TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/04/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 96/2025 sub. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 96/2025 sub. 1, nei confronti di
SCHIMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. e partita IVA: 00204630362), in persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Sassuolo (MO), Viale della
Pace, n. 77;
- ricorrente in proprio -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 26.3.2025, la società debitrice ha presentato istanza per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio ai sensi dell'art. 37 CCII, per il tramite del liquidatore e legale rapp.te. La ricorrente ha provveduto a depositare solo in parte la documentazione di cui all'art.39 CCII e tuttavia, mentre nel procedimento unitario la stessa si palesa imprescindibile per l'accesso al concordato preventivo e al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore (sul punto, vedasi, Trib. Bergamo, sentenza 3/8/2022, in www.dirittodellacrisi.it).
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla visura allegata.
Non si procede alla fissazione di udienza di comparizione, essendo essa superflua, pure nella cornice del procedimento unitario, laddove la richiesta di autodichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sia palesemente fondata (come nel caso di specie).
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
La ricorrente è impresa commerciale.
Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, CCII, la situazione patrimoniale evidenzia l'esistenza di attivo, passivo e ricavi patrimoniali complessivi di importo tale da rendere plastica l'evidenza del superamento delle soglie di legge.
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia la impossibilità oggettiva di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, non essendo la ricorrente più in grado di garantire il corretto svolgimento della propria attività. Quanto alle cause del dissesto della debitrice, si rimanda a quanto dichiarato dalla stessa ricorrente nell'istanza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio;
in sintesi, esse sono riconducibili principalmente all'escussione delle garanzie rilasciate dalla debitrice ed alla dipartita di soci di spicco che hanno ulteriormente pregiudicato il corretto svolgimento dell'attività societaria.
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SCHIMA S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE (c.f. e partita IVA: 00204630362), in persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Sassuolo (MO), Viale della Pace, n. 77;
;
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore la dott.ssa Roberta Aldini ODCEC di Modena,
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 17.7.2025 ore 11:10, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02.4.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 96/2025 sub. 1, nei confronti di
SCHIMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. e partita IVA: 00204630362), in persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Sassuolo (MO), Viale della
Pace, n. 77;
- ricorrente in proprio -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 26.3.2025, la società debitrice ha presentato istanza per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio ai sensi dell'art. 37 CCII, per il tramite del liquidatore e legale rapp.te. La ricorrente ha provveduto a depositare solo in parte la documentazione di cui all'art.39 CCII e tuttavia, mentre nel procedimento unitario la stessa si palesa imprescindibile per l'accesso al concordato preventivo e al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore (sul punto, vedasi, Trib. Bergamo, sentenza 3/8/2022, in www.dirittodellacrisi.it).
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla visura allegata.
Non si procede alla fissazione di udienza di comparizione, essendo essa superflua, pure nella cornice del procedimento unitario, laddove la richiesta di autodichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sia palesemente fondata (come nel caso di specie).
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
La ricorrente è impresa commerciale.
Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, CCII, la situazione patrimoniale evidenzia l'esistenza di attivo, passivo e ricavi patrimoniali complessivi di importo tale da rendere plastica l'evidenza del superamento delle soglie di legge.
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia la impossibilità oggettiva di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, non essendo la ricorrente più in grado di garantire il corretto svolgimento della propria attività. Quanto alle cause del dissesto della debitrice, si rimanda a quanto dichiarato dalla stessa ricorrente nell'istanza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio;
in sintesi, esse sono riconducibili principalmente all'escussione delle garanzie rilasciate dalla debitrice ed alla dipartita di soci di spicco che hanno ulteriormente pregiudicato il corretto svolgimento dell'attività societaria.
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SCHIMA S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE (c.f. e partita IVA: 00204630362), in persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Sassuolo (MO), Viale della Pace, n. 77;
;
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore la dott.ssa Roberta Aldini ODCEC di Modena,
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 17.7.2025 ore 11:10, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02.4.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo