TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 11546/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11546/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LORENZINO Parte_1
IL che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PERRACHON ELISA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 11/12/2021.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 293 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dall'unione sono nati i figli: l 23/11/2018 e il 20/07/2022. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 08/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
In data 05/12/2024 perveniva l'avvenuta dismissione del mandato da parte dei difensori della sig.ra ed il Giudice, con decreto del 31/01/2025, fissava udienza di comparizione Parte_1 delle parti dinanzi a sé.
Entrambe le parti provvedevano alla nomina di nuovi difensori.
All'udienza del 13/03/2025 entrambe le difese confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo con l'aggiunta della condizione sub10 (“qualora la signora dovesse Parte_1 reperire un'occupazione stagionale che le imponesse di trasferirsi temporaneamente altrove per motivi di lavoro, i minori resteranno collocati presso i nonni materni, fermo restando il calendario di visita paterno”.); il Giudice, pertanto, rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati;
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e mantenendo il collocamento Per_1 Per_3 prevalente dei figli presso la madre con facoltà di esercizio, anche disgiunto, della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione
DISPONE che il sig. possa vedere, incontrare e tenere i figli con sé liberamente nel rispetto CP_1 degli impegni scolastici e ricreativi dei minori. In linea generale, o in caso di disaccordo, i figli staranno con il padre a weekend alterni dal venerdì alla domenica sera così come attualmente viene gestito dai genitori. Trascorreranno altresì con il padre due settimane, anche non consecutive, durante l'estate e metà delle vacanze natalizie, alternando anno per anno il primo periodo, con il giorno di Natale, ed il secondo periodo con il giorno di Capodanno. Esemplificativamente dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. Per precisare gli anni pari (ovvero quest'anno) i bambini trascorreranno i primi 15 giorni delle vacanze estive e la prima settimana delle vacanze natalizie con la mamma.
Il periodo di vacanze pasquali sarà diviso in due, alternando anno per anno il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
DISPONE a carico del sig. l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli minori CP_1 pagina 2 di 3 corrispondendo alla madre, tramite bonifico entro il 5 di ogni mese, una somma mensile di € 100,00 a figlio per un totale di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
DISPONE che i genitori si facciano carico delle spese c.d. straordinarie dei figli nella quota del 50% ciascuno secondo quanto previsto dal protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati del Foro di Torino che si richiama;
DÀ ATTO che l'assegno unico, su accordo delle parti, verrà incassato al 100% dalla sig.ra
[...]
; Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio
DÀ ATTO che qualora la signora dovesse reperire un'occupazione Parte_1 stagionale che le imponesse di trasferirsi temporaneamente altrove per motivi di lavoro, i minori resteranno collocati presso i nonni materni, fermo restando il calendario di visita paterno.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/03/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11546/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LORENZINO Parte_1
IL che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PERRACHON ELISA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 11/12/2021.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 293 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dall'unione sono nati i figli: l 23/11/2018 e il 20/07/2022. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 08/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
In data 05/12/2024 perveniva l'avvenuta dismissione del mandato da parte dei difensori della sig.ra ed il Giudice, con decreto del 31/01/2025, fissava udienza di comparizione Parte_1 delle parti dinanzi a sé.
Entrambe le parti provvedevano alla nomina di nuovi difensori.
All'udienza del 13/03/2025 entrambe le difese confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo con l'aggiunta della condizione sub10 (“qualora la signora dovesse Parte_1 reperire un'occupazione stagionale che le imponesse di trasferirsi temporaneamente altrove per motivi di lavoro, i minori resteranno collocati presso i nonni materni, fermo restando il calendario di visita paterno”.); il Giudice, pertanto, rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati;
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e mantenendo il collocamento Per_1 Per_3 prevalente dei figli presso la madre con facoltà di esercizio, anche disgiunto, della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione
DISPONE che il sig. possa vedere, incontrare e tenere i figli con sé liberamente nel rispetto CP_1 degli impegni scolastici e ricreativi dei minori. In linea generale, o in caso di disaccordo, i figli staranno con il padre a weekend alterni dal venerdì alla domenica sera così come attualmente viene gestito dai genitori. Trascorreranno altresì con il padre due settimane, anche non consecutive, durante l'estate e metà delle vacanze natalizie, alternando anno per anno il primo periodo, con il giorno di Natale, ed il secondo periodo con il giorno di Capodanno. Esemplificativamente dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. Per precisare gli anni pari (ovvero quest'anno) i bambini trascorreranno i primi 15 giorni delle vacanze estive e la prima settimana delle vacanze natalizie con la mamma.
Il periodo di vacanze pasquali sarà diviso in due, alternando anno per anno il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
DISPONE a carico del sig. l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli minori CP_1 pagina 2 di 3 corrispondendo alla madre, tramite bonifico entro il 5 di ogni mese, una somma mensile di € 100,00 a figlio per un totale di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
DISPONE che i genitori si facciano carico delle spese c.d. straordinarie dei figli nella quota del 50% ciascuno secondo quanto previsto dal protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati del Foro di Torino che si richiama;
DÀ ATTO che l'assegno unico, su accordo delle parti, verrà incassato al 100% dalla sig.ra
[...]
; Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio
DÀ ATTO che qualora la signora dovesse reperire un'occupazione Parte_1 stagionale che le imponesse di trasferirsi temporaneamente altrove per motivi di lavoro, i minori resteranno collocati presso i nonni materni, fermo restando il calendario di visita paterno.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/03/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3