Decreto cautelare 16 maggio 2022
Ordinanza cautelare 7 giugno 2022
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 28/09/2025, n. 16699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16699 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16699/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05262/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5262 del 2022, proposto da
SS Di MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Ignazio Impastato, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- A) dell'esito della prova scritta con riferimento ai posti banditi nella Regione Sicilia per la classe concorsuale B019 (Laboratori di servizi di ricettività alberghiera) in relazione al “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23”, sostenuta da parte ricorrente in data 11 aprile 2022, turno T2, nella parte in cui reca seco la correzione dell'elaborato della ricorrente e la conseguente attribuzione del punteggio pari a 68/100 pt.;
B) del conseguente provvedimento con il quale la ricorrente è stata esclusa – ovvero implicitamente non ammessa - al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente sopra riferito, siccome risultata non idonea alla prova e/o del provvedimento con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali;
C) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
D) del punteggio numerico, pari a 68, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
E) del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 39, 10, 12, 23, 25 e 33, redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 nonché del correttore e del foglio risposte;
E) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa nonché le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 39, 10, 12, 23, 25 e 33 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente equivoco e/o fuorviante;
F) dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.202;
G) ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
H) in via subordinata, del D.D. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulla G.U.R.I. – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della lex specialis e tutti gli atti presupposti e conseguenti, anche non conosciuti, anche nella parte in cui estende alla classe di concorso B019 la deroga concorsuale introdotta dall'art. 59, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 poi convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106:
I) ove occorrer possa, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso de quo a) nella parte in cui prevedono come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt. in ragione della natura anche abilitativa della suddetta prova concorsuale; b) nella parte in cui non prevedono la prova orale in relazione all'effetto abilitante in analogia a quanto previsto per il concorso straordinario con l'art. 59-bis del d.l. n. 73/2021 (cd. Decreto Sostegni bis);
L) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso di cui al D.D. n. 499/2020 (“bando di concorso”);
M) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 luglio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, la sig.ra SS Di MA ha impugnato gli atti della procedura concorsuale indetta con D.D. n. 499 del 2020, come modificato dal D.D. n. 23 del 2022, per il reclutamento di personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non è stata ammessa alla prova orale per la classe di concorso B019 – Laboratori di servizi enogastronomici – settore cucina.
2. La ricorrente riferisce di aver sostenuto la prova scritta in data 28 marzo 2022, ottenendo un punteggio pari a 68/100, inferiore alla soglia minima di 70 punti prevista dalla lex speci alis per l’ammissione alla fase successiva. A fondamento dell’impugnazione, deduce l’erroneità di alcuni quesiti a risposta multipla somministrati nel corso della prova, i quali, a suo dire, sarebbero stati formulati in maniera ambigua, errata o fuorviante, in particolare con riferimento ai quesiti n. 25 e n. 39. Oltre a ciò, censura la fissazione della soglia di sbarramento a 70 punti e contesta la correttezza del sistema automatizzato di correzione.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, depositando comparsa di stile.
4. All’udienza dell’11 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. Va anzitutto premesso che secondo consolidati e condivisi principi giurisprudenziali, l’individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in sede concorsuale, così come la definizione delle risposte corrette, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata all’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o erroneità tecnica.
7. Come chiarito dal Consiglio di Stato, il sindacato giurisdizionale non può spingersi fino a sostituire la valutazione dell’autorità amministrativa con quella del giudice, salvo l’evidenza di un errore macroscopico, ictu oculi rilevabile, o un’evidente incongruenza tra quesito e risposta (Cons. Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670; Sez. VI, 29 marzo 2022, nn. 2296 e 2302). In particolare, si è precisato che le risposte plausibili, ma errate, possono svolgere la funzione di “distrattori”, idonei a selezionare i candidati dotati di effettiva padronanza della materia.
8. Nei concorsi pubblici, l’individuazione dei quesiti e dei relativi contenuti rientra dunque in una sfera di autonomia tecnica, che può essere oggetto di sindacato solo in presenza di errori fattuali obiettivi, travisamenti del contenuto normativo, o manifeste contraddizioni con le fonti normative o con le conoscenze scientifiche generalmente condivise. Non è invece consentito sindacare la maggiore o minore condivisibilità di una risposta, né il grado di difficoltà dei quesiti, in quanto espressioni di scelte tecniche riservate all’amministrazione.
9. Alla luce di tali premesse, possono ora essere esaminate le specifiche censure sollevate.
10. Il primo ordine di censure riguarda il quesito n. 25, formulato nei seguenti termini: “L'applicazione Google My Maps cosa non consente di fare fra le seguenti attività?”. Le quattro opzioni erano: a) avere in tempo reale la situazione del traffico sulle strade; b) trovare i luoghi di un percorso e salvarlo sulla mappa; c) importare nella mappa un file KML con il tracciamento degli spostamenti di un’uscita didattica; d) aggiungere foto e video al luogo localizzato. Secondo la Commissione, la risposta corretta era la a), ritenendola l’unica attività tra quelle elencate che l’applicazione My Maps non consente di svolgere.
11. La ricorrente, tuttavia, contesta tale scelta, assumendo che anche la visualizzazione del traffico in tempo reale sia possibile attraverso My Maps, per il tramite dell’integrazione con Google Maps. A sostegno della propria tesi, richiama il fatto che è possibile esportare una mappa creata in My Maps su Google Maps, dove quest’ultima offre effettivamente la funzione di traffico live. Ritiene, pertanto, che non si possa considerare corretta l’affermazione secondo cui My Maps “non consente” tale funzione, e che quindi il quesito risulti viziato da ambiguità semantica e tecnica, tale da inficiarne la validità selettiva.
12. La doglianza, per quanto suggestiva, non può trovare accoglimento. In base ai principi consolidati in giurisprudenza, il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte tecniche dell’Amministrazione in sede concorsuale è ammesso soltanto nei casi di errore macroscopico, travisamento, illogicità manifesta o contraddittorietà palese (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670; Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2296). Nel caso di specie, la funzione di visualizzazione del traffico in tempo reale non è nativamente disponibile all’interno dell’interfaccia My Maps, che è uno strumento di personalizzazione e condivisione di mappe statiche o semidinamiche, con possibilità di importazione di dati tramite file KML o CSV. La possibilità – riconosciuta anche dalla ricorrente – di esportare la mappa e visualizzarla in Google Maps, ove la funzione è effettivamente attiva, non equivale a riconoscere che My Maps offra essa stessa quella funzionalità. La Commissione, pertanto, ha correttamente ritenuto che l'opzione A fosse l'unica da escludere tra quelle proposte, coerentemente con una lettura tecnicamente corretta del quesito e delle funzioni del software. Né può ritenersi che il quesito risulti ambiguo o fuorviante, essendo formulato con chiarezza nella forma negativa, e riferito alle funzioni direttamente accessibili tramite My Maps, senza implicazioni su funzionalità ottenibili per interfaccia esterna.
13. Il secondo quesito oggetto di contestazione è il n. 39, relativo alla definizione del termine “menù”. La domanda proponeva quattro opzioni tra cui scegliere la più corretta. La Commissione ha ritenuto corretta la risposta d), secondo cui il menù è “una lista cronologica e dettagliata delle vivande che l’ospite andrà a consumare”. La ricorrente, invece, ha selezionato la risposta a), che definiva il menù come “una lista con relativo prezzo delle vivande che l’ospite andrà a consumare”, sostenendo che tale definizione corrisponderebbe a quanto avviene normalmente nella pratica ristorativa.
14. Anche questa censura non può essere condivisa. Va infatti osservato che, in ambito didattico e tecnico, e in particolare nei manuali di enogastronomia e nei programmi ministeriali per l'insegnamento nelle scuole alberghiere, la definizione di “menù” fa riferimento all’elenco ordinato e strutturato delle preparazioni culinarie, generalmente presentate in ordine cronologico di consumo (antipasto, primo, secondo, dessert), e non necessariamente con indicazione del prezzo. È corretto che, in ambito commerciale, i ristoranti presentino spesso il “menù alla carta” comprensivo dei prezzi, ma ciò non esaurisce il significato tecnico-pedagogico del termine.
15. La risposta d) riflette, dunque, fedelmente la nozione trasmessa nei percorsi formativi di settore, e in particolare quella riconducibile ai testi adottati nei laboratori di servizi di ricettività alberghiera per la classe B019. In tale contesto, l’indicazione del prezzo è un elemento eventuale e non definitorio. Non si ravvisa pertanto né errore tecnico, né ambiguità nella formulazione del quesito, che appare conforme agli standard formativi del profilo professionale selezionato. L'opzione selezionata dalla ricorrente, sebbene plausibile in un uso generico e commerciale del termine, non risponde ai criteri richiesti dalla prova, che mirava a verificare la conoscenza della terminologia di settore secondo criteri scolastici e professionali.
16. Con riferimento agli altri quesiti oggetto di contestazione – in particolare i nn. 10, 12, 23 e 33 – la ricorrente si limita a dedurre genericamente la loro presunta complessità, genericità o ambiguità. Tuttavia, tali censure non sono accompagnate da alcuna dimostrazione tecnica o documentale idonea a evidenziare l’esistenza di errori oggettivi nella formulazione del quesito o nella scelta della risposta corretta. Esse si risolvono, pertanto, in mere valutazioni soggettive e non autosufficienti, inidonee a integrare motivi validi di illegittimità. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, la funzione del giudice amministrativo non è quella di sovrapporre la propria valutazione a quella dell’amministrazione, ma di verificarne la ragionevolezza e coerenza, che nella specie non risultano compromesse (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, sentenza n. 7092/2019; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3384/2015).
17. Con riguardo alla censura concernente la soglia minima di 70/100 prevista per il superamento della prova scritta, essa non può essere condivisa.
18. L’Amministrazione nell’indicare i requisiti di superamento, così come di accesso, a un concorso è dotato di ampia discrezionalità che può esercitare nei limiti della ragionevolezza e logicità delle scelte effettuate.
19. Nel caso in esame, la previsione di una soglia minima di punteggio pari a 70/100 per il superamento della prova scritta si giustifica in ragione delle caratteristiche generali della procedura selettiva, connotata da un elevato numero di posti messi a concorso, da un’estensione su tutto il territorio nazionale e dal coinvolgimento di una pluralità di classi di concorso. Tali elementi impongono all’Amministrazione una valutazione complessa, volta a contemperare una serie di interessi pubblici, tutti meritevoli di tutela.
20. Tra questi, vanno ricordati: l’esigenza di assicurare alle istituzioni scolastiche una dotazione organica adeguata, coerente con la domanda di offerta formativa; la necessità di mantenere elevato il livello qualitativo della preparazione dei docenti che superano il concorso; e l’obiettivo, ormai strutturale nelle politiche del reclutamento scolastico, di contenere la creazione di nuovo precariato e, al tempo stesso, di assorbire quello già esistente.
21. In questa prospettiva, la fissazione di una soglia minima costituisce uno strumento di razionalità e coerenza nell’esercizio del potere selettivo, rispondente all’esigenza di introdurre parametri di merito oggettivi, conoscibili ex ante e applicabili uniformemente a tutti i candidati. La soglia concorre così a definire un criterio minimo di sufficienza, che delimita l’accesso alle successive fasi del procedimento concorsuale, nel rispetto del principio meritocratico che ispira l’art. 97 della Costituzione.
22. Va inoltre evidenziato come l’individuazione di un punteggio minimo, uniforme per tutti i candidati su scala nazionale, garantisca il rispetto del principio di parità di trattamento e della par condicio tra i partecipanti alla procedura, e non risulti di per sé né eccessivamente elevata né sproporzionata rispetto alla struttura del concorso. La valutazione della soglia, infatti, deve avvenire in astratto e in relazione alla funzione selettiva della procedura, e non in rapporto alla concreta distribuzione dei punteggi o alla percentuale dei candidati esclusi.
23. L’adozione di tale soglia, infine, deve ritenersi sostanzialmente neutra rispetto al grado di complessità della singola prova: essa non costituisce un automatismo rigido, bensì un criterio tecnico attraverso il quale si traduce, in termini numerici, il livello minimo di preparazione ritenuto necessario per proseguire nella selezione. La sua ragionevolezza va apprezzata nella cornice più ampia dei criteri generali fissati dalla lex specialis, ai quali l’Amministrazione ha correttamente ancorato l’intera procedura.
24. Parimenti infondata è la doglianza relativa all’impiego di un sistema informatico automatizzato di correzione delle prove, in assenza di elementi specifici che indichino un malfunzionamento o un errore nella valutazione della prova della ricorrente. L’utilizzo di sistemi automatizzati per la correzione di quiz a risposta multipla è pienamente conforme ai principi di trasparenza ed efficienza, ed è da ritenersi legittimo salvo che sia dimostrato un vizio concreto e attuale, nella specie non riscontrato.
25. In conclusione, non emergono elementi idonei a ritenere fondato il ricorso.
26. In ragione degli interessi sottesi alla controversia e della costituzione solo formale del Ministero resistente, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO