Art. 32.
Con decreti Reali a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta della Corte dei conti, saranno stabilite:
a) le forme del procedimento nei giudizi della Corte;
b) le norme per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose;
c) le norme per la carriera e la disciplina del personale della Corte stessa.
Con decreti Reali a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta della Corte dei conti, saranno stabilite:
a) le forme del procedimento nei giudizi della Corte;
b) le norme per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose;
c) le norme per la carriera e la disciplina del personale della Corte stessa.