Articolo 14 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 13Articolo 15
Versione
4 gennaio 1966
Art. 14.
La Commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se lo ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non sia idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.
Successivamente la Commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo.
Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla Commissione in un elenco in ordine di ruolo.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966