Art. 14.
La Commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se lo ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non sia idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.
Successivamente la Commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo.
Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla Commissione in un elenco in ordine di ruolo.
La Commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se lo ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non sia idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.
Successivamente la Commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo.
Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla Commissione in un elenco in ordine di ruolo.