapporti inter partes che, nel frattempo, erano stati integralmente regolati, sicché nel merito del presente giudizio era cessata la materia del contendere, rimanendo da regolare soltanto le spese processuali.
Al riguardo, ha evidenziato che, malgrado la palese nullità della sentenza di primo grado
(pronunciata prima dello scadere dei termini ex art. 190 c.p.c.) fosse stata fatta valere con l'atto di impugnazione notificato all'appellata in data 8.10.2021, quest'ultima aveva notificato, il 18.10.2021, l'atto di precetto concernente le spese legali di soccombenza liquidate nella sentenza impugnata e, poi, il 17.11.2021, l'atto di pignoramento presso terzi e, solo a seguito della sospensione dell'efficacia esecutiva ottenuta dall'appellante nel presente giudizio (e dell'ulteriore sospensione ribadita nel giudizio di opposizione a precetto innanzi al tribunale di
Roma, R.G. n. 70419/2021, conclusosi con la sentenza n. 13959/2022), il era Parte_1
riuscito ad arginare il pignoramento delle somme portate dal titolo esecutivo nullo.
pagina 6 di 12 Ha affermato che, essendo tutte le questioni di merito ormai risolte e definite, la Corte doveva dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e condannare l'appellata al pagamento delle spese processuali, posto che l'appello era stato necessario per impedire un'esecuzione illegittima ed era inoltre risultato fondato, in quanto promosso per far valere la nullità di una sentenza emessa in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché era soccombente non solo in termini sostanziali, ma Controparte_1
anche per la condotta processuale palesemente abusiva, paralizzata soltanto grazie alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.
Ha concluso chiedendo alla Corte di:
“- dichiarare nulla la sentenza impugnata, perché ingiusta, illegittima, lesiva del diritto alla difesa e al contraddittorio per i motivi tutti indicati in atti;
- Accertare e dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di merito sottese all'opposizione a precetto, considerata la mutata situazione di fatto e diritto alla luce della sentenza n. 385/2024 della Corte d'Appello di Roma;
- Condannare la al pagamento integrale delle spese di lite relative al presente giudizio, Controparte_1 in favore del Dr. , valorizzando la soccombenza virtuale e la condotta abusiva della parte Parte_1 appellata”.
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L'appellata dal canto suo, con le note conclusionali depositate il 23.1.2025 (cioè prima di quelle depositate dall'appellante), ha dedotto che la precedente giurisprudenza escludeva che la sentenza fosse automaticamente affetta da nullità e che occorreva dimostrare la lesione concretamente subita in conseguenza della denunciata violazione processuale;
la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 36596/2021 era stata emessa in concomitanza con la costituzione dell'appellata; ne derivava, pertanto, che, anche in caso di accoglimento del primo motivo di appello, la Corte avrebbe dovuto tener conto di tale aspetto in punto di spese, atteso anche che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese
è prevista espressamente per il caso di “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”; inoltre, la sentenza della Corte di appello n.
385/2024, pubblicata il 18.1.2024, aveva confermato integralmente gli importi in dare e avere quantificati nella sentenza di primo grado n. 14665/2019 posta a base del precetto opposto, ponendo l'inadempimento contrattuale a carico del direttore lavori in solido con la società.
Ha quindi chiesto alla Corte di:
“In via principale: nel merito pagina 7 di 12 -Accertare e dichiarare l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, del presente appello e di tutte le domande avanzate dall'appellante nel merito e per l'effetto
- Rigettarlo integralmente, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata;
-Condannare la parte appellante alla refusione del compensi e delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via subordinata:
Nella ipotesi di accoglimento del solo motivo di cui al n. 1 dell'atto di appello e di rigetto dei restanti motivi di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell'atto di appello
-Disporre la integrale compensazione delle spese di lite del presente grado giudizio in relazione al motivo n. 1 di appello e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in relazione ai restanti motivi di gravame, con conferma delle statuizioni del primo grado in merito alle spese del precedente grado di giudizio”.
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Ciò detto, il primo motivo è fondato.
Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado risulta quanto segue:
- all'udienza del 12.5.2021 la causa è stata trattenuta in decisione dal tribunale e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. “per il deposito di note conclusionali”;
- detti termini scadevano rispettivamente il 12.7.2021 e il 2.8.2021 (non trovando applicazione la sospensione dei termini);
- il fascicolo è stato rimesso al giudice per la decisione il 13.7.2021;
- le comparse conclusionali sono state depositate il 7.7.2021 e il 12.7.2021;
- la memoria di replica è stata depositata dalla società opposta il 26.7.2021;
- l'opponente non ha depositato la memoria di replica;
- la sentenza riporta in calce “Roma, 23.7.2021” ed è stata pubblicata il 30.7.2021.
Pur nella equivocità del provvedimento, deve ritenersi pacifico che il giudice abbia inteso assegnare i termini ex art. 190 c.p.c. e non i termini per le sole “note conclusionali”, poiché, a tacer d'altro, non risulta alcuna rinuncia dei difensori alle memorie di replica.
È indubbio come la sentenza sia stata emessa prima dello scadere del termine per il deposito delle memorie di replica.
Sulla nullità in questione si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte Suprema di
Cassazione (sentenza n. 36596/2021), statuendo che la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
pagina 8 di 12 invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
Alla luce di siffatti principi, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata, essendo sia la data di deliberazione (23.7.2021) che la data di pubblicazione (30.7.2021) antecedenti allo scadere del termine per il deposito delle memorie di replica.
***
Tuttavia, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate, e l'appellante ha l'onere di impugnare la sentenza anche in rapporto alle statuizioni di merito, posto che la nullità della sentenza di primo grado, per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, si converte in un motivo d'appello e l'appello è il rimedio istituito per porre riparo alla sentenza ingiusta nell'alveo della funzione sostitutiva (Cass. S.U. n. 36596/2021 citata).
Pertanto, dichiarata la nullità della gravata sentenza per effetto dell'accoglimento del primo motivo di gravame, non vertendosi in uno dei casi tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., questa
Corte avrebbe dovuto decidere nel merito la domanda e, cioè, l'opposizione a precetto, venendo a giudicare in una posizione sovrapponibile a quella del giudice di primo grado.
Nella specie, però, come si è visto, non è dato procedere a tanto, poiché, per effetto della sentenza di questa Corte n. 385/2024 del 18.1.2024, passata in giudicato, è venuta a mancare la situazione di contrasto tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, avendo l'appellante chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le deduzioni e conclusioni di cui alle note conclusionali dell'appellante, che tengono conto del mutato stato della vicenda per cui è causa, devono essere ricondotte alla rinuncia alla domanda, che può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore (in questo caso dell'appellante) e la volontà di proseguire nella domanda proposta.
pagina 9 di 12 La rinuncia alla domanda determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. n. 30251 del 31/10/2023).
Nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 3453 del 07/02/2024).
Alla luce di siffatti principi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla opposizione a precetto (e non all'impugnazione).
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Quanto alle spese, richiamate le difese illustrate negli scritti conclusivi, sopra sintetizzate, va esclusa, in primo luogo, la condotta abusiva della parte appellata, poiché:
- sulla questione di nullità della sentenza emessa prima della scadenza anche di uno solo dei termini ex art. 190 c.p.c. si era radicato un contrasto in seno alla giurisprudenza della Corte di cassazione (per un primo orientamento ne derivava di per sé la nullità, per un secondo orientamento, ai fini della nullità della sentenza, occorrevano anche l'allegazione e la prova di uno specifico pregiudizio conseguente), risolto dall'intervento delle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 36596/2021 del
25.11.2021;
- non può ritenersi che l'appellata abbia abusato dello strumento processuale, dal momento che sia l'atto di precetto concernente le spese legali di soccombenza pagina 10 di 12 liquidate nella sentenza impugnata (affetta da nullità) che l'atto di pignoramento presso terzi sono stati notificati in data precedente all'arresto delle Sezioni Unite
(rispettivamente in data 18.10.2021 e 17.11.2021);
- a tanto si aggiunga che l'accertamento della nullità della sentenza non preclude al giudice di definire le questioni di merito, di talché l'appellata aveva interesse a resistere nel giudizio di appello onde far valere la dedotta fondatezza delle proprie pretese.
Per il resto, le spese vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo all'esito finale della lite, rilevandosi che la liquidazione è unitaria e non è certo consentito compensare le spese in relazione a un motivo di gravame e condannare il soccombente alle spese in relazione agli altri motivi (come richiesto da parte appellata).
Al riguardo, si osserva che:
- l'atto di precetto, notificato in forza della sentenza n. 14665/2019, aveva ad oggetto la somma di € 28.194,59, oltre interessi legali dal 1°.
4.2011 alla data della sentenza e oltre onorari e spese di precetto, per complessivi € 31.175,28;
- la sentenza n. 14665/2019, cioè il titolo sulla cui base la creditrice aveva notificato il precetto, poi opposto dal , è stata sul punto confermata dalla menzionata Parte_1
sentenza di questa Corte n. 385/2024 del 18.1.2024, passata in giudicato, che, ai punti
2 e 3 del dispositivo ha così statuito: “2. – conferma la revoca dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa nei riguardi di con ordinanza riservata del 16/17.7.2013, per l'importo di CP_2
€ 45.837,89, oltre Iva e interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
3. conferma la condanna di alla restituzione in favore di della differenza tra, da un lato, il maggior Parte_1 CP_2 importo percepito in esecuzione della predetta ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. pari a €
56.291,71, indicato nell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Tivoli datata 7.7.2014, e, dall'altro,
l'importo riconosciuto al in sentenza a titolo di risarcimento danni, pari a € 28.097,12, oltre Parte_1 interessi legali su detta somma dall'1.4.2011 all'effettivo pagamento”;
- tale differenza ammonta esattamente a € 28.194,59;
- ciò dimostra che l'opposizione a precetto era infondata, tanto che il ha Parte_1
rinunciato alla domanda;
- tale ragione, attenendo all'esito sostanziale della controversia, prevale sulla dichiarata nullità della sentenza impugnata, che, se esclude che il sia tenuto a Parte_1
corrispondere il doppio del contributo unificato, non giova tuttavia al medesimo nella valutazione dell'esito finale della lite, sfavorevole al predetto.
pagina 11 di 12 Ne consegue che, stante la soccombenza dell'appellante, quest'ultimo deve essere condannato a rifondere all'appellata le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 13185/2021, R.G. n. 69484/2019, pubblicata in data 30.7.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2) dichiara cessata, tra e la Parte_1 Controparte_1
materia del contendere;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per
[...] compensi, per il primo grado e in € 9.991,00 per compensi, per il secondo grado, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Franco
Carlini, dichiaratosi antistatario.
Roma, 13.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
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