Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 982/2022 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA nato ad [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato ad [...], il [...] (C.F.: Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Agrigento (AG), Via XXV Aprile n.158, presso lo studio
[...] dell'Avv. Eleonora Alaimo, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
Appellanti
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._3
) rappresentata dall'A.d.S. Avv. Barbara Schiavon giusta aut. del Giudice Tutelare di
[...]
Treviso cron. 10253/2022, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Mariano Stabile n.151 (c/o lo studio dell'Avv. Lorenzo Spataro) rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Malagugini, per mandato in atti
Appellata e Appellante incidentale
E CONTRO
in persona del Sindaco p.t. (C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_1
Appellato contumace
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n.1237/2021 pubblicata in data 29/11/2021 all'esito del giudizio n.r.g. 3183/2018 vertente tra da un lato, il in Controparte_1 Controparte_2 persona del Sindaco p.t., e , dall'altro, ha condannato in solido Parte_1 Parte_2
i professionisti e a pagare in favore di l'importo di € Pt_1 Parte_2 Controparte_1
76.589,23 ed € 1.148,83 oltre interessi legali dalla data della costituzione in mora (rispettivamente il 22/06/2016 per e il 23/06/2016 per ) fino al soddisfo;
ha respinto ogni Pt_1 Parte_2 altra domanda;
compensato le spese di lite tra e il Controparte_1 Controparte_2
[...] oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Avverso la detta sentenza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2 eccependone l'erroneità sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato le difese degli appellanti e Controparte_1 proposto a sua volta appello incidentale condizionato ex art. 334 c.p.c.
Successivamente, scaduto il termine perentorio del 04/10/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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❖ MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, gli appellanti contestano la pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato la nullità della delibera di incarico n. 368/1983 per violazione degli artt. 284, 288 e 327 del R.D. n. 383/1934 (Testo Unico della legge comunale e provinciale) e del contratto stipulato tra il e l'Ing. , ed ha condannato i Controparte_2 Persona_1 deducenti ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L. al pagamento del compenso spettante al professionista.
e rilevano che l'efficacia del contratto d'opera, così come il pagamento del Pt_1 Parte_2 corrispettivo, erano stati subordinati al conseguimento del finanziamento da parte della Regione Siciliana, poi ottenuto con D.D.G. 1464/35 del 28/06/2004 per il I stralcio esecutivo, e con D.D.G. n. 3354/7 del 16/12/2010 per il II stralcio esecutivo;
che il mancato pagamento era dipeso dal fatto che, con nota prot.65157 del 22/12/2015, la Regione Siciliana aveva rifiutato di corrispondere gli onorari per la progettazione in quanto affidata con procedura diretta, e non per ragioni connesse alla carenza di fondi.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità della delibera comunale per mancata indicazione dell'ammontare delle spese per il compenso, il quale invece sarebbe determinabile in forza del richiamo al T.U. degli onorari per le prestazioni professionali dell'Ingegnere, dell'Architetto o dei Geometri contenuto nell'art. 9 del disciplinare d'incarico.
Con il terzo motivo di appello, e censurano la pronuncia nella parte in cui il Pt_1 Parte_2 giudice ha ritenuto che il progetto fosse stato validato con la determina dirigenziale a firma degli appellanti n.21 del 07/08/2008 (contenente l'approvazione in linea amministrativa e tecnica del progetto esecutivo di II stralcio delle opere di urbanizzazione primaria, trasmesso con precedente nota del 30/07/2008, prot. 11499, dall'Ing. ); e che, con tale atto e a partire da tale CP_1 momento, si sarebbe cristallizzata la loro responsabilità ai sensi dell'art. 191, comma 4, del T.U.E.L. vigente ratione temporis. ˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE
1.Con il primo motivo di appello incidentale condizionato, contesta la Controparte_1 pronuncia nella parte in cui ha dichiarato la nullità della delibera di incarico e del contratto stipulato tra il e l'Ing. per ritenuta violazione degli artt. Controparte_2 Persona_1
284, 288, 327 del R.D. n. 383/1934.
A dire dell'appellata, troverebbe applicazione, non già il suindicato Testo Unico, bensì l'art. 189 D. Pres. Reg. Sicilia n.6/1955 il quale, per le deliberazioni degli enti locali, non prevede la sanzione della nullità in caso di mancata preventiva registrazione dell'impegno di spesa sul competente programma di bilancio di previsione, ma solo l'annullamento per illegittimità, da escludere nel caso di specie, stante il richiamo nella Delibera di incarico n. 368/1983 ai fondi previsti dalla Legge Regionale n. 96/1981 e il parere favorevole della Commissione Provinciale di Controllo rilasciato in calce.
L'atto a valle sarebbe altresì valido posto che il pagamento del compenso era stato subordinato all'ottenimento del finanziamento, condizione, questa, compatibile con il quadro normativo allora vigente, salvo l'obbligo per il soggetto pubblico di comportarsi secondo buona fede ai fini del conseguimento delle risorse economiche necessarie.
Parte appellata censura ulteriormente la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto non individuato il compenso spettante al professionista mentre lo stesso sarebbe determinabile in virtù del richiamo, nel disciplinare di incarico, alle tabelle professionali.
Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato, censura la Controparte_1 sentenza nella parte in cui il Decidente ha rigettato la domanda ex art. 2041 c.c. formulata nei confronti del per non aver riconosciuto l'indebito arricchimento consistito CP_2 CP_2 nell'avere utilizzato il progetto dell'Ing. ai fini del finanziamento e per l'esecuzione delle CP_1 opere pubbliche.
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1.Il primo e il secondo motivo dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale condizionato sono infondati.
Con l'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, n.q. di erede Controparte_1 di itava in giudizio il nonché e Persona_1 Controparte_2 Parte_1 Parte_2
, al fine di ottenere il pagamento del compenso spettante al padre per la prestazione resa
[...] in favore del giusta delibera di incarico n. 368/1983 ed allegato disciplinare Controparte_2 di incarico depositati in atti.
Come statuito dal Tribunale, tuttavia, tanto la delibera di incarico quanto il successivo disciplinare di incarico sono nulli per violazione di norme imperative quali devono ritenersi essere gli artt. 284 e ss del R.D. n. 383/1934 applicabili ratione temporis. La nullità della delibera di conferimento dell'incarico discende, infatti, dal generico richiamo contenuto in essa ai fondi previsti dalla L. R. n.96/1981; dalla mancata specificazione dell'ammontare della spesa e dalla mancanza di prova circa l'assunzione da parte del dell'impegno di spesa con annotazione sul Controparte_2 competente programma del bilancio di previsione (carenza probatoria che trova palese conferma nella proposta di assunzione del debito fuori bilancio).
A questo proposito, giova precisare che, contrariamente a quanto argomentato da CP_1 in base alla quale troverebbe applicazione la disposizione di cui all'art. 189 del decreto
[...] del Presidente della Regione Siciliana n. 6/1955 che non prevede espressamente la sanzione della nullità come richiamata dal Tribunale, è evidente che la potestà legislativa della Regione Siciliana resta ancorata ai limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato (v. art. 117 Cost. e art. 17 Statuto Regione Siciliana), tra cui in primo luogo occorre richiamare i principi enucleati dall'art. 97 Cost., e, ad ogni modo, non può legiferare sulla materia dell'ordinamento civile rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117 co. 2 lett. l Cost. Sicchè, anche alla delibera di incarico n. 368/1983 oggetto di odierna attenzione si applica la disciplina testè richiamata.
In particolare, l'art. 284 R.D. 383/1934 stabilisce che le deliberazioni dei Comuni, delle Province e dei Consorzi che importino spese, devono “indicare” l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte, al fine di evitare che tali enti assumano obbligazioni senza rendersi conto del loro importo e senza conoscere se e come farvi fronte, statuendo, quindi, nel successivo art. 288, la nullità delle deliberazioni “prese in adunanze illegali, o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti o che contengano violazioni di legge”. Sulla base dell'interpretazione costante e unanime della giurisprudenza di legittimità, sebbene solo con la più rigorosa disposizione della L. 18 giugno 1990, n. 142, art. 55, comma 5, sia stata introdotta una specifica sanzione di nullità del contratto, correlata, però, alla mancata attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario (disponendo il testo originario della norma che “gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario” e aggiungendo che “senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto”), vanno interpretate con particolare rigore le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 284 e 288 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nel senso di ritenere che la delibera con la quale, nel loro vigore, i competenti organi comunali o provinciali abbiano affidato a un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica è valida e vincolante nei confronti dell'ente soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte e, correlativamente, affermando che la nullità della delibera, conseguente all'inosservanza di tali prescrizioni, si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso (cfr. Cass. Sez. un. 10 giugno 2005, n. 12195).
Deve, infatti, osservarsi che la disciplina di cui agli artt. 284 e 288 del R.D. n. 383 del 1934, e quella dettata dall'art. 55 della L. n. 142 del 1990, rispondono al medesimo principio ispiratore, siccome entrambe dirette ad assicurare l'equilibrio economico e finanziario degli enti locali e, quindi, correlate ad un rilevante interesse pubblico, che impone di attribuire carattere imperativo alle norme finalizzate alla sua tutela e non a caso sanzionate dalla previsione di nullità testuali.
Infine, neanche rileva la circostanza che la delibera rinviava ai finanziamenti attesi dalla Regione. Come noto, il contratto d'opera professionale stipulato da un Comune, nel quale sia inserita una clausola (c.d. di copertura finanziaria) che subordina il pagamento del compenso al professionista al finanziamento dei lavori da progettare, non si sottrae alla normativa in materia di assunzione di impegni di spesa degli enti locali, attesa l'inderogabilità delle modalità procedimentali imposte dalla norma di cui all'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989, desumibile sia dalla "ratio" (intesa alla consapevole assunzione da parte degli enti locali degli impegni di spesa) che dalla rilevanza di ordine pubblico di tale norma (diretta a garantire la correttezza nella gestione amministrativa, il contenimento della spesa pubblica e l'equilibrio economico- finanziario degli enti locali), sicchè, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno.
L'impegno di spesa richiesto dal contratto d'opera professionale è proprio del Comune e non già dell'ente finanziatore, con la conseguenza che esso deve risultare necessariamente nel bilancio comunale. (cfr. Cassazione 23/08/2018 n. 21010).
In definitiva, deve confermarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la nullità della delibera di conferimento dell'incarico e del disciplinare di incarico riguardanti la prestazione resa da Persona_1
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Il secondo motivo dell'appello incidentale tardivo condizionato e il terzo motivo dell'appello principale sono fondati.
La nullità del contratto non preclude al contraente privato l'azione di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. che, nel caso di specie, merita accoglimento nei confronti dell'ente pubblico.
Deve, infatti, precisarsi che la responsabilità diretta dei funzionari nei confronti del privato in ipotesi di nullità del contratto stipulato dall'Ente locale, è stata introdotta per la prima volta con l'art. 23 del d.l. n. 66/1989 e, dunque, in data successiva rispetto al conferimento dell'incarico da parte del a Deve, pertanto, escludersi che nel caso di Controparte_2 Persona_1 specie potesse agire nei confronti dei due professionisti al fine di ottenere il Controparte_1 pagamento del compenso spettante al padre per l'opera prestata in favore del Controparte_2 con conseguente integrazione del requisito sancito dall'art. 2042 c.c. per l'esperimento dell'azione di indebito arricchimento nei confronti del convenuto (Cfr. ex multis Cass. 20/11/1992, CP_2
n. 12399).
Peraltro, il di ha ricevuto il progetto dell'Ing. in data 30 Luglio 2008, CP_2 CP_2 CP_1 mentre la determina dirigenziale a firma dei due professionisti citati è datata 7 Agosto 2008. Gli stessi si sono, infatti, limitati a recepire e approvare il progetto già realizzato dal (cfr. CP_1 determina dirigenziale n. 21 del 7/08/2008 – all. 9 atto di appello).
Di contro, è dimostrato che l'ente pubblico, fatto proprio il detto progetto, ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella zona artigianale e commerciale del comune (v. D.D.G. 3354/7 del 16/12/2010).
Nella proposta di delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio, prodotta da CP_1
(doc. 12 allegato il 29/06/2020), il ha dichiarato che
[...] Controparte_2
l'approvazione del Progetto esecutivo di II stralcio ha determinato il finanziamento dei lavori ed ha riconosciuto che vi è stata “una utilità e un arricchimento per l'Ente”.
Tuttavia, in tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A. conseguente alla prestazione resa da un professionista in assenza di un valido contratto, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale (“detrimentum”) dal medesimo subita nell'erogazione della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di profitto (“lucro cessante”) se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (v. Cass. ord. n. 12702 del 14/05/2019; Cass. sent. 24319/2020).
Per la determinazione dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 2041 c.c., dal compenso di € 76.589,23 (come liquidato dall'Ordine degli Ingegneri di Agrigento) occorre dunque decurtare il lucro cessante procedendo ad una riduzione di quanto richiesto che, in ragione delle voci indicate nella parcella vistata e posta a fondamento della domanda, si ritiene congruo determinare nella misura del 15%.
In definitiva, in accoglimento dell'appello principale deve rigettarsi la domanda proposta da nei confronti di e . Controparte_1 Parte_1 Parte_2
In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da deve Controparte_1 condannarsi il al pagamento in suo favore dell'indennizzo alla stessa Controparte_2 spettante per essersi avvalso della prestazione del padre e che viene liquidato in € 65.100,00 oltre alle spese di liquidazione della parcella pari ad € 1.148,83, nonchè interessi nella misura legale dalla data della messa in mora del sino all'effettivo pagamento. CP_2
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Quanto al governo delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, dev'essere condannata al pagamento delle stesse in favore di e Controparte_1 Parte_1
per entrambi i gradi di giudizio nella misura che viene liquidata in dispositivo Parte_2 in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.
Nei rapporti tra ed il invece, quest'ultimo dev'essere Controparte_1 Controparte_2 condannato al pagamento, in favore della prima, delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura che viene liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello principale proposta da e avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza n. n.1237/2021 pubblicata dal Tribunale di Agrigento in data 29/11/2021 all'esito del giudizio n.r.g. 3183/2018:
- Rigetta la domanda formulata da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
; Parte_2
- Condanna al pagamento, nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado in €
[...]
8.500,00 oltre accessori di legge e, per il secondo grado di giudizio in € 6.500,00 oltre accessori di legge;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
- condanna il in persona del Sindaco p.t. al pagamento, in favore di Controparte_2
della somma di € 65.100,00, oltre alle spese di liquidazione della Controparte_1 parcella pari ad € 1.148,83, nonchè interessi nella misura legale dalla data della messa in mora del sino all'effettivo pagamento;
CP_2
- condanna il in persona del Sindaco p.t. al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo Controparte_1 grado in € 8.500,00 oltre accessori di legge e, per il secondo grado di giudizio in € 6.500,00 oltre accessori di legge il tutto da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 20/02/2025.
Palermo, 01/03/2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo