Cass. civ., sez. II, sentenza 29/11/1983, n. 7172
CASS
Sentenza 29 novembre 1983

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Un autoclave, diretta a consentire l'utilizzazione costante dello impianto idrico di edificio condominiale, costituisce parte integrante dell'impianto medesimo. Pertanto, le spese relative alla installazione di detta autoclave restano soggette agli stessi criteri di ripartizione fissati per l'impianto idrico, mentre la circostanza che l'edificio sia composto di più piani, serviti in misura differente dalla pompa dell'autoclave, non è di per sè sufficiente a giustificare una diversa ripartizione secondo il criterio della proporzionalità all'uso (artt. 1123 e 1124 cod. civ.).*

Commentari2

  • 1Come si dividono le spese per l’autoclave?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 novembre 2024

  • 2Spese per l’autoclave: si tiene conto dell’altezza del piano?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 febbraio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/11/1983, n. 7172
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7172
Data del deposito : 29 novembre 1983

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