Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 27.06.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dagli avv. Giulio Insalata e Salvatore De Felice Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, dagli avv.ti A. Andriulli, F. Certomà e A. Brancaccio CP_1
Resistente
OGGETTO: ricostituzione pensione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.05.2023 il ricorrente, premesso di essere titolare di pensione cat. VOART n. 33802876 con decorrenza novembre 2015, agiva in giudizio lamentando la corresponsione di un rateo pensionistico di ammontare (€ 1.709,26) inferiore rispetto a quello spettante (ritenuto pari ad € 1.734,27). In particolare, chiedeva di ricalcolare il rateo pensionistico in godimento, non già per inclusione degli emolumenti extra mensili, bensì sulla base della correzione delle retribuzioni relative ai periodi di mobilità accreditate in misura errata per difetto, avendo l' CP_1 considerato una rms di € 470,00 senza tener conto del trattamento di integrazione salariale corrisposto nel periodo immediatamente antecedente alla mobilità, con conseguente rms da computarsi in misura pari ad € 494,96.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27.06.2025 la causa, istruita documentalmente e a mezzo di Ctu contabile, era discussa oralmente dalle parti e, ritenuta matura per la decisione veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
In applicazione del disposto normativo la giurisprudenza ha chiarito che
“l'indennità di mobilità prevista dall'art. 7 della l. n. 223 del 1991 va determinata in base alla retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario, calcolando nel relativo importo complessivo non solo paga base, indennità di contingenza e ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi, come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, in relazione a quanto spettante a tale titolo per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass. Sez. L ,
Sentenza n. 24203 del 13/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2890 del
09/02/2007).
Pertanto, la retribuzione del periodo di mobilità dovrà calcolarsi sulla base della retribuzione del periodo immediatamente antecedente, comprensiva del trattamento di integrazione salariale (cfr. Unicarpe).
Dalla relazione peritale depositata si evince che “nel periodo precedente alla mobilità, anno 2012, il ricorrente ha usufruito della cassa integrazione guadagni e la retribuzione figurativa accreditata per il periodo di cig è di € 496,96, superiore alla retribuzione figurativa accreditata per il periodo successivo di mobilità pari ad €
480,87. Ai sensi del comma 9 dell'art. 7 della legge 223/91, anche la retribuzione figurativa per mobilità deve essere accreditata sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento di integrazione salariale, rivalutata ai sensi dell'art. 3 comma 6
d.lgs. n. 503/92, applicando gli indici di rivalutazione delle retribuzioni del settore metalmeccanico, di appartenenza dell'azienda in cui il ricorrente ha prestato attività lavorativa (…) l' ha liquidato la pensione del ricorrente in data 20/11/2015 e CP_2
l'importo riconosciuto alla data di decorrenza è di € 1.709,34”.
Pertanto, il Ctu nominato, dott.ssa nelle conclusioni della relazione peritale Per_1 che, in questa sede, si condividono in quanto immuni da vizi logici, rideterminava l'importo mensile della pensione spettante al ricorrente alla data del 01/11/2015, considerando il giusto accredito della retribuzione figurativa per mobilità, in €
1.728,56. Con la conseguenza che le differenze maturate nel triennio precedente alla data del primo atto introduttivo, dal 26/05/2020 al 31/05/2025 erano quantificate in € 1.366,76.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento per un importo mensile pari ad € 1.728,56 con conseguente condanna dell' al pagamento delle relative CP_1 differenze dovute a titolo di arretrati da quantificarsi in € 1.366,76 in riferimento al triennio antecedente al deposito del ricorso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
Le spese di Ctu, liquidate in separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con un rateo mensile di importo pari ad €
1.728,56;
2. Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di € CP_1
1.366,76 a titolo di arretrati maturati in relazione al triennio antecedente il deposito del presente ricorso;
3. Condanna l' al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € CP_1
1.100,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso, con distrazione
4.Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1 separato decreto
Taranto, 27.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli