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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/10/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 652/2024
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione Presidente relatore
Dott.Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 652/2024 R.G., avverso la sentenza n. 933/2023 pubblicata in data 28.12.2023 dal Tribunale della Spezia
promossa da:
(già , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2
dall'Avv. Francesco Ghisiglieri per mandato in atti APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Giovannoni per mandato in Controparte_1
atti APPELLANTE INCIDENTALE
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Simonetta Mori per mandato in atti APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante principale: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, reiectis contrariis, previe le declaratorie meglio ritenute, in totale riforma della Sentenza del Tribunale della Spezia n. 933/2023, pubblicata in data 28.12.2023, resa nel procedimento
R.G. n. 1979/2020, non notificata: 1 in via principale, respingere le domande dell'attore in quanto infondate in fatto e in diritto in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale delle pretese avversarie:
dichiarare tenuta e condannare , quale unica responsabile dei Controparte_1
lamentati danni da parte della per i Controparte_2
fatti di causa o,
in ulteriore subordine, dichiarare tenuta e condannare a manlevare Controparte_1
(già ) dal pagamento di tutti gli Parte_1 Parte_2
esborsi spese, anche di lite, e/o danni che quest'ultima è stata/sarà eventualmente tenuta a rifondere a;
Controparte_2
condannare alla ripetizione delle somme pagate Parte_3
da in esecuzione della Sentenza impugnata per un totale di € Parte_1
5.733,61, come esposto in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, Cpa e Iva, come per legge e con reiezione di tutte le domande ed eccezioni svolte nelle rispettive comparse di costituzione e risposta da
[...]
e da .” Controparte_2 Controparte_1
per l'appellante incidentale: “in via incidentale principale, chiede in riforma integrale della sentenza di primo grado, la reiezione della domanda risarcitoria proposta da e/o da ( già Controparte_2 Parte_1
) nei propri confronti, con condanna di Parte_2 Controparte_2
e/o ( già ) alla restituzione Parte_1 Parte_2
delle somme versate a in esecuzione della sentenza di Controparte_2
primo grado, pari ad € 5.733,61. Vinte spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio;
in subordine, in via incidentale, in caso di totale o parziale accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da , dichiarare Controparte_2 [...]
( già ) unico soggetto responsabile del Parte_1 Parte_2
danno lamentato, con conseguente condanna di quest'ultima società al 2 pagamento di quanto provato ed accertato a favore di e Controparte_2
conseguentemente con condanna di a pagare ad Parte_1
le somme pagate a in esecuzione della Controparte_1 Controparte_2
sentenza di primo grado, pari ad € 5.733,61. Sempre vinte spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
in ulteriore subordine, in via incidentale, in caso di totale o parziale accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da , dichiarare Controparte_2 [...]
( già ) quale unico soggetto Parte_1 Parte_2
responsabile del danno lamentato, tenuta a manlevare da Controparte_1
qualsivoglia danno, costo o spesa che è stato pagato a in Controparte_2
esecuzione dell'esito del primo grado di giudizio o sarà tenuta a pagare a
[...]
in esecuzione del presente procedimento. Sempre vinte spese ed CP_2
onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare: dichiarare inammissibili ex art. 348 bis c.p.c. l'appello principale e l'appello incidentali proposti, per l'assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento delle impugnazioni stesse;
- nel merito confermare la sentenza n. 933/2023 del Tribunale della Spezia e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate nei confronti di “
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rigettando le proposte impugnazioni perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto.
Vinte spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio”.
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio la società attrice affermava di avere stipulato un Part contratto con er la fornitura di gas naturale al servizio del ristorante. Il 06.05.2019 la Part fornitura era stata interrotta da a causa della presunta morosità dell'utente. Il quale contestava l'addebito, affermando di avere sanato la morosità un anno prima dell'interruzione. Onde il distacco era ingiustificato e costituiva un grave inadempimento
3 contrattuale della fornitrice, che doveva rispondere dei danni subiti dal ristorante. La convenuta, costituendosi in giudizio, affermava – a fronte dell'avvenuto pagamento – di avere richiesto ad società di distribuzione del gas, di non dare più corso CP_3 all'interruzione: onde la responsabilità del fatto doveva ascriversi interamente alla società di distribuzione, chiamata in causa come terzo responsabile del danno, che non aveva tenuto conto della comunicazione della fornitrice. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, la decideva con sentenza, con la quale in accoglimento della domanda condannava le due società solidalmente al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, che Part quantificava nella somma complessiva di euro 7.136,39, oltre alle spese. ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale contesta il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il primo giudice nella decisione della causa. Contesta anche la quantificazione dei danni. Chiede di condannare in via esclusiva al risarcimento CP_3 dei danni subiti dall'attrice, in via diretta, o in subordine in via di rivalsa. La società attrice resiste in giudizio, opponendosi all'accoglimento dell'appello. ha chiesto a CP_1
Part sua volta di condannare in via esclusiva al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, in via diretta, o in subordine in via di rivalsa. Contesta anche la quantificazione dei danni.
La causa è stata rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 25.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Il Tribunale ha osservato in principio che la sospensione della fornitura è legittima finchè permane l'inadempimento dell'utente. Al contrario, se attuata quando l'utente ha pagato il suo debito costituisce un inadempimento contrattuale ed obbliga il fornitore al risarcimento dei danni ai sensi degli artt.1176 e 1218 C.C. Nella fattispecie, la mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall'utente, non esclude l'obbligazione risarcitoria, se non viene fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società ed alla sua organizzazione.
La difesa dell'appellante contesta la premessa di fatto della motivazione del Tribunale, ovvero che l'interruzione sia dipesa da un disguido o disservizio interno, imputabile quindi a sua responsabilità. Osserva che il fatto è imputabile esclusivamente alla società Part di distribuzione, soggetto indipendente ed estraneo all'organizzazione di che non ha
4 tenuto conto della richiesta della fornitrice di annullare ogni azione volta all'interruzione o sospensione della fornitura.
Part L'appello è fondato. ed sono due soggetti indipendenti che operano nel CP_1 mercato dell'energia elettrica e del gas in qualità l'una di fornitore e l'altra di distributore. Part Onde non può farsi gravare su un fatto imputabile esclusivamente al comportamento colpevole della società di distribuzione. Ricorre quindi l'esimente invocata dalla difesa dell'appellante, che ha dato la prova della non imputabilità a sé dell'inadempimento, imputabile a fatto del terzo, e perciò a causa estranea alla fornitrice ed alla sua organizzazione.
Part Pertanto, in accoglimento dell'appello di questa deve essere mandata assolta da ogni responsabilità, dovendo accertarsi la responsabilità esclusiva di . CP_1
Questa ha proposto appello incidentale contro la liquidazione dei danni. Afferma che il
Tribunale avrebbe errato nella quantificazione del danno emergente e del lucro cessante.
L'appello è fondato quanto al danno emergente. La parte danneggiata ha diritto soltanto al rimborso della fattura numero 397/FE del 10.7.2019 di euro 183,00, relativa alla sostituzione degli augelli del gas. Non ha diritto invece al rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto dei bomboloni di gas. Trattasi infatti di spesa riferibile al consumo di gas, nel periodo in contestazione, che il ristorante avrebbe comunque dovuto sostenere, se non vi fosse stata l'interruzione. La parte danneggiata non ha dimostrato di avere sostenuto per il consumo del gas da bombolone una spesa superiore a quella del gas da rete.
L'appello è infondato invece per quanto riguarda la quantificazione del mancato guadagno. Al riguardo, essendo stata fornita la prova di un calo dei corrispettivi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il danno, non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, è stato liquidato equitativamente dal Tribunale nella somma di euro
5.000,00.
Part Liquida a favore di d a carico della società le spese di entrambi i gradi del CP_2
Part giudizio in applicazione del principio di soccombenza. ha anche diritto alla restituzione della somma di euro 5.733,61, che ha corrisposto alla società danneggiata in ottemperanza alla provvisoria esecuzione della sentenza del Tribunale.
5 Liquida a carico di ed a favore della società le spese dei due gradi del CP_1 CP_2 giudizio, tenendo conto – nella liquidazione delle spese – del fatto che la domanda risarcitoria è stata accolta per un importo inferiore a quello richiesto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile n. 652/2024 R.G., avverso la sentenza n.
933/2023 pubblicata in data 28.12.2023 dal Tribunale della Spezia promossa da:
(già APPELLANTE Parte_1 Parte_2
contro
APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_1
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simonetta Controparte_2
Mori per mandato in atti APPELLATA
così decide:
In accoglimento dell'appello principale, riformando in questa parte la sentenza del
Tribunale, respinge la domanda risarcitoria proposta dalla Società attrice contro
[...]
, ed accerta che il danno lamentato dall'attrice deve attribuirsi a responsabilità Parte_4 esclusiva di Controparte_1
In parziale accoglimento dell'appello incidentale di riformando in questa CP_1 parte la sentenza del Tribunale e riducendo l'ammontare del danno, condanna CP_1
a pagare alla la somma di euro 5.183,00 a titolo di Parte_5 risarcimento del danno.
Condanna la società a rimborsare ad le spese di Controparte_2 Parte_4 causa, che liquida nella somma complessiva di euro 4.000,00 per il primo grado del giudizio e di euro 3.000,00 per il presente grado del giudizio, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Condanna la società a restituire ad la somma di Controparte_2 Parte_4 euro 5.733,61, corrisposta in ottemperanza alla provvisoria esecuzione della sentenza del
Tribunale.
6 Condanna a rimborsare alla società le spese di causa, CP_1 Controparte_2 che liquida nella somma complessiva di euro 3.500,00 per il primo grado e di euro
2.500,00 per il secondo grado del giudizio, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Genova, 1 ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 652/2024
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione Presidente relatore
Dott.Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 652/2024 R.G., avverso la sentenza n. 933/2023 pubblicata in data 28.12.2023 dal Tribunale della Spezia
promossa da:
(già , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2
dall'Avv. Francesco Ghisiglieri per mandato in atti APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Giovannoni per mandato in Controparte_1
atti APPELLANTE INCIDENTALE
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Simonetta Mori per mandato in atti APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante principale: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, reiectis contrariis, previe le declaratorie meglio ritenute, in totale riforma della Sentenza del Tribunale della Spezia n. 933/2023, pubblicata in data 28.12.2023, resa nel procedimento
R.G. n. 1979/2020, non notificata: 1 in via principale, respingere le domande dell'attore in quanto infondate in fatto e in diritto in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale delle pretese avversarie:
dichiarare tenuta e condannare , quale unica responsabile dei Controparte_1
lamentati danni da parte della per i Controparte_2
fatti di causa o,
in ulteriore subordine, dichiarare tenuta e condannare a manlevare Controparte_1
(già ) dal pagamento di tutti gli Parte_1 Parte_2
esborsi spese, anche di lite, e/o danni che quest'ultima è stata/sarà eventualmente tenuta a rifondere a;
Controparte_2
condannare alla ripetizione delle somme pagate Parte_3
da in esecuzione della Sentenza impugnata per un totale di € Parte_1
5.733,61, come esposto in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, Cpa e Iva, come per legge e con reiezione di tutte le domande ed eccezioni svolte nelle rispettive comparse di costituzione e risposta da
[...]
e da .” Controparte_2 Controparte_1
per l'appellante incidentale: “in via incidentale principale, chiede in riforma integrale della sentenza di primo grado, la reiezione della domanda risarcitoria proposta da e/o da ( già Controparte_2 Parte_1
) nei propri confronti, con condanna di Parte_2 Controparte_2
e/o ( già ) alla restituzione Parte_1 Parte_2
delle somme versate a in esecuzione della sentenza di Controparte_2
primo grado, pari ad € 5.733,61. Vinte spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio;
in subordine, in via incidentale, in caso di totale o parziale accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da , dichiarare Controparte_2 [...]
( già ) unico soggetto responsabile del Parte_1 Parte_2
danno lamentato, con conseguente condanna di quest'ultima società al 2 pagamento di quanto provato ed accertato a favore di e Controparte_2
conseguentemente con condanna di a pagare ad Parte_1
le somme pagate a in esecuzione della Controparte_1 Controparte_2
sentenza di primo grado, pari ad € 5.733,61. Sempre vinte spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
in ulteriore subordine, in via incidentale, in caso di totale o parziale accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da , dichiarare Controparte_2 [...]
( già ) quale unico soggetto Parte_1 Parte_2
responsabile del danno lamentato, tenuta a manlevare da Controparte_1
qualsivoglia danno, costo o spesa che è stato pagato a in Controparte_2
esecuzione dell'esito del primo grado di giudizio o sarà tenuta a pagare a
[...]
in esecuzione del presente procedimento. Sempre vinte spese ed CP_2
onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare: dichiarare inammissibili ex art. 348 bis c.p.c. l'appello principale e l'appello incidentali proposti, per l'assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento delle impugnazioni stesse;
- nel merito confermare la sentenza n. 933/2023 del Tribunale della Spezia e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate nei confronti di “
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rigettando le proposte impugnazioni perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto.
Vinte spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio”.
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio la società attrice affermava di avere stipulato un Part contratto con er la fornitura di gas naturale al servizio del ristorante. Il 06.05.2019 la Part fornitura era stata interrotta da a causa della presunta morosità dell'utente. Il quale contestava l'addebito, affermando di avere sanato la morosità un anno prima dell'interruzione. Onde il distacco era ingiustificato e costituiva un grave inadempimento
3 contrattuale della fornitrice, che doveva rispondere dei danni subiti dal ristorante. La convenuta, costituendosi in giudizio, affermava – a fronte dell'avvenuto pagamento – di avere richiesto ad società di distribuzione del gas, di non dare più corso CP_3 all'interruzione: onde la responsabilità del fatto doveva ascriversi interamente alla società di distribuzione, chiamata in causa come terzo responsabile del danno, che non aveva tenuto conto della comunicazione della fornitrice. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, la decideva con sentenza, con la quale in accoglimento della domanda condannava le due società solidalmente al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, che Part quantificava nella somma complessiva di euro 7.136,39, oltre alle spese. ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale contesta il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il primo giudice nella decisione della causa. Contesta anche la quantificazione dei danni. Chiede di condannare in via esclusiva al risarcimento CP_3 dei danni subiti dall'attrice, in via diretta, o in subordine in via di rivalsa. La società attrice resiste in giudizio, opponendosi all'accoglimento dell'appello. ha chiesto a CP_1
Part sua volta di condannare in via esclusiva al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, in via diretta, o in subordine in via di rivalsa. Contesta anche la quantificazione dei danni.
La causa è stata rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 25.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Il Tribunale ha osservato in principio che la sospensione della fornitura è legittima finchè permane l'inadempimento dell'utente. Al contrario, se attuata quando l'utente ha pagato il suo debito costituisce un inadempimento contrattuale ed obbliga il fornitore al risarcimento dei danni ai sensi degli artt.1176 e 1218 C.C. Nella fattispecie, la mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall'utente, non esclude l'obbligazione risarcitoria, se non viene fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società ed alla sua organizzazione.
La difesa dell'appellante contesta la premessa di fatto della motivazione del Tribunale, ovvero che l'interruzione sia dipesa da un disguido o disservizio interno, imputabile quindi a sua responsabilità. Osserva che il fatto è imputabile esclusivamente alla società Part di distribuzione, soggetto indipendente ed estraneo all'organizzazione di che non ha
4 tenuto conto della richiesta della fornitrice di annullare ogni azione volta all'interruzione o sospensione della fornitura.
Part L'appello è fondato. ed sono due soggetti indipendenti che operano nel CP_1 mercato dell'energia elettrica e del gas in qualità l'una di fornitore e l'altra di distributore. Part Onde non può farsi gravare su un fatto imputabile esclusivamente al comportamento colpevole della società di distribuzione. Ricorre quindi l'esimente invocata dalla difesa dell'appellante, che ha dato la prova della non imputabilità a sé dell'inadempimento, imputabile a fatto del terzo, e perciò a causa estranea alla fornitrice ed alla sua organizzazione.
Part Pertanto, in accoglimento dell'appello di questa deve essere mandata assolta da ogni responsabilità, dovendo accertarsi la responsabilità esclusiva di . CP_1
Questa ha proposto appello incidentale contro la liquidazione dei danni. Afferma che il
Tribunale avrebbe errato nella quantificazione del danno emergente e del lucro cessante.
L'appello è fondato quanto al danno emergente. La parte danneggiata ha diritto soltanto al rimborso della fattura numero 397/FE del 10.7.2019 di euro 183,00, relativa alla sostituzione degli augelli del gas. Non ha diritto invece al rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto dei bomboloni di gas. Trattasi infatti di spesa riferibile al consumo di gas, nel periodo in contestazione, che il ristorante avrebbe comunque dovuto sostenere, se non vi fosse stata l'interruzione. La parte danneggiata non ha dimostrato di avere sostenuto per il consumo del gas da bombolone una spesa superiore a quella del gas da rete.
L'appello è infondato invece per quanto riguarda la quantificazione del mancato guadagno. Al riguardo, essendo stata fornita la prova di un calo dei corrispettivi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il danno, non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, è stato liquidato equitativamente dal Tribunale nella somma di euro
5.000,00.
Part Liquida a favore di d a carico della società le spese di entrambi i gradi del CP_2
Part giudizio in applicazione del principio di soccombenza. ha anche diritto alla restituzione della somma di euro 5.733,61, che ha corrisposto alla società danneggiata in ottemperanza alla provvisoria esecuzione della sentenza del Tribunale.
5 Liquida a carico di ed a favore della società le spese dei due gradi del CP_1 CP_2 giudizio, tenendo conto – nella liquidazione delle spese – del fatto che la domanda risarcitoria è stata accolta per un importo inferiore a quello richiesto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile n. 652/2024 R.G., avverso la sentenza n.
933/2023 pubblicata in data 28.12.2023 dal Tribunale della Spezia promossa da:
(già APPELLANTE Parte_1 Parte_2
contro
APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_1
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simonetta Controparte_2
Mori per mandato in atti APPELLATA
così decide:
In accoglimento dell'appello principale, riformando in questa parte la sentenza del
Tribunale, respinge la domanda risarcitoria proposta dalla Società attrice contro
[...]
, ed accerta che il danno lamentato dall'attrice deve attribuirsi a responsabilità Parte_4 esclusiva di Controparte_1
In parziale accoglimento dell'appello incidentale di riformando in questa CP_1 parte la sentenza del Tribunale e riducendo l'ammontare del danno, condanna CP_1
a pagare alla la somma di euro 5.183,00 a titolo di Parte_5 risarcimento del danno.
Condanna la società a rimborsare ad le spese di Controparte_2 Parte_4 causa, che liquida nella somma complessiva di euro 4.000,00 per il primo grado del giudizio e di euro 3.000,00 per il presente grado del giudizio, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Condanna la società a restituire ad la somma di Controparte_2 Parte_4 euro 5.733,61, corrisposta in ottemperanza alla provvisoria esecuzione della sentenza del
Tribunale.
6 Condanna a rimborsare alla società le spese di causa, CP_1 Controparte_2 che liquida nella somma complessiva di euro 3.500,00 per il primo grado e di euro
2.500,00 per il secondo grado del giudizio, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Genova, 1 ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
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