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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Simona D'Auria, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in data 19/05/2025 la seguente sentenza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 8873/2024 TRA nata a [...] il [...] (C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in RI (NA) alla Via E. Fermi n. 238 presso lo studio dell'avv. Carlo Napolitano (C.F. ) che C.F._2 la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE- CONTRO
(p. iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale p.t., Avv. Anna Iervolino, rappresentata e difesa, giusta deliberazione in corso di pubblicazione e procura a margine alla memoria di costituzione, dall'avv. Raffaele Cuccurullo ( , dall'avv. Rita Castaldo ( e dall'avv. C.F._3 C.F._4 Anna Rega , con i quali è elettivamente domiciliata in C.F._5
alla via L. Bianchi;
CP_1
-RESISTENTE- OGGETTO: Differenze retributive per prestazioni rese in giorni festivi infrasettimanali. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
_____________________________________________________ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12-04-2024 , la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l resistente assumendo : di essere stata CP_1 assunta a far data dal 10.3.2020 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di OSS, ctg. Bs, in Servizio presso la UOSD Emodinamica Vanvitelli del PO Monaldi.; che, in ragione della categoria lavorativa di appartenenza ha svolto, per il periodo per cui è causa (2020-2022), la sua prestazione lavorativa su turni di lavoro;
che in virtù di tale articolazione ha svolto la propria prestazione lavorativa in giornate festive infrasettimanali come desumibile dai tabulati stampa del cartellino presenze allegati al ricorso, senza mai godere del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione. Tanto premesso parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare il diritto della sig.ra dipendente Parte_1 dell all'applicazione dell'art. 9 del CCNL comparto sanità CP_2 integrativo del 20.9.2001 così come modificato dall'art. 29 del CCNL comparto sanità del 2016 – 2018 e dell'art. 31 commi 7 e 8 del predetto ultimo CCNL, per i turni di lavoro prestati nelle giornate infrasettimanali festive specificate in atti;
-per l'effetto condannare l' a corrispondere alla Controparte_3 sig.ra la somma complessiva di € 2.794,64 giusta conteggi Parte_1 elaborati e sopra indicati, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo;
-condannare l' alla rifusione delle spese, competenze, ed CP_2 onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da riconoscere al procuratore antistatario. Si costituiva l la quale, richiamandosi, tra Controparte_4 l'altro, ad un parere dell'Aran del 2015, deduceva: preliminarmente la prescrizione dei crediti azionati e la nullità del ricorso per violazione degli artt. 414 c.p.c. e 2697 c.c. e, nel merito che gli strumenti di tutela previsti dall'art. 9 del contratto integrativo del 20 settembre 2001 erano previsti esclusivamente per il personale che, in ragioni di particolari esigenze di servizio, eccezionalmente non usufruiva del giorno di riposo settimanale, ipotesi non sussistente per il lavoratore turnista che si trova a dover lavorare il giorno festivo infrasettimanale nell'arco della distribuzione equilibrata e avvicendata i turni;
che ai sensi dell'art. 29 comma 6 del vigente contratto di categoria è previsto che l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo al riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario a seguito di richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni laddove, nel caso di specie, una siffatta richiesta non era stata in alcun modo presentata. Ciò premesso, concludeva per il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese di lite. Sulla documentazione in atti, la causa era decisa come da dispositivo emesso a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 83, comma 7 lett h, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2024. Preliminarmente non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione delle somme non erogate posto che il ricorso è stato presentato in data 12-04-2024 e, dunque, entro il termine quinquennale previsto di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. per la prescrizione dei crediti di lavoro richiesti (cfr. tabulati allegati in ricorso, da cui emerge che il primo giorno festivo infrasettimanale di cui si chiede la liquidazione è il 12- 04-2020). Priva di pregio è altresì l'eccezione di nullità del ricorso per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 414 c.p.c. e 2697 c.c. stante che la ricorrente, a prova dei fatti costitutivi dedotti in giudizio, ha posto la documentazione prodotta dalla medesima Azienda datrice di lavoro, con riferimento alle giornate festive e alle ore di servizio svolte. Tale documentazione è stata poi supportata, a contrario, altresì dall'allegato dell'Azienda ospedaliera con cui, contestando i conteggi dedotti da parte attrice, essa ha dato atto della spettanza delle differenze retributive dedotte in giudizio sebbene per un quantum ridotto rispetto all'importo richiesto con la domanda giudiziale (Cfr. Istruttoria GRU allegata alla memoria di costituzione). Tanto premesso e venendo al merito, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. Giova premettere che la ricorrente asserisce di aver svolto attività lavorativa in favore dell' in giornate festive CP_3 infrasettimanali, chiedendo il compenso previsto dall'art 9 del CCNL di categoria mentre la resistente, pur non contestando lo svolgimento di attività lavorativa nei predetti turni, asseriva la non spettanza di detto compenso ai turnisti, per i quali trova già applicazione la disciplina dell'art 44, 12° comma, del CCNL dell'1/9/1995. Ciò in quanto, svolgendo una prestazione lavorativa necessariamente e naturalmente articolata su turni, non avrebbe titolo per invocare le maggiorazioni stipendiali previste per il lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali. Tale ricostruzione non può essere condivisa. Occorre rilevare, infatti, che l'art 9 del CCNL di categoria si rivolge genericamente a coloro che abbiano svolto attività in giorno festivo infrasettimanale non escludendo né esplicitamente né tantomeno implicitamente il personale svolgente attività su turni. Sul punto , bisogna altresì precisare che art. 44, comma 12°, del CCNL dell'1/9/1995, applicato al personale turnista, ha una chiara funzione compensativa rispetto al maggior disagio cagionato dai turni, a differenza dell'indennità di cui all'art. 9 che vuole ristorare il lavoratore per la giornata festiva infrasettimanale persa. A sostegno di ciò, basti osservare che la maggiorazione in parola è prevista in alternativa alla fruizione di un riposo compensativo che assolve la medesima funzione. Conseguentemente, anche per il personale turnista, nel caso in cui il turno di lavoro ricada in un giorno festivo infrasettimanale, sorge il diritto al compenso di cui all' art. 9 CCNL, a condizione che non sia stato fruito il riposo compensativo. Nel caso di specie, l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dalla “Stampa Cartellino” in atti, di cui, dunque, non può disconoscersi la fondatezza. Inoltre, la resistente nel costituirsi nulla eccepiva in ordine all'effettiva presenza dei lavoratori in detti turni, sollevando eccezioni solo in ordine alla spettanza della maggiorazione. In applicazione della regola generale enunciata dall'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica, mentre sulla parte datoriale grava l'onere di provare di aver adempito alle proprie obbligazioni. Acclarato il diritto dell'istante al pagamento della maggiorazione di cui all'art. 9 CCNL, il datore di lavoro avrebbe dovuto provare di aver corrisposto detta maggiorazione. Non avendo fornito detta prova, va riconosciuto il diritto dell'istante alla maggiorazione di cui alla domanda, nel quantum richiesto, non avendo l'Azienda convenuta dettagliato sufficientemente (né in ricorso, né nel documento allegato “Istruttoria GRU”) gli importi asseriti come già parzialmente erogati e satisfattivi delle pretese creditorie della lavoratrice. Conseguentemente la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 2.794,64 in favore di oltre gli interessi legali Parte_1 maturati fino al saldo. L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi formatisi sulla questione induce a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali indicate nei relativi atti introduttivi e, per l'effetto, condanna l al CP_3 pagamento della somma complessiva di euro 2.794,64 in favore di T_
, oltre gli interessi legali maturati fino al saldo.
[...]
-Compensa integralmente le spese di lite. Napoli, il 19.05.2025. IL GIUDICE Dott.ssa Simona D'Auria.
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Simona D'Auria, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in data 19/05/2025 la seguente sentenza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 8873/2024 TRA nata a [...] il [...] (C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in RI (NA) alla Via E. Fermi n. 238 presso lo studio dell'avv. Carlo Napolitano (C.F. ) che C.F._2 la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE- CONTRO
(p. iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale p.t., Avv. Anna Iervolino, rappresentata e difesa, giusta deliberazione in corso di pubblicazione e procura a margine alla memoria di costituzione, dall'avv. Raffaele Cuccurullo ( , dall'avv. Rita Castaldo ( e dall'avv. C.F._3 C.F._4 Anna Rega , con i quali è elettivamente domiciliata in C.F._5
alla via L. Bianchi;
CP_1
-RESISTENTE- OGGETTO: Differenze retributive per prestazioni rese in giorni festivi infrasettimanali. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
_____________________________________________________ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12-04-2024 , la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l resistente assumendo : di essere stata CP_1 assunta a far data dal 10.3.2020 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di OSS, ctg. Bs, in Servizio presso la UOSD Emodinamica Vanvitelli del PO Monaldi.; che, in ragione della categoria lavorativa di appartenenza ha svolto, per il periodo per cui è causa (2020-2022), la sua prestazione lavorativa su turni di lavoro;
che in virtù di tale articolazione ha svolto la propria prestazione lavorativa in giornate festive infrasettimanali come desumibile dai tabulati stampa del cartellino presenze allegati al ricorso, senza mai godere del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione. Tanto premesso parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare il diritto della sig.ra dipendente Parte_1 dell all'applicazione dell'art. 9 del CCNL comparto sanità CP_2 integrativo del 20.9.2001 così come modificato dall'art. 29 del CCNL comparto sanità del 2016 – 2018 e dell'art. 31 commi 7 e 8 del predetto ultimo CCNL, per i turni di lavoro prestati nelle giornate infrasettimanali festive specificate in atti;
-per l'effetto condannare l' a corrispondere alla Controparte_3 sig.ra la somma complessiva di € 2.794,64 giusta conteggi Parte_1 elaborati e sopra indicati, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo;
-condannare l' alla rifusione delle spese, competenze, ed CP_2 onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da riconoscere al procuratore antistatario. Si costituiva l la quale, richiamandosi, tra Controparte_4 l'altro, ad un parere dell'Aran del 2015, deduceva: preliminarmente la prescrizione dei crediti azionati e la nullità del ricorso per violazione degli artt. 414 c.p.c. e 2697 c.c. e, nel merito che gli strumenti di tutela previsti dall'art. 9 del contratto integrativo del 20 settembre 2001 erano previsti esclusivamente per il personale che, in ragioni di particolari esigenze di servizio, eccezionalmente non usufruiva del giorno di riposo settimanale, ipotesi non sussistente per il lavoratore turnista che si trova a dover lavorare il giorno festivo infrasettimanale nell'arco della distribuzione equilibrata e avvicendata i turni;
che ai sensi dell'art. 29 comma 6 del vigente contratto di categoria è previsto che l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo al riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario a seguito di richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni laddove, nel caso di specie, una siffatta richiesta non era stata in alcun modo presentata. Ciò premesso, concludeva per il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese di lite. Sulla documentazione in atti, la causa era decisa come da dispositivo emesso a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 83, comma 7 lett h, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2024. Preliminarmente non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione delle somme non erogate posto che il ricorso è stato presentato in data 12-04-2024 e, dunque, entro il termine quinquennale previsto di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. per la prescrizione dei crediti di lavoro richiesti (cfr. tabulati allegati in ricorso, da cui emerge che il primo giorno festivo infrasettimanale di cui si chiede la liquidazione è il 12- 04-2020). Priva di pregio è altresì l'eccezione di nullità del ricorso per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 414 c.p.c. e 2697 c.c. stante che la ricorrente, a prova dei fatti costitutivi dedotti in giudizio, ha posto la documentazione prodotta dalla medesima Azienda datrice di lavoro, con riferimento alle giornate festive e alle ore di servizio svolte. Tale documentazione è stata poi supportata, a contrario, altresì dall'allegato dell'Azienda ospedaliera con cui, contestando i conteggi dedotti da parte attrice, essa ha dato atto della spettanza delle differenze retributive dedotte in giudizio sebbene per un quantum ridotto rispetto all'importo richiesto con la domanda giudiziale (Cfr. Istruttoria GRU allegata alla memoria di costituzione). Tanto premesso e venendo al merito, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. Giova premettere che la ricorrente asserisce di aver svolto attività lavorativa in favore dell' in giornate festive CP_3 infrasettimanali, chiedendo il compenso previsto dall'art 9 del CCNL di categoria mentre la resistente, pur non contestando lo svolgimento di attività lavorativa nei predetti turni, asseriva la non spettanza di detto compenso ai turnisti, per i quali trova già applicazione la disciplina dell'art 44, 12° comma, del CCNL dell'1/9/1995. Ciò in quanto, svolgendo una prestazione lavorativa necessariamente e naturalmente articolata su turni, non avrebbe titolo per invocare le maggiorazioni stipendiali previste per il lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali. Tale ricostruzione non può essere condivisa. Occorre rilevare, infatti, che l'art 9 del CCNL di categoria si rivolge genericamente a coloro che abbiano svolto attività in giorno festivo infrasettimanale non escludendo né esplicitamente né tantomeno implicitamente il personale svolgente attività su turni. Sul punto , bisogna altresì precisare che art. 44, comma 12°, del CCNL dell'1/9/1995, applicato al personale turnista, ha una chiara funzione compensativa rispetto al maggior disagio cagionato dai turni, a differenza dell'indennità di cui all'art. 9 che vuole ristorare il lavoratore per la giornata festiva infrasettimanale persa. A sostegno di ciò, basti osservare che la maggiorazione in parola è prevista in alternativa alla fruizione di un riposo compensativo che assolve la medesima funzione. Conseguentemente, anche per il personale turnista, nel caso in cui il turno di lavoro ricada in un giorno festivo infrasettimanale, sorge il diritto al compenso di cui all' art. 9 CCNL, a condizione che non sia stato fruito il riposo compensativo. Nel caso di specie, l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dalla “Stampa Cartellino” in atti, di cui, dunque, non può disconoscersi la fondatezza. Inoltre, la resistente nel costituirsi nulla eccepiva in ordine all'effettiva presenza dei lavoratori in detti turni, sollevando eccezioni solo in ordine alla spettanza della maggiorazione. In applicazione della regola generale enunciata dall'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica, mentre sulla parte datoriale grava l'onere di provare di aver adempito alle proprie obbligazioni. Acclarato il diritto dell'istante al pagamento della maggiorazione di cui all'art. 9 CCNL, il datore di lavoro avrebbe dovuto provare di aver corrisposto detta maggiorazione. Non avendo fornito detta prova, va riconosciuto il diritto dell'istante alla maggiorazione di cui alla domanda, nel quantum richiesto, non avendo l'Azienda convenuta dettagliato sufficientemente (né in ricorso, né nel documento allegato “Istruttoria GRU”) gli importi asseriti come già parzialmente erogati e satisfattivi delle pretese creditorie della lavoratrice. Conseguentemente la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 2.794,64 in favore di oltre gli interessi legali Parte_1 maturati fino al saldo. L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi formatisi sulla questione induce a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali indicate nei relativi atti introduttivi e, per l'effetto, condanna l al CP_3 pagamento della somma complessiva di euro 2.794,64 in favore di T_
, oltre gli interessi legali maturati fino al saldo.
[...]
-Compensa integralmente le spese di lite. Napoli, il 19.05.2025. IL GIUDICE Dott.ssa Simona D'Auria.