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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/09/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MI
Composta dai seguenti Consiglieri:
dott.ssa Alessandra Arceri Presidente rel.
dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
dott.ssa Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2555/2024 RG promossa con atto di citazione in appello da:
con sede legale in (20129) AN (MI), viale Premuda n. 46, codice fiscale e numero di Parte_1
iscrizione al Registro delle Imprese di AN , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, con gli Avv.ti Matteo Treccani e Andrea Casà (di seguito “ ”), che la rappresentano e Parte_1
difendono come da mandato in atti, elettivamente domiciliata presso il loro studio in AN, via Dante n. 9;
- appellante –
Nei confronti di
con sede legale in (23807) Merate (LC), via IV Novembre, 2, C.F. e numero di iscrizione al CP_1
Registro delle Imprese di Como-Lecco in persona dell'Amministratore Delegato e legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore Dott. (C.F. , nato a [...] il 22 Controparte_2 C.F._1
giugno 1960, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Ettore Consalvi (C.F.
- PEC: , Alessandro Villani (C.F. C.F._2 Email_1
– pec: ed Elena Andrich (C.F. C.F._3 Email_2
1 – pec: , tutti del Foro di AN, presso lo studio C.F._4 Email_3
dei quali è elettivamente domiciliata in (20121) AN, via Fatebenefratelli 14;
- appellata -
In punto a: per la riforma della sentenza n. 7035/2024 del Tribunale di AN, Sezione Quinta Civile, G.U.
Dott.ssa Caterina Spinnler, pubblicata il 15 luglio 2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via istruttoria, ammettere le istanze di prova orale formulate da con la propria memoria ex Parte_1 art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.;
- Nel merito, in via preliminare, in riforma della sentenza n. 7035/2024 del Tribunale di AN, qui impugnata ed in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità del d.i. opposto, sotto il profilo Pa dell'art. 633 e ss. c.p.c. e per l'effetto accogliere l'opposizione a d.i. promossa da per le Parte_1
ragioni esposte in atti;
- Nel merito, in riforma della sentenza n. 7035/2024 del Tribunale di AN, qui impugnata ed in accoglimento del secondo motivo di appello, previo accertamento della natura postergata del debito di CP_3 ai sensi degli artt. 2467 e 2497 quinquies, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia parziale dell'atto di accollo di , ovvero, in subordine, l'inapplicabilità e l'inefficacia del medesimo atto di accollo, nella Parte_1
parte in cui prevede l'obbligo di rimborso dell'asserito debito di ovvero, in ulteriore subordine, CP_3
dichiarare inesigibile, ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies, anche in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c., il debito di oggetto del presente giudizio per le ragioni esposte in atti;
per l'effetto, accertare e Parte_1
dichiarare che nulla è dovuto da a favore di e pertanto dichiarare nullo, annullare o Parte_1 CP_1
comunque revocare il d.i. opposto, per le ragioni esposte in atti;
- In ogni caso, condannare lla integrale rifusione a favore dell'appellante delle spese di lite, comprensive CP_1
sia di quelle del giudizio di primo grado che dell'appello, ponendo altresì a carico di le spese del CP_1
procedimento monitorio”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO
2 - Respingere integralmente l'appello promosso da in quanto totalmente infondato in Parte_1
fatto ed in diritto, e confermare integralmente le statuizioni della sentenza resa dal Tribunale di AN,
Sezione Quinta Civile, G.U. Dott.ssa Caterina Spinnler, n. 7035/2024 del 15 luglio 2024, per tutti i motivi
dedotti in atti;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente procedimento e del precedente grado di
giudizio, oltre a Spese Generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione
della sentenza”.
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 2 maggio 2022, Parte_1
Pa (d'ora in avanti, per brevità, impugnava il decreto ingiuntivo emesso in data 26 gennaio 2022, con cui il
Tribunale di AN, in integrale accoglimento del ricorso depositato da (d'ora in avanti, per CP_1 brevità, in data 23 dicembre 2022, ingiungeva a di pagare l'importo di Euro 162.719,30, CP_1 Parte_1 oltre interessi come da domanda, nonché le spese del procedimento monitorio, quale credito vantato da in relazione ad atto di accollo in data 9 ottobre 2017 (doc. n. 7 ricorso monitorio, doc. n. 6 di parte CP_1
Pa appellante), con cui aveva assunto su di sé l'obbligo di provvedere al pagamento dell'importo di €
162.719,30, quale residuo debito della società, dalla stessa partecipata, (d'ora in avanti , CP_4 CP_3
dell'originario importo di € 249.509,80, nei confronti di e relativo a fornitura di merci (spugna di titanio) CP_1
che aveva acquisito presso la produttrice LE EN AG (d'ora in avanti, per brevità, LE), CP_1 applicando alla fornitura una maggiorazione del 5% per l'intermediazione.
BC rassegnava le seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità del d.i. opposto, sotto il profilo dell'art. 633 e ss. c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito: accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia parziale dell'atto di accollo di , ovvero, Parte_1 in subordine, l'inapplicabilità e l'inefficacia del medesimo atto di accollo, nella parte in cui prevede l'obbligo di rimborso dell'asserito debito di per le ragioni esposte in narrativa;
per l'effetto, accertare e dichiarare CP_3 che nulla è dovuto da a favore di pertanto dichiarare nullo, annullare o comunque revocare Parte_1 CP_1 il d.i. opposto, per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito, in ogni caso, rigettare le domande di in quanto del tutto infondate, in fatto e in diritto, per CP_1 le ragioni esposte in narrativa;
- in rito, in ogni caso, respingere in quanto infondata richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al d.i. eventualmente avanzata dalla convenuta opposta in sede di prima udienza;
- in ogni caso, condannare all'integrale rifusione delle spese di lite in favore di , ponendo CP_1 Parte_1 altresì a suo carico le spese del procedimento monitorio”.
3 Pa A fondamento dell'opposizione, sosteneva:
a) la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto totalmente carente dal punto di vista documentale, non avendo né dimostrato di aver effettivamente consegnato la merce, né chiarito il titolo della CP_1 propria pretesa, che non avrebbe rinvenuto la propria causa in un ordinario rapporto di fornitura commerciale, trattandosi invece di un'operazione di finanziamento intragruppo, come meglio esplicato in prosieguo;
b) l'inesigibilità del credito, in quanto l'acquisto di merci effettuato da n favore di avrebbe avuto CP_1 CP_3
l'esclusivo fine di procurare anticipazioni e dunque sostegno finanziario a favore di quest'ultima, configurandosi pertanto quale operazione di finanziamento tra società appartenenti allo stesso gruppo1; conseguentemente, il credito di vrebbe dovuto reputarsi inesigibile, secondo quanto previsto dagli CP_1
artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., trattandosi di credito postergato ex lege, circostanza che sarebbe emersa anche dalla corrispondenza intervenuta tra le parti (in particolare, docc. n. 4 e 5);
c) in terzo luogo, l'inesigibilità del credito se non dopo la soddisfazione delle ragioni dei creditori di CP_3
che sarebbe emersa anche dallo stesso tenore degli accordi consacrati nell'atto di accollo, alla lett. b)2,
P 1 In particolare, anche con l'atto di appello, ribadisce che: “
2.2 Ciò che va in primo luogo evidenziato è che i soggetti CP_ interessati da questa vicenda, ossia e non sono operatori commerciali indipendenti ed estranei CP_3 Parte_1 l'uno all'altro ma, al contrario, fanno parte di un unico e complessivo gruppo societario facente capo a CP_5 CP_ Più in particolare, è controllata da , ma anche e fanno parte del medesimo
[...] CP_5 CP_3 Parte_1 gruppo societario. Per ciò che riguarda , titolare di partecipazione sociale in essa è interamente Parte_1 CP_3 detenuta da , di cui detiene il 45% del capitale sociale”, soggiungendo che: “2.4 Controparte_6 CP_5 Le conseguenze giuridiche di una natura siffatta possono essere colte molto facilmente, ove si consideri che le parti qui in causa sapevano benissimo che il soddisfacimento dell'asserito credito verso sarebbe stato subordinato al CP_3 completamento della procedura di risanamento di quest'ultima ed al pagamento di tutti i creditori terzi;
e che quindi, CP_ molto semplicemente, la supposta creditrice non aveva (e ad oggi non ha) il diritto di esigere il pagamento di tale credito, semplicemente perché ancora non si è verificata la condizione del soddisfacimento degli altri creditori. CP_ Sempre sotto il profilo della esigibilità, la volontà di di essere pagata in anticipo, in contrasto con le intese ben note alle parti e risultanti dagli scambi di corrispondenza che si sono qui prodotti, e la conseguente richiesta di ingiunzione di pagamento relativa a quello stesso credito inesigibile, appaiono in ogni caso contrastanti con l'obbligo di buona fede. Inoltre, deve da ultimo osservarsi che un finanziamento effettuato, benché tramite beni diversi dal denaro, in attuazione di logiche societarie infragruppo, è certamente soggetto alla regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c.; sicché CP_ anche sotto tale profilo la pretesa di è infondata”. P 2 Sempre nell'atto di appello, ribadisce: “Tutto ciò che si è sin qui evidenziato con riferimento all'asserito debito da
“forniture” originariamente gravante su vale ed è replicabile – trattandosi infatti del medesimo debito – anche in CP_3 relazione all'obbligo di rimborso che, nella ricostruzione di controparte, si sarebbe assunta nei confronti di Parte_1 CP_ attraverso “l'atto di accollo” del mese di ottobre 2017.
2.5 Volendo vedere più da vicino i termini di tale accordo di accollo, può osservarsi quanto segue. CP_ Secondo la ricostruzione offerta da in sede monitoria, la scrittura privata sottoscritta da e da ad Parte_1 CP_3CP_ ottobre 2017, contente “l'adesione” da parte di ai sensi dell'art. 1273, primo comma, c.c., dovrebbe essere CP_ considerata alla stregua di un mero “piano di pagamento rateale a cui, dopo averlo concordato con Parte_1 non avrebbe dato esecuzione, legittimando l'accollataria a ritenere l'accollante “decaduta” dal beneficio del termine e tenuta così al pagamento dell'intera somma. Una ricostruzione siffatta, appiattita su logiche di “crediti commerciali” che come abbiamo visto non si attagliano al nostro caso, è del tutto parziale ed unilaterale, non spiegando le vere ragioni per cui le parti sono addivenute al perfezionamento di quell'atto di accollo. Infatti la disponibilità di ad “accollarsi” il debito – si badi bene, comunque non esigibile – di trova Parte_1 CP_3 evidentemente ragione e spiegazione nella finalità di finanziamento (per quanto “indiretto”) e di sostegno finanziario a 4 Pa laddove si prevedeva espressamente che il soddisfacimento del credito di regresso di nei confronti di sarebbe stato subordinato “al rimborso integrale dei debiti di nei confronti del ceto bancario CP_3 CP_3
e dei terzi in essere alla data di asseverazione del piano sottostante al Nuovo Accordo 67 ed oggetto di riscadenziamento in seno a tale accordo”.
In quanto in contrasto con il disposto degli artt. 2467, 2497 quinquies c.c. e 1273 c.c., veniva in ogni caso eccepita la nullità dell'atto di accollo in data 6 ottobre 2017.
Nel giudizio di opposizione così radicato, si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto CP_1
del tutto destituita di fondamento, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà a norma dell'art. 648 c.p.c.
Più in particolare, rilevava: CP_1
a) che il credito azionato in via monitoria doveva intendersi, nonostante le contestazioni sollevate da Pa
pienamente dimostrato per iscritto a norma dell'art. 633 c.c., atteso che lo stesso era stato Pa riconosciuto da in seno all'atto di accollo 6 ottobre 2017, con assunzione di precisi impegni di pagamento (non rispettati) aventi gli effetti previsti dall'art. 1988 c.c.; atteso che aveva CP_3
provveduto spontaneamente al pagamento di € 86.790,50, non sollevando alcuna contestazione né in ordine all'importo della fornitura, né tanto meno all'avvenuta consegna della merce, riconoscendo
Pa per facta concludentia l'esistenza e soprattutto, l'esigibilità del credito;
anche da parte di dopo l'assunzione del debito si era effettuato, ripetutamente, riconoscimento per iscritto del debito CP_3
nei confronti di come risultante dalla corrispondenza prodotta agli atti (docc. 6 e 7); CP_1
b) del tutto fantasiosa ed indimostrata era l'allegata natura di finanziamento infragruppo dell'operazione di acquisto conclusa da nell'interesse di Infatti aveva documentato CP_1 CP_3 CP_1
sia il proprio acquisto della merce destinata a presso il fornitore terzo LE, sia gli ordini di CP_3
acquisto inoltrati da a docc. n. 15, 16 e 17 del fascicolo monitorio), senza che mai, in detti CP_3 CP_1
favore di del tutto analoga alla finalità che come visto aveva caratterizzato la fornitura di materie prime da parte CP_3CP_ di Tale finalità di sostegno finanziario a favore del soggetto “accollato” trova conferma nello stesso tenore testuale dell'atto di accollo (doc. 6 fascicolo di primo grado), che nella sua lettera (b) disciplina gli impegni assunti dall'accollante
( ) verso l'accollato ( , prevedendosi espressamente che il soddisfacimento del credito di regresso di Parte_1 CP_3 [...]
nei confronti di sarebbe stato subordinato “al rimborso integrale dei debiti di nei confronti del ceto Pt_1 CP_3 CP_3 bancario e dei terzi in essere alla data di asseverazione del piano sottostante al Nuovo Accordo 67 ed oggetto di riscadenziamento in seno a tale accordo”.
2.6 Del tutto evidente è allora la funzione dell'atto di accollo in esame, che può essere schematicamente riportata come segue:
•stante la situazione di grave crisi economico-finanziaria in cui versava all'origine del finanziamento “in natura” CP_3CP_ da parte di he si è esposto supra, anche è intervenuta per sostenere finanziariamente stipulando Parte_1 CP_3CP_ l'atto di accollo rispetto al quale ha manifestato la propria adesione;
•tale finalità di finanziamento trova esplicita e testuale conferma nello stesso testo dell'accollo, alla lettera (b) sopra citata. 5 documenti, si facesse alcun riferimento ad una diversa finalità, nella specie finanziaria, Pa dell'operazione. Anche nella corrispondenza successiva, intervenuta con e con , il debito CP_3 per la fornitura era più volte riconosciuto (in particolare docc. 6 e 7 del fascicolo monitorio), ed anzi, esso veniva parzialmente onorato da e perfino nel medesimo atto di accollo, tale asserita CP_3
finalità non era mai stata enunciata;
c) era del pari da ritenersi infondata la tesi per cui ai sensi del punto b dell'atto di accollo si sarebbe Pa statuito, data la convenzionale postergazione della soddisfazione delle ragioni di regresso di nei confronti di un medesimo effetto di postergazione nei confronti di in quanto tale CP_3 CP_1
Pa pattuizione era da riferirsi, chiaramente, ai soli rapporti interni tra e senza svolgere nessun CP_3 effetto, costitutivo o anche solo ricognitivo, nei confronti di CP_1
Con ordinanza in data 30 novembre 2022, il Giudice, ritenuta l'opposizione non fondata né su prova scritta, né di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, precisate le conclusioni, con sentenza n. 6223/2024 in data 15 luglio 2024 Il Tribunale di AN rigettava Pa l'opposizione proposta da osservando e rilevando:
Pa (i) con riferimento al primo motivo di opposizione, che contrariamente a quanto lamentato da veva CP_1
fornito prova scritta del proprio credito, dimostrante altresì la corretta esecuzione da parte di CP_1 dell'obbligazione di consegna della merce (nelle fatture di acquisto, veniva indicata la sede di come CP_3
luogo della consegna). Inoltre, il debito era stato ripetutamente riconosciuto sia da (quest'ultima anche CP_3
Pa per comportamento concludente), sia da
(ii) con riferimento al secondo motivo di opposizione, si riteneva infondata la prospettazione di natura finanziaria dell'operazione effettuata da atteso che tale natura mai era stata dedotta dalle parti in CP_1
tutte le evidenze documentali già citate (doc.
4-5 opponente); inoltre, si escludeva la ricorrenza dei requisiti e dei presupposti di applicazione dell'art. 2467 c.c., trattandosi di norma riferita al finanziamento soci inapplicabile al caso di specie, posto che la pretesa “finanziante” non era socia di CP_1 CP_3
Pa (i) con riferimento al terzo motivo di opposizione con cui aveva contestato l'inesigibilità del credito come da punto b) dell'atto di accollo, la sentenza osservava che tale previsione era piuttosto riferita al credito di Pa regresso insorgendo, per effetto del pagamento, in capo a nei confronti di e non al diverso profilo CP_3
della posta debitoria accollata in favore di CP_1
Pa Con atto di citazione in appello notificato in data 16 settembre 2024, proponeva appello avverso la sentenza in oggetto, formulando due motivi di appello:
Pa con il primo motivo, contestava la violazione dell'art. 633 c.p.c., sotto il profilo della mancanza di prova scritta del credito di che non avrebbe fornito prova dell'effettiva consegna della merce dalla medesima CP_1
6 Pa acquistata. A detta di nessun valore potrebbe attribuirsi ai riconoscimenti di debito effettuati da CP_3
Pa prima e da poi, né, al riguardo, potrebbe richiamarsi l'atto di accollo;
Pa con il secondo motivo, contestava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., anche in relazione a quanto disposto dall'art. 67 terzo comma, lett. d) L.F., per non aver riconosciuto la natura finanziaria dell'operazione, e conseguentemente, l'inesigibilità del credito di atteso che i legami CP_1
infragruppo tra le società ne avrebbero invece determinato la postergazione, espressamente pattuita al punto b) dell'accollo, ai pagamenti delle banche e dei creditori tutti da parte di In particolare, data la CP_3
rappresentazione dei complessivi rapporti tra le parti (nell'atto di opposizione, si faceva presente che CP_1
Pa era controllata di , ma che anche e facevano parte del medesimo gruppo, circostanze CP_5 CP_3 che erano note alla controparte, e che, pertanto, la stessa non poteva ignorare le finalità dell'intervento di a supporto di , era da ritenersi nullo l'atto di accollo in questione, in quanto in aperta violazione CP_1 CP_3
degli artt. 2467, 2497 quinquies e 1273 c.c.
La parte appellante insisteva dunque per la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e per la riforma della sentenza anche in punto spese.
Nel giudizio di gravame si è costituita opponendosi all'accoglimento del gravame, di cui rilevava la CP_1
completa infondatezza in fatto e diritto, chiedendo dunque la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese del grado. Si opponeva alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Con ordinanza in data 26 febbraio 2025, questa Corte, rilevando la non evidente fondatezza del gravame e la genericità delle rappresentazioni effettuate dall'appellante in ordine al requisito del periculum, ha respinto l'istanza di sospensiva e fissato udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c., previo deposito di conclusioni e atti difensivi.
***
L'appello, ad avviso di questa Corte, è infondato.
Pa Inconsistenti sono le doglianze sollevate da , con il primo motivo di appello, in ordine alla prova del credito
Pa azionato da Invero, l'impegno assunto da di onorare il debito residuo di nei confronti di CP_1 CP_3 CP_1
emerge chiaramente dal tenore dell'atto di accollo del 6 ottobre 2017, più volte richiamato;
che la consegna della merce sia stata effettuata regolarmente a favore della debitrice accollata emerge chiaramente da CP_3
un compendio di elementi documentali e logici convergenti, come in primo luogo l'indicazione, nelle fatture emesse dalla fornitrice della merce LE, dell'indirizzo di per la consegna della merce, ma CP_3 soprattutto, nell'avvenuto spontaneo pagamento, da parte di di una porzione rilevante del CP_3 corrispettivo della fornitura, senza muovere alcuna eccezione né sulla avvenuta ricezione di quest'ultima.
7 Inoltre, sia nell'atto di accollo, sia nella corrispondenza intervenuta tra le parti, sia prima (docc. n. 4 e 5 CP_1
sia dopo l'acquisto, mai era stato fatto alcun riferimento al fatto che la fornitura procurata da CP_1 anticipandone il pagamento a LE, avesse natura di finanziamento in favore di Ed anzi, nel CP_3 documento n. 4, contestuale all'operazione di acquisto, il dr. per ribadisce a la volontà di CP_7 CP_1 CP_3
ottenere dalla stessa, quanto prima, il pagamento della fornitura.
Quanto al secondo motivo di appello, che ripropone, sostanzialmente, i motivi secondo e terzo dell'opposizione a decreto ingiuntivo già rigettata, valga osservare che non vi sono elementi di sorta per accedere alla tesi, smentita sia da argomenti logici, ma soprattutto dalle evidenze documentali in atti, che l'acquisto di merci cui provvedeva nell'interesse di presso LE, emettendo poi fattura nei CP_1 CP_3 confronti di rappresentasse non un ordinario rapporto di fornitura (sebbene strutturato tenendo conto CP_3
della difficoltà finanziaria di e rendendosi in qualche modo intermediario di maggior solidità nei CP_3
confronti della fornitrice), bensì mascherasse o comunque costituisse un finanziamento.
Smentisce chiaramente tale tesi la circostanza che emetteva regolare fattura di vendita nei confronti di CP_1
con compenso maggiorato per l'attività di mediazione, ed intimava alla stessa di provvedere al CP_3
pagamento nel volgere di breve tempo (doc. n. 4).
In più, valga osservare, con carattere assorbente, che non era socia di né tanto meno o CP_1 CP_3 CP_3 esercitavano attività di direzione e controllo l'una nei confronti dell'altra (essendo noto che, ai sensi CP_1
dell'art. 2497 quinquies c.c. “Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467”
e che tale ultima disposizione recita: “ll rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”).
Pa Ma ugualmente, anche a voler superare le alquanto generiche argomentazioni spese da in ordine alla pretesa appartenenza di tutte le società coinvolte nell'operazione ad un medesimo gruppo, con riferimento alla soddisfazione del requisito soggettivo della fattispecie3, sta di fatto che, per aversi postergazione, non soltanto occorre che sia soddisfatto il precitato requisito soggettivo, ma occorre altresì, sotto il profilo
“oggettivo”, che il finanziamento sia fatto in presenza di una situazione patrimoniale della società beneficiaria del finanziamento in cui si sarebbe profilata – piuttosto – la necessità di un conferimento.
Infatti, resta pur sempre indispensabile, affinché possano ricorrere gli estremi della postergazione ex lege, che il finanziamento, in qualsiasi forma, avvenga in una situazione patrimoniale di tale squilibrio da giustificare, in luogo di un finanziamento, un conferimento.
In questo senso si è già pronunciata questa Corte, che con sentenza n. 1453 del 4 maggio 2022, ha così chiaramente delineato il presupposto “oggettivo” della postergazione, da provarsi con onere di completa ed esaustiva allegazione e dimostrazione da parte del debitore deducente (grassetto inserito dal redattore della presente sentenza):
“Evidente, infatti, è la carenza di prova e, prima ancora, di allegazione da parte dell'appellante, che permea la presente controversia e che investe tutti i motivi di appello proposti.
Ed invero, il nucleo centrale della fattispecie in esame attiene alla individuazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2467, 2° comma c.c., presupposti che la stessa norma esplicita essere desumibili dalla presenza, nel momento in cui è stato concesso il finanziamento, di una situazione di “eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” ovvero di una “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Come già correttamente evidenziato dal Tribunale, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le altre, Cass. n. 12994/19), la postergazione disciplinata dall'art. 2467 c.c. opera certamente quando si apre un concorso formale con altri creditori sociali, ma può essere riscontrata, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, anche durante il corso della vita della società, dando così origine ad una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, che varrà sino a quando non sarà superata la situazione prevista dalla norma. Riferisce la sentenza della
Cassazione sopra citata “ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare
Il complesso normativo tende infatti ad impedire, sanzionandolo con la postergazione, il comportamento della capogruppo (ma per quanto si è visto, anche delle società consorelle, e perfino nell'ipotesi inversa a quella prevista dalla norma, della controllata o sottoposta) che ponga in essere operazioni di finanziamento dannose per i creditori esterni di taluna società diretta e coordinata, imponendo ai finanziatori interni al gruppo la sopportazione prioritaria del rischio di dissesto dell'ente beneficiario la cui situazione finanziaria all'atto dell'erogazione sia a rischio di crisi (in quanto si qualifichi per la risultanza di “un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto”, oppure sia tale da far ritenere “ragionevole un conferimento”) e dunque, intervenga direttamente o in direttamente mediante forme di erogazione non neutrali rispetto alla posizione degli altri creditori (finanziamenti in luogo di conferimenti, o anche di versamenti non soggetti a vincolo di restituzione o con diritto alla restituzione convenzionalmente subordinato alla generalità degli altri creditori). 9 mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi”.
Ai fini della valutazione della fondatezza della proposta eccezione di postergazione è pertanto necessario, in primis, verificare la sussistenza delle condizioni della postergazione legale al momento dell'erogazione del finanziamento, oltre che la loro persistenza sino al momento della richiesta di restituzione.
L'onere della prova dell'esistenza e permanenza della causa di inesigibilità del credito grava sulla società debitrice, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito (Cass. n. 12994/19).
La base da cui partire per consentire all'interprete di effettuare le necessarie valutazioni è, quindi,
l'accertamento dell'epoca in cui sono stati eseguiti i contestati finanziamenti”.
Alla luce dei suenunciati principi, cui questa Corte intende dare continuità, emerge ictu oculi come la rappresentazione dello stato di crisi finanziaria di al momento della concessione del preteso CP_3
finanziamento (vale a dire al momento della fornitura procurata dal non è assolutamente dimostrato. CP_1
Pa Se vi sono elementi per apprezzare uno stato di crisi finanziaria di al momento dell'intervento di CP_3
con il precitato atto di accollo, risalente all'ottobre 2017, desumibile dal riferimento contenuto nel predetto atto al “Nuovo accordo 67”, sta di fatto che nessuna prova circa una situazione di conclamato sbilancio Pa patrimoniale di è stata fornita da con riferimento all'epoca della fornitura, risalente ad oltre due CP_3 anni prima: in particolare, non è nota la precisa situazione patrimoniale di all'epoca della fornitura, e CP_3
più in particolare, non è dimostrato che la situazione di – ancorché si potesse ammettere che la stessa CP_3
versasse in momentanea situazione di illiquidità, tant'è che pretende il pagamento in tempi brevi CP_1
dell'intero importo anticipato - fosse di tale gravità da rendere necessari conferimenti (per ripianare perdite che avevano intaccato il capitale sociale).
Pa Piuttosto, è ascrivibile a (socia l'intento di finanziare la partecipata intervenendo in suo aiuto due Pt_2
anni più tardi, con il precitato accollo del 6 ottobre 2017, che coerentemente a quanto sopra illustrato,
Pa contiene un accordo convenzionale di postergazione del regresso alla soddisfazione dei creditori CP_3
P CP_ 4 Precisamente, possiede la seguente partecipazione al capitale sociale di in comunione con altri, come risulta CP_ dalla visura camerale prodotta da al doc. 18: Quota di nominali: 1.182.327,20 EURO di cui versati: 1.182.327,20
Parte_1 Codice fiscale: P.IVA_1 Tipo di diritto: PROPRIETA' Domicilio del titolare o rappresentante comune MI (MI) VIALE PREMUDA 46 cap 20129 ACERBIS IR NN
Codice fiscale: C.F._5 10 Volendo, per completezza, data l'esaustività della sopra estesa motivazione, affrontare anche i profili di Pa doglianza sollevati da con riferimento all'atto di accollo del 6 ottobre 2017, e fondati sulla lettera dell'art. 1273 c.c., valga osservare che:
in primo luogo, che il riferimento, contenuto nel quarto comma dell'art. 1273 c.c., alle eccezioni opponibili dall'accollante e relative ai rapporti tra debitore accollato e creditore, non si attagliano al caso di specie, in Pa cui la rinuncia al regresso era convenzionale e riguardava unicamente i rapporti tra e la prima CP_3
partecipante al capitale sociale della seconda;
in secondo luogo, perché l'operazione intervenuta tra le parti (BC – terzo rispetto alle parti, ha proposto al creditore di assumere il debito di con liberazione di quest'ultima) rientra piuttosto nel CP_1 CP_3 paradigma normativo dell'art. 1972 c.c.5, con la conseguenza che , a norma dell'art. 1972 secondo comma
Pa c.c., non possono essere opposte da a le eccezioni derivanti dal suo rapporto specifico con CP_1 CP_3
(nella specie, accordo di postergazione).
Conclusivamente, l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato, conseguendone la condanna di parte appellante alle spese del grado, liquidate in base al valore di causa e applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e smi, sulla scorta dell'attività difensiva compiuta.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AN, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da avverso la sentenza n. 7035/2024 del Tribunale di AN, Sezione Quinta Civile, Parte_1
pubblicata il 15 luglio 2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Tipo di diritto:
[...]
Parte_3 Codice fiscale: P.IVA_3 Tipo di diritto: PEGNO
11 - condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1
del presente grado di giudizio, che liquida, per l'intero, in € 9.991,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
AN, 10 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Dott.ssa Alessandra Arceri
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Invero, sotto tale profilo, potrebbe osservarsi che dottrina e giurisprudenza, in ragione della ratio normativa della postergazione, accolgono una nozione alquanto ampia di finanziamento del socio, e di finanziamento effettuato da parte di società esercente l'attività di direzione e controllo, affermando che il principio di postergazione sia estensibile al di là dei requisiti soggettivi apparentemente rigorosamente segnati dal tenore letterale della norma, comprendendo in sé, secondo l'opinione preferibile, i prestiti: (i) effettuati dalla capogruppo a favore della società eterodiretta, (ii) fra società “sorelle” (c.d.“cross-stream”),
(iii) erogati da una “controllata inferiore” ad una “controllata superiore” (c.d. “up-stream intermedi”). 8 5 Art. 1272. (Espromissione).
Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, e' obbligato in solido col debitore originario,se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.
Se non si e' convenuto diversamente, il terzo non puo' opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.
Puo' opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non puo' opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MI
Composta dai seguenti Consiglieri:
dott.ssa Alessandra Arceri Presidente rel.
dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
dott.ssa Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2555/2024 RG promossa con atto di citazione in appello da:
con sede legale in (20129) AN (MI), viale Premuda n. 46, codice fiscale e numero di Parte_1
iscrizione al Registro delle Imprese di AN , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, con gli Avv.ti Matteo Treccani e Andrea Casà (di seguito “ ”), che la rappresentano e Parte_1
difendono come da mandato in atti, elettivamente domiciliata presso il loro studio in AN, via Dante n. 9;
- appellante –
Nei confronti di
con sede legale in (23807) Merate (LC), via IV Novembre, 2, C.F. e numero di iscrizione al CP_1
Registro delle Imprese di Como-Lecco in persona dell'Amministratore Delegato e legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore Dott. (C.F. , nato a [...] il 22 Controparte_2 C.F._1
giugno 1960, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Ettore Consalvi (C.F.
- PEC: , Alessandro Villani (C.F. C.F._2 Email_1
– pec: ed Elena Andrich (C.F. C.F._3 Email_2
1 – pec: , tutti del Foro di AN, presso lo studio C.F._4 Email_3
dei quali è elettivamente domiciliata in (20121) AN, via Fatebenefratelli 14;
- appellata -
In punto a: per la riforma della sentenza n. 7035/2024 del Tribunale di AN, Sezione Quinta Civile, G.U.
Dott.ssa Caterina Spinnler, pubblicata il 15 luglio 2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via istruttoria, ammettere le istanze di prova orale formulate da con la propria memoria ex Parte_1 art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.;
- Nel merito, in via preliminare, in riforma della sentenza n. 7035/2024 del Tribunale di AN, qui impugnata ed in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità del d.i. opposto, sotto il profilo Pa dell'art. 633 e ss. c.p.c. e per l'effetto accogliere l'opposizione a d.i. promossa da per le Parte_1
ragioni esposte in atti;
- Nel merito, in riforma della sentenza n. 7035/2024 del Tribunale di AN, qui impugnata ed in accoglimento del secondo motivo di appello, previo accertamento della natura postergata del debito di CP_3 ai sensi degli artt. 2467 e 2497 quinquies, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia parziale dell'atto di accollo di , ovvero, in subordine, l'inapplicabilità e l'inefficacia del medesimo atto di accollo, nella Parte_1
parte in cui prevede l'obbligo di rimborso dell'asserito debito di ovvero, in ulteriore subordine, CP_3
dichiarare inesigibile, ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies, anche in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c., il debito di oggetto del presente giudizio per le ragioni esposte in atti;
per l'effetto, accertare e Parte_1
dichiarare che nulla è dovuto da a favore di e pertanto dichiarare nullo, annullare o Parte_1 CP_1
comunque revocare il d.i. opposto, per le ragioni esposte in atti;
- In ogni caso, condannare lla integrale rifusione a favore dell'appellante delle spese di lite, comprensive CP_1
sia di quelle del giudizio di primo grado che dell'appello, ponendo altresì a carico di le spese del CP_1
procedimento monitorio”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO
2 - Respingere integralmente l'appello promosso da in quanto totalmente infondato in Parte_1
fatto ed in diritto, e confermare integralmente le statuizioni della sentenza resa dal Tribunale di AN,
Sezione Quinta Civile, G.U. Dott.ssa Caterina Spinnler, n. 7035/2024 del 15 luglio 2024, per tutti i motivi
dedotti in atti;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente procedimento e del precedente grado di
giudizio, oltre a Spese Generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione
della sentenza”.
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 2 maggio 2022, Parte_1
Pa (d'ora in avanti, per brevità, impugnava il decreto ingiuntivo emesso in data 26 gennaio 2022, con cui il
Tribunale di AN, in integrale accoglimento del ricorso depositato da (d'ora in avanti, per CP_1 brevità, in data 23 dicembre 2022, ingiungeva a di pagare l'importo di Euro 162.719,30, CP_1 Parte_1 oltre interessi come da domanda, nonché le spese del procedimento monitorio, quale credito vantato da in relazione ad atto di accollo in data 9 ottobre 2017 (doc. n. 7 ricorso monitorio, doc. n. 6 di parte CP_1
Pa appellante), con cui aveva assunto su di sé l'obbligo di provvedere al pagamento dell'importo di €
162.719,30, quale residuo debito della società, dalla stessa partecipata, (d'ora in avanti , CP_4 CP_3
dell'originario importo di € 249.509,80, nei confronti di e relativo a fornitura di merci (spugna di titanio) CP_1
che aveva acquisito presso la produttrice LE EN AG (d'ora in avanti, per brevità, LE), CP_1 applicando alla fornitura una maggiorazione del 5% per l'intermediazione.
BC rassegnava le seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità del d.i. opposto, sotto il profilo dell'art. 633 e ss. c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito: accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia parziale dell'atto di accollo di , ovvero, Parte_1 in subordine, l'inapplicabilità e l'inefficacia del medesimo atto di accollo, nella parte in cui prevede l'obbligo di rimborso dell'asserito debito di per le ragioni esposte in narrativa;
per l'effetto, accertare e dichiarare CP_3 che nulla è dovuto da a favore di pertanto dichiarare nullo, annullare o comunque revocare Parte_1 CP_1 il d.i. opposto, per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito, in ogni caso, rigettare le domande di in quanto del tutto infondate, in fatto e in diritto, per CP_1 le ragioni esposte in narrativa;
- in rito, in ogni caso, respingere in quanto infondata richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al d.i. eventualmente avanzata dalla convenuta opposta in sede di prima udienza;
- in ogni caso, condannare all'integrale rifusione delle spese di lite in favore di , ponendo CP_1 Parte_1 altresì a suo carico le spese del procedimento monitorio”.
3 Pa A fondamento dell'opposizione, sosteneva:
a) la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto totalmente carente dal punto di vista documentale, non avendo né dimostrato di aver effettivamente consegnato la merce, né chiarito il titolo della CP_1 propria pretesa, che non avrebbe rinvenuto la propria causa in un ordinario rapporto di fornitura commerciale, trattandosi invece di un'operazione di finanziamento intragruppo, come meglio esplicato in prosieguo;
b) l'inesigibilità del credito, in quanto l'acquisto di merci effettuato da n favore di avrebbe avuto CP_1 CP_3
l'esclusivo fine di procurare anticipazioni e dunque sostegno finanziario a favore di quest'ultima, configurandosi pertanto quale operazione di finanziamento tra società appartenenti allo stesso gruppo1; conseguentemente, il credito di vrebbe dovuto reputarsi inesigibile, secondo quanto previsto dagli CP_1
artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., trattandosi di credito postergato ex lege, circostanza che sarebbe emersa anche dalla corrispondenza intervenuta tra le parti (in particolare, docc. n. 4 e 5);
c) in terzo luogo, l'inesigibilità del credito se non dopo la soddisfazione delle ragioni dei creditori di CP_3
che sarebbe emersa anche dallo stesso tenore degli accordi consacrati nell'atto di accollo, alla lett. b)2,
P 1 In particolare, anche con l'atto di appello, ribadisce che: “
2.2 Ciò che va in primo luogo evidenziato è che i soggetti CP_ interessati da questa vicenda, ossia e non sono operatori commerciali indipendenti ed estranei CP_3 Parte_1 l'uno all'altro ma, al contrario, fanno parte di un unico e complessivo gruppo societario facente capo a CP_5 CP_ Più in particolare, è controllata da , ma anche e fanno parte del medesimo
[...] CP_5 CP_3 Parte_1 gruppo societario. Per ciò che riguarda , titolare di partecipazione sociale in essa è interamente Parte_1 CP_3 detenuta da , di cui detiene il 45% del capitale sociale”, soggiungendo che: “2.4 Controparte_6 CP_5 Le conseguenze giuridiche di una natura siffatta possono essere colte molto facilmente, ove si consideri che le parti qui in causa sapevano benissimo che il soddisfacimento dell'asserito credito verso sarebbe stato subordinato al CP_3 completamento della procedura di risanamento di quest'ultima ed al pagamento di tutti i creditori terzi;
e che quindi, CP_ molto semplicemente, la supposta creditrice non aveva (e ad oggi non ha) il diritto di esigere il pagamento di tale credito, semplicemente perché ancora non si è verificata la condizione del soddisfacimento degli altri creditori. CP_ Sempre sotto il profilo della esigibilità, la volontà di di essere pagata in anticipo, in contrasto con le intese ben note alle parti e risultanti dagli scambi di corrispondenza che si sono qui prodotti, e la conseguente richiesta di ingiunzione di pagamento relativa a quello stesso credito inesigibile, appaiono in ogni caso contrastanti con l'obbligo di buona fede. Inoltre, deve da ultimo osservarsi che un finanziamento effettuato, benché tramite beni diversi dal denaro, in attuazione di logiche societarie infragruppo, è certamente soggetto alla regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c.; sicché CP_ anche sotto tale profilo la pretesa di è infondata”. P 2 Sempre nell'atto di appello, ribadisce: “Tutto ciò che si è sin qui evidenziato con riferimento all'asserito debito da
“forniture” originariamente gravante su vale ed è replicabile – trattandosi infatti del medesimo debito – anche in CP_3 relazione all'obbligo di rimborso che, nella ricostruzione di controparte, si sarebbe assunta nei confronti di Parte_1 CP_ attraverso “l'atto di accollo” del mese di ottobre 2017.
2.5 Volendo vedere più da vicino i termini di tale accordo di accollo, può osservarsi quanto segue. CP_ Secondo la ricostruzione offerta da in sede monitoria, la scrittura privata sottoscritta da e da ad Parte_1 CP_3CP_ ottobre 2017, contente “l'adesione” da parte di ai sensi dell'art. 1273, primo comma, c.c., dovrebbe essere CP_ considerata alla stregua di un mero “piano di pagamento rateale a cui, dopo averlo concordato con Parte_1 non avrebbe dato esecuzione, legittimando l'accollataria a ritenere l'accollante “decaduta” dal beneficio del termine e tenuta così al pagamento dell'intera somma. Una ricostruzione siffatta, appiattita su logiche di “crediti commerciali” che come abbiamo visto non si attagliano al nostro caso, è del tutto parziale ed unilaterale, non spiegando le vere ragioni per cui le parti sono addivenute al perfezionamento di quell'atto di accollo. Infatti la disponibilità di ad “accollarsi” il debito – si badi bene, comunque non esigibile – di trova Parte_1 CP_3 evidentemente ragione e spiegazione nella finalità di finanziamento (per quanto “indiretto”) e di sostegno finanziario a 4 Pa laddove si prevedeva espressamente che il soddisfacimento del credito di regresso di nei confronti di sarebbe stato subordinato “al rimborso integrale dei debiti di nei confronti del ceto bancario CP_3 CP_3
e dei terzi in essere alla data di asseverazione del piano sottostante al Nuovo Accordo 67 ed oggetto di riscadenziamento in seno a tale accordo”.
In quanto in contrasto con il disposto degli artt. 2467, 2497 quinquies c.c. e 1273 c.c., veniva in ogni caso eccepita la nullità dell'atto di accollo in data 6 ottobre 2017.
Nel giudizio di opposizione così radicato, si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto CP_1
del tutto destituita di fondamento, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà a norma dell'art. 648 c.p.c.
Più in particolare, rilevava: CP_1
a) che il credito azionato in via monitoria doveva intendersi, nonostante le contestazioni sollevate da Pa
pienamente dimostrato per iscritto a norma dell'art. 633 c.c., atteso che lo stesso era stato Pa riconosciuto da in seno all'atto di accollo 6 ottobre 2017, con assunzione di precisi impegni di pagamento (non rispettati) aventi gli effetti previsti dall'art. 1988 c.c.; atteso che aveva CP_3
provveduto spontaneamente al pagamento di € 86.790,50, non sollevando alcuna contestazione né in ordine all'importo della fornitura, né tanto meno all'avvenuta consegna della merce, riconoscendo
Pa per facta concludentia l'esistenza e soprattutto, l'esigibilità del credito;
anche da parte di dopo l'assunzione del debito si era effettuato, ripetutamente, riconoscimento per iscritto del debito CP_3
nei confronti di come risultante dalla corrispondenza prodotta agli atti (docc. 6 e 7); CP_1
b) del tutto fantasiosa ed indimostrata era l'allegata natura di finanziamento infragruppo dell'operazione di acquisto conclusa da nell'interesse di Infatti aveva documentato CP_1 CP_3 CP_1
sia il proprio acquisto della merce destinata a presso il fornitore terzo LE, sia gli ordini di CP_3
acquisto inoltrati da a docc. n. 15, 16 e 17 del fascicolo monitorio), senza che mai, in detti CP_3 CP_1
favore di del tutto analoga alla finalità che come visto aveva caratterizzato la fornitura di materie prime da parte CP_3CP_ di Tale finalità di sostegno finanziario a favore del soggetto “accollato” trova conferma nello stesso tenore testuale dell'atto di accollo (doc. 6 fascicolo di primo grado), che nella sua lettera (b) disciplina gli impegni assunti dall'accollante
( ) verso l'accollato ( , prevedendosi espressamente che il soddisfacimento del credito di regresso di Parte_1 CP_3 [...]
nei confronti di sarebbe stato subordinato “al rimborso integrale dei debiti di nei confronti del ceto Pt_1 CP_3 CP_3 bancario e dei terzi in essere alla data di asseverazione del piano sottostante al Nuovo Accordo 67 ed oggetto di riscadenziamento in seno a tale accordo”.
2.6 Del tutto evidente è allora la funzione dell'atto di accollo in esame, che può essere schematicamente riportata come segue:
•stante la situazione di grave crisi economico-finanziaria in cui versava all'origine del finanziamento “in natura” CP_3CP_ da parte di he si è esposto supra, anche è intervenuta per sostenere finanziariamente stipulando Parte_1 CP_3CP_ l'atto di accollo rispetto al quale ha manifestato la propria adesione;
•tale finalità di finanziamento trova esplicita e testuale conferma nello stesso testo dell'accollo, alla lettera (b) sopra citata. 5 documenti, si facesse alcun riferimento ad una diversa finalità, nella specie finanziaria, Pa dell'operazione. Anche nella corrispondenza successiva, intervenuta con e con , il debito CP_3 per la fornitura era più volte riconosciuto (in particolare docc. 6 e 7 del fascicolo monitorio), ed anzi, esso veniva parzialmente onorato da e perfino nel medesimo atto di accollo, tale asserita CP_3
finalità non era mai stata enunciata;
c) era del pari da ritenersi infondata la tesi per cui ai sensi del punto b dell'atto di accollo si sarebbe Pa statuito, data la convenzionale postergazione della soddisfazione delle ragioni di regresso di nei confronti di un medesimo effetto di postergazione nei confronti di in quanto tale CP_3 CP_1
Pa pattuizione era da riferirsi, chiaramente, ai soli rapporti interni tra e senza svolgere nessun CP_3 effetto, costitutivo o anche solo ricognitivo, nei confronti di CP_1
Con ordinanza in data 30 novembre 2022, il Giudice, ritenuta l'opposizione non fondata né su prova scritta, né di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, precisate le conclusioni, con sentenza n. 6223/2024 in data 15 luglio 2024 Il Tribunale di AN rigettava Pa l'opposizione proposta da osservando e rilevando:
Pa (i) con riferimento al primo motivo di opposizione, che contrariamente a quanto lamentato da veva CP_1
fornito prova scritta del proprio credito, dimostrante altresì la corretta esecuzione da parte di CP_1 dell'obbligazione di consegna della merce (nelle fatture di acquisto, veniva indicata la sede di come CP_3
luogo della consegna). Inoltre, il debito era stato ripetutamente riconosciuto sia da (quest'ultima anche CP_3
Pa per comportamento concludente), sia da
(ii) con riferimento al secondo motivo di opposizione, si riteneva infondata la prospettazione di natura finanziaria dell'operazione effettuata da atteso che tale natura mai era stata dedotta dalle parti in CP_1
tutte le evidenze documentali già citate (doc.
4-5 opponente); inoltre, si escludeva la ricorrenza dei requisiti e dei presupposti di applicazione dell'art. 2467 c.c., trattandosi di norma riferita al finanziamento soci inapplicabile al caso di specie, posto che la pretesa “finanziante” non era socia di CP_1 CP_3
Pa (i) con riferimento al terzo motivo di opposizione con cui aveva contestato l'inesigibilità del credito come da punto b) dell'atto di accollo, la sentenza osservava che tale previsione era piuttosto riferita al credito di Pa regresso insorgendo, per effetto del pagamento, in capo a nei confronti di e non al diverso profilo CP_3
della posta debitoria accollata in favore di CP_1
Pa Con atto di citazione in appello notificato in data 16 settembre 2024, proponeva appello avverso la sentenza in oggetto, formulando due motivi di appello:
Pa con il primo motivo, contestava la violazione dell'art. 633 c.p.c., sotto il profilo della mancanza di prova scritta del credito di che non avrebbe fornito prova dell'effettiva consegna della merce dalla medesima CP_1
6 Pa acquistata. A detta di nessun valore potrebbe attribuirsi ai riconoscimenti di debito effettuati da CP_3
Pa prima e da poi, né, al riguardo, potrebbe richiamarsi l'atto di accollo;
Pa con il secondo motivo, contestava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., anche in relazione a quanto disposto dall'art. 67 terzo comma, lett. d) L.F., per non aver riconosciuto la natura finanziaria dell'operazione, e conseguentemente, l'inesigibilità del credito di atteso che i legami CP_1
infragruppo tra le società ne avrebbero invece determinato la postergazione, espressamente pattuita al punto b) dell'accollo, ai pagamenti delle banche e dei creditori tutti da parte di In particolare, data la CP_3
rappresentazione dei complessivi rapporti tra le parti (nell'atto di opposizione, si faceva presente che CP_1
Pa era controllata di , ma che anche e facevano parte del medesimo gruppo, circostanze CP_5 CP_3 che erano note alla controparte, e che, pertanto, la stessa non poteva ignorare le finalità dell'intervento di a supporto di , era da ritenersi nullo l'atto di accollo in questione, in quanto in aperta violazione CP_1 CP_3
degli artt. 2467, 2497 quinquies e 1273 c.c.
La parte appellante insisteva dunque per la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e per la riforma della sentenza anche in punto spese.
Nel giudizio di gravame si è costituita opponendosi all'accoglimento del gravame, di cui rilevava la CP_1
completa infondatezza in fatto e diritto, chiedendo dunque la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese del grado. Si opponeva alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Con ordinanza in data 26 febbraio 2025, questa Corte, rilevando la non evidente fondatezza del gravame e la genericità delle rappresentazioni effettuate dall'appellante in ordine al requisito del periculum, ha respinto l'istanza di sospensiva e fissato udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c., previo deposito di conclusioni e atti difensivi.
***
L'appello, ad avviso di questa Corte, è infondato.
Pa Inconsistenti sono le doglianze sollevate da , con il primo motivo di appello, in ordine alla prova del credito
Pa azionato da Invero, l'impegno assunto da di onorare il debito residuo di nei confronti di CP_1 CP_3 CP_1
emerge chiaramente dal tenore dell'atto di accollo del 6 ottobre 2017, più volte richiamato;
che la consegna della merce sia stata effettuata regolarmente a favore della debitrice accollata emerge chiaramente da CP_3
un compendio di elementi documentali e logici convergenti, come in primo luogo l'indicazione, nelle fatture emesse dalla fornitrice della merce LE, dell'indirizzo di per la consegna della merce, ma CP_3 soprattutto, nell'avvenuto spontaneo pagamento, da parte di di una porzione rilevante del CP_3 corrispettivo della fornitura, senza muovere alcuna eccezione né sulla avvenuta ricezione di quest'ultima.
7 Inoltre, sia nell'atto di accollo, sia nella corrispondenza intervenuta tra le parti, sia prima (docc. n. 4 e 5 CP_1
sia dopo l'acquisto, mai era stato fatto alcun riferimento al fatto che la fornitura procurata da CP_1 anticipandone il pagamento a LE, avesse natura di finanziamento in favore di Ed anzi, nel CP_3 documento n. 4, contestuale all'operazione di acquisto, il dr. per ribadisce a la volontà di CP_7 CP_1 CP_3
ottenere dalla stessa, quanto prima, il pagamento della fornitura.
Quanto al secondo motivo di appello, che ripropone, sostanzialmente, i motivi secondo e terzo dell'opposizione a decreto ingiuntivo già rigettata, valga osservare che non vi sono elementi di sorta per accedere alla tesi, smentita sia da argomenti logici, ma soprattutto dalle evidenze documentali in atti, che l'acquisto di merci cui provvedeva nell'interesse di presso LE, emettendo poi fattura nei CP_1 CP_3 confronti di rappresentasse non un ordinario rapporto di fornitura (sebbene strutturato tenendo conto CP_3
della difficoltà finanziaria di e rendendosi in qualche modo intermediario di maggior solidità nei CP_3
confronti della fornitrice), bensì mascherasse o comunque costituisse un finanziamento.
Smentisce chiaramente tale tesi la circostanza che emetteva regolare fattura di vendita nei confronti di CP_1
con compenso maggiorato per l'attività di mediazione, ed intimava alla stessa di provvedere al CP_3
pagamento nel volgere di breve tempo (doc. n. 4).
In più, valga osservare, con carattere assorbente, che non era socia di né tanto meno o CP_1 CP_3 CP_3 esercitavano attività di direzione e controllo l'una nei confronti dell'altra (essendo noto che, ai sensi CP_1
dell'art. 2497 quinquies c.c. “Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467”
e che tale ultima disposizione recita: “ll rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”).
Pa Ma ugualmente, anche a voler superare le alquanto generiche argomentazioni spese da in ordine alla pretesa appartenenza di tutte le società coinvolte nell'operazione ad un medesimo gruppo, con riferimento alla soddisfazione del requisito soggettivo della fattispecie3, sta di fatto che, per aversi postergazione, non soltanto occorre che sia soddisfatto il precitato requisito soggettivo, ma occorre altresì, sotto il profilo
“oggettivo”, che il finanziamento sia fatto in presenza di una situazione patrimoniale della società beneficiaria del finanziamento in cui si sarebbe profilata – piuttosto – la necessità di un conferimento.
Infatti, resta pur sempre indispensabile, affinché possano ricorrere gli estremi della postergazione ex lege, che il finanziamento, in qualsiasi forma, avvenga in una situazione patrimoniale di tale squilibrio da giustificare, in luogo di un finanziamento, un conferimento.
In questo senso si è già pronunciata questa Corte, che con sentenza n. 1453 del 4 maggio 2022, ha così chiaramente delineato il presupposto “oggettivo” della postergazione, da provarsi con onere di completa ed esaustiva allegazione e dimostrazione da parte del debitore deducente (grassetto inserito dal redattore della presente sentenza):
“Evidente, infatti, è la carenza di prova e, prima ancora, di allegazione da parte dell'appellante, che permea la presente controversia e che investe tutti i motivi di appello proposti.
Ed invero, il nucleo centrale della fattispecie in esame attiene alla individuazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2467, 2° comma c.c., presupposti che la stessa norma esplicita essere desumibili dalla presenza, nel momento in cui è stato concesso il finanziamento, di una situazione di “eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” ovvero di una “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Come già correttamente evidenziato dal Tribunale, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le altre, Cass. n. 12994/19), la postergazione disciplinata dall'art. 2467 c.c. opera certamente quando si apre un concorso formale con altri creditori sociali, ma può essere riscontrata, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, anche durante il corso della vita della società, dando così origine ad una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, che varrà sino a quando non sarà superata la situazione prevista dalla norma. Riferisce la sentenza della
Cassazione sopra citata “ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare
Il complesso normativo tende infatti ad impedire, sanzionandolo con la postergazione, il comportamento della capogruppo (ma per quanto si è visto, anche delle società consorelle, e perfino nell'ipotesi inversa a quella prevista dalla norma, della controllata o sottoposta) che ponga in essere operazioni di finanziamento dannose per i creditori esterni di taluna società diretta e coordinata, imponendo ai finanziatori interni al gruppo la sopportazione prioritaria del rischio di dissesto dell'ente beneficiario la cui situazione finanziaria all'atto dell'erogazione sia a rischio di crisi (in quanto si qualifichi per la risultanza di “un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto”, oppure sia tale da far ritenere “ragionevole un conferimento”) e dunque, intervenga direttamente o in direttamente mediante forme di erogazione non neutrali rispetto alla posizione degli altri creditori (finanziamenti in luogo di conferimenti, o anche di versamenti non soggetti a vincolo di restituzione o con diritto alla restituzione convenzionalmente subordinato alla generalità degli altri creditori). 9 mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi”.
Ai fini della valutazione della fondatezza della proposta eccezione di postergazione è pertanto necessario, in primis, verificare la sussistenza delle condizioni della postergazione legale al momento dell'erogazione del finanziamento, oltre che la loro persistenza sino al momento della richiesta di restituzione.
L'onere della prova dell'esistenza e permanenza della causa di inesigibilità del credito grava sulla società debitrice, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito (Cass. n. 12994/19).
La base da cui partire per consentire all'interprete di effettuare le necessarie valutazioni è, quindi,
l'accertamento dell'epoca in cui sono stati eseguiti i contestati finanziamenti”.
Alla luce dei suenunciati principi, cui questa Corte intende dare continuità, emerge ictu oculi come la rappresentazione dello stato di crisi finanziaria di al momento della concessione del preteso CP_3
finanziamento (vale a dire al momento della fornitura procurata dal non è assolutamente dimostrato. CP_1
Pa Se vi sono elementi per apprezzare uno stato di crisi finanziaria di al momento dell'intervento di CP_3
con il precitato atto di accollo, risalente all'ottobre 2017, desumibile dal riferimento contenuto nel predetto atto al “Nuovo accordo 67”, sta di fatto che nessuna prova circa una situazione di conclamato sbilancio Pa patrimoniale di è stata fornita da con riferimento all'epoca della fornitura, risalente ad oltre due CP_3 anni prima: in particolare, non è nota la precisa situazione patrimoniale di all'epoca della fornitura, e CP_3
più in particolare, non è dimostrato che la situazione di – ancorché si potesse ammettere che la stessa CP_3
versasse in momentanea situazione di illiquidità, tant'è che pretende il pagamento in tempi brevi CP_1
dell'intero importo anticipato - fosse di tale gravità da rendere necessari conferimenti (per ripianare perdite che avevano intaccato il capitale sociale).
Pa Piuttosto, è ascrivibile a (socia l'intento di finanziare la partecipata intervenendo in suo aiuto due Pt_2
anni più tardi, con il precitato accollo del 6 ottobre 2017, che coerentemente a quanto sopra illustrato,
Pa contiene un accordo convenzionale di postergazione del regresso alla soddisfazione dei creditori CP_3
P CP_ 4 Precisamente, possiede la seguente partecipazione al capitale sociale di in comunione con altri, come risulta CP_ dalla visura camerale prodotta da al doc. 18: Quota di nominali: 1.182.327,20 EURO di cui versati: 1.182.327,20
Parte_1 Codice fiscale: P.IVA_1 Tipo di diritto: PROPRIETA' Domicilio del titolare o rappresentante comune MI (MI) VIALE PREMUDA 46 cap 20129 ACERBIS IR NN
Codice fiscale: C.F._5 10 Volendo, per completezza, data l'esaustività della sopra estesa motivazione, affrontare anche i profili di Pa doglianza sollevati da con riferimento all'atto di accollo del 6 ottobre 2017, e fondati sulla lettera dell'art. 1273 c.c., valga osservare che:
in primo luogo, che il riferimento, contenuto nel quarto comma dell'art. 1273 c.c., alle eccezioni opponibili dall'accollante e relative ai rapporti tra debitore accollato e creditore, non si attagliano al caso di specie, in Pa cui la rinuncia al regresso era convenzionale e riguardava unicamente i rapporti tra e la prima CP_3
partecipante al capitale sociale della seconda;
in secondo luogo, perché l'operazione intervenuta tra le parti (BC – terzo rispetto alle parti, ha proposto al creditore di assumere il debito di con liberazione di quest'ultima) rientra piuttosto nel CP_1 CP_3 paradigma normativo dell'art. 1972 c.c.5, con la conseguenza che , a norma dell'art. 1972 secondo comma
Pa c.c., non possono essere opposte da a le eccezioni derivanti dal suo rapporto specifico con CP_1 CP_3
(nella specie, accordo di postergazione).
Conclusivamente, l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato, conseguendone la condanna di parte appellante alle spese del grado, liquidate in base al valore di causa e applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e smi, sulla scorta dell'attività difensiva compiuta.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AN, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da avverso la sentenza n. 7035/2024 del Tribunale di AN, Sezione Quinta Civile, Parte_1
pubblicata il 15 luglio 2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Tipo di diritto:
[...]
Parte_3 Codice fiscale: P.IVA_3 Tipo di diritto: PEGNO
11 - condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1
del presente grado di giudizio, che liquida, per l'intero, in € 9.991,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
AN, 10 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Dott.ssa Alessandra Arceri
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Invero, sotto tale profilo, potrebbe osservarsi che dottrina e giurisprudenza, in ragione della ratio normativa della postergazione, accolgono una nozione alquanto ampia di finanziamento del socio, e di finanziamento effettuato da parte di società esercente l'attività di direzione e controllo, affermando che il principio di postergazione sia estensibile al di là dei requisiti soggettivi apparentemente rigorosamente segnati dal tenore letterale della norma, comprendendo in sé, secondo l'opinione preferibile, i prestiti: (i) effettuati dalla capogruppo a favore della società eterodiretta, (ii) fra società “sorelle” (c.d.“cross-stream”),
(iii) erogati da una “controllata inferiore” ad una “controllata superiore” (c.d. “up-stream intermedi”). 8 5 Art. 1272. (Espromissione).
Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, e' obbligato in solido col debitore originario,se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.
Se non si e' convenuto diversamente, il terzo non puo' opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.
Puo' opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non puo' opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.