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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Ennio RICCI Presidente Est.
Dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
Dr.ssa Serena BERRUTI Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2833 R.G. per l'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del
28.5.25, e vertente
T R A
), rappresentato e difeso dall'avv. Carmelina Fucci, Parte_1 C.F._1
come da procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Benevento alla Via Marco da Benevento, n. 21.
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Ada Ciervo, Controparte_1 C.F._2
giusta procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Sant'Agata dei Goti alla Via Piano, n.10
1 RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte conclusive depositate in data 26.5.25,
da intendersi qui integralmente trascritte. Il P.M. ha concluso come da atto in data 30.9.24.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.29 CPC depositato in data 25.9.24 ha chiesto - a modifica Parte_1
delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 856/2024 del Tribunale di Benevento,
pubblicata il 30.4.24, con cui, previa trasformazione del rito, e su concorde richiesta delle parti, è
stata dichiarata la separazione personale dei coniugi - la revoca o in subordine la riduzione dell'assegno di mantenimento, pari ad Euro 300,00 mensili, previsto per la moglie, sul presupposto del peggioramento, rispetto all'epoca della separazione, delle sue condizioni di salute e dell'insufficienza del reddito rimanente per far fronte alle spese mediche e di assistenza a lui necessarie.
Si è costituita il 14.4.24 , ed ha chiesto il rigetto delle domande di controparte e la Controparte_1
condanna del ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma 3 CPC, ciò sul presupposto dell'assenza di fatti nuovi sopravvenuti - essendo le patologie del già esistenti Pt_1
all'epoca della separazione - e della persistente condizione di non autosufficienza economica della resistente.
Acquisita documentazione, all'udienza del 28.5.25 la causa è stata riservata alla decisione del
Collegio.
Giova preliminarmente ricordare che la Suprema Corte ha chiarito che le sentenze di separazione e divorzio passano giudicato rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica, quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
2 Pertanto, la revisione dell'assegno di mantenimento postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti.
In particolare, non è dato procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già
compiuta in sede di sentenza di separazione o di divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell' attribuzione dell'emolumento, occorre limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l' equilibrio così raggiunto,
e ad adeguare l' importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-
reddituale accertata (cfr., tra le altre, Cass. n. 2485/22; Cass. n. 283/20; Cass. n. 11177/19; Cass. n.
28436/17; Cass. n. 787/17; Cass. n. 19605/16; Cass. n. 214/16; Cass. n. 14143/14; Cass. n. 10133/07).
Ciò posto, il ha motivato la richiesta di revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento in Pt_1
favore della moglie posto a suo carico allegando un sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni di salute, e, conseguentemente, delle proprie condizioni economiche, essendo egli costretto a sostenere ora maggiori spese mediche e necessitando di assistenza continua nelle attività
quotidiane.
Dalla documentazione reddituale versata in atti risulta che il ricorrente ha percepito per l'anno 2023
un reddito complessivo di Euro 22.148, 00, con imposta netta di euro 2.656,00; l'estratto conto della poste pay evolution intestata al presenta al 20.2.25 un saldo positivo di Euro 36,94. Pt_1
La documentazione reddituale prodotta è sostanzialmente in linea con il cedolino della pensione percepita dal , dalla quale è trattenuto, oltre all'importo dell'assegno di mantenimento erogato Pt_1
direttamente al coniuge, l'ulteriore importo di Euro 255,34 dovuto per un prestito contratto antecedentemente alla separazione;
il ricorrente è inoltre tenuto all'adempimento di un altro prestito
– di cui ha versato in atti i bollettini per il pagamento – ugualmente antecedente rispetto all'epoca
3 della separazione;
il infine, sostiene un canone mensile di locazione di Euro 71,07 per Pt_1
l'alloggio in cui vive.
Quanto alle condizioni della resistente, non risulta depositata agli atti documentazione reddituale;
l'estratto del conto corrente presenta al 31.12.24 un saldo positivo di Euro 2.085,00; il libretto versato in atti dalla attesta che la stessa percepisce una pensione mensile di Euro 116,10. CP_1
In effetti, l'unico fatto nuovo sopravvenuto rispetto all'epoca della separazione è il peggioramento della condizione di salute del Pt_1
Il ricorrente, infatti, ha prodotto: in data 25.9.25, unitamente al ricorso, certificazione medica del
10.9.25, nella quale è diagnosticata, tra l'altro, una vasculopatia cerebrale cronica con iniziale
declino cognitivo, con necessità di assistenza per i comuni atti della vita quotidiana per igiene e terapia medica per controllo glicemia;
certificazione medica specialistica del 21.2.25 e ertificazione medica specialistica del 23.5.25, in cui è diagnosticata una “malattia cerebrovascolare associata a lacune
mnesiche e rallentamento ideativo. Lieve tremore essenziale”
Tuttavia, nonostante tale sopravvenienza, non vi è prova che la condizione economica del sia Pt_1
sostanzialmente modificata rispetto all'epoca della separazione.
Non è stato fornito riscontro, infatti, delle maggiori spese di cui sarebbe onerato il ricorrente per far fronte alle cure necessarie per le sue patologie.
Gli esborsi necessari per l'acquisto dei farmaci e per le visite specialistiche non possono dirsi automaticamente gravanti sul reddito del ricorrente, ben potendo essere a carico del Servizio Sanitario
Nazionale.
Con riferimento alla necessità di assistenza continua da parte di terzi per l'espletamento delle attività
quotidiane, dagli atti emerge che dell'assistenza del ricorrente si è fatta carico la figlia, risultando costei anche nella documentazione fiscale prodotta come familiare a carico e convivente, già per l'annualità 2023.
Allo stato, pertanto, non è dato affermare che dal peggioramento dello stato di salute del sia Pt_1
derivato anche un peggioramento delle condizioni reddituali.
4 Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Non sussistendone i presupposti, va rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla resistente ai sensi dell'art. 96 comma 3 CPC.
Tenuto conto della natura e dell'esito della causa, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1
confronti di con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra Controparte_1
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda avanzata da e, per l'effetto, conferma l'assegno di Euro Parte_1
300,00 mensili posto a suo carico a titolo di mantenimento di stabilito Controparte_1
nella sentenza del Tribunale di Benevento n. 856/2024 pubblicata il 30.4.24;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 CPC avanzata dalla resistente;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.6.25.
Il Presidente Est.
Dr. Ennio Ricci
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