TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 497/2023
Successivamente alle ore 11:58, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n.r.g. 497/2023, avente ad oggetto “opposizione a precetto”, promossa da
(C.F. ), elett.te domiciliata a Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, via Locri n. 16; rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Crucitti, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , elett.te domiciliato a Crotone, Controparte_1 C.F._2 via Trav.sa Firenze n. 5; rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Covelli, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con la pronuncia della presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 24.02.2023 da Controparte_1 sulla scorta della sentenza n. 742/2021 con cui il Tribunale di Crotone pronunciava
[...] la separazione dei predetti coniugi e rigettava la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla odierna opponente.
1 Eccependo, in particolare, l'insussistenza di un titolo esecutivo per il rilascio del suddetto immobile, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Preliminarmente, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 24.02.2023 ad istanza del sig. per i motivi indicati in Controparte_1 premessa;
2) nel merito, accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 24.02.2023, dichiarando che il sig. non ha diritto a procedere ad esecuzione nei Controparte_1 confronti dell'odierno opponente;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_1 quale ha eccepito l'infondatezza delle doglianze avversarie, chiedendo il rigetto sia dell'istanza di sospensione che dell'opposizione.
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
12.12.2024 i procuratori delle parti hanno espressamente dato atto «dell'intervenuta cessazione della materia del contendere» essendo stato l'opposto medio tempore immesso nel possesso esclusivo dell'immobile adibito a casa familiare.
4. - Il relativo difensore ha tuttavia insistito per la condanna di controparte alle spese di lite, chiedendo viceversa il neocostituito procuratore dell'opponente la compensazione delle spese (cfr. anche verbale d'udienza dell'08.01.2025).
Sul punto, non può che farsi applicazione del principio per cui la regolamentazione delle spese di lite va disposta secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione totale o parziale (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord.
14939 del 2020).
Ebbene, nella specie, tenuto conto che il rilascio dell'immobile è avvenuto solo a seguito dell'instaurazione del presente giudizio e che comunque l'unico motivo di doglianza attorea era stato già delibato negativamente in sede di rigetto dell'istanza di sospensione cautelare
(cfr. ordinanza emessa il 15.05.2023), l'opponente va condannato alle spese di lite.
Le stesse, calcolate ai sensi del D.M. n. 37/2018, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria e alla fase decisionale, sono liquidate come da dispositivo e devono essere poste a carico della stessa parte soccombente (cfr. Cass. Civ., sez. VI-3, ord.
19.06.2021: «L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese»).
Viceversa ci si riserva un'autonoma valutazione circa i presupposti per la revoca dell'ammissione dell'opponente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (cfr. delibera
COA di Crotone n. 272 del 2023).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 497/2023 R.G., così statuisce:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2 2. condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in Euro
1.453,00, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 8 Gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
3
Successivamente alle ore 11:58, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n.r.g. 497/2023, avente ad oggetto “opposizione a precetto”, promossa da
(C.F. ), elett.te domiciliata a Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, via Locri n. 16; rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Crucitti, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , elett.te domiciliato a Crotone, Controparte_1 C.F._2 via Trav.sa Firenze n. 5; rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Covelli, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con la pronuncia della presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 24.02.2023 da Controparte_1 sulla scorta della sentenza n. 742/2021 con cui il Tribunale di Crotone pronunciava
[...] la separazione dei predetti coniugi e rigettava la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla odierna opponente.
1 Eccependo, in particolare, l'insussistenza di un titolo esecutivo per il rilascio del suddetto immobile, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Preliminarmente, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 24.02.2023 ad istanza del sig. per i motivi indicati in Controparte_1 premessa;
2) nel merito, accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 24.02.2023, dichiarando che il sig. non ha diritto a procedere ad esecuzione nei Controparte_1 confronti dell'odierno opponente;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_1 quale ha eccepito l'infondatezza delle doglianze avversarie, chiedendo il rigetto sia dell'istanza di sospensione che dell'opposizione.
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
12.12.2024 i procuratori delle parti hanno espressamente dato atto «dell'intervenuta cessazione della materia del contendere» essendo stato l'opposto medio tempore immesso nel possesso esclusivo dell'immobile adibito a casa familiare.
4. - Il relativo difensore ha tuttavia insistito per la condanna di controparte alle spese di lite, chiedendo viceversa il neocostituito procuratore dell'opponente la compensazione delle spese (cfr. anche verbale d'udienza dell'08.01.2025).
Sul punto, non può che farsi applicazione del principio per cui la regolamentazione delle spese di lite va disposta secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione totale o parziale (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord.
14939 del 2020).
Ebbene, nella specie, tenuto conto che il rilascio dell'immobile è avvenuto solo a seguito dell'instaurazione del presente giudizio e che comunque l'unico motivo di doglianza attorea era stato già delibato negativamente in sede di rigetto dell'istanza di sospensione cautelare
(cfr. ordinanza emessa il 15.05.2023), l'opponente va condannato alle spese di lite.
Le stesse, calcolate ai sensi del D.M. n. 37/2018, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria e alla fase decisionale, sono liquidate come da dispositivo e devono essere poste a carico della stessa parte soccombente (cfr. Cass. Civ., sez. VI-3, ord.
19.06.2021: «L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese»).
Viceversa ci si riserva un'autonoma valutazione circa i presupposti per la revoca dell'ammissione dell'opponente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (cfr. delibera
COA di Crotone n. 272 del 2023).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 497/2023 R.G., così statuisce:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2 2. condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in Euro
1.453,00, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 8 Gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
3