Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 1946 / 2022 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per (Avv. SOLLENA GASPARE) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. PASUT FRANCO) Controparte_1
Resistente
Avente ad oggetto: opposizione AVA
all'udienza di discussione dell'11.03.2025 ha pronunziato
SENTENZA
dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n° 596-2021-00021624-
67-000 del 25.01.2022 e condanna l' alla rifusione delle spese di lite in CP_2
favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 3.246,60 oltre accessori come
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso del 7.03.2022, il ricorrente, indicato in epigrafe,
proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 596-2021-00021624-67-000 del
25.01.2022, con il quale l'Ente previdenziale chiedeva all'intimato il pagamento di contributi non versati alla Gestione Commercianti per il periodo da 01/2013 a
12/2019 per la complessiva somma di € 39.983,10deducendo l'infondatezza delle pretese creditorie dell'Istituto e in via subordinata la prescrizione ultra quinquennale dei crediti;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata;
- premesso che, istruita la causa documentalmente e con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza dell'11.03.2025 le parti discutevano la causa che veniva decisa;
- rilevato che l'opponente afferma l'insussistenza di alcun obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sull'assunto di essere amministratore della “Beta srl”,
difettando il requisito dell'abitualità e prevalenza della propria attività
nell'ambito della società medesima poiché, la stessa è dotata di una organizzazione d'impresa in grado di realizzare autonomamente lo scopo sociale,
ciò mediante lavoratori subordinati (cfr. uniemens all. n. 21) per tutte le attività di amministrazione e personale tecnico e medico per le attività sanitarie
(occupandosi la società di diagnostica per immagini), così che l'attività del ricorrente era limitata a quella di amministratore, cioè di coordinamento e gestione.
- ritenuto che va, innanzitutto, esaminata la questione relativa alla sussistenza in
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro capo al ricorrente dei requisiti per essere obbligatoriamente iscritto alla gestione commercianti in ossequio al principio della “ragione più liquida”, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
(anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ sent. dell'8 marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez.
Unite, sent del 18-12-2008, n. 29523);
- rilevato che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996 dispone che
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed
integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a)
siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e
dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado,
ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la
piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi
alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori
preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o
regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Per l'iscrizione alla gestione commercianti non è sufficiente la qualità di socio o anche di amministratore in una società che svolga attività commerciale essendo
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro necessaria la prova dello svolgimento in concreto da parte della socia ricorrente dell'attività commerciale, con carattere di abitualità e prevalenza.
- ritenuto che non può dunque ritenersi sufficiente la qualità di socio o amministratore della “Beta s.r.l.” per fondare l'obbligo contributivo del ricorrente,
dovendosi accertare che tale partecipazione fosse accompagnata dalle succitate condizioni.
- considerato che l' attore in senso sostanziale, che ne aveva l'onere, non ha CP_2
fornito in alcun modo la prova che l'opponente partecipi ed abitualmente al lavoro aziendale espletando l'attività operativa oggetto dell'attività di impresa con carattere di abitualità e prevalenza, né tale circostanza può inferirsi unicamente dall'esercizio della funzione di socio o amministratore della predetta società,
rivestita dall'opponente durante il periodo contributivo richiesto dall'ente previdenziale. Né la sussistenza di detto requisito può ricavarsi, come sostenuto dall' da quanto il ricorrente avrebbe dichiarato agli ispettori tanto più che CP_2
dette dichiarazioni non risultano prodotte in atti e che l'Ispettore
[...]
, sentito quale teste indicato dall' all'udienza del Testimone_1 CP_2
3.011.2023, si è limitato a riferire “Io ho partecipato all'accertamento che
riguarda la società Beta e non il quale amministratore per tanto non Parte_1
conosco il verbale indicato nel capitolato di cui mi viene dato lettura”. Il
ricorrente pur non avendone l'onere probatorio ha invece testimonialmente provato di avere svolto nella qualità di amministratore una mera attività di gestione societaria e non essersi mai impegnato, tanto meno con carattere di abitualità e prevalenza, in alcuna delle attività oggetto della società amministrata
( cfr. dichiarazione testimoniali e alla predetta udienza) . Tes_2 Tes_3
Non sussistendo, pertanto, nel caso di specie i requisiti per l'iscrizione alla
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro gestione commercianti il ricorso, assorbita ogni altra questione, va, quindi, accolto e l'avviso di addebito opposto annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'attività difensiva espletata e della serialità della causa.
P. Q. M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 11/03/2025.
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- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro