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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8363/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Marotta elettivamente Parte_1 domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
in personale del legale rapp.tante p.t.; Controparte_1
nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli,
RE ID, FU CO e ID TA ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_2
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, la ricorrente, indicata in epigrafe, adiva l'intestato
Tribunale chiedendo, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento Contr 2000.08/02/2023.0076963 , “Accertare e dichiarare la legittimità del rapporto di lavoro subordinato instaurato dal ricorrente con la soc. coop. ' - Codice Fiscale: Controparte_1
- Matricola , per il periodo da marzo per il periodo da novembre 2014 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
a settembre 2018; Ordinare all' di accreditare i contributi previdenziali relativi al rapporto di CP_2 lavoro subordinato instaurato dal ricorrente con la soc. coop. ' - Codice Fiscale: Controparte_1
- Matricola , per il periodo da per il periodo da novembre 2014 a P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 settembre 2018”.
A sostegno della propria domanda, deduceva che il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la convenuta società “ ” era stato annullato a seguito del Controparte_1 menzionato verbale ispettivo Evidenziava la tardività del provvedimento emesso CP_2
dall' , in violazione dell'art. 14 L. 689/81, la violazione del principio del legittimo CP_2
affidamento, nonché dell'art. 97 Cost.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che con argomentazioni in CP_2
fatto e diritto, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
Pur ritualmente evocata in giudizio, restava contumace la società “ . Controparte_4
La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere. Detta pronuncia, di contenuto dichiarativo può essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Ebbene, in data 3.11.25, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia, evidenziando di non aver più interesse alla definizione della controversia. L'atto, al quale risulta allegato il documento di identità dell'istante, è stato notificato anche all' che, dal canto suo, non CP_2 si è opposto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L'atto depositato dal ricorrente in data 3.11.25, alla luce del suo contenuto, nel quale si rappresenta una sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia di carattere contenzioso, va qualificato alla stregua di una rinuncia all'azione.
La rinuncia all'azione costituisce un atto di disposizione negoziale del diritto in contesa
(Cass., n. 4837/19), irrevocabile in nome del principio della certezza del diritto, costituente esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass., n 1439/2002; Cass., n. 140/2002; Cass., n. 2572/1998); sicché, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.), la rinuncia all'azione non esige accettazione della controparte, conseguendo alla stessa effetti identici alla pronuncia di “rigetto, nel merito, della domanda”, cui la controparte convenuta aspira.
Le spese, stante l'esito della lite, considerando il comportamento processuale delle parti, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della
Dott.ssa Valentina Paglionico, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria C.V., 22.11.2025 La Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8363/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Marotta elettivamente Parte_1 domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
in personale del legale rapp.tante p.t.; Controparte_1
nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli,
RE ID, FU CO e ID TA ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_2
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, la ricorrente, indicata in epigrafe, adiva l'intestato
Tribunale chiedendo, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento Contr 2000.08/02/2023.0076963 , “Accertare e dichiarare la legittimità del rapporto di lavoro subordinato instaurato dal ricorrente con la soc. coop. ' - Codice Fiscale: Controparte_1
- Matricola , per il periodo da marzo per il periodo da novembre 2014 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
a settembre 2018; Ordinare all' di accreditare i contributi previdenziali relativi al rapporto di CP_2 lavoro subordinato instaurato dal ricorrente con la soc. coop. ' - Codice Fiscale: Controparte_1
- Matricola , per il periodo da per il periodo da novembre 2014 a P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 settembre 2018”.
A sostegno della propria domanda, deduceva che il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la convenuta società “ ” era stato annullato a seguito del Controparte_1 menzionato verbale ispettivo Evidenziava la tardività del provvedimento emesso CP_2
dall' , in violazione dell'art. 14 L. 689/81, la violazione del principio del legittimo CP_2
affidamento, nonché dell'art. 97 Cost.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che con argomentazioni in CP_2
fatto e diritto, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
Pur ritualmente evocata in giudizio, restava contumace la società “ . Controparte_4
La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere. Detta pronuncia, di contenuto dichiarativo può essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Ebbene, in data 3.11.25, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia, evidenziando di non aver più interesse alla definizione della controversia. L'atto, al quale risulta allegato il documento di identità dell'istante, è stato notificato anche all' che, dal canto suo, non CP_2 si è opposto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L'atto depositato dal ricorrente in data 3.11.25, alla luce del suo contenuto, nel quale si rappresenta una sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia di carattere contenzioso, va qualificato alla stregua di una rinuncia all'azione.
La rinuncia all'azione costituisce un atto di disposizione negoziale del diritto in contesa
(Cass., n. 4837/19), irrevocabile in nome del principio della certezza del diritto, costituente esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass., n 1439/2002; Cass., n. 140/2002; Cass., n. 2572/1998); sicché, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.), la rinuncia all'azione non esige accettazione della controparte, conseguendo alla stessa effetti identici alla pronuncia di “rigetto, nel merito, della domanda”, cui la controparte convenuta aspira.
Le spese, stante l'esito della lite, considerando il comportamento processuale delle parti, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della
Dott.ssa Valentina Paglionico, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria C.V., 22.11.2025 La Giudice