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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 4429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4429 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO nord – Terza Sezione civile - in persona del dr. Michelange- lo Petruzziello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5323 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645
c.p.c., e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Di Marino (C.F. , C.F._2
domiciliata in Giugliano in Campania, alla via Campanile 1
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione pro tempore, con sede in Milano al Corso Europa n.
13, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Traversa (C.F.
) C.F._3
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec in data 18 giugno
2024, l'opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1152/24 emesso, in data 7 maggio 2024 dal Tribunale di PO nord e notificato in data 4 giugno 2024, in favore di per l'importo di euro 24.843,52, Controparte_1
oltre interessi e spese.
L'importo ingiunto, secondo la prospettazione fornita da parte ricorrente in sede monitoria, deriverebbe dal saldo debitore di un contratto di finanziamento n.
800003254717, stipulato in data 21 ottobre 2003 con la Controparte_2
finalizzato all'acquisto di un autoveicolo (modello FIAT PUNTO), per l'importo di euro 6.193,50, da restituire mediante n. 30 rate mensili (cfr. doc. all.ti 1 e 2 fa- scicolo monitorio).
Tale credito sarebbe pervenuto all'odierna opposta in conseguenza di alcune ope- razioni di riorganizzazione societaria e cessione: la cambiava la denomi- CP_2
nazione sociale in la quale veniva poi fusa per incorporazione Controparte_3
in a seguito di scissione parziale della Controparte_4 Controparte_4
veniva assegnato a SA San Paolo Personal Finance S.p.a. il ramo di azienda re- lativo ai finanziamenti nella forma del credito al consumo, cessione del quinto dello stipendio e altri finanziamenti diversi dal leasing finanziario;
interveniva, in- fine, cessione del credito da SA San Paolo Personal Finance a NPL Manage- ment s.p.a. (cfr. contratto di cessione, all.ti 3 – 8 fasc. monitorio).
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: la nullità del contratto posto a base dell'emissione del decreto opposto per mancanza di causa ex art. 1418, comma 2, c.c. e in quanto privo di sottoscrizione del contraente;
il difetto di legittimazione attiva in senso sostanziale della Controparte_1
l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'odierna convenuta opposta (il credito si sarebbe prescritto in quanto la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 21 giugno 2006).
Secondo la prospettazione dell'opponente, il sig. avrebbe sotto- Parte_1
scritto, in data 21 ottobre 2003, una mera “richiesta di finanziamento autoveicoli”
2
R.g.a.c.c. 5323/2024 con la presso la DECARS s.r.l., concessionaria di auto usa- Controparte_2
te, a cui si sarebbe rivolto per l'acquisto di un'autovettura. Tuttavia, tale pratica non sarebbe andata a buon fine, essendo l'opponente risultato “cattivo pagatore e destinatario di numerose cartelle esattoriali”.
Soltanto a seguito della notifica dell'impugnato decreto ingiuntivo, l'opponente, a seguito di una visura al PRA, avrebbe appreso, quindi, di essere stato, a sua insa- puta, intestatario dell'autovettura oggetto della richiesta di finanziamento per cir- ca un mese, in quanto la stessa sarebbe stata poi alienata ad un terzo, SRL NAN-
NAVECCHIA.
In seguito a questa e ad altre evidenze (per esempio, nel certificato di proprietà della detta autovettura si riportava l'indicazione di un indirizzo diverso da quello da lui indicato nella richiesta di finanziamento autoveicoli), l'opponente ha prov- veduto, dunque, a sporgere in data 13.06.2024 denuncia-querela presso la CP_5
ne dei Carabinieri di Arzano (NA).
Tanto premesso, l'opponente ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “…
NEL MERITO 1) Annullarsi o revocarsi il D.I. n. 1152/2024 del 07.05.2024 emesso dal Tribunale di PO Nord G.O. Dott.sa Carmela Esposito e ciò per insussistenza del credito azionato in quanto il sig. non ha mai sottoscritto il contratto di fi- Parte_1
nanziamento n. 800003254717 ne ha ricevuto l'autovettura FIAT PUNTO JTD tg.
BG048PD; 2) Annullarsi o revocarsi il D.I. n.1152/2024 del 07.05.2024 emesso dal
Tribunale di PO Nord G.O. Dott.ssa Carmela Esposito, per difetto di legittimazione passiva dell'opponente sig. e difetto della titolarità attiva della Parte_1 [...]
3) Dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato e per Controparte_6
l'effetto dichiarare nullo e/o revocare l'impugnato Decreto Ingiuntivo n.1152/2024 del
07.05.2024 reso dal Tribunale di PO Nord G.O. Dott.ssa Carmela Esposito. 4) nel merito, rigettare la domanda proposta dalla n persona del Controparte_1
3
R.g.a.c.c. 5323/2024 legale rapp.te p.t. perché infondata in fatto e diritto e non provata;
5) Con ogni consequen- ziale pronuncia di ragione e di legge. 6) In ogni caso con vittoria delle spese, diritti ed ono- rari e spese generali del giudizio.
2. Con comparsa depositata in data 11 settembre 2024 si è costituita in giudizio la contestando le avverse deduzioni: in primis, il discono- Controparte_1
scimento operato dall'opponente (in quanto sarebbe sconfessato dalle stesse di- chiarazioni rese da quest'ultimo nella denuncia querela e, in ogni caso, non cor- redato da alcun elemento probatorio a sostegno della non autenticità della sotto- scrizione apposta in calce al contratto), proponendo istanza di verificazione ai sen- si dell'art. 216 c.p.c.; in punto di legittimazione, richiamando e documentando i passaggi societari e, infine, deducendo l'avvenuta interruzione della prescrizione con una prima diffida risalente al 2008 (cfr. doc. D, produzio- Controparte_3
ne opposta), seguita poi dalle comunicazione di cessione di SA LO Per- sonal Finance spa e del 2015 (cfr. doc. F e G, produzione Controparte_1
opposta).
L'opposta ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decre- to ingiuntivo opposto, o, in subordine, ammettersi ai sensi dell'art. 216 c.p.c. il giudizio di verificazione o una consulenza grafica al fine di accertare la riconduci- bilità della sottoscrizione apposta sui documenti disconosciuti. Il tutto con vittoria di spese di lite.
3. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, in corso di causa, il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo per mancato accordo.
4. Il primo motivo d'opposizione è manifestamente infondato.
La fonte dell'obbligazione dello è documentata, avendo l'opposta deposita- Pt_1
to il contratto di finanziamento del 21/10/2003. 4
R.g.a.c.c. 5323/2024 Anche l'opponente ha dimostrato di averne l'esatto ricordo, avendo nella Pt_1
querela presentata dopo la notifica del decreto ingiuntivo dichiarato che «invero, il sottoscritto, all'epoca dei fatti domiciliava a Cremona poiché dipendente co- munale e si recava presso la rivendita di auto usate legale rappre- CP_7
sentante . Individuata l'automobile, sottoscriveva una ri- Persona_1
chiesta di finanziamento autoveicoli in data 21/10/2003 corrispondendo anche un anticipo di € 2.300,00 (duemilatrecento) sul prezzo complessivo pattuito di €
7.500,00 (settemilacinquecento)».
Se di queste circostanze sulle quali le parti concordano v'è traccia documentale, non altrettanto può dirsi di quelle sulle quali divergono.
Lo , nella citata querela, ha dichiarato che il finanziamento, pur concluso, Pt_1
non fu eseguito ed anzi l'acconto versato in conto prezzo di acquisto dell'autovettura gli fu restituito.
Tuttavia, di ciò non v'è, come detto, nessuna prova.
Né vi sono elementi per dar credito alle ulteriori giustificazioni da lui addotte per spiegare perché l'autoveicolo fu comunque a lui intestato o per negare l'autenticità della sua sottoscrizione e la genuinità della sua volontà di impegnarsi.
Ed infatti: a) l'opposta, arricchendo il corredo documentale della fase monitoria, ha depositato il contratto di finanziamento unitamente alla copia del documento di identità dello e di sua documentazione reddituale, spontaneamente con- Pt_1
segnata al venditore di veicoli;
b) il veicolo, per ammissione dell'opponente, fu oggetto di ben due volture, vale a dire di due atti pubblici o di due scritture auten- ticate da notaio, cioè da un pubblico ufficiale, che dunque in una duplice occa- sione ebbe modo di verificare l'identità dello;
c) infine, neanche le dedu- Pt_1
zioni sulla domiciliazione bancaria delle rate colgono nel segno, poiché la IS Per- sonal Finance Srl non è, contrariamente a quanto prospetta l'opponente, la banca
5
R.g.a.c.c. 5323/2024 d'appoggio del debitore, ma è la società alla quale a seguito delle vicende di cui in- fra avrebbero dovuto essere indirizzati i pagamenti.
5. Neanche il secondo motivo, con il quale l'opponente contesta il difetto di pro- va dell'inclusione del credito nella cessione comunque avvenuta, merita di essere accolto.
La ricostruzione effettuata dall'opposta è puntuale e documentata.
In data 21.10.2003 lo sottoscrisse con il contratto Pt_1 Controparte_2
n. 800003254717 per ottenere il finanziamento dell'importo di € 5.200,00 al fine di acquistare il veicolo usato Fiat Punto. In data 18/05/2005, Controparte_2
mutò la propria denominazione in “ , con verbale di as-
[...] CP_4 CP_2
semblea straordinaria a rogito Dott. Notaio in Bologna. In ragione di tale Per_2
trasformazione della sola ragione sociale, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che erano in capo a ovviamente sono passati a e tra CP_2 Controparte_3
questi anche quelli con l'opponente. In data 15/07/2009, è stata fusa CP_3
per incorporazione in “ . In data 22/03/2013, con Controparte_4 Per_3
taio di Milano (Rep. n. 9666, Racc. n. 5046) interveniva una scis- Persona_4
sione parziale di e il ramo di azienda dedicato al credito al Controparte_4
consumo veniva conferito a SA LO Personal Finance S.p.A. (cfr. docu- menti fase monitoria, doc. A-5 e seguenti). In virtù della scissione parziale, del contratto oggetto di causa diveniva così titolare la citata SA LO Personal
Finance S.p.A..
In data 4/12/2014, il credito derivante dal contratto di contratto di finanziamen- to n. 800003254717 veniva ceduto pro soluto da SA LO Personal Finance
S.p.A. a così come risulta dalla lettera di accettazione da Controparte_1
parte dell'odierna società esponente della proposta di acquisto crediti formulata da SA LO Personal Finance S.p.A.
6
R.g.a.c.c. 5323/2024 e dal relativo estratto dei crediti ceduti (docc. A-6 e seguenti).
6. Privo di pregio è, infine, il motivo che eccepisce la prescrizione del credito.
Il dies a quo del termine ordinario decennale dev'essere individuato nella scadenza del piano rateale, che, iniziato in data 21 ottobre 2003 con una durata di 30 mesi, sarebbe maturata il 21/4/2006.
Prima del decorso del termine decennale a partire da questo dies a quo la cessiona- ria NPL Management S.R.L. comunicò, con missiva del maggio 2015, la cessione del credito e intimò al debitore il pagamento dovuto.
Che questa comunicazione debba reputarsi giunta a conoscenza dello è Pt_1
conclusione che non può ritenersi esclusa per il sol fatto, addotto a discarico dall'opponente, che essa fu spedita all'indirizzo di Corso Europa 57 B sc. A di
EL di PO (NA), e dunque in un luogo che non corrispondeva alla sua re- sidenza a quella data.
Deve infatti osservarsi che non basta, evidentemente, il mero dato anagrafico ad escludere l'operatività della presunzione di conoscenza fissata nell'art. 1335 c.c., che, lungi dall'ancorare l'effetto presuntivo alla concordanza tra dati formali, lega invece tra loro le comunicazioni unilaterali e “l'indirizzo del destinatario”, nozio- ne diversa e più ampia di quella della residenza.
Ne deriva che, risultando la lettera contenente la cessione del credito pro-soluto e la messa in mora inviata a mezzo posta privata con raccomandata del 9 maggio
2015 e restituita in seguito al mittente per trascorsa giacenza, costituiva onere del- lo dedurre e dimostrare che il positivo accertamento della sua presenza ivi, Pt_1
accertamento implicitamente effettuato dall'agente postale nel non attestare la sua irreperibilità assoluta a quell'indirizzo, era stato erroneamente compiuto ovvero che egli si era trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della co- municazione.
7
R.g.a.c.c. 5323/2024 In mancanza di ciò la comunicazione deve ritenersi effettuata correttamente ed ef- ficacemente.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente a rifondere le spese di lite in favore della parte op- posta, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi e 450,00 euro per rim- borso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 5/12/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
8
R.g.a.c.c. 5323/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO nord – Terza Sezione civile - in persona del dr. Michelange- lo Petruzziello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5323 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645
c.p.c., e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Di Marino (C.F. , C.F._2
domiciliata in Giugliano in Campania, alla via Campanile 1
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione pro tempore, con sede in Milano al Corso Europa n.
13, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Traversa (C.F.
) C.F._3
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec in data 18 giugno
2024, l'opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1152/24 emesso, in data 7 maggio 2024 dal Tribunale di PO nord e notificato in data 4 giugno 2024, in favore di per l'importo di euro 24.843,52, Controparte_1
oltre interessi e spese.
L'importo ingiunto, secondo la prospettazione fornita da parte ricorrente in sede monitoria, deriverebbe dal saldo debitore di un contratto di finanziamento n.
800003254717, stipulato in data 21 ottobre 2003 con la Controparte_2
finalizzato all'acquisto di un autoveicolo (modello FIAT PUNTO), per l'importo di euro 6.193,50, da restituire mediante n. 30 rate mensili (cfr. doc. all.ti 1 e 2 fa- scicolo monitorio).
Tale credito sarebbe pervenuto all'odierna opposta in conseguenza di alcune ope- razioni di riorganizzazione societaria e cessione: la cambiava la denomi- CP_2
nazione sociale in la quale veniva poi fusa per incorporazione Controparte_3
in a seguito di scissione parziale della Controparte_4 Controparte_4
veniva assegnato a SA San Paolo Personal Finance S.p.a. il ramo di azienda re- lativo ai finanziamenti nella forma del credito al consumo, cessione del quinto dello stipendio e altri finanziamenti diversi dal leasing finanziario;
interveniva, in- fine, cessione del credito da SA San Paolo Personal Finance a NPL Manage- ment s.p.a. (cfr. contratto di cessione, all.ti 3 – 8 fasc. monitorio).
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: la nullità del contratto posto a base dell'emissione del decreto opposto per mancanza di causa ex art. 1418, comma 2, c.c. e in quanto privo di sottoscrizione del contraente;
il difetto di legittimazione attiva in senso sostanziale della Controparte_1
l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'odierna convenuta opposta (il credito si sarebbe prescritto in quanto la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 21 giugno 2006).
Secondo la prospettazione dell'opponente, il sig. avrebbe sotto- Parte_1
scritto, in data 21 ottobre 2003, una mera “richiesta di finanziamento autoveicoli”
2
R.g.a.c.c. 5323/2024 con la presso la DECARS s.r.l., concessionaria di auto usa- Controparte_2
te, a cui si sarebbe rivolto per l'acquisto di un'autovettura. Tuttavia, tale pratica non sarebbe andata a buon fine, essendo l'opponente risultato “cattivo pagatore e destinatario di numerose cartelle esattoriali”.
Soltanto a seguito della notifica dell'impugnato decreto ingiuntivo, l'opponente, a seguito di una visura al PRA, avrebbe appreso, quindi, di essere stato, a sua insa- puta, intestatario dell'autovettura oggetto della richiesta di finanziamento per cir- ca un mese, in quanto la stessa sarebbe stata poi alienata ad un terzo, SRL NAN-
NAVECCHIA.
In seguito a questa e ad altre evidenze (per esempio, nel certificato di proprietà della detta autovettura si riportava l'indicazione di un indirizzo diverso da quello da lui indicato nella richiesta di finanziamento autoveicoli), l'opponente ha prov- veduto, dunque, a sporgere in data 13.06.2024 denuncia-querela presso la CP_5
ne dei Carabinieri di Arzano (NA).
Tanto premesso, l'opponente ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “…
NEL MERITO 1) Annullarsi o revocarsi il D.I. n. 1152/2024 del 07.05.2024 emesso dal Tribunale di PO Nord G.O. Dott.sa Carmela Esposito e ciò per insussistenza del credito azionato in quanto il sig. non ha mai sottoscritto il contratto di fi- Parte_1
nanziamento n. 800003254717 ne ha ricevuto l'autovettura FIAT PUNTO JTD tg.
BG048PD; 2) Annullarsi o revocarsi il D.I. n.1152/2024 del 07.05.2024 emesso dal
Tribunale di PO Nord G.O. Dott.ssa Carmela Esposito, per difetto di legittimazione passiva dell'opponente sig. e difetto della titolarità attiva della Parte_1 [...]
3) Dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato e per Controparte_6
l'effetto dichiarare nullo e/o revocare l'impugnato Decreto Ingiuntivo n.1152/2024 del
07.05.2024 reso dal Tribunale di PO Nord G.O. Dott.ssa Carmela Esposito. 4) nel merito, rigettare la domanda proposta dalla n persona del Controparte_1
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R.g.a.c.c. 5323/2024 legale rapp.te p.t. perché infondata in fatto e diritto e non provata;
5) Con ogni consequen- ziale pronuncia di ragione e di legge. 6) In ogni caso con vittoria delle spese, diritti ed ono- rari e spese generali del giudizio.
2. Con comparsa depositata in data 11 settembre 2024 si è costituita in giudizio la contestando le avverse deduzioni: in primis, il discono- Controparte_1
scimento operato dall'opponente (in quanto sarebbe sconfessato dalle stesse di- chiarazioni rese da quest'ultimo nella denuncia querela e, in ogni caso, non cor- redato da alcun elemento probatorio a sostegno della non autenticità della sotto- scrizione apposta in calce al contratto), proponendo istanza di verificazione ai sen- si dell'art. 216 c.p.c.; in punto di legittimazione, richiamando e documentando i passaggi societari e, infine, deducendo l'avvenuta interruzione della prescrizione con una prima diffida risalente al 2008 (cfr. doc. D, produzio- Controparte_3
ne opposta), seguita poi dalle comunicazione di cessione di SA LO Per- sonal Finance spa e del 2015 (cfr. doc. F e G, produzione Controparte_1
opposta).
L'opposta ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decre- to ingiuntivo opposto, o, in subordine, ammettersi ai sensi dell'art. 216 c.p.c. il giudizio di verificazione o una consulenza grafica al fine di accertare la riconduci- bilità della sottoscrizione apposta sui documenti disconosciuti. Il tutto con vittoria di spese di lite.
3. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, in corso di causa, il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo per mancato accordo.
4. Il primo motivo d'opposizione è manifestamente infondato.
La fonte dell'obbligazione dello è documentata, avendo l'opposta deposita- Pt_1
to il contratto di finanziamento del 21/10/2003. 4
R.g.a.c.c. 5323/2024 Anche l'opponente ha dimostrato di averne l'esatto ricordo, avendo nella Pt_1
querela presentata dopo la notifica del decreto ingiuntivo dichiarato che «invero, il sottoscritto, all'epoca dei fatti domiciliava a Cremona poiché dipendente co- munale e si recava presso la rivendita di auto usate legale rappre- CP_7
sentante . Individuata l'automobile, sottoscriveva una ri- Persona_1
chiesta di finanziamento autoveicoli in data 21/10/2003 corrispondendo anche un anticipo di € 2.300,00 (duemilatrecento) sul prezzo complessivo pattuito di €
7.500,00 (settemilacinquecento)».
Se di queste circostanze sulle quali le parti concordano v'è traccia documentale, non altrettanto può dirsi di quelle sulle quali divergono.
Lo , nella citata querela, ha dichiarato che il finanziamento, pur concluso, Pt_1
non fu eseguito ed anzi l'acconto versato in conto prezzo di acquisto dell'autovettura gli fu restituito.
Tuttavia, di ciò non v'è, come detto, nessuna prova.
Né vi sono elementi per dar credito alle ulteriori giustificazioni da lui addotte per spiegare perché l'autoveicolo fu comunque a lui intestato o per negare l'autenticità della sua sottoscrizione e la genuinità della sua volontà di impegnarsi.
Ed infatti: a) l'opposta, arricchendo il corredo documentale della fase monitoria, ha depositato il contratto di finanziamento unitamente alla copia del documento di identità dello e di sua documentazione reddituale, spontaneamente con- Pt_1
segnata al venditore di veicoli;
b) il veicolo, per ammissione dell'opponente, fu oggetto di ben due volture, vale a dire di due atti pubblici o di due scritture auten- ticate da notaio, cioè da un pubblico ufficiale, che dunque in una duplice occa- sione ebbe modo di verificare l'identità dello;
c) infine, neanche le dedu- Pt_1
zioni sulla domiciliazione bancaria delle rate colgono nel segno, poiché la IS Per- sonal Finance Srl non è, contrariamente a quanto prospetta l'opponente, la banca
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R.g.a.c.c. 5323/2024 d'appoggio del debitore, ma è la società alla quale a seguito delle vicende di cui in- fra avrebbero dovuto essere indirizzati i pagamenti.
5. Neanche il secondo motivo, con il quale l'opponente contesta il difetto di pro- va dell'inclusione del credito nella cessione comunque avvenuta, merita di essere accolto.
La ricostruzione effettuata dall'opposta è puntuale e documentata.
In data 21.10.2003 lo sottoscrisse con il contratto Pt_1 Controparte_2
n. 800003254717 per ottenere il finanziamento dell'importo di € 5.200,00 al fine di acquistare il veicolo usato Fiat Punto. In data 18/05/2005, Controparte_2
mutò la propria denominazione in “ , con verbale di as-
[...] CP_4 CP_2
semblea straordinaria a rogito Dott. Notaio in Bologna. In ragione di tale Per_2
trasformazione della sola ragione sociale, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che erano in capo a ovviamente sono passati a e tra CP_2 Controparte_3
questi anche quelli con l'opponente. In data 15/07/2009, è stata fusa CP_3
per incorporazione in “ . In data 22/03/2013, con Controparte_4 Per_3
taio di Milano (Rep. n. 9666, Racc. n. 5046) interveniva una scis- Persona_4
sione parziale di e il ramo di azienda dedicato al credito al Controparte_4
consumo veniva conferito a SA LO Personal Finance S.p.A. (cfr. docu- menti fase monitoria, doc. A-5 e seguenti). In virtù della scissione parziale, del contratto oggetto di causa diveniva così titolare la citata SA LO Personal
Finance S.p.A..
In data 4/12/2014, il credito derivante dal contratto di contratto di finanziamen- to n. 800003254717 veniva ceduto pro soluto da SA LO Personal Finance
S.p.A. a così come risulta dalla lettera di accettazione da Controparte_1
parte dell'odierna società esponente della proposta di acquisto crediti formulata da SA LO Personal Finance S.p.A.
6
R.g.a.c.c. 5323/2024 e dal relativo estratto dei crediti ceduti (docc. A-6 e seguenti).
6. Privo di pregio è, infine, il motivo che eccepisce la prescrizione del credito.
Il dies a quo del termine ordinario decennale dev'essere individuato nella scadenza del piano rateale, che, iniziato in data 21 ottobre 2003 con una durata di 30 mesi, sarebbe maturata il 21/4/2006.
Prima del decorso del termine decennale a partire da questo dies a quo la cessiona- ria NPL Management S.R.L. comunicò, con missiva del maggio 2015, la cessione del credito e intimò al debitore il pagamento dovuto.
Che questa comunicazione debba reputarsi giunta a conoscenza dello è Pt_1
conclusione che non può ritenersi esclusa per il sol fatto, addotto a discarico dall'opponente, che essa fu spedita all'indirizzo di Corso Europa 57 B sc. A di
EL di PO (NA), e dunque in un luogo che non corrispondeva alla sua re- sidenza a quella data.
Deve infatti osservarsi che non basta, evidentemente, il mero dato anagrafico ad escludere l'operatività della presunzione di conoscenza fissata nell'art. 1335 c.c., che, lungi dall'ancorare l'effetto presuntivo alla concordanza tra dati formali, lega invece tra loro le comunicazioni unilaterali e “l'indirizzo del destinatario”, nozio- ne diversa e più ampia di quella della residenza.
Ne deriva che, risultando la lettera contenente la cessione del credito pro-soluto e la messa in mora inviata a mezzo posta privata con raccomandata del 9 maggio
2015 e restituita in seguito al mittente per trascorsa giacenza, costituiva onere del- lo dedurre e dimostrare che il positivo accertamento della sua presenza ivi, Pt_1
accertamento implicitamente effettuato dall'agente postale nel non attestare la sua irreperibilità assoluta a quell'indirizzo, era stato erroneamente compiuto ovvero che egli si era trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della co- municazione.
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R.g.a.c.c. 5323/2024 In mancanza di ciò la comunicazione deve ritenersi effettuata correttamente ed ef- ficacemente.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente a rifondere le spese di lite in favore della parte op- posta, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi e 450,00 euro per rim- borso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 5/12/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 5323/2024