Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N° 2396/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 2396 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni”, promossa da nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...], entrambi residenti in Predappio (FC), Parte_2 via S. Francesco d'Assisi n° 70, rappresentati e difesi giusta procura alle liti in atti dall'avv.
Gianluca Barravecchia del foro di Forlì, elettivamente domiciliati in Forlì, corso della
Repubblica n° 19, presso lo Studio Legale Cagnani & Ass.ti,
- attori nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 dott. , con sede in Bologna (BO), via Stalingrado n° 45, c.f. , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta – congiuntamente e disgiuntamente tra loro – dagli avv.ti Anna Masutti e Pietro Nisi del foro di
Bologna, elettivamente domiciliata in Bologna, via D'Azeglio n° 19, presso lo studio dei suddetti difensori;
- convenuta
CONCLUSIONI: Con “note di trattazione scritta con definitiva precisazione delle conclusioni” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 24 settembre 2024 gli attori Parte_1
e hanno così concluso: “Voglia l'adito Giudice del Tribunale di Forlì, ogni Parte_3 contraria istanza ed eccezione disattesa: - rigettate le infondate eccezioni e censure avversarie in quanto prive di ogni fondamento giuridico e fattuale, accertare e dichiarare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'obbligazione della Compagnia assicurativa convenuta a corrispondere agli attori, in forza delle condizioni del contratto assicurativo sottoscritto in data 13/2/2012 e, in particolare, della relativa clausola n.
4.4 lettera d), una somma pari al
50% - detratta la prevista franchigia di € 250,00 - dei danni subiti, in conseguenza dell'evento franoso tempestivamente denunciato verificatosi in data 10/3/2018, dall'immobile assicurato di Via San Francesco d'Assisi n. 70/A a San Savino di Predappio e dei relativi costi di
1
- conseguentemente, condannare, la convenuta a corrispondere agli attori l'importo capitale di pari - Controparte_3 salvo errori e/o omissioni - ad € 34.351,60, ovvero alla diversa somma che risulterà provata
e/o ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma così rivalutata dal giorno del sinistro (10/3/2018) sino al saldo effettivo. Il tutto, con vittoria di spese e compenso professionale anche relativi alla fase della negoziazione assistita e con sentenza immediatamente esecutiva ex lege”; gli attori hanno inoltre insistito nelle proprie istanze istruttorie già formulate in atti.
Con “note ex art. 127 ter c.p.c.” depositate in data 16 settembre 2024 la convenuta
[...] ha così concluso: “In via preliminare: rilevata l'assoluta carenza di Controparte_1 interesse ad agire e/o legittimazione attiva del SI. rispetto alla domanda qui Parte_1 azionata per le ragioni illustrate in narrativa, rigettare ogni domanda dello stesso nei confronti di relativamente alla polizza assicurativa in parola. Controparte_1
- Sempre in via preliminare: rilevata la pacifica carenza di legittimazione attiva del SI.
[...]
e della SI.ra rispetto alla domanda qui azionata, in ragione della Pt_1 Parte_2 clausola di vincolo prevista nella polizza n. 35142/148/80775837, rigettare ogni domanda degli attori nei confronti di relativamente alla polizza Controparte_1 assicurativa in parola. - Nel merito: accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n.
35142/148/80775837 invocata dagli attori e per l'effetto rigettare la domanda di indennizzo azionata dai SI. e della SI.ra , in quanto infondata sia nell'an Parte_1 Parte_2 che nel quantum e, comunque, non provata, per tutte le ragioni illustrate in narrativa. - Nel merito ed in subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte dagli attori nei confronti di contenere la prestazione Controparte_1 indennitaria eventualmente dovuta da in favore dei SI. Controparte_1 [...]
e della SI.ra nei limiti del danno effettivamente patito e provato nel Pt_1 Parte_2 corso del giudizio ed, in ogni caso applicare i massimali, le franchigie e gli scoperti previsti nella polizza n. 35142/148/80775837. Il tutto con vittoria di spese (anche ai sensi dell'art. 91,
c. 1, u.c., c.p.c.) competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge. Con ogni e più ampia riserva di ampliare le difese, di controdedurre
e provare. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre a IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1° luglio 2019 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la al fine di ottenerne la condanna alla Controparte_1 corresponsione dell'indennizzo asseritamente spettante, in ragione dell'operatività della polizza “Protetto-Multirischi dell'Abitazione” n° 1/35142/148/80775837/3, stipulata dagli odierni attori con la compagnia per i danni subìti a seguito di Controparte_1 un evento franoso avvenuto in data 10 marzo 2018 all'immobile sito in Predappio (FC), località
San Savino, via S. Francesco d'Assisi n° 70/A (distinto al Catasto Fabbricati del predetto
Comune al foglio 51, particella 70), quantificati nella somma di € 34.351,60, ovvero in quella diversa somma accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al saldo.
2 A fondamento della domanda gli attori esponevano che in data 10 marzo 2018, a causa di copiose precipitazioni, si verificava un evento franoso che provocava ingenti danni all'immobile sopracitato;
in particolare, cedeva una parte della corte pertinenziale e comparivano vistose fessurazioni di trazione, oltre ad ampie crepe sulla pavimentazione esterna, che imponevano immediati interventi di ripristino e consolidamento, consistiti
“nell'inserimento di pali in cemento del diametro di 80 cm con un interasse di 1,00 m e profondità media di 12,00 m e altresì nella posa di nuova pavimentazione in gres sull'intera superficie lesionata e contestuale posa di nuova recinzione in ferro verniciato avente caratteristiche identiche a quella già presente nella zona giardino ed irrimediabilmente rovinata in conseguenza della frana”. Aggiungevano altresì gli attori di aver sostenuto spese il cui importo complessivo ammontava ad € 69.203,00, domandandone in questa sede una somma pari al 50%, al netto della franchigia contrattuale di € 250,00, per un totale di € 34.351,60.
Pertanto in data 12 marzo 2019, mediante missiva, provvedeva alla tempestiva Parte_1 denuncia dell'evento franoso, sollecitando la ad effettuare le Controparte_1 opportune verifiche;
eseguiti i dovuti accertamenti, l'odierna società convenuta si rendeva tuttavia indisponibile a qualsiasi soluzione bonaria della controversia. Nell'occasione gli attori confidavano in un solerte e cospicuo risarcimento, considerato che in sede precontrattuale avevano ricevuto dalla medesima convenuta, per il tramite di un suo agente, rassicurazioni circa l'idoneità delle condizioni della polizza, per brevità “Protetto”, a coprire qualsivoglia tipologia di danno.
Ciò posto, gli attori precisavano che lo stesso consulente di parte convenuta ing.
[...]
, in sede di accertamento tecnico, aveva appurato l'esistenza dei danni arrecati Per_1 all'immobile in esame, sia pur sottostimandoli (cfr. doc. n° 20 di parte attrice: comunicazione del 26 febbraio 2019). Rilevavano gli attori che l'art.
4.3 delle condizioni generali di polizza
(cfr. doc. n° 22 di parte attrice) riportava espressamente come esclusi i danni dovuti a
“movimenti artificiali, smottamento, cedimento del terreno, crollo o collasso delle strutture del fabbricato dovuto ad errata progettazione e/o realizzazione”; purtuttavia parte attrice riteneva che nel caso di specie andasse applicato l'art. 4.4, lett. d), del contratto sopracitato, il quale prevedeva che per i “danni causati da valanghe, caduta sassi, frane, slavine. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% delle somme assicurate per Abitazione e Contenuto per sinistro, con una franchigia di € 250,”.
Tuttavia, nonostante i numerosi solleciti di parte attrice, la società convenuta non provvedeva a corrispondere l'importo richiesto, rendendo quindi necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
Si costituiva con comparsa depositata in data 23 gennaio 2020 la Controparte_1 contestando in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum, la domanda proposta e
[...] chiedendone l'integrale reiezione per manifesta infondatezza. Nella tesi di parte convenuta la polizza assicurativa associata al sinistro in oggetto non risultava operante in quanto sussisteva sui diritti derivanti dalla polizza un vincolo in favore della Banca Popolare dell'Emilia-
Romagna soc. coop., così come rilevabile dal doc. n° 14 di parte attrice, il quale prevede espressamente che “la presente polizza a tutti gli effetti si intende vincolata a favore della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, con diritto di privilegio assoluto nei confronti di terzi, in forza del contratto di mutuo ipotecario intestato a , stipulato in data Parte_2
3 24/01/2003” e, ancora, “il presente contratto è vincolato a favore di BPOP ER fino al 14/02/2032, come da testo allegato”. Infine, la riteneva Controparte_1
l'avversa domanda – anche sotto il profilo dell'ammontare – del tutto indimostrata ed infondata.
La causa è stata istruita documentalmente nonché tramite l'escussione dei testimoni;
è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione della disamina delle domande avanzate dagli attori, occorre in primo luogo esaminare – anche in considerazione di quanto diffusamente esposto dalle parti nei rispettivi scritti conclusionali –
l'eccezione preliminare della di “carenza di legittimazione Controparte_1 attiva del SI. e della SI.ra rispetto alla domanda qui azionata, Parte_1 Parte_2 in ragione della clausola di vincolo prevista nella polizza n. 35142/148/80775837”; orbene trattasi di eccezione cui la predetta società risulta aver immediatamente rinunziato in sede di memoria ex art. 183, c. 6° n° 2), c.p.c. depositata in data 12 giugno 2020 (“L'esponente Compagnia, preso atto dell'avvenuta estinzione dell'appendice di vincolo comunicata da
, rinuncia all'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte attrice in ragione del CP_4 vincolo gravante sulla polizza assicurativa”), a fronte di quanto dedotto e documentato in 1a memoria da e in ordine all'occorsa “estinzione - avvenuta in Parte_1 Parte_2 data 28/6/2013 (con valuta 30/06/2013) - del mutuo ipotecario contratto da in Parte_2 data 24/01/2003, con la logica conseguenza dell'inesistenza di qualsivoglia vincolo a favore dell'allora Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop.”. Deve pertanto ritenersi frutto di mero refuso la riproposizione da parte della compagnia odierna convenuta della suddetta eccezione preliminare in seno alle conclusioni come precisate con “note ex art. 127 ter c.p.c.” depositate in data 16 settembre 2024, anche considerato che – una volta ritualmente rinunziata
– l'eccezione de qua non poteva di certo essere validamente riproposta in sede di p.c.
Ciò posto, sempre in via preliminare occorre esaminare l'eccezione sollevata dalla medesima e concernente la dedotta carenza di legittimazione attiva in capo Controparte_1 ad , mero stipulante del contratto di assicurazione n° 1/35142/148/80775837/3, Parte_1 la cui unica beneficiaria è tuttavia la convivente more uxorio – nonché proprietaria dell'immobile assicurato – . Orbene, com'è noto nell'assicurazione per conto Parte_2 altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano non già al contraente bensì al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891 co. 2° c.c. sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice (si vedano in questo senso ex plurimis Tribunale di Torino sez. IV, 12 ottobre 2021 n° 4561, Tribunale di Torre
Annunziata sez. II, 4 agosto 2023 n° 2223, e Cass. Civ. sez. VI, 20 dicembre 2017 n° 30653).
A ciò si aggiunga che “in tema di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, l'art. 1891, comma secondo, c.c., nel prescrivere che ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti da detto contratto da parte del contraente è richiesto che l'assicurato abbia espresso in proposito il proprio consenso, implica che tale consenso non può essere validamente manifestato attraverso un comportamento che si attui secondo modalità diverse da una dichiarazione
4 esplicita” (cfr. Cass. Civ. sez. lav., 16 aprile 2007 n° 9053): posto che nel caso di specie una siffatta manifestazione di consenso pare difettare – risultando oltremodo superflua, avendo già esercitato in proprio la le proprie prerogative – ne consegue la fondatezza Pt_2 dell'eccezione in disamina sollevata dalla Controparte_1
Ciò opportunamente premesso, occorre a questo punto esaminare il merito della questione e quindi – in via logicamente preliminare – l'effettiva sussistenza di un obbligo contrattuale in capo alla convenuta di provvedere all'indennizzo dei danni Controparte_1 lamentati dagli con riferimento al sinistro per cui è causa. Parte_4
Si osserva preliminarmente che è pacifica l'esistenza fra le parti del contratto di assicurazione n° 1/35142/148/80775837/3 denominato “ProTetto - Polizza Multirischi dell'Abitazione”, con decorrenza dal 14 febbraio 2012 e tutt'ora in corso.
Parimenti è pacifico che l'immobile sito in Predappio - località San Savino, via S. Francesco
d'Assisi n° 70/A, abbia subìto nel marzo 2018 ingenti danni, non essendo in alcun modo controversa la riconducibilità, sul piano causale, degli stessi agli eventi meteorologici allegati da parte attrice, così come la copertura assicurativa (bensì unicamente l'operatività di quest'ultima nel caso di specie, negata dalla società odierna convenuta).
Tutto ciò premesso, è necessario sottolineare che in tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito speciale e temporale in cui la garanzia opera;
pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro
(cfr. Cass. Civ. sez. III, 17 maggio 1997 n° 4426; nello stesso senso si veda da ultimo Tribunale di Sassari del 18 maggio 2022 n° 560).
Con specifico riguardo al riparto dell'onere della prova fra assicurato e assicuratore, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza” (cfr. Cass. Civ. sez. III, 21 dicembre 2017 n° 30656, e Cass.
Civ. sez. III, 23 gennaio 2018 n° 1558). Orbene, com'è noto il rischio previsto nei contratti di assicurazione è di norma costituito da un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono – a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato – l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi o ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Tali clausole di delimitazione del rischio determinano effetti avversi cui l'assicurato viene esposto e sono classificabili in tre categorie: “rischi inclusi”, in presenza dei quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; “rischi esclusi”, ovvero del tutto estranei al contratto;
“rischi non compresi”, i quali astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma la cui indennizzabilità risulta esclusa in ragione di un patto espresso di delimitazione del rischio. Ciò posto, la distinzione indicata si riflette sul piano del riparto dell'onere della prova;
in particolare, ove l'evento verificatosi rientri fra i “rischi inclusi”, questo dovrà considerarsi fatto
5 costitutivo della pretesa e, conseguentemente, dovrà essere provato dall'assicurato, al contrario, nel caso in cui si tratti dell'ipotesi afferente ai “rischi non compresi”, costitutiva di un fatto impeditivo della pretesa attorea, la stessa dovrà essere provata dall'assicuratore.
Invero, la suddetta circostanza non potrà considerarsi rappresentativa di un fatto costitutivo della domanda, bensì di un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale dovrà essere dimostrato da chi intenda sollevare l'eccezione.
Nel caso di specie, onere dell'assicurato era quello di provare la verificazione del sinistro
(frana) mentre onere dell'assicuratore era quello di dimostrare che, pur essendosi verificato il rischio contrattualmente pattuito, questo rientrava fra i “rischi non compresi”, in ragione dell'esistenza di una delle circostanze di non indennizzabilità previste dal contratto, o fra quelli
“esclusi” [cfr. Cass. Civ. n° 1558/2018 già sopracitata, secondo cui «nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei
“rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa.
Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggetto, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore»].
Orbene, gli attori sul punto hanno evidenziato che, nel caso di specie, l'evento dannoso verificatosi sarebbe “ampiamente rientrante fra i rischi assicurati e, quindi, nell'ambito della copertura di polizza”; invero, in data 18 maggio 2019 il geom. (doc. n° 28 Controparte_5 di parte attrice) ha accertato il verificarsi di un movimento franoso piuttosto importante in seguito alle consistenti piogge avvenute nel mese di marzo 2018, rilevando nello specifico che nella zona retrostante il fabbricato in esame si riscontrava “un cedimento di parte della corte pertinenziale e della relativa recinzione, interessando anche la pavimentazione esterna adiacente al fabbricato provocandone crepe dovute ai cedimenti sottostanti”. Pertanto, gli attori ritengono di non poter applicare i c.d. “rischi esclusi” previsti dall'art.
4.3 del contratto assicurativo;
in particolare, lo stesso prevede che “Sono esclusi i danni causati da movimenti artificiali, smottamento, cedimento del terreno, crollo o collasso delle strutture del fabbricato dovuto ad errata progettazione e/o realizzazione”. Al caso di specie, al contrario, andrebbe applicata la lettera d) dell'art. 4.4., il quale prevede che per i “danni causati da valanghe, caduta sassi, frane, slavine. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% delle somme assicurate per Abitazione e Contenuto per sinistro, con una franchigia di € 250,00”, ritenendo quindi trattarsi di danni causati da “frane” e dunque “da rilevanti cedimenti del terreno di origine naturale e non artificiale”.
Sul punto la convenuta ha espressamente evidenziato che «gli Controparte_1 attori allegano che nella scarpata che separa la corte pertinenziale circostante il fabbricato dal sottostante alveo del fiume Rabbi si sarebbe verificato un evento franoso che avrebbe determinato il cedimento di una parte della corte pertinenziale e della relativa recinzione. A supporto viene richiamato il contenuto di una perizia, dove si farebbe una distinzione tra 'frana' e 'smottamento', che nulla ha a che vedere con le pattuizioni di polizza. Alla luce di tale perizia controparte interpreta l'esclusione di polizza di cui all'art.
4.3 di polizza
6 attribuendole il senso di escludere soltanto i movimenti artificiali, con conseguente operatività dell'art. 4.4, lett. d), di polizza».
Orbene, occorre osservare che l'art.
4.3 sopracitato nel fornire un'elencazione dei c.d. “rischi esclusi” non instaura all'evidenza un rapporto da “genere” a “specie”; pertanto, il “crollo o collasso delle strutture del fabbricato” non rappresenta una specificazione delle esclusioni precedentemente elencata, ma è senza dubbio essa stessa un'autonoma esclusione.
Ciò posto, occorre chiarire che in materia di interpretazione del contratto l'art. 1370 c.c. prevede che “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”; in particolare, in materia di contratti di assicurazione, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo” (Cass. Civ. sez. III, sentenza n° 866 del 17 gennaio 2008). Orbene, la disposizione in esame opera allorquando occorre tutelare l'affidamento del contraente debole circa possibili interpretazioni contrattuali a lui sfavorevoli. Tale criterio non
è invece applicabile laddove – come verificatosi nel caso di specie – le clausole siano manifestatamente chiare ed inequivocabili;
invero, in tema di interpretazione del contratto il principio “in claris non fit interpretatio” presuppone che la formulazione testuale sia talmente chiara ed univoca da precludere la ricerca di una volontà diversa. A tal fine il Giudice ha il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto, attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l'impiego articolato dei vari canoni ermeneutici, ivi compreso il comportamento complessivo delle parti, in quanto la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione (il senso complessivo) costituiscono strumenti interpretativi legati da un rapporto di implicazione necessario al relativo procedimento ermeneutico (Cass. Civ. sez. lav., 3 giugno 2014 n° 12360).
Orbene, la polizza in esame all'art.
4.3. comprende come detto tra i “rischi esclusi” i movimenti artificiali, gli smottamenti e i cedimenti del terreno;
dunque, il fine perseguito dal medesimo contratto è chiaramente quello di escludere dai rischi assicurati quegli eventi attinenti al suolo che l'immobile occupa e che possano arrecare un qualsivoglia danno al bene tutelato.
Pertanto, nel caso di specie l'evento franoso avrebbe al più comportato un cedimento del terreno dal quale, a sua volta, sarebbero derivati i danni all'immobile assicurato;
invero, a conferma di quanto sopra il teste in qualità di artigiano edile e legale Testimone_1 rappresentante della società Natura Verde s.r.l., escusso all'udienza del 29 maggio 2023 ha dichiarato che “il cedimento del terreno in adiacenza al fabbricato ha comportato una fessurazione dello stesso, un distaccamento delle tubazioni di scarico delle acque piovane verso il fiume ed uno scivolamento del terreno sotto le fondazioni della casa, che ha creato una vera e propria voragine”, circostanza ugualmente confermata anche dal geom.
[...]
CP_5
Deve in conclusione escludersi che l'evento dannoso verificatosi nel caso di specie rientri fra quelli indennizzabili ai sensi di polizza, da ciò conseguendo che la domanda di parte attrice
7 dev'essere integralmente rigettata, superflue risultando all'evidenza – in ragione delle motivazioni giuridiche poste a fondamento della presente decisione – le istanze istruttorie reiterate dagli anche in sede di precisazione delle conclusioni. Parte_4
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e – in difetto di notula – si liquidano come in dispositivo in applicazione dei congrui valori medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022), applicabili in ragione del valore del disputatum (scaglione di riferimento quello da € 26.001,00 ad € 52.000,00), avuto riguardo all'effettiva complessità della vicenda sub judice e non essendo emerse ragioni per doversi discostare dai valori medi di riferimento.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo ad;
Parte_1 rigetta le domande avanzate da con atto di citazione notificato alla Parte_2 controparte in data 1° luglio 2019; condanna e al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore¸ spese che Controparte_1 liquida nel complessivo importo di € 7.616,00 per compensi (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Forlì, 27 dicembre 2024
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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