Sentenza 29 novembre 1983
Massime • 1
Un autoclave, diretta a consentire l'utilizzazione costante dello impianto idrico di edificio condominiale, costituisce parte integrante dell'impianto medesimo. Pertanto, le spese relative alla installazione di detta autoclave restano soggette agli stessi criteri di ripartizione fissati per l'impianto idrico, mentre la circostanza che l'edificio sia composto di più piani, serviti in misura differente dalla pompa dell'autoclave, non è di per sè sufficiente a giustificare una diversa ripartizione secondo il criterio della proporzionalità all'uso (artt. 1123 e 1124 cod. civ.).*
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- 1. Come si dividono le spese per l’autoclave?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 novembre 2024
- 2. Spese per l’autoclave: si tiene conto dell’altezza del piano?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/11/1983, n. 7172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7172 |
| Data del deposito : | 29 novembre 1983 |
Testo completo
Un autoclave, diretta a consentire l'utilizzazione costante dello impianto idrico di edificio condominiale, costituisce parte integrante dell'impianto medesimo. Pertanto, le spese relative alla installazione di detta autoclave restano soggette agli stessi criteri di ripartizione fissati per l'impianto idrico, mentre la circostanza che l'edificio sia composto di più piani, serviti in misura differente dalla pompa dell'autoclave, non è di per sè sufficiente a giustificare una diversa ripartizione secondo il criterio della proporzionalità all'uso (artt. 1123 e 1124 cod. civ.).*