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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/11/2025, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CL DA TE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3059/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LEARDINI LORENZO, con domicilio eletto presso il suo studio in
San Martino Buon Albergo (VR), Piazza del Popolo n. 58
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCHETTI PAOLO con domicilio eletto presso il suo studio in
Verona, Viale della Repubblica n. 6,
CONVENUTO
Conclusioni per l'attore
Nel merito, in via principale:
previo accertamento dei fatti di cui in narrativa, nel merito:
1. accertare e dichiarare la responsabilità aquiliana, per fatto illecito e/o la condotta riprovevole e contraria ai principi di buona fede del signor (per aver commesso un atto emulativo Controparte_1
e/o un abuso del diritto) in ordine ai fatti sopra esposti e condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti quantificabili in € 18.200,00 di cui € 10.900,00 per la perdita di frutta – o la somma
pagina 1 di 7 maggiore/minore che sarà ritenuta di giustizia, anche equitativamente stabilita - ed € 7.300,00 per spese di reimpianto dei fruttiferi e delle ornamentali morte e/o gravemente deperite;
2. condannare il signor al ristoro del danno da ritardato adempimento quantificato Controparte_1 secondo i criteri stabiliti dalla Corte di cassazione con sentenza n. 1712/1995;
5. condannarsi infine il signor alla restituzione della quota parte del 50% del Controparte_1 contributo consortile versato annualmente dai sig.ri e al Controparte_1 Parte_1 [...]
dall'anno 2014 a oggi (doc. 7), a titolo di ulteriore indennizzo per il danno patito Controparte_2 dall'attore, quale ristoro delle spese – inutilmente – sostenute dal signor per un Parte_1 servizio di cui non ha mai potuto godere, per causa imputabile esclusivamente al convenuto.
In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
In via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni per il convenuto
In via preliminare:
- preso atto del mancato esperimento, da parte dell'attore, del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria in relazione alla domanda di condanna del convenuto alla restituzione della quota parte dei contributi annuali versati dal 2009 in poi, dichiararsi l'inammissibilità della stessa.
- dichiararsi, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, l'intervenuta prescrizione di ogni domanda avversaria relativa al risarcimento di presunti danni verificatisi anteriormente al 23.12.2022;
- dichiararsi, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, l'intervenuta prescrizione di ogni domanda avversaria relativa alla restituzione della quota parte del 50% dei contributi consortili annuali versato dai comproprietari al per il periodo antecedente al 24.05.2019. Controparte_2
In via principale e nel merito:
- respingersi, per tutte le motivazioni espresse in atto – ivi inclusa l'intervenuta prescrizione, le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata:
-per il denegato caso di accoglimento della domanda attorea volta all'imposizione dell'ordine, nei confronti del convenuto, di prestare in forma scritta il proprio assenso immediato alla riattivazione del servizio irriguo da parte del imporsi, a carico dell'attore, di Controparte_2
pagina 2 di 7 consentire al convenuto e/o all'incaricato del l'accesso al terreno consortile che il sig. CP_2 ha recintato rendendolo inaccessibile, per eseguire la movimentazione delle paratoie Parte_1 per l'afflusso dell'acqua anche al suo terreno.
In ogni caso:
-con vittoria di spese e onorari di causa, IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 2 febbraio 2024 il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio il fratello deducendo che quest'ultimo, mediante condotte ostruzionistiche ed Controparte_1 atti emulativi, gli avrebbe impedito l'utilizzo dell'acqua consortile destinata all'irrigazione di terreni siti in Verona, Via Spianà, in regime di comproprietà ereditaria, cagionandogli la perdita di piante da frutto e ornamentali e mancati raccolti. L'atto emulativo/condotta illecita contestati al convenuto consistono nel non avere prestato il consenso alla richiesta di fornitura dell'acqua consortile, che sarebbe servita a dare irrigazione per sommersione alla porzione dei terreni in uso all'attore.
Giova premettere sin d'ora che i fondi di cui si tratta sono ancora in comproprietà pro indiviso al 50% tra le parti in causa – tanto che consta pendere tra loro un giudizio divisionale – che già dal 2004 hanno concordato e di fatto attuato una divisione, sì che ciascuno dei fratelli usa una porzione ben definita e distinta.
L'attore ha chiesto pertanto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, al pagamento della propria quota del 50 % dei contributi consortili versati (a titolo di indennizzo), nonché, originariamente, la condanna a prestare il consenso alla riattivazione del servizio irriguo.
Il convenuto, costituitosi, ha eccepito:
- l'improcedibilità della domanda relativa alla quota dei canoni consortili per omesso esperimento della negoziazione assistita;
– la prescrizione quinquennale delle pretese risarcitorie relative a fatti anteriori al 23.12.2017, nonché della richiesta del 50% degli oneri consortili;
– il concorso colposo dell'attore nella produzione dei danni per omessa manutenzione e mancata regolarizzazione urbanistica delle opere comuni;
– la tardività e irritualità dell'azione in assenza di previa domanda di divisione del compendio comune.
pagina 3 di 7 La giudice in prima udienza ha posto il tema dell'esperibilità dei rimedi di volontaria giurisdizione in tema di gestione della cosa comune.
Nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 24 settembre 2025 l'attore ha rinunciato alla domanda n. 3), relativa all'ordine nei riguardi del convenuto di prestazione del consenso al . Va Controparte_2 da sé il venir meno della domanda riconvenzionale formulata in via subordinata dal convenuto.
1) Eccezione di improcedibilità.
L'eccezione di improcedibilità della domanda di rimborso della quota del 50% del contributo annuo consortile versato dall'attore (come da doc. 7) per omesso esperimento della negoziazione assistita, in relazione a questa specifica domanda, va respinta.
La domanda, infatti, non ha per oggetto il rimborso pro quota di spese sostenute integralmente dall'attore nell'interesse della comunione, ma ha valenza indennitaria/risarcitoria connessa al fatto di non avere potuto fruire del servizio irriguo consortile a causa del mancato consenso del convenuto. Si condividono, quindi, sul punto, le argomentazioni spese in replica dall'attore, laddove osserva – nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. – l'interpretazione da darsi alle richieste di natura economica avanzate. Peraltro va rilevato, come da doc. 3 di parte convenuta, che il tema dei contributi consortili era già stato comunicato dall'attore al convenuto, prima dell'introduzione della negoziazione assistita, sì che il tema non può considerarsi alla procedura di negoziazione assistita attivata.
2) Qualificazione giuridica – Rimedi esperibili – Risarcimento danni da diniego del consenso.
Sul piano giuridico le pretese risarcitorie vengono qualificate dall'attore in termini di illecito extracontrattuale, in quanto la mancata collaborazione del convenuto per conseguire la fornitura irrigua consortile, costituirebbe atto emulativo.
Invero l'atto emulativo vietato ex art. 833 c.c. – come da espressione letterale della norma (“… non può fare atti…”) e come da Cass. 10250/1997 – è quello che si sostanzia in una condotta e non in una omissione, qual è quella qui contestata in principalità (l'omessa richiesta di riattivazione del servizio irriguo). È peraltro norma pensata per l'esercizio del diritto di proprietà, non specificamente ribadita nell'ambito della comproprietà o della comunione.
In ogni caso, l'inquadramento giuridico, che il giudice può attuare anche ex officio, più calzante appare quello che riconduce la fattispecie alla comunione ordinaria ed alle relative regole. Ebbene, è pacifico che, benché di fatto – e sulla base di una convenzione scritta che, però, non è stata ritenuta sufficiente ai fini divisionali – ognuno dei due fratelli fruisca in esclusiva di una porzione dei beni comuni – essi sono comunque tuttora formalmente indivisi. Al riguardo si richiama la sentenza del Tribunale di pagina 4 di 7 Verona 762/2010 (doc. 10), che ha negato che l'accordo del 2024 costituisse idoneo ed efficace atto divisionale.
Non è contestato – a prescindere dalle motivazioni addotte – che il convenuto nel 2004 abbia chiesto al la sospensione della fornitura idrica in relazione ai fondi caduti in successione Controparte_2 mortis causa del padre sospensione che, all'evidenza, è stata accordata. Persona_1
A distanza di anni, precisamente nel 2012, l'odierno attore ha chiesto al il ripristino della CP_2 fornitura idrica, ricevendone il diniego in quanto necessari o l'effettiva divisione dei fondi o il consenso anche del comproprietario consenso che il convenuto ammette di non avere dato, al di Controparte_1 là delle ragioni allegate a fondamento del proprio diniego.
A fini risarcitori, alla clausola di chiusura costituita dal principio di buona fede (l'attore allega anche l'abuso del diritto e la violazione del principio di buona fede) si ricorre ove non vi siano istituti e rimedi specifici che consentano di ovviare a situazioni “di stallo” o potenzialmente pregiudizievoli.
Nel caso in esame, come detto, sussiste una situazione di comunione tra le parti, nota quanto meno dalla sentenza del 2010.
La comunione, come anticipato, trova regolamentazione anzitutto negli articoli 1100 e seguenti del codice civile. In particolare, laddove – come nel caso di specie – non vi sia concordia nell'amministrazione ordinaria del bene comune, sia pure di fatto fruito in via esclusiva per una parte dell'uno e per l'altra dall'altro condividente, le disposizioni cui fare riferimento sono quelle di cui agli articoli 1105 e seguenti c.c. Il quinto comma dell'art. 1105 c.c. prevede che, qualora non si addivenga ad una maggioranza, possa essere adita l'autorità giudiziaria, che, in ambito di volontaria giurisdizione, oltre a deliberare sul punto può anche nominare un amministratore della comunione. In tal senso, Cass.
18038/2020: “in tema di regolamentazione dell'uso della cosa comune, la previsione, ad opera dell'art.
1105, comma 4, c.c. del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria per adottare gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione (inclusi gli atti di conservazione), preclude al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al giudice, in sede contenziosa, per ottenere provvedimenti di gestione della "res", ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra
i comunisti;
ne consegue che non è consentito il ricorso all'A.G. per ottenere determinazioni finalizzate al "migliore godimento" delle cose comuni, ovvero l'imposizione di un regolamento contenente norme circa l'uso delle stesse, spettando unicamente al gruppo l'espressione della volontà associativa di autorganizzazione contenente i futuri criteri di comportamento vincolanti per i partecipanti alla comunione” (n.d.r. sottolineatura dell'estensore; in senso conforme Cass. 20908/2025). Il tema dei rimedi specifici è stato sollevato sin dalla prima udienza. pagina 5 di 7 L'attore insiste negli scritti conclusivi nell'affermare l'efficacia vincolante tra le parti dell'accordo privato del 2004, e, quindi, l'inoperatività delle disposizioni in tema di comunione. Si ribadisce come tale accordo non sia idoneo a sciogliere la comunione e ad attribuire la proprietà esclusiva delle singole porzioni a ciascuno dei condividenti, tant'è che pende giudizio divisionale introdotto non con domanda ex art. 2932 c.c., riconoscendo implicitamente la necessità di ulteriori approfondimenti da parte del
Tribunale. Ciò non significa che la scrittura privata sia priva di effetti tra le parti, ma che valga a regolamentare per l'intanto e per quello che vi è previsto l'uso dei beni comuni (che restano tali), fintantoché non interverrà la divisione vera e propria per lo meno in relazione ai beni immobili.
Peraltro il tema dell'approvvigionamento dell'acqua consortile – a differenza del pozzo privato – non è menzionato nella scrittura. Si ricorda che la sentenza con cui il Tribunale ha rigettato nel 2010 le domande dell'odierno convenuto (relative alla condanna dell'attore alla remissione in pristino di tubature ed al risarcimento danni connessi all' asserita servitù di acquedotto), che non consta sia stata impugnata, non ha all'evidenza ritenuto sufficiente l'accordo divisionale del 2004.
I rimedi specifici di cui all'art. 1105 c.c. non sono stati esperiti. Il mancato esperimento può anche ingenerare nell'altro condividente (peraltro dai documenti emergono rapporti tesi e conflittuali tra le parti) l'idea che quanto richiesto non fosse dallo stesso richiedente ritenuto strettamente essenziale ai fini della fruizione del bene, tanto da contrapporre l'utilizzabilità dell'acqua del pozzo.
DAla lettura della relazione di parte attrice, a firma del geom. , consta che le piante di cui è CP_3 lamentata la moria o il deperimento, sono state piantumate in intervalli di tempo che vanno da 9, 10 o 4 anni dal sopralluogo del tecnico, avvenuto nel 2022. Ciò significa che le prime piantumazioni (non è specificato il numero delle piante) risalgono proprio al 2012, quando l'attore ha chiesto il ripristino del servizio irriguo, ricevendone risposta negativa. Ha in seguito proceduto nell'ulteriore piantumazione, malgrado l'assenza di fornitura del servizio idrico consortile.
L'attore avrebbe potuto ovviare al diniego del fratello, con la procedura, in camera di consiglio e quindi
“più snella”, di cui all'art. 1105, ultimo comma, c.c., che, peraltro, avrebbe potuto consentire – se necessario – anche un approfondimento delle ragioni opposte dal convenuto, e, se del caso, conseguirne anche la condanna alle spese, non escluse quelle di cui all'art. 96 c.p.c., possibile pure nei procedimenti di volontaria giurisdizione (Cass. 16736/2020).
A fronte di una tale ricostruzione, non si ritiene sussistano i presupposti per la condanna risarcitoria in relazione ai danni alle piante dell'attore.
Ciò è a dirsi anche in relazione all'ulteriore voce di “indennizzo” richiesta dall'attore, ossia al rimborso della propria quota di contributo consortile, pari al 50%, come da documento 7 attoreo. Del resto si pagina 6 di 7 tratta di importo che lo stesso attore riconosce come dovuto all'Ente indipendentemente dalla fruizione della fornitura del servizio irriguo (doc. 3 convenuto).
Le considerazioni sopra svolte paiono assorbenti anche rispetto alle eccezioni di prescrizione quinquennale sollevate dal convenuto, oltre che alle argomentazioni difensive in ordine alla prova del danno, inclusa l'allegazione che l'attore non fa commercio dei frutti.
3) Spese di lite.
La peculiarità della vicenda, nonché la constatazione che sia stato dirimente ai fini del decidere quanto rilevato d'ufficio in tema di inammissibilità dell'azione relativa al consenso, poi rinunciata, ma che ha avuto conseguenze anche sulle altre domande ed eccezioni svolte, fanno ritenere sussistenti sufficienti ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, preso atto della rinuncia attorea all'istanza di cui al punto 3) dell'atto di citazione,
- Rigetta le altre domande;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, 10 novembre 2025
La Giudice
CL DA TE
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