Ordinanza collegiale 9 maggio 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00184/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2025, proposto dalla società Amerina SPV s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Paletta e Angelo Paletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria della Regione Molise - A.S.RE.M., non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 75/2024, emesso dal Tribunale Civile di Campobasso in data 13.03.2024 nella causa n. 268/2024 R.G., e notificato in forma esecutiva il 24.06.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 149 del 9.05.2025;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 75/2024 emesso il 13.03.2024, il Tribunale di Campobasso ingiungeva all’A.S.RE.M. di pagare in favore della società Amerina SPV s.r.l. la somma di € 847.718,19, oltre agli interessi come da domanda (ossia, dalle singole scadenze al saldo effettivo) e le spese della procedura monitoria, liquidate in € 4.394,00 (oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA).
2. Detto decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 21.06.2024, con il decreto dello stesso Tribunale n. 4175/2024.
3. Il decreto, munito della prescritta formula esecutiva, è stato indi notificato il 24.06.2024 all’A.S.RE.M. a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo “ asrem@pec.it” .
4. Non essendo stato eseguito il pagamento delle somme dovute, la società Amerina SPV s.r.l., una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, ha quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza.
Con tale ricorso, notificato il 29.01.2025 e depositato il 6.02.2025, è stato chiesto a questo T.A.R. di:
- ordinare all’A.S.RE.M. il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul citato decreto ingiuntivo n. 75/2024 del Tribunale di Campobasso;
- nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento;
- condannare l’A.S.RE.M. al pagamento delle spese del presente giudizio.
5. L’A.S.RE.M., ancorché regolarmente raggiunta dalla notifica del ricorso all’indirizzo PEC istituzionale “ asrem@pec.it” , non si è costituita nel presente giudizio.
6. Con l’ordinanza n. 149 del 9.05.2025 questo Tribunale ha disposto la produzione in giudizio, a carico della ricorrente, della prova dell’avvenuta notifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, rinviando la trattazione dell’affare alla camera di consiglio del 4.06.2025.
E la parte ricorrente ha prodotto in data 15.05.2025 quanto così richiesto.
Alla camera di consiglio del 7 giugno 2023, come da verbale, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
7. Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo alla definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 75/2024 del 13.03.2024 (accertata con decreto di esecutorietà n. 4175/2024 del 21.06.2024), e, altresì, al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, a far data dalla notifica del suddetto titolo esecutiva in data 24.06.2024 (cfr. gli allegati agli atti del giudizio).
8. Infatti, come abbondantemente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza, rientrando quindi nell’ambito applicativo del disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli “ altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario ”.
9. Il ricorso è altresì fondato, atteso che non è stato fornito alcun elemento volto a dimostrare l’integrale adempimento, da parte dell’Amministrazione, di quanto impostole dal decreto ingiuntivo.
10. Accertato l’obbligo dell’A.S.RE.M. intimata di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, va dunque ordinato a quest’ultima di provvedere al pagamento di € 847.718,19, oltre agli interessi come da domanda (ossia dalle singole scadenze al saldo effettivo) e le spese della procedura monitoria, liquidate in € 4.394,00 (oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA).
Il complessivo pagamento dovuto dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
11. Per l’eventuale persistere dell’inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , ratione muneris , il Direttore del Dipartimento Amministrativo - Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’A.S.RE.M., senza compenso e con facoltà di delega ad un funzionario di adeguata professionalità del suo Ufficio, il quale dovrà attivarsi per l’esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora l’A.S.RE.M. non abbia ancora adempiuto alla scadenza del termine qui fissato per il pagamento dovuto.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni.
12. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso in ottemperanza in epigrafe, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’A.S.RE.M. di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe nei sensi di cui in motivazione, provvedendo al pagamento, in favore della parte ricorrente, di tutto quanto dovuto in base al suddetto titolo esecutivo giudiziale;
- dispone che l’A.S.RE.M. adempia all’obbligo così determinato, eseguendo il corrispondente pagamento nel termine ultimativo di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica se anteriore;
- nomina quale commissario ad acta , ratione muneris , il Direttore del Dipartimento Amministrativo - Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’A.S.RE.M., o un funzionario del suo Ufficio all’uopo delegato, il quale, senza compenso, in caso di perdurante inadempimento, provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di ulteriori 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione;
- condanna l’A.S.RE.M., altresì, al pagamento delle spese del presente giudizio, complessivamente liquidandole in € 2.500,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Lalla | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO