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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/05/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 9362/19 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 22 gennaio 2025;
promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania CodiceFiscale_1
Via D'Annunzio n. 41 presso lo studio dell'Avv. Michele Maria Giorgianni giusta procura in calce all'atto di citazione, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Cavallaro , come da procura allegata alla comparsa di costituzione di costituzione di altro procuratore;
attore
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentate pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, Corso Italia n. 244 presso lo studio dell'Avv. Concetta Valeria Patermo che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta;
e
pagina 1 di 16
CP_2
nato a [...] il [...] (c.f. ); CodiceFiscale_2
convenuto contumace;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 5.6.2019 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi questo Tribunale e la chiedendone la condanna Controparte_3 Controparte_4
al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 24.2.2014 alle ore 8.00 circa lungo la tangenziale di Catania. Esponeva che mentre percorreva detta via – in direzione Catania - a bordo del suo motociclo suzuki tg DK28414, giunto all'interno della galleria Trappeto-Balatelle poiché
sorpassato sulla sua stessa carreggiata veniva costretto a spostarsi leggermente sulla dx costeggiando la corsia di emergenza. Riferiva che sulla detta corsia di emergenza sostava senza alcuna segnalazione la vettura Ford Fiesta tg BN323FA – di proprietà di ed assicurata Esponeva Controparte_2 CP_1
quindi di avere urtato con la gamba dx detta vettura e di essere rovinato a terra.
Deduceva di essere stato costretto a fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale
Cannizzaro di Catania e di avere diritto in relazione all'età ed all'incidenza dei postumi invalidanti sulla propria persona ad un indennizzo complessivo pari ad € 231000.00 circa.
La si costituiva in giudizio opponendosi. Controparte_1
Nessuno si costituiva per . CP_2
Assunte le prove richieste e disposta ed espletata ctu medico legale, all'udienza del 22.01.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
pagina 2 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui infra.
Il teste escusso ha riferito di avere visto lo scooter condotto dall'attore andare a Tes_1
sbattere contro una vettura ferma all'interno della galleria indicata in citazione e ciò a causa del vuoto d'aria causato da una vettura che lo aveva superato facendo perdere il controllo del mezzo all'attore. Il
teste ha anche riferito che la vettura era ferma all'interno della galleria, senza alcuna segnalazione, che la galleria era buia e che la strada era abbastanza trafficata come tutte le mattine a quell'ora.
A fronte delle dichiarazioni rese da predetto teste escusso, vi è la violazione dell'art. 149 CdS da parte dell'attore.
Quest'ultimo non presentandosi in udienza per rendere l'ammesso interrogatorio formale (art. 232
c.p.c.) ha quindi confessato di a) avere tamponato il mezzo fermo in galleria;
b) circolare nella corsia di emergenza, c) essere stato sanzionato ai sensi dell'art. 176 CdS.
Questo il quadro probatorio all'esito dell'istruttoria svolta.
E' noto che la giurisprudenza attribuisce alla circolazione stradale ex art. 2054 c.c. un significato ampio capace di ricomprendere non solo la movimentazione dei veicoli, ma anche la c.d. “circolazione statica”, ovvero i momenti di quiete dei veicoli in arresto, sosta o fermata. Ciò consente, quindi,
all'eventuale danneggiato, di chiedere il risarcimento dei danni cagionati dai veicoli in moto, ma anche da quelli in arresto, sosta e fermata come definiti dall'art. 157 Codice della Strada (Cass. n. 3257/2016,
Cass. n. 3108/2010) In particolare Cass. SS.UU. n. 8620/2015 ha rilevato che “La circolazione stradale di cui all'articolo 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia ancora rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade”.
Se quindi è applicabile nella specie il disposto dell'art. 2054 c.c., la vicenda per cui è causa va pagina 3 di 16 inserita nel quadro normativo in tema di responsabilità del tamponante, ovvero il soggetto che urta da tergo un veicolo lungo la medesima corsia di marcia ha l'onere di provare che il tamponamento è
derivato da causa a lui non imputabile (Cass. n. 3398/2023).
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 3 febbraio 2023, n. 3398 ha confermato il principio secondo il quale, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti – che opera nel caso di scontro tra veicoli – è superata dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante (ex art. 149 c. 1 Codice della Strada).
Il soggetto che tampona un veicolo ha l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono derivati da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile. Egli è liberato dalla responsabilità nel caso in cui dimostri che «il veicolo
tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della
circolazione stradale».
Nel caso di specie, si è trattato, con tutta evidenza, di un tamponamento posto in essere dall'attore,
in violazione dell'art. 149 CdS che recita “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al
veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e
siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
La circostanza che l'urto tra le due autovetture sia avvenuto da tergo rientra nell'ambito applicativo della predetta disposizione che introduce una presunzione de facto sull'inosservanza della distanza di sicurezza. Pertanto, l'accertamento del tamponamento è sufficiente ad escludere la pari responsabilità
dei conducenti.
L'unica certezza emersa all'esito dell'istruttoria, in merito alla dinamica del sinistro, riguarda il tamponamento. La suddetta presunzione deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti (ex art. 2054 c. 2 c.c.) che comporta per il soggetto tamponante l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa, in tutto o in parte, a lui non pagina 4 di 16 imputabile (Cass. 8051/2016, Cass. 21513/2020, Cass. 18884/2015, Cass. 6193/2014).
Nel giudizio per cui è causa può ritenersi che tale prova liberatoria sia stata fornita, atteso che la vettura del convenuto si trovava in posizione di quiete all'interno di una galleria buia e senza alcuna segnalazione di pericolo per la presenza del veicolo.
E' principio consolidato in giurisprudenza che la prova liberatoria può essere integrata da “una
situazione anomala e avulsa dalle esigenze del traffico”. L'autore del tamponamento, quindi, deve dimostrare la sussistenza di tale anomalia al fine di vincere la presunzione (Cass. 17206/2015).
Questa è la circostanza del caso di specie.
Trova quindi applicazione il principio di pari concorso nella causazione del sinistro, atteso che a) la vettura – come detto – era ferma in galleria senza alcuna segnalazione;
b) lo scooter procedeva all'interno della corsia di emergenza e ad una velocità non consona ai luoghi non essendo riuscito ad evitare l'urto.
Circa la determinazione dei danni alla persona subiti dall'attore nell'incidente occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex
art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale
ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale pagina 5 di 16 valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u.
Il consulente, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha accertato che l'attore ha subito a seguito del sinistro frattura biossea terzo prossimale gamba dx e frattura metadiafisaria distale perone dx, con lesione SPE e frattura radio sx.
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 32%.
Il consulente ha inoltre determinato in 60 gg. il periodo di invalidità temporanea assoluta, in 90 gg.
il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% ed in gg 95 al 50%.
pagina 6 di 16 Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti e non sono state contestate da alcuna delle parti in causa.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 99.00, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella pagina 7 di 16 recente legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139
cod. ass.ni. Tale indicazione monetaria deve essere posta a base della quantificazione, rappresentando comunque un dato certo ed uniforme.
Ne consegue che, nel nostro caso:
1) per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 3314.40
(55.24*60*100%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% va liquidato un risarcimento di € 3728.70
(55.24*90*75%);
3) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 2623.90
(55.24*95*50%);
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
pagina 8 di 16 96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Orbene, nel caso di specie, in applicazione delle sopra richiamate tabelle di determinazione e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 5246.57.
Moltiplicato per i 32 punti di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 0.695% (in tal misura computato nelle su richiamate tabelle per danneggiati che, come nel nostro caso, avessero al momento del sinistro l'età di 62 anni), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di €
116684.00 (= € 5246.57 x 32 x 0.695%).
A detta somma va aggiunto il danno morale liquidato sempre secondo la tabella indicata pari ad €
pagina 9 di 16 56008.00.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
È noto, in punto di diritto, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972,
non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale,
del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui,
poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attore, atteso che lo stesso è stato risarcito dall' CP_5
svolgendo attività di lavoratore dipendente ed essendo stato riconosciuto come infortunio in itinere il sinistro in esame.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta pagina 10 di 16 circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n.
3961). Circostanza anche esclusa dal ctu.
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Il trattamento curativo offerto all'attore è stato eseguito dall'assistenza pubblica gratuita.
Ciò posto deve essere posto a carico dei convenuti il pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 182359.00.
Tale somma va ridotta del 50% per l'accertato concorso di colpa: ne residua la somma di €
91179.50.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui pagina 11 di 16 essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al
sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti
i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli pagina 12 di 16 interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (24.2.2014).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (28.04.2025) andranno ancora computati,
secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi pagina 13 di 16 al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o,
in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Tanto premesso occorre – però – rilevare come non sia contestato ed è documentato come l' CP_5
abbia erogato prestazioni per complessivi € 192993.88 (cfr. doc. in atti).
Le disposizioni normative vigenti in materia, nel prevedere quale danno biologico risarcibile dall' unicamente quello legato ad una invalidità permanente (e non anche temporanea), non CP_5
determinano la necessità di decurtare dal risarcimento del danno non patrimoniale a titolo di inabilità
temporanea le somme già versate dall' . Conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti, le CP_5
somme eventualmente dovute a titolo di inabilità temporanea devono essere riconosciute ed attribuite;
ciò indipendentemente da quanto già corrisposto dall' . CP_5
Occorre infatti, al riguardo, richiamare l'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000, il cui secondo comma stabilisce espressamente che «In caso di danno biologico … l' , nell'ambito del sistema d'indennizzo e CP_5
sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, comma 1, n. 2, del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni…». Nonché, l'art. 66 D.P.R. n. 1124/1965
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), ai sensi del quale «Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1)
un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un
assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta
tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la
fornitura degli apparecchi di protesi».
Dal combinato disposto delle disposizioni normative, emerge come il danno biologico, oggetto di copertura assicurativa da parte dell' , è esclusivamente quello derivante da invalidità permanente CP_5
pagina 14 di 16 dell'integrità psicofisica, esulando invece dal sistema assicurativo in esame il danno biologico temporaneo.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale infatti «il danno
biologico coperto dall' si riferisca esclusivamente e soltanto alla menomazione permanente CP_6
dell'integrità psico fisica, che si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e
decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea (art. 74, comma 2,
Testo Unico )», essendo invece esclusi «sia il “danno biologico temporaneo” che il c.d. “danno CP_5
morale”» (Cass. civ. n. 6503/2022).
Ne segue quindi che la somma liquidata dall' copre per intero il danno accertato in giudizio a CP_5
titolo di invalidtà permanente.
Residua quindi la sola somma di € 4833.50 pari al 50% delle somme liquidate a titolo di invalidtà
temporanea.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, attesa l'enorme sproporizione tra quanto accertato e quanto liquidato. Le spese di ctu restano a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione da contro e Parte_1 CP_2 Controparte_1
disattesa ogni ulteriore istanza così provvede:
1. accerta e dichiara il concorso di colpa nella misura del 50% dell'attore nella causazione del sinistro e per l'effetto condanna la al pagamento in favore dell'attore a titolo Controparte_7
di risarcimento dei danni subiti – a titolo di sola invalidità temporanea (tenuto conto delle somme liquidate da ) - in conseguenza del sinistro per cui è causa, della complessiva CP_5
somma di € 4833.50, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in parte motiva;
pagina 15 di 16 2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania addì 28 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 16 di 16
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 9362/19 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 22 gennaio 2025;
promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania CodiceFiscale_1
Via D'Annunzio n. 41 presso lo studio dell'Avv. Michele Maria Giorgianni giusta procura in calce all'atto di citazione, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Cavallaro , come da procura allegata alla comparsa di costituzione di costituzione di altro procuratore;
attore
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentate pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, Corso Italia n. 244 presso lo studio dell'Avv. Concetta Valeria Patermo che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta;
e
pagina 1 di 16
CP_2
nato a [...] il [...] (c.f. ); CodiceFiscale_2
convenuto contumace;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 5.6.2019 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi questo Tribunale e la chiedendone la condanna Controparte_3 Controparte_4
al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 24.2.2014 alle ore 8.00 circa lungo la tangenziale di Catania. Esponeva che mentre percorreva detta via – in direzione Catania - a bordo del suo motociclo suzuki tg DK28414, giunto all'interno della galleria Trappeto-Balatelle poiché
sorpassato sulla sua stessa carreggiata veniva costretto a spostarsi leggermente sulla dx costeggiando la corsia di emergenza. Riferiva che sulla detta corsia di emergenza sostava senza alcuna segnalazione la vettura Ford Fiesta tg BN323FA – di proprietà di ed assicurata Esponeva Controparte_2 CP_1
quindi di avere urtato con la gamba dx detta vettura e di essere rovinato a terra.
Deduceva di essere stato costretto a fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale
Cannizzaro di Catania e di avere diritto in relazione all'età ed all'incidenza dei postumi invalidanti sulla propria persona ad un indennizzo complessivo pari ad € 231000.00 circa.
La si costituiva in giudizio opponendosi. Controparte_1
Nessuno si costituiva per . CP_2
Assunte le prove richieste e disposta ed espletata ctu medico legale, all'udienza del 22.01.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
pagina 2 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui infra.
Il teste escusso ha riferito di avere visto lo scooter condotto dall'attore andare a Tes_1
sbattere contro una vettura ferma all'interno della galleria indicata in citazione e ciò a causa del vuoto d'aria causato da una vettura che lo aveva superato facendo perdere il controllo del mezzo all'attore. Il
teste ha anche riferito che la vettura era ferma all'interno della galleria, senza alcuna segnalazione, che la galleria era buia e che la strada era abbastanza trafficata come tutte le mattine a quell'ora.
A fronte delle dichiarazioni rese da predetto teste escusso, vi è la violazione dell'art. 149 CdS da parte dell'attore.
Quest'ultimo non presentandosi in udienza per rendere l'ammesso interrogatorio formale (art. 232
c.p.c.) ha quindi confessato di a) avere tamponato il mezzo fermo in galleria;
b) circolare nella corsia di emergenza, c) essere stato sanzionato ai sensi dell'art. 176 CdS.
Questo il quadro probatorio all'esito dell'istruttoria svolta.
E' noto che la giurisprudenza attribuisce alla circolazione stradale ex art. 2054 c.c. un significato ampio capace di ricomprendere non solo la movimentazione dei veicoli, ma anche la c.d. “circolazione statica”, ovvero i momenti di quiete dei veicoli in arresto, sosta o fermata. Ciò consente, quindi,
all'eventuale danneggiato, di chiedere il risarcimento dei danni cagionati dai veicoli in moto, ma anche da quelli in arresto, sosta e fermata come definiti dall'art. 157 Codice della Strada (Cass. n. 3257/2016,
Cass. n. 3108/2010) In particolare Cass. SS.UU. n. 8620/2015 ha rilevato che “La circolazione stradale di cui all'articolo 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia ancora rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade”.
Se quindi è applicabile nella specie il disposto dell'art. 2054 c.c., la vicenda per cui è causa va pagina 3 di 16 inserita nel quadro normativo in tema di responsabilità del tamponante, ovvero il soggetto che urta da tergo un veicolo lungo la medesima corsia di marcia ha l'onere di provare che il tamponamento è
derivato da causa a lui non imputabile (Cass. n. 3398/2023).
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 3 febbraio 2023, n. 3398 ha confermato il principio secondo il quale, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti – che opera nel caso di scontro tra veicoli – è superata dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante (ex art. 149 c. 1 Codice della Strada).
Il soggetto che tampona un veicolo ha l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono derivati da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile. Egli è liberato dalla responsabilità nel caso in cui dimostri che «il veicolo
tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della
circolazione stradale».
Nel caso di specie, si è trattato, con tutta evidenza, di un tamponamento posto in essere dall'attore,
in violazione dell'art. 149 CdS che recita “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al
veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e
siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
La circostanza che l'urto tra le due autovetture sia avvenuto da tergo rientra nell'ambito applicativo della predetta disposizione che introduce una presunzione de facto sull'inosservanza della distanza di sicurezza. Pertanto, l'accertamento del tamponamento è sufficiente ad escludere la pari responsabilità
dei conducenti.
L'unica certezza emersa all'esito dell'istruttoria, in merito alla dinamica del sinistro, riguarda il tamponamento. La suddetta presunzione deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti (ex art. 2054 c. 2 c.c.) che comporta per il soggetto tamponante l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa, in tutto o in parte, a lui non pagina 4 di 16 imputabile (Cass. 8051/2016, Cass. 21513/2020, Cass. 18884/2015, Cass. 6193/2014).
Nel giudizio per cui è causa può ritenersi che tale prova liberatoria sia stata fornita, atteso che la vettura del convenuto si trovava in posizione di quiete all'interno di una galleria buia e senza alcuna segnalazione di pericolo per la presenza del veicolo.
E' principio consolidato in giurisprudenza che la prova liberatoria può essere integrata da “una
situazione anomala e avulsa dalle esigenze del traffico”. L'autore del tamponamento, quindi, deve dimostrare la sussistenza di tale anomalia al fine di vincere la presunzione (Cass. 17206/2015).
Questa è la circostanza del caso di specie.
Trova quindi applicazione il principio di pari concorso nella causazione del sinistro, atteso che a) la vettura – come detto – era ferma in galleria senza alcuna segnalazione;
b) lo scooter procedeva all'interno della corsia di emergenza e ad una velocità non consona ai luoghi non essendo riuscito ad evitare l'urto.
Circa la determinazione dei danni alla persona subiti dall'attore nell'incidente occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex
art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale
ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale pagina 5 di 16 valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u.
Il consulente, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha accertato che l'attore ha subito a seguito del sinistro frattura biossea terzo prossimale gamba dx e frattura metadiafisaria distale perone dx, con lesione SPE e frattura radio sx.
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 32%.
Il consulente ha inoltre determinato in 60 gg. il periodo di invalidità temporanea assoluta, in 90 gg.
il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% ed in gg 95 al 50%.
pagina 6 di 16 Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti e non sono state contestate da alcuna delle parti in causa.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 99.00, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella pagina 7 di 16 recente legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139
cod. ass.ni. Tale indicazione monetaria deve essere posta a base della quantificazione, rappresentando comunque un dato certo ed uniforme.
Ne consegue che, nel nostro caso:
1) per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 3314.40
(55.24*60*100%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% va liquidato un risarcimento di € 3728.70
(55.24*90*75%);
3) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 2623.90
(55.24*95*50%);
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
pagina 8 di 16 96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Orbene, nel caso di specie, in applicazione delle sopra richiamate tabelle di determinazione e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 5246.57.
Moltiplicato per i 32 punti di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 0.695% (in tal misura computato nelle su richiamate tabelle per danneggiati che, come nel nostro caso, avessero al momento del sinistro l'età di 62 anni), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di €
116684.00 (= € 5246.57 x 32 x 0.695%).
A detta somma va aggiunto il danno morale liquidato sempre secondo la tabella indicata pari ad €
pagina 9 di 16 56008.00.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
È noto, in punto di diritto, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972,
non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale,
del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui,
poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attore, atteso che lo stesso è stato risarcito dall' CP_5
svolgendo attività di lavoratore dipendente ed essendo stato riconosciuto come infortunio in itinere il sinistro in esame.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta pagina 10 di 16 circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n.
3961). Circostanza anche esclusa dal ctu.
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Il trattamento curativo offerto all'attore è stato eseguito dall'assistenza pubblica gratuita.
Ciò posto deve essere posto a carico dei convenuti il pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 182359.00.
Tale somma va ridotta del 50% per l'accertato concorso di colpa: ne residua la somma di €
91179.50.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui pagina 11 di 16 essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al
sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti
i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli pagina 12 di 16 interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (24.2.2014).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (28.04.2025) andranno ancora computati,
secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi pagina 13 di 16 al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o,
in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Tanto premesso occorre – però – rilevare come non sia contestato ed è documentato come l' CP_5
abbia erogato prestazioni per complessivi € 192993.88 (cfr. doc. in atti).
Le disposizioni normative vigenti in materia, nel prevedere quale danno biologico risarcibile dall' unicamente quello legato ad una invalidità permanente (e non anche temporanea), non CP_5
determinano la necessità di decurtare dal risarcimento del danno non patrimoniale a titolo di inabilità
temporanea le somme già versate dall' . Conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti, le CP_5
somme eventualmente dovute a titolo di inabilità temporanea devono essere riconosciute ed attribuite;
ciò indipendentemente da quanto già corrisposto dall' . CP_5
Occorre infatti, al riguardo, richiamare l'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000, il cui secondo comma stabilisce espressamente che «In caso di danno biologico … l' , nell'ambito del sistema d'indennizzo e CP_5
sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, comma 1, n. 2, del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni…». Nonché, l'art. 66 D.P.R. n. 1124/1965
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), ai sensi del quale «Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1)
un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un
assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta
tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la
fornitura degli apparecchi di protesi».
Dal combinato disposto delle disposizioni normative, emerge come il danno biologico, oggetto di copertura assicurativa da parte dell' , è esclusivamente quello derivante da invalidità permanente CP_5
pagina 14 di 16 dell'integrità psicofisica, esulando invece dal sistema assicurativo in esame il danno biologico temporaneo.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale infatti «il danno
biologico coperto dall' si riferisca esclusivamente e soltanto alla menomazione permanente CP_6
dell'integrità psico fisica, che si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e
decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea (art. 74, comma 2,
Testo Unico )», essendo invece esclusi «sia il “danno biologico temporaneo” che il c.d. “danno CP_5
morale”» (Cass. civ. n. 6503/2022).
Ne segue quindi che la somma liquidata dall' copre per intero il danno accertato in giudizio a CP_5
titolo di invalidtà permanente.
Residua quindi la sola somma di € 4833.50 pari al 50% delle somme liquidate a titolo di invalidtà
temporanea.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, attesa l'enorme sproporizione tra quanto accertato e quanto liquidato. Le spese di ctu restano a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione da contro e Parte_1 CP_2 Controparte_1
disattesa ogni ulteriore istanza così provvede:
1. accerta e dichiara il concorso di colpa nella misura del 50% dell'attore nella causazione del sinistro e per l'effetto condanna la al pagamento in favore dell'attore a titolo Controparte_7
di risarcimento dei danni subiti – a titolo di sola invalidità temporanea (tenuto conto delle somme liquidate da ) - in conseguenza del sinistro per cui è causa, della complessiva CP_5
somma di € 4833.50, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in parte motiva;
pagina 15 di 16 2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania addì 28 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
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