Sentenza 25 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 8 novembre 2023
Decreto cautelare 10 aprile 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
Ordinanza presidenziale 5 marzo 2026
Sentenza 17 aprile 2026
Commentari • 3
- 1. Le decisioni cautelari monocratiche pronunciate dal TAR Lombardia, sede di Milano (anno di riferimento 2024)Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La Rivista è lieta di ospitare nella Sezione Diritto e Processo Amministrativo lo studio compiuto in collaborazione tra l'Università statale di Milano e l'Università di Milano Bicocca sulle decisioni cautelari monocratiche del Tar Lombardia, Milano, relative all'anno 2024. Lo studio si compone di diverse parti, che verranno pubblicate dalla rivista con cadenza settimanale. Questo articolo è la prima parte ed è stata già pubblicata l'Introduzione a cura Alfredo Marra e Margherita Ramajoli. Seguiranno nell'ordine: Il contenuto dei decreti cautelari monocratici tra sospensione del provvedimento amministrativo, creatività giurisprudenziale e rapporti con la successiva ordinanza collegiale, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01762/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01432/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1432 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l. Già -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Cota, con domicilio eletto presso il suo studio in Novara, via Passalacqua, 10;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
in punto
-per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sulla istanza di aggiornamento ex art. 91 c. 5, DLGS n. 159/2011, presentata in data 30.12.2022;
-per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- s.r.l., già -OMISSIS- s.r.l., il 6.10.2023,
per l’annullamento della comunicazione della Prefettura di -OMISSIS- del 21.9.2023 - prot. n. -OMISSIS-;
-per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati. il 9.4.2024:
MOTIVI AGGIUNTI - SILENZIO: per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- consistito nella mancata conclusione nei termini del procedimento in contraddittorio finalizzato alle valutazioni di cui all’art. 92 c. 2 bis DLGS 159/11;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, con i relativi allegati;
Vista la sentenza non definitiva di accoglimento della sezione n. -OMISSIS- del 2024, con condanna dell’Amministrazione resistente al rimborso delle spese a favore della ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 il pres. Marco LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto che:
FATTO e DIRITTO
in prossimità della udienza odierna, di “ruolo aggiunto per verifica della persistenza dell’interesse a vedere decisa la controversia nel merito”, il difensore del ricorrente, rammentato che con la sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato, questo Tribunale aveva ordinato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- di concludere il procedimento di aggiornamento della interdittiva di cui agli artt. 91 e 92, D.lgs n. 159/ 2011 con condanna alle spese liquidate in euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge; che il procedimento amministrativo è stato effettivamente chiuso seppur con la adozione di un provvedimento di interdittiva, impugnato davanti a questo TAR (ricorso n. 244/25 R.G.) ed oggetto di giudizio ora pendente davanti al Consiglio di Stato e che, tutto ciò premesso, con riferimento al presente procedimento n. 1432/2023 R.G. non sussiste più alcun interesse alla definizione ulteriore del giudizio essendo cessata la materia del contendere; ha chiesto al Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere con conferma della condanna dell’Amministrazione alle spese;
che la sentenza suindicata è passata in giudicato e che, sulla base di quanto dichiarato dalla parte ricorrente, il giudizio dev’essere definito con sentenza che in parte dichiara cessata la materia del contendere, in relazione alle statuizioni di cui alla sentenza non definitiva della sezione n. 3654/2025, e in parte dichiara il giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sì che, per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce del principio della soccombenza virtuale, sia pure in misura prevalente, va senz’altro confermata la statuizione contenuta nella citata sentenza n. -OMISSIS-, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite liquidate in euro 1.500,00 (millecinquencento/00), oltre agli accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato, con riferimento al ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Conferma la statuizione, contenuta nella sentenza non definitiva della sezione n. -OMISSIS-, di condanna dell’Amministrazione resistente a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquencento/00), oltre agli accessori come per legge.
Dispone a favore del ricorrente il rimborso del contributo unificato, relativamente al ricorso introduttivo.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LL, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.