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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/05/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 358/2022 RG. promossa da:
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. CARROZZO FRANCESCO con domicilio eletto in VIA VIGNOLESE N.939 41100 MODENA contro
NEXT ASSET SRL rappresentata e difesa dall'avv. MINGUZZI LIVIO MARIO con domicilio eletto in VIA EMILIA 168 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4732/2021 (RG 12708/2021) con il quale
[...] le veniva ingiunto di pagare a favore della società Next Asset S.r.l. la somma di Euro 9.236,13 oltre interessi e spese come liquidate con il monitorio.
L'opponente non contestava la stipula, in data 11/02/2015, dell' “accordo per la sub rivendita di biglietti di ingresso ad expo 2015” - in base al quale la società Next Asset S.r.l., in qualità di venditore autorizzato di biglietti EXPO 2015, sub distribuiva tale possibilità di vendita all'opponente, con l'obbligo di quest'ultima di acquistare e rivendere un quantitativo minimo di 200 biglietti - ma ne eccepiva la nullità poiché totalmente aleatorio.
Riteneva infatti che nella realtà piccola di Castellarano, paesino del basso reggiano con circa 10.000 abitanti, fosse altamente difficile vendere 200 biglietti per l'Expo 2015, tenuto altresì conto che nello stesso periodo, gli stessi biglietti venivano venduti a metà prezzo dalla Coop, sita a 2 km dall'
[...]
Parte_2
Riteneva pertanto il contratto nullo per mancanza di causa essendo venuta meno la bilateralità dell'alea e comunque nullo per impossibilità dell'oggetto per mancanza oggettiva dell'alea.
Eccepiva inoltre la nullità del calcolo degli interessi moratori poiché non concordati e, infine, evidenziava la cessione del ramo di azienda dal padre alla figlia Parte_1 Parte_1
Concludeva quindi chiedendo:
pagina 1 di 4 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo
n.12708/2021, emesso dal Tribunale di Bologna, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Si costituiva la società Next Asset S.r.l. contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, nel merito e in via principale:
– previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, atteso che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione, e che la stessa si palesa ictu oculi del tutto infondata e meramente pretestuosa, oltre che per aver ommesso di raccogliere l'Invito alla stipula di una convenzione assistita ai sensi del D.L. 132/14, convertito con L.162/14;
– respingere in toto l'opposizione proposta dagli opponenti
[...]
, Parte_1 Parte_3 Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 4732/2021 del 18/11/2021
[...] Parte_1
(R.G. 12708/2021) emesso dal Tribunale Ordinario di Bologna per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto indicate ed argomentate in narrativa e per l'effetto condannarla al pagamento delle somme come indicate nel succitato decreto ingiuntivo a favore della Società Next Asset S.r.l.;
- condannare gli opponenti in solido fra di loro a risarcire i danni, anche quantificati in via equitativa, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avendo agito in giudizio quantomeno con colpa grave, oltre che per aver ommesso di raccogliere l'Invito alla stipula di una convenzione assistita ai sensi del D.L. 132/14, convertito con L.162/14.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione, poiché dalla documentazione prodotta non emergevano con chiarezza le modalità di determinazione della somma richiesta per la mancata vendita dei biglietti, nella misura indicata nel ricorso monitorio, ed anche in assenza dell'Allegato A richiamato dal contratto, e sentite liberamente le parti a chiarimenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti emerge che il contratto intercorso, peraltro la cui sottoscrizione è stata espressamente riconosciuta dall'opponente, è valido ed efficace.
L'opponente, infatti, si è limitata a contestare la nullità del medesimo essendo, a suo dire, venuta meno la bilateralità soggettiva dell'alea, ma concretamente non ha dimostrato i propri assunti.
Dagli atti e dalle reciproche allegazioni e difese delle parti emerge che il contratto sia stato sottoscritto nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti, liberamente espressa, con l'approvazione del suo contenuto interamente valutato, e in particolare della clausola del minimo garantito, e non vi è prova alcuna che si sia modificato nel tempo.
Non sono, inoltre, state allegate situazioni impreviste e imprevedibili idonee ad alterare l'equilibrio contrattuale, rendendo una delle prestazioni, e nello specifico quella dell'opponente, eccessivamente onerosa.
Non è, infine, verosimile che il sinallagma originario sia venuto meno e il contratto sia divenuto particolarmente gravoso per l'opponente, tenuto conto che il bacino di utenza della realtà di Castellarano era noto ed è comunque una circostanza pacifica e nota a chiunque.
pagina 2 di 4 Non è infine stata provata la vendita, da parte di altri, di biglietti a prezzi più bassi o ridotti del 50% come sostenuto dall'opponente.
L'eccezione, quindi, è rimasta formulata in modo generico e non provata.
Circa i conteggi occorre evidenziare che parte opposta, in corso di causa, ha provveduto ad allegare l'Allegato A originariamente mancante e denominato “Categorie di biglietti – Lista prezzi biglietti”, sottoscritto dalle parti, il quale riporta nel dettaglio la tipologia e i costi dei biglietti di ingresso all'Esposizione Universale EXPO 2015.
Risulta che il calcolo del credito, di cui al monitorio, sia stato ricavato applicando ai biglietti il prezzo più basso tra quelli indicati, ovvero euro 34,00 anziché euro 67,00 con riferimento ai “Prezzi di emissione finale al Visitatore” (doc.n.10 opposta).
Considerato quindi che la si era impegnata ad acquistare un quantitativo Parte_1 minimo di 200 biglietti e ne ha venduto soltanto 6, il calcolo è facilmente determinato nel prodotto di
184 biglietti invenduti x 34 euro ciascuno = 6.256,00 euro, come indicato nel decreto ingiuntivo, al quale dovranno applicarsi gli interessi moratori D. Lgs 231/2002 come modificato dal successivo D.
Lgs. 192/2012, trattandosi di transazioni commerciali tra imprese che comportano la consegna di beni o la prestazione di servizi, così per un importo complessivo di Euro 2.940,13 calcolati alla data del
27/10/2021.
L'eccezione quindi di nullità del calcolo degli interessi moratori è pertanto priva di pregio.
Quanto, infine, all'eccezione inerente alla cessione del ramo di azienda, è documentato che il contratto stipulato tra le parti riporta come controparti della Next Asset S.r.l. sia la
[...]
odierna opponente sia la la quale ha Parte_1 Parte_3 apposto il proprio timbro assieme alla firma.
Del resto, il decreto ingiuntivo è stato rivolto ad entrambe le società appena citate, oltre che ai soci solidalmente responsabili, signori e Pt_1 Parte_1
Una eventuale cessione, peraltro non documentata, è quindi totalmente irrilevante.
Concludendo l'opposizione è totalmente infondata e deve pertanto essere respinta.
Preme infine evidenziare come l'opponente abbia agito pur consapevole della palese infondatezza della domanda e delle eccezioni spiegate, lasciando prive di qualsiasi supporto probatorio le proprie allegazioni ed argomentazioni difensive, così rivelando le finalità strumentali e dilatorie dell'opposizione proposta.
Questa condotta merita dunque di essere sanzionata ex art. 96 c.p.c.
Come ribadito più volte dai Tribunali di merito tale risarcimento mira non solo a ristorare il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel procedimento, ma anche il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso.
Ne consegue che, quando il Giudice rileva che la parte opponente ha agito nella piena consapevolezza di sostenere tesi prive di alcun sostegno probatorio, per mezzo di eccezioni palesemente infondate, procede a sanzionare la stessa ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. (Tribunale di Padova, Sentenza n. 482 del 17.02.2015).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente esperita (ai minimi la fase istruttoria, non essendo stata esperita alcuna istruttoria) e dei parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da Parte_1 Parte_1
nei confronti di NEXT ASSET SRL così provvede:
[...]
RIGETTA l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 4732/2021 (RG 12708/2021) anche a norma e per gli effetti di cui all'art.653, I comma,
c.p.c.
CONDANNA l'opponente Parte_1
al pagamento a favore di NEXT ASSET SRL ex art.96, III co, cpc la somma di Euro 1.500,00;
[...]
CONDANNA l'opponente Parte_1
al rimborso in favore di NEXT ASSET SRL delle spese del presente giudizio che liquida in Euro
[...]
4.237,00 per compensi e spese, oltre al 15% spese generali, cpa e iva di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Bologna, lì 16/05/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 358/2022 RG. promossa da:
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. CARROZZO FRANCESCO con domicilio eletto in VIA VIGNOLESE N.939 41100 MODENA contro
NEXT ASSET SRL rappresentata e difesa dall'avv. MINGUZZI LIVIO MARIO con domicilio eletto in VIA EMILIA 168 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4732/2021 (RG 12708/2021) con il quale
[...] le veniva ingiunto di pagare a favore della società Next Asset S.r.l. la somma di Euro 9.236,13 oltre interessi e spese come liquidate con il monitorio.
L'opponente non contestava la stipula, in data 11/02/2015, dell' “accordo per la sub rivendita di biglietti di ingresso ad expo 2015” - in base al quale la società Next Asset S.r.l., in qualità di venditore autorizzato di biglietti EXPO 2015, sub distribuiva tale possibilità di vendita all'opponente, con l'obbligo di quest'ultima di acquistare e rivendere un quantitativo minimo di 200 biglietti - ma ne eccepiva la nullità poiché totalmente aleatorio.
Riteneva infatti che nella realtà piccola di Castellarano, paesino del basso reggiano con circa 10.000 abitanti, fosse altamente difficile vendere 200 biglietti per l'Expo 2015, tenuto altresì conto che nello stesso periodo, gli stessi biglietti venivano venduti a metà prezzo dalla Coop, sita a 2 km dall'
[...]
Parte_2
Riteneva pertanto il contratto nullo per mancanza di causa essendo venuta meno la bilateralità dell'alea e comunque nullo per impossibilità dell'oggetto per mancanza oggettiva dell'alea.
Eccepiva inoltre la nullità del calcolo degli interessi moratori poiché non concordati e, infine, evidenziava la cessione del ramo di azienda dal padre alla figlia Parte_1 Parte_1
Concludeva quindi chiedendo:
pagina 1 di 4 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo
n.12708/2021, emesso dal Tribunale di Bologna, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Si costituiva la società Next Asset S.r.l. contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, nel merito e in via principale:
– previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, atteso che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione, e che la stessa si palesa ictu oculi del tutto infondata e meramente pretestuosa, oltre che per aver ommesso di raccogliere l'Invito alla stipula di una convenzione assistita ai sensi del D.L. 132/14, convertito con L.162/14;
– respingere in toto l'opposizione proposta dagli opponenti
[...]
, Parte_1 Parte_3 Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 4732/2021 del 18/11/2021
[...] Parte_1
(R.G. 12708/2021) emesso dal Tribunale Ordinario di Bologna per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto indicate ed argomentate in narrativa e per l'effetto condannarla al pagamento delle somme come indicate nel succitato decreto ingiuntivo a favore della Società Next Asset S.r.l.;
- condannare gli opponenti in solido fra di loro a risarcire i danni, anche quantificati in via equitativa, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avendo agito in giudizio quantomeno con colpa grave, oltre che per aver ommesso di raccogliere l'Invito alla stipula di una convenzione assistita ai sensi del D.L. 132/14, convertito con L.162/14.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione, poiché dalla documentazione prodotta non emergevano con chiarezza le modalità di determinazione della somma richiesta per la mancata vendita dei biglietti, nella misura indicata nel ricorso monitorio, ed anche in assenza dell'Allegato A richiamato dal contratto, e sentite liberamente le parti a chiarimenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti emerge che il contratto intercorso, peraltro la cui sottoscrizione è stata espressamente riconosciuta dall'opponente, è valido ed efficace.
L'opponente, infatti, si è limitata a contestare la nullità del medesimo essendo, a suo dire, venuta meno la bilateralità soggettiva dell'alea, ma concretamente non ha dimostrato i propri assunti.
Dagli atti e dalle reciproche allegazioni e difese delle parti emerge che il contratto sia stato sottoscritto nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti, liberamente espressa, con l'approvazione del suo contenuto interamente valutato, e in particolare della clausola del minimo garantito, e non vi è prova alcuna che si sia modificato nel tempo.
Non sono, inoltre, state allegate situazioni impreviste e imprevedibili idonee ad alterare l'equilibrio contrattuale, rendendo una delle prestazioni, e nello specifico quella dell'opponente, eccessivamente onerosa.
Non è, infine, verosimile che il sinallagma originario sia venuto meno e il contratto sia divenuto particolarmente gravoso per l'opponente, tenuto conto che il bacino di utenza della realtà di Castellarano era noto ed è comunque una circostanza pacifica e nota a chiunque.
pagina 2 di 4 Non è infine stata provata la vendita, da parte di altri, di biglietti a prezzi più bassi o ridotti del 50% come sostenuto dall'opponente.
L'eccezione, quindi, è rimasta formulata in modo generico e non provata.
Circa i conteggi occorre evidenziare che parte opposta, in corso di causa, ha provveduto ad allegare l'Allegato A originariamente mancante e denominato “Categorie di biglietti – Lista prezzi biglietti”, sottoscritto dalle parti, il quale riporta nel dettaglio la tipologia e i costi dei biglietti di ingresso all'Esposizione Universale EXPO 2015.
Risulta che il calcolo del credito, di cui al monitorio, sia stato ricavato applicando ai biglietti il prezzo più basso tra quelli indicati, ovvero euro 34,00 anziché euro 67,00 con riferimento ai “Prezzi di emissione finale al Visitatore” (doc.n.10 opposta).
Considerato quindi che la si era impegnata ad acquistare un quantitativo Parte_1 minimo di 200 biglietti e ne ha venduto soltanto 6, il calcolo è facilmente determinato nel prodotto di
184 biglietti invenduti x 34 euro ciascuno = 6.256,00 euro, come indicato nel decreto ingiuntivo, al quale dovranno applicarsi gli interessi moratori D. Lgs 231/2002 come modificato dal successivo D.
Lgs. 192/2012, trattandosi di transazioni commerciali tra imprese che comportano la consegna di beni o la prestazione di servizi, così per un importo complessivo di Euro 2.940,13 calcolati alla data del
27/10/2021.
L'eccezione quindi di nullità del calcolo degli interessi moratori è pertanto priva di pregio.
Quanto, infine, all'eccezione inerente alla cessione del ramo di azienda, è documentato che il contratto stipulato tra le parti riporta come controparti della Next Asset S.r.l. sia la
[...]
odierna opponente sia la la quale ha Parte_1 Parte_3 apposto il proprio timbro assieme alla firma.
Del resto, il decreto ingiuntivo è stato rivolto ad entrambe le società appena citate, oltre che ai soci solidalmente responsabili, signori e Pt_1 Parte_1
Una eventuale cessione, peraltro non documentata, è quindi totalmente irrilevante.
Concludendo l'opposizione è totalmente infondata e deve pertanto essere respinta.
Preme infine evidenziare come l'opponente abbia agito pur consapevole della palese infondatezza della domanda e delle eccezioni spiegate, lasciando prive di qualsiasi supporto probatorio le proprie allegazioni ed argomentazioni difensive, così rivelando le finalità strumentali e dilatorie dell'opposizione proposta.
Questa condotta merita dunque di essere sanzionata ex art. 96 c.p.c.
Come ribadito più volte dai Tribunali di merito tale risarcimento mira non solo a ristorare il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel procedimento, ma anche il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso.
Ne consegue che, quando il Giudice rileva che la parte opponente ha agito nella piena consapevolezza di sostenere tesi prive di alcun sostegno probatorio, per mezzo di eccezioni palesemente infondate, procede a sanzionare la stessa ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. (Tribunale di Padova, Sentenza n. 482 del 17.02.2015).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente esperita (ai minimi la fase istruttoria, non essendo stata esperita alcuna istruttoria) e dei parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da Parte_1 Parte_1
nei confronti di NEXT ASSET SRL così provvede:
[...]
RIGETTA l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 4732/2021 (RG 12708/2021) anche a norma e per gli effetti di cui all'art.653, I comma,
c.p.c.
CONDANNA l'opponente Parte_1
al pagamento a favore di NEXT ASSET SRL ex art.96, III co, cpc la somma di Euro 1.500,00;
[...]
CONDANNA l'opponente Parte_1
al rimborso in favore di NEXT ASSET SRL delle spese del presente giudizio che liquida in Euro
[...]
4.237,00 per compensi e spese, oltre al 15% spese generali, cpa e iva di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Bologna, lì 16/05/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 4 di 4