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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/07/2024, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
3871/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - Collegio B, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Silvia Blasi Presidente relatore
2) dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
3) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. 3871/2023, avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
TRA
, nata a [...], il [...], Parte_1
, nato a [...], il [...] Parte_2 elettivamente domiciliati in Gragnano (NA) alla via San Felice 5, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Nastro, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI
E
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29-5-2024 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni pattuite.
PM, in data 3-7-2024, ha concluso esprimendo parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9-8-2023 le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in data 13-6-2002 nel Comune di Torre del Greco, nel corso del quale sono nati due figli, (n.23.7.2002) e (22.1.2005), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni;
che il matrimonio, pur nato sotto i migliori auspici, si è rivelato difficile per incompatibilità caratteriali reciproche tali da rendere impossibile la convivenza, tanto che la ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi a Meta. Pt_1 Precisando di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e per la gestione dei figli, i coniugi hanno chiesto di pronunciare la separazione personale alle condizioni indicate nel ricorso. All'udienza del 28.05.2024, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare e di modificare i patti di cui al ricorso, tenuto conto del fatto che i figli, entrambi maggiorenni, convivono col padre, il giudice delegato rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Le condizioni della separazione personale dei coniugi su domanda congiunta di cui al ricorso, riportate in dispositivo, in assenza di figli minori e poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere senz'altro omologate.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.Trattandosi di procedura su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da ed , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il 23-9- Parte_1
1981, e , nato a [...] il [...], ai seguenti patti e Parte_2 condizioni:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
AL si impegna a versare in favore della figlia , Pt_1 Persona_3 maggiorenne non autosufficiente e convivente col padre, la somma di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-nulla andrà previsto a titolo di contributo al mantenimento di , Persona_4 maggiorenne e convivente col padre, in quanto è economicamente autosufficiente;
-i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
- i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre del Greco per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 57, parte I,
Uff. I, anno 2002 del Comune di Torre del Greco);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 3-7-2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Blasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - Collegio B, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Silvia Blasi Presidente relatore
2) dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
3) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. 3871/2023, avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
TRA
, nata a [...], il [...], Parte_1
, nato a [...], il [...] Parte_2 elettivamente domiciliati in Gragnano (NA) alla via San Felice 5, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Nastro, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI
E
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29-5-2024 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni pattuite.
PM, in data 3-7-2024, ha concluso esprimendo parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9-8-2023 le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in data 13-6-2002 nel Comune di Torre del Greco, nel corso del quale sono nati due figli, (n.23.7.2002) e (22.1.2005), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni;
che il matrimonio, pur nato sotto i migliori auspici, si è rivelato difficile per incompatibilità caratteriali reciproche tali da rendere impossibile la convivenza, tanto che la ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi a Meta. Pt_1 Precisando di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e per la gestione dei figli, i coniugi hanno chiesto di pronunciare la separazione personale alle condizioni indicate nel ricorso. All'udienza del 28.05.2024, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare e di modificare i patti di cui al ricorso, tenuto conto del fatto che i figli, entrambi maggiorenni, convivono col padre, il giudice delegato rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Le condizioni della separazione personale dei coniugi su domanda congiunta di cui al ricorso, riportate in dispositivo, in assenza di figli minori e poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere senz'altro omologate.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.Trattandosi di procedura su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da ed , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il 23-9- Parte_1
1981, e , nato a [...] il [...], ai seguenti patti e Parte_2 condizioni:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
AL si impegna a versare in favore della figlia , Pt_1 Persona_3 maggiorenne non autosufficiente e convivente col padre, la somma di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-nulla andrà previsto a titolo di contributo al mantenimento di , Persona_4 maggiorenne e convivente col padre, in quanto è economicamente autosufficiente;
-i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
- i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre del Greco per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 57, parte I,
Uff. I, anno 2002 del Comune di Torre del Greco);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 3-7-2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Blasi