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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 467/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre
2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), Avvocata, rappresentata e difesa da sé medesima Parte_1 C.F._1
(PEC: e dall'Avv. Gerardo Carvelli (C.F. Email_1
– PEC: , elettivamente domiciliata presso il di lui C.F._2 Email_2 studio in Catanzaro alla Via Acri, 30
Appellante
E
(P.I. ), società con socio unico, soggetta a direzione e Controparte_1 P.IVA_1 coordinamento di (già , in persona del suo Amministratore CP_2 CP_3
Delegato in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
RU (C.F. – PEC: , C.F._3 Email_3 elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Catanzaro alla Via A. Turco, 83
Appellata
E già (P.I. ), in persona del Vice Presidente Controparte_4 CP_4 P.IVA_2 quale legale rappresentante pro tempore, nella qualità di procuratrice speciale di
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Sardi (C.F. – Controparte_5 C.F._4 PEC: ), elettivamente domiciliata presso la di lui casella di Email_4
Posta Elettronica Certificata
Appellata
Conclusioni
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
1516/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro, secondo sezione civile, Giudice Arianno Roccia, depositata in data 7.08.2019, mai notificata, previa declaratoria di ammissibilità del presente appello per i motivi esposti in premessa, voglia così provvedere:
a.- in via preliminare, per le ragioni spiegate in premessa, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata dall'appello;
b.- in rito, per le ragioni spiegate in premessa, accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza del creditore a proporre azioni in danno dell'avv. per la fideiussione prestata in favore della Pt_1
CP_
. e di conseguenza l'improponibilità dell'azione giudiziaria oggi appellata. CP_6
c.- nel merito, per le ragioni spiegate in premessa, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1516/19 emessa dal Tribunale di Catanzaro, Seconda sez. Civile, in persona della dott.ssa Arianna Roccia, dichiarando la nullità, inammissibilità e improcedibilità della domanda di controparte e dunque accogliendo le eccezioni, deduzioni e richieste rassegnate nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
(così nell'atto di appello dell'11 marzo 2020).
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
1516/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro, così provvedere:
In rito, per tutto quanto dedotto nell'atto di appello, accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza del creditore a proporre azioni in danno dell'avv. per la fideiussione prestata in favore Pt_1 della e, di conseguenza, l'improponibilità dell'azione giudiziaria oggi appellata. Controparte_7
Nel merito, per tutto quanto eccepito, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1516/19 emessa dal Tribunale di Catanzaro, dichiarando la nullità, inammissibilità e improcedibilità della domanda di controparte e dunque accogliendo le eccezioni, deduzioni e richieste rassegnate nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio […].”
(così nelle note di precisazione delle conclusioni del 21 ottobre 2025)
Per Controparte_1 “Voglia l'adìta Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, così provvedere:
- In primis, rilevare e dichiarare la carenza di titolarità e conseguentemente la carenza di legittimazione passiva dell' in proprio, per come convenuto, e per l'effetto Controparte_1 disporne la immediata estromissione dal giudizio, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
- In subordine, rigettare nella sua interezza l'appello spiegato, siccome contenente vocatio in jus rivolta a soggetto totalmente estraneo al rapporto dedotto in giudizio, e perciò pronunciare sentenza di rigetto dell'appello siccome costituente domanda rivolta anche a soggetto giuridico non titolare delle ragioni creditizie di cui si discute. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione:
In via preliminare: rigettare l'istanza di inibitoria della sentenza appellata.
In via principale nel merito:
Rigettare perché del tutto infondato l'appello proposto dalla sig.ra avverso la Parte_1
Sentenza n. 1516/19 del Tribunale di Catanzaro e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
(così nella comparsa di costituzione e risposta del 9 luglio 2020)
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione:
In via preliminare: estromettere l'appellata dal presente giudizio Controparte_1
In via principale nel merito:
Rigettare perché del tutto infondato l'appello proposto dalla sig.ra avverso la Parte_1
Sentenza n. 1516/19 del Tribunale di Catanzaro e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
(così nelle note di precisazione delle conclusioni 21 ottobre 2025).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2 marzo 2020, ha proposto Parte_1 appello avvero la sentenza n. 1516/2019, emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 26 luglio 2019, pubblicata in data 7 agosto 2019, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 947/2011, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 3 novembre 2011, a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
281.994,64 (euro 200.000 a tiolo di somma garantiva ed euro 81.994,64 a titolo di interessi) oltre accessori: somma dovuta a titolo di garanzia fideiussoria prestata – giusta contratto del 22 settembre 2004 – in favore della er due linee di credito aperte con Controparte_7 CP_8
filiale di Catanzaro, Corso Mazzini n. 112.
[...]
Il Tribunale di Catanzaro ha osservato che la garanzia prestata da fosse da Parte_1 qualificare alla stregua di fideiussione omnibus, valida per tutte le obbligazioni presenti e future contratte dalla società . S.r.l. verso la banca;
ancor più nello specifico, il primo CP_6
Giudice ha ritenuto, che la garanzia – limitata nel testo del contratto accessivo ai rapporti di conto corrente ormai estinti ad un massimale di € 200.000 – si estendesse agli interessi moratori eccedenti la predetta soglia, non rinvenendo alcuna nullità del contratto in ragione della fissazione dell'importo garantito.
Il Tribunale, ancora, ha respinto le doglianze su anatocismo e commissioni in ragione della loro ritenuta genericità e infondatezza, assumendo infine che nessuna violazione dell'obbligo di buona fede era rinvenibile nella condotta dell'Istituto di credito per aver continuato a mantenere il credito concesso alla . S.r.l.: e tanto, sulla scorta del fatto che la , in qualità di CP_6 Pt_1 presidente del CdA della società debitrice all'epoca dei fatti, era a conoscenza delle difficoltà economiche in cui la versava la società garantita.
Giova precisare che nel corso del giudizio è intervenuta nella qualità di CP_4 procuratrice speciale di cessionaria del credito litigioso1. Controparte_5
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto due articolati motivi, sui quali più ampiamente infra, così rubricati:
1) “Violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 116 cpc e dell'art. 1957 cc errata valutazione in ordine alla decadenza dell'azione nei confronti del fideiussore”;
2) “Nullità della fideiussione omnibus”.
Con comparsa depositata in data 9 luglio 2020, si è costituita la resistendo al CP_4 gravame, ne ha chiesto il rigetto sulla scorta della sua ritenuta infondatezza.
Anche si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 13 Controparte_1 gennaio 2021: ha eccepito, in via preliminare, la sua carenza di legittimazione passiva ed ha chiesto di essere estromessa dal giudizio;
in punto di merito, ha invocato il rigetto dell'appello sulla scorta della proposizione nei confronti di soggetto giuridico non titolare delle ragioni creditizie oggetto di causa.
La Corte, con ordinanza del 18 febbraio 2021, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviando la causa all'udienza del 14 novembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 22 ottobre 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, il Collegio ha assegnato la causa a sentenza con fissazione di termini di 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Nel termine assegnato, le parti costituite, fatta eccezione per hanno Controparte_1 depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
Non appare fondata, nei limiti di quanto di seguito esposto, l'eccezione sollevata da n relazione alla denunciata violazione dell'art. 342 c.p.c. CP_4
§2
Il primo motivo di impugnazione, al di là dell'epigrafe utilizzata, contiene due elementi critici:
1) il primo genericamente afferente alla invocata – e non rilevata – nullità della “fideiussione omnibus”,
2) il secondo relativo all'omesso rispetto del dettato dell'art. 1957 c.c. in punto di mancata preventiva escussione del debitore principale.
Mette poi conto osservare che il secondo motivo di gravame reca generale esposizione delle tesi in ordine alla nullità della fideiussione omnibus sulla scorta dell'insegnamento della Suprema
Corte (Cass. Civ. Sez. III, 12 dicembre 2017 n. 29810) e alla valenza del non rispettato – in thesi
– obbligo di correttezza e buona fede.
Argomenti ai quali sono state contrapposte dalla tesi in ordine alla Controparte_4 intempestività dell'eccezione di nullità e, a contrario, di validità del contratto di fideiussione.
Ciò posto, deve preliminarmente eliminarsi dal novero delle questioni valutabili il tema diretto legato al mancato rispetto del dettato dell'art. 1957 c.c. in rapporto alla tempestività della dell'azione nei confronti del fideiussore nel rispetto del termine dei sei mesi dalla proposizione delle azioni contro il debitore.
Deve osservarsi che il tema non ha formato oggetto di valutazione da parte del primo giudice: e pour cause, stante la mancata proposizione dell'eccezione nel corso del giudizio di primo grado.
Dalla disamina degli atti, infatti, nulla si rinviene in tal senso.
E posto che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 835 del
13/01/2025), la questione non può essere valutata in appello.
Quel che impone una approfondita valutazione di merito è il tema legato alla validità del contratto di fideiussione sottoscritto dall'appellante; dalla sua invocata nullità, la parte appellante ha fatto discendere tutta una serie di conseguenze conducenti a vario titolo, a negare la liceità della richiesta di pagamento delle somme oggetto di causa.
Deve allora osservarsi che sul punto il primo Giudice ha espressamente motivato, assumendo che – all'esito dell'analitica disamina dell'accordo di garanzia sottoscritto dalla ed integralmente richiamato – si fosse a cospetto: Pt_1
a) di fideiussione omnibus per tutte le obbligazioni connesse ai rapporti bancari della
Controparte_7
b) di contratto valido, in ragione della determinazione del suo oggetto stante l'indicazione dell'importo massimo pari ad euro 200.000,
c) di garanzia estesa a qualsiasi obbligazione condizionale o futura accessiva all'importo indicato.
La motivazione addotta dal primo Giudice appare aderente alle eccezioni sollevate nel corso del procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Catanzaro, in particolare a quelle indicate in seno all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ove le censure di invalidità del contratto di garanzia erano afferenti alla determinabilità dell'obbligazione.
A fronte di tanto pare oggi collocarsi la tesi spesa dall'appellante, con la quale è stato sostenuto che si sarebbe a cospetto di contratto nullo perché redatto su modello conforme allo schema ABI in contrasto “con la normativa antitrust (art. 2 L. 287/90) dalla sentenza n. 29810/ del
12.12.2017 della Corte di Cassazione”.
La questione risulta essere stata sollevata, invero, con la comparsa conclusionale dalla
(pag. 5) e non valutata dal primo Giudice. Pt_1 Si pone allora il tema della sua ammissibilità in questo grado di giudizio.
A latere, occorre osservare che si tratta di questione dibattuta in giurisprudenza, avuto riguardo, in primo luogo, alle regole dettate in tema di denuncia e rilievo della nullità del contratto posto a base delle richieste azionate.
Merita, a tal fine, di essere richiamata l'affermazione secondo la quale “ove la nullità di una clausola contrattuale sia rilevabile d'ufficio, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo;
tuttavia, la parte che in sede di legittimità lamenti il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità deve dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità - anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla”
(Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 22102 del 31/07/2025).
Ed ancora: “la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024).
Con specifico riferimento alla questione della fideiussione omnibus, appare utile rilevare che:
“le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa
"antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo”
(Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023).
Venendo poi alla specifica questione in rilievo, determinante valenza assumono tre pronunce:
“in tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa” (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 416 del 08/01/2025);
“la nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 863 del
13/01/2025); ed infine: “la natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti” (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7387 del 19/03/2025)
Sulla scorta del formante giurisprudenziale sopra richiamato, deve osservarsi che:
a) la questione della nullità del contratto di fideiussione – ai sensi di quanto evidenziato –
è stata sollevata in primo grado solo con comparsa conclusionale, strumento destinato alla esplicitazione delle motivazioni delle difese già svolte e non già ad introdurre nuove eccezioni;
b) tardiva è dunque da ritenere la relativa questione;
c) ove pure tanto potesse ritenersi superato, dovrebbe mettersi in rilievo il carattere apodittico delle relative affermazioni;
d) invero, non è stata dimostrata la redazione del contratto di fideiussione in conformità allo schema ABI censurato;
e) quest'ultimo non è stato prodotto;
f) così come non è stata prodotta la circolare della Banca d'Italia e la delibera dell'Autorità Garante della libertà del mercato evocate a sostegno della tesi della invalidità del contratto.
Elementi tutti che, alla luce delle regole esposte, conducono a disattendere le richieste di declaratoria di nullità del contratto e a ritenere infondato il gravame.
Gli altri capi della decisione di primo grado rimangono impermeabili alle generiche critiche svolte dall'appellante e meritano dunque di essere confermati. Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le determinazioni accessorie
Le spese seguono la soccombenza – limitatamente alla lite insorta tra l'appellante e la
– e vengono liquidate come da dispositivo, con riferimento ai parametri Controparte_4 dettati dal DM 55/2014 e dal DM 147/2022, causa del valore compreso tra euro 260.001 ed euro
520.000.
Le spese relative al procedimento, per ciò che concerne la posizione di Controparte_1 in ragione della peculiare posizione processuale rivestita ed all'assenza di domande nei suoi confronti, devono essere compensate per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avvero la sentenza n. 1516/2019, emessa dal Tribunale di Catanzaro, in Parte_1 data 26 luglio 2019, pubblicata in data 7 agosto 2019, non notificata, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_4
che liquida in euro 20.119 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario
[...] delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo per l'appellante di versare un'ulteriore somma pari a quella corrisposta a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Arianna Roccia, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.715,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva, cpa;
”
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 467/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre
2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), Avvocata, rappresentata e difesa da sé medesima Parte_1 C.F._1
(PEC: e dall'Avv. Gerardo Carvelli (C.F. Email_1
– PEC: , elettivamente domiciliata presso il di lui C.F._2 Email_2 studio in Catanzaro alla Via Acri, 30
Appellante
E
(P.I. ), società con socio unico, soggetta a direzione e Controparte_1 P.IVA_1 coordinamento di (già , in persona del suo Amministratore CP_2 CP_3
Delegato in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
RU (C.F. – PEC: , C.F._3 Email_3 elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Catanzaro alla Via A. Turco, 83
Appellata
E già (P.I. ), in persona del Vice Presidente Controparte_4 CP_4 P.IVA_2 quale legale rappresentante pro tempore, nella qualità di procuratrice speciale di
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Sardi (C.F. – Controparte_5 C.F._4 PEC: ), elettivamente domiciliata presso la di lui casella di Email_4
Posta Elettronica Certificata
Appellata
Conclusioni
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
1516/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro, secondo sezione civile, Giudice Arianno Roccia, depositata in data 7.08.2019, mai notificata, previa declaratoria di ammissibilità del presente appello per i motivi esposti in premessa, voglia così provvedere:
a.- in via preliminare, per le ragioni spiegate in premessa, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata dall'appello;
b.- in rito, per le ragioni spiegate in premessa, accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza del creditore a proporre azioni in danno dell'avv. per la fideiussione prestata in favore della Pt_1
CP_
. e di conseguenza l'improponibilità dell'azione giudiziaria oggi appellata. CP_6
c.- nel merito, per le ragioni spiegate in premessa, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1516/19 emessa dal Tribunale di Catanzaro, Seconda sez. Civile, in persona della dott.ssa Arianna Roccia, dichiarando la nullità, inammissibilità e improcedibilità della domanda di controparte e dunque accogliendo le eccezioni, deduzioni e richieste rassegnate nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
(così nell'atto di appello dell'11 marzo 2020).
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
1516/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro, così provvedere:
In rito, per tutto quanto dedotto nell'atto di appello, accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza del creditore a proporre azioni in danno dell'avv. per la fideiussione prestata in favore Pt_1 della e, di conseguenza, l'improponibilità dell'azione giudiziaria oggi appellata. Controparte_7
Nel merito, per tutto quanto eccepito, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1516/19 emessa dal Tribunale di Catanzaro, dichiarando la nullità, inammissibilità e improcedibilità della domanda di controparte e dunque accogliendo le eccezioni, deduzioni e richieste rassegnate nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio […].”
(così nelle note di precisazione delle conclusioni del 21 ottobre 2025)
Per Controparte_1 “Voglia l'adìta Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, così provvedere:
- In primis, rilevare e dichiarare la carenza di titolarità e conseguentemente la carenza di legittimazione passiva dell' in proprio, per come convenuto, e per l'effetto Controparte_1 disporne la immediata estromissione dal giudizio, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
- In subordine, rigettare nella sua interezza l'appello spiegato, siccome contenente vocatio in jus rivolta a soggetto totalmente estraneo al rapporto dedotto in giudizio, e perciò pronunciare sentenza di rigetto dell'appello siccome costituente domanda rivolta anche a soggetto giuridico non titolare delle ragioni creditizie di cui si discute. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione:
In via preliminare: rigettare l'istanza di inibitoria della sentenza appellata.
In via principale nel merito:
Rigettare perché del tutto infondato l'appello proposto dalla sig.ra avverso la Parte_1
Sentenza n. 1516/19 del Tribunale di Catanzaro e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
(così nella comparsa di costituzione e risposta del 9 luglio 2020)
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione:
In via preliminare: estromettere l'appellata dal presente giudizio Controparte_1
In via principale nel merito:
Rigettare perché del tutto infondato l'appello proposto dalla sig.ra avverso la Parte_1
Sentenza n. 1516/19 del Tribunale di Catanzaro e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
(così nelle note di precisazione delle conclusioni 21 ottobre 2025).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2 marzo 2020, ha proposto Parte_1 appello avvero la sentenza n. 1516/2019, emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 26 luglio 2019, pubblicata in data 7 agosto 2019, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 947/2011, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 3 novembre 2011, a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
281.994,64 (euro 200.000 a tiolo di somma garantiva ed euro 81.994,64 a titolo di interessi) oltre accessori: somma dovuta a titolo di garanzia fideiussoria prestata – giusta contratto del 22 settembre 2004 – in favore della er due linee di credito aperte con Controparte_7 CP_8
filiale di Catanzaro, Corso Mazzini n. 112.
[...]
Il Tribunale di Catanzaro ha osservato che la garanzia prestata da fosse da Parte_1 qualificare alla stregua di fideiussione omnibus, valida per tutte le obbligazioni presenti e future contratte dalla società . S.r.l. verso la banca;
ancor più nello specifico, il primo CP_6
Giudice ha ritenuto, che la garanzia – limitata nel testo del contratto accessivo ai rapporti di conto corrente ormai estinti ad un massimale di € 200.000 – si estendesse agli interessi moratori eccedenti la predetta soglia, non rinvenendo alcuna nullità del contratto in ragione della fissazione dell'importo garantito.
Il Tribunale, ancora, ha respinto le doglianze su anatocismo e commissioni in ragione della loro ritenuta genericità e infondatezza, assumendo infine che nessuna violazione dell'obbligo di buona fede era rinvenibile nella condotta dell'Istituto di credito per aver continuato a mantenere il credito concesso alla . S.r.l.: e tanto, sulla scorta del fatto che la , in qualità di CP_6 Pt_1 presidente del CdA della società debitrice all'epoca dei fatti, era a conoscenza delle difficoltà economiche in cui la versava la società garantita.
Giova precisare che nel corso del giudizio è intervenuta nella qualità di CP_4 procuratrice speciale di cessionaria del credito litigioso1. Controparte_5
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto due articolati motivi, sui quali più ampiamente infra, così rubricati:
1) “Violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 116 cpc e dell'art. 1957 cc errata valutazione in ordine alla decadenza dell'azione nei confronti del fideiussore”;
2) “Nullità della fideiussione omnibus”.
Con comparsa depositata in data 9 luglio 2020, si è costituita la resistendo al CP_4 gravame, ne ha chiesto il rigetto sulla scorta della sua ritenuta infondatezza.
Anche si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 13 Controparte_1 gennaio 2021: ha eccepito, in via preliminare, la sua carenza di legittimazione passiva ed ha chiesto di essere estromessa dal giudizio;
in punto di merito, ha invocato il rigetto dell'appello sulla scorta della proposizione nei confronti di soggetto giuridico non titolare delle ragioni creditizie oggetto di causa.
La Corte, con ordinanza del 18 febbraio 2021, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviando la causa all'udienza del 14 novembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 22 ottobre 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, il Collegio ha assegnato la causa a sentenza con fissazione di termini di 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Nel termine assegnato, le parti costituite, fatta eccezione per hanno Controparte_1 depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
Non appare fondata, nei limiti di quanto di seguito esposto, l'eccezione sollevata da n relazione alla denunciata violazione dell'art. 342 c.p.c. CP_4
§2
Il primo motivo di impugnazione, al di là dell'epigrafe utilizzata, contiene due elementi critici:
1) il primo genericamente afferente alla invocata – e non rilevata – nullità della “fideiussione omnibus”,
2) il secondo relativo all'omesso rispetto del dettato dell'art. 1957 c.c. in punto di mancata preventiva escussione del debitore principale.
Mette poi conto osservare che il secondo motivo di gravame reca generale esposizione delle tesi in ordine alla nullità della fideiussione omnibus sulla scorta dell'insegnamento della Suprema
Corte (Cass. Civ. Sez. III, 12 dicembre 2017 n. 29810) e alla valenza del non rispettato – in thesi
– obbligo di correttezza e buona fede.
Argomenti ai quali sono state contrapposte dalla tesi in ordine alla Controparte_4 intempestività dell'eccezione di nullità e, a contrario, di validità del contratto di fideiussione.
Ciò posto, deve preliminarmente eliminarsi dal novero delle questioni valutabili il tema diretto legato al mancato rispetto del dettato dell'art. 1957 c.c. in rapporto alla tempestività della dell'azione nei confronti del fideiussore nel rispetto del termine dei sei mesi dalla proposizione delle azioni contro il debitore.
Deve osservarsi che il tema non ha formato oggetto di valutazione da parte del primo giudice: e pour cause, stante la mancata proposizione dell'eccezione nel corso del giudizio di primo grado.
Dalla disamina degli atti, infatti, nulla si rinviene in tal senso.
E posto che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 835 del
13/01/2025), la questione non può essere valutata in appello.
Quel che impone una approfondita valutazione di merito è il tema legato alla validità del contratto di fideiussione sottoscritto dall'appellante; dalla sua invocata nullità, la parte appellante ha fatto discendere tutta una serie di conseguenze conducenti a vario titolo, a negare la liceità della richiesta di pagamento delle somme oggetto di causa.
Deve allora osservarsi che sul punto il primo Giudice ha espressamente motivato, assumendo che – all'esito dell'analitica disamina dell'accordo di garanzia sottoscritto dalla ed integralmente richiamato – si fosse a cospetto: Pt_1
a) di fideiussione omnibus per tutte le obbligazioni connesse ai rapporti bancari della
Controparte_7
b) di contratto valido, in ragione della determinazione del suo oggetto stante l'indicazione dell'importo massimo pari ad euro 200.000,
c) di garanzia estesa a qualsiasi obbligazione condizionale o futura accessiva all'importo indicato.
La motivazione addotta dal primo Giudice appare aderente alle eccezioni sollevate nel corso del procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Catanzaro, in particolare a quelle indicate in seno all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ove le censure di invalidità del contratto di garanzia erano afferenti alla determinabilità dell'obbligazione.
A fronte di tanto pare oggi collocarsi la tesi spesa dall'appellante, con la quale è stato sostenuto che si sarebbe a cospetto di contratto nullo perché redatto su modello conforme allo schema ABI in contrasto “con la normativa antitrust (art. 2 L. 287/90) dalla sentenza n. 29810/ del
12.12.2017 della Corte di Cassazione”.
La questione risulta essere stata sollevata, invero, con la comparsa conclusionale dalla
(pag. 5) e non valutata dal primo Giudice. Pt_1 Si pone allora il tema della sua ammissibilità in questo grado di giudizio.
A latere, occorre osservare che si tratta di questione dibattuta in giurisprudenza, avuto riguardo, in primo luogo, alle regole dettate in tema di denuncia e rilievo della nullità del contratto posto a base delle richieste azionate.
Merita, a tal fine, di essere richiamata l'affermazione secondo la quale “ove la nullità di una clausola contrattuale sia rilevabile d'ufficio, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo;
tuttavia, la parte che in sede di legittimità lamenti il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità deve dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità - anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla”
(Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 22102 del 31/07/2025).
Ed ancora: “la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024).
Con specifico riferimento alla questione della fideiussione omnibus, appare utile rilevare che:
“le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa
"antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo”
(Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023).
Venendo poi alla specifica questione in rilievo, determinante valenza assumono tre pronunce:
“in tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa” (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 416 del 08/01/2025);
“la nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 863 del
13/01/2025); ed infine: “la natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti” (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7387 del 19/03/2025)
Sulla scorta del formante giurisprudenziale sopra richiamato, deve osservarsi che:
a) la questione della nullità del contratto di fideiussione – ai sensi di quanto evidenziato –
è stata sollevata in primo grado solo con comparsa conclusionale, strumento destinato alla esplicitazione delle motivazioni delle difese già svolte e non già ad introdurre nuove eccezioni;
b) tardiva è dunque da ritenere la relativa questione;
c) ove pure tanto potesse ritenersi superato, dovrebbe mettersi in rilievo il carattere apodittico delle relative affermazioni;
d) invero, non è stata dimostrata la redazione del contratto di fideiussione in conformità allo schema ABI censurato;
e) quest'ultimo non è stato prodotto;
f) così come non è stata prodotta la circolare della Banca d'Italia e la delibera dell'Autorità Garante della libertà del mercato evocate a sostegno della tesi della invalidità del contratto.
Elementi tutti che, alla luce delle regole esposte, conducono a disattendere le richieste di declaratoria di nullità del contratto e a ritenere infondato il gravame.
Gli altri capi della decisione di primo grado rimangono impermeabili alle generiche critiche svolte dall'appellante e meritano dunque di essere confermati. Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le determinazioni accessorie
Le spese seguono la soccombenza – limitatamente alla lite insorta tra l'appellante e la
– e vengono liquidate come da dispositivo, con riferimento ai parametri Controparte_4 dettati dal DM 55/2014 e dal DM 147/2022, causa del valore compreso tra euro 260.001 ed euro
520.000.
Le spese relative al procedimento, per ciò che concerne la posizione di Controparte_1 in ragione della peculiare posizione processuale rivestita ed all'assenza di domande nei suoi confronti, devono essere compensate per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avvero la sentenza n. 1516/2019, emessa dal Tribunale di Catanzaro, in Parte_1 data 26 luglio 2019, pubblicata in data 7 agosto 2019, non notificata, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_4
che liquida in euro 20.119 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario
[...] delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo per l'appellante di versare un'ulteriore somma pari a quella corrisposta a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Arianna Roccia, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.715,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva, cpa;
”