Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei
Sigg. Magistrati
dott. Mariavittoria Papa Presidente
dott. Giovanna Guarino Consigliere
dott. Nicoletta Giammarino Consigliere rel. all'esito della camera di consiglio del 3.2.2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 839/2023 del Ruolo Previdenza vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Antonella Rinaldi presso il cui studio, sito in San Parte_1
Giorgio del Sannio alla via Via Santo Stefano 12, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Stefania Rettore, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale angolo via S. Lazzaro-Sede
CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 2.08.2021 innanzi al Tribunale di Benevento, esponeva di Parte_1 avere contratto la patologia “ernia discale lombare … tendinopatia spalla sx” nell'esercizio e a causa dell'espletamento dell'attività lavorativa di operaio dipendente nel settore metallurgico, esercitata con continuità per oltre trent'anni, per otto ore di lavoro al giorno e cinque giorni alla settimana;
di avere presentato all' domanda di riconoscimento della malattia professionale, CP_1 respinta dall'Istituto, e di avere inutilmente esperito i prescritti rimedi amministrativi.
Tanto premesso, concludeva chiedendo al Giudice di prime cure di sentire “a) Accertare e dichiarare che le patologie di cui è affetto il ricorrente ed indicate nel presente ricorso, rientrando tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex DPR 1124/65, sono da considerarsi malattia CP_1
professionale; b) accertare e dichiarare che il ricorrente , a causa della predetta Parte_1 malattia professionale, ha subito una menomazione dell'integrità psico fisica con postumi
c) per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità a titolo di danno biologico nella misura del 9% o alla diversa, minore o maggiore, percentuale che risulterà a seguito della CT o in via subordinata il diritto alle indennità e/o emolumenti previsti dalla legge;
d) condannare l' , in persona del suo legale rapp.te p.t., a CP_1
corrispondere a favore del ricorrente tutte le conseguenti provvidenze di legge, nonché gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute dall'evento lesivo all'effettivo soddisfo”;
Con sentenza n. 954/2022 il GL, dopo aver espletato la prova testimoniale e disposta ed eseguita
Ctu medico – legale, rigettava la domanda evidenziando che, pur essendo provata l'origine professionale della malattia diagnosticata, i postumi andavano quantificati nella misura del 3%.
Con ricorso depositato in data 17.4.2023 proponeva appello censurando la sentenza Parte_1
appellata in quanto:
- contraddittoriamente il Giudice di prime cure, pur avendo accertato la natura professionale della malattia denunciata e riscontrata dal CT, rigettava la domanda nonostante al capo a) delle conclusioni del ricorso aveva chiesto di accertare e dichiarare la natura professionale della malattia denunciata
- il giudice di prime cure pur riconoscendo la natura professionale della patologia accertata dal CT
, non aveva dichiarato la misura percentuale della menomazione dell'integrità psico fisica
- lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite nonostante la domanda fosse fondata quanto alla natura professionale della malattia accertata dal CT.
Si ricostituiva il contraddittorio e l' chiedeva il rigetto del gravame, riportandosi alle CP_1
condivisibili argomentazioni svolte dal consulente già nominato nel precedente grado.
All'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Per quanto riguarda il primo e il secondo motivo di appello osserva la Corte che con orientamento consolidato , la Cassazione ha affermato che “La domanda di mero accertamento della natura professionale dell'infortunio, nonché, specificamente, della sussistenza del nesso di causalità tra infortunio e prestazione lavorativa (in assenza di una inabilità permanente residuata e indennizzabile) sono inammissibili, risolvendosi in richieste di accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare. Nè può ritenersi che la natura lavorativa dell'infortunio costituisca questione pregiudiziale al diritto alla rendita, come tale suscettibile, a norma dell'art. 34 cod. proc. civ., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo.” (Sentenza n. 17971 del 02/08/2010 e, nello stesso senso, Sentenza n. 21903 del 07/09/2018). Pertanto, in applicazione di tale principio, il giudice di prime cure, correttamente ha rigettato la domanda, pur avendo riconosciuto la natura professionale della patologia diagnostica.
Quanto alla censura riguardante la condanna alle spese, si osserva che il rigetto integrale della domanda proposta dal giustifica pienamente tale decisione. Pt_1
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in Parte_1
euro 962,00, oltre IVA, CPA e rimborso come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con
D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli 3.2.2025
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa