Articolo 32 della Legge 3 aprile 1933, n. 255
Articolo 31Articolo 33
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25 aprile 1933
Art. 32.

Con decreti Reali a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta della Corte dei conti, saranno stabilite:
a) le forme del procedimento nei giudizi della Corte;
b) le norme per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose;
c) le norme per la carriera e la disciplina del personale della Corte stessa.
Entrata in vigore il 25 aprile 1933
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