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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/12/2024, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5448/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GABURRI ROBERTA
E
) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PELIZZONI GIOVANNA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tanto premesso, i ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, congiuntamente CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della dichiarazione dei ricorrenti di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione parti con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, nonché previa fissazione della predetta udienza, Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e in Valeggio sul Mincio (VR) in data Parte_1 CP_1
28.9.2003, trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Valeggio sul Mincio (VR) al n.42 Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2003, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valeggio sul Mincio (VR) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento del caso e di legge, alle seguenti condizioni:
A) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la rispettiva residenza ove meglio li aggrada, con obbligo per entrambi di comunicarsi eventuali cambiamenti.
B) La SI.ra continuerà a risiedere con la IA Parte_1 Persona_1 nella casa coniugale, sita in Marmirolo (MN) Via Penna Rosa Lidia, 1, già assegnata alla medesima, unitamente agli arredi, in sede di separazione.
C) I ricorrenti, nell'interesse preminente della IA , si impegnano a Per_1 consultarsi vicendevolmente e ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute della stessa.
D) Il padre verserà mensilmente alla RA la somma pari ad Parte_1
€ 500,00 a titolo di contributo nel mantenimento della IA , Persona_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT a mezzo bonifico bancario, entro il giorno quindici di ogni mese. E) Le parti concordano di applicare il protocollo delle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Mantova e, pertanto, sono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte da SSNN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili del
Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) all'asilo nido pubblico, alla scuola dell'infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro studi ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); c) SPESE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA
(teoria e pratica); d) ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer
2 o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino o autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% ciascuno, secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se preventivamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
F) Gli assegni familiari/assegno unico, o ogni altra forma equivalente, saranno percepiti al 50% tra i genitori.
G) La rata del muto gravante sulla casa coniugale di € 693,00 continuerà ad essere versata interamente dalla RA sino alla sua Parte_1 estinzione.
H) I coniugi si autorizzano sin da ora al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio. I) In caso di vendita della casa famigliare di proprietà al 50% ciascuno tra i ricorrenti, i medesimi si impegnano a versare alla IA , al raggiungimento della sua autosufficienza economica, il 10% Per_1 ciascuno della somma complessiva ricavata dalla detta vendita.
L) I signori e dichiarano di essere attualmente CP_1 Parte_1 titolari di adeguati redditi propri e si dichiarano autosufficienti dal punto di vista economico, rinunciando entrambi alla richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile ovvero alimentare, nonché a qualsivoglia pretesa economica.
M) Le spese ed i compensi legali relative al presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a
3 margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in il 28/09/2003 ed ivi trascritto al numero 42, Parte_2
Parte II, Serie A, Ufficio 1 del registro dei relativi atti dell'anno 2003;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VALEGGIO SUL MINCIO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 05/12/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5448/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GABURRI ROBERTA
E
) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PELIZZONI GIOVANNA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tanto premesso, i ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, congiuntamente CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della dichiarazione dei ricorrenti di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione parti con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, nonché previa fissazione della predetta udienza, Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e in Valeggio sul Mincio (VR) in data Parte_1 CP_1
28.9.2003, trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Valeggio sul Mincio (VR) al n.42 Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2003, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valeggio sul Mincio (VR) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento del caso e di legge, alle seguenti condizioni:
A) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la rispettiva residenza ove meglio li aggrada, con obbligo per entrambi di comunicarsi eventuali cambiamenti.
B) La SI.ra continuerà a risiedere con la IA Parte_1 Persona_1 nella casa coniugale, sita in Marmirolo (MN) Via Penna Rosa Lidia, 1, già assegnata alla medesima, unitamente agli arredi, in sede di separazione.
C) I ricorrenti, nell'interesse preminente della IA , si impegnano a Per_1 consultarsi vicendevolmente e ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute della stessa.
D) Il padre verserà mensilmente alla RA la somma pari ad Parte_1
€ 500,00 a titolo di contributo nel mantenimento della IA , Persona_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT a mezzo bonifico bancario, entro il giorno quindici di ogni mese. E) Le parti concordano di applicare il protocollo delle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Mantova e, pertanto, sono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte da SSNN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili del
Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) all'asilo nido pubblico, alla scuola dell'infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro studi ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); c) SPESE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA
(teoria e pratica); d) ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer
2 o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino o autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% ciascuno, secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se preventivamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
F) Gli assegni familiari/assegno unico, o ogni altra forma equivalente, saranno percepiti al 50% tra i genitori.
G) La rata del muto gravante sulla casa coniugale di € 693,00 continuerà ad essere versata interamente dalla RA sino alla sua Parte_1 estinzione.
H) I coniugi si autorizzano sin da ora al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio. I) In caso di vendita della casa famigliare di proprietà al 50% ciascuno tra i ricorrenti, i medesimi si impegnano a versare alla IA , al raggiungimento della sua autosufficienza economica, il 10% Per_1 ciascuno della somma complessiva ricavata dalla detta vendita.
L) I signori e dichiarano di essere attualmente CP_1 Parte_1 titolari di adeguati redditi propri e si dichiarano autosufficienti dal punto di vista economico, rinunciando entrambi alla richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile ovvero alimentare, nonché a qualsivoglia pretesa economica.
M) Le spese ed i compensi legali relative al presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a
3 margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in il 28/09/2003 ed ivi trascritto al numero 42, Parte_2
Parte II, Serie A, Ufficio 1 del registro dei relativi atti dell'anno 2003;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VALEGGIO SUL MINCIO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 05/12/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
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