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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/10/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 458/2024 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello avverso la sentenza n. 793/2024 resa inter partes in data 13.03.2024, depositata in cancelleria in data 13.03.2024 e notificata via pec in data 29.03.2024., promossa da:
ià Parte_1 [...]
) in persona del suo procuratore speciale dott. , con sede legale Parte_2 Parte_3 in Milano, Via Benigno Crespi 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca De Matteis del foro di Genova, giusto mandato posto in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Genova, Via Maragliano 5/5 APPELLANTE
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente Controparte_1 in Genova Via Borzoli 46/E, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Zacco del foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Genova, Corso Buenos Aires 7/12 APPELLATA e contro
, 22.01.1980 Genova, e , 17.08.1985 Genova Controparte_2 Controparte_3
(GE), rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Priod del foro di Savona, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Chiavari (GE), via Brighetti 59/1 APPELLATI avente a oggetto: responsabilità extracontrattuale – solo danni a cose
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI :
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in funzione di giudice d'appello, contrariis reiectis, previe le pronunce tutte del caso, e previa ammissione delle istanze istruttorie tutte dedote e non ammesse nel giuiizio di primo grado:
1 In via pregiudiziale e cautelare concedere la sospensione della provvisoria esecutorietà della Sentenza appellata ex art. 283 e 351 c.p.c. per le ragioni tutte esposte in parte narrativa. In via principale e nel merito. In accoglimento dell'appello promosso con il presente atto dalla spett.le
, in persona Parte_1 del suo procuratore speciale dott. avverso la Sentenza del Tribunale di Parte_3
Genova n. 793/2024 resa inter partes in data 13/03/2024, depositata in cancelleria in data 13/03/2024 nella causa civile iscritta al n. 11072/2020 del R.G., notificata via pec all'esponente in data 29/03/2024, ed in totale riforma della medesima, previa ammissione delle istanze istruttorie ritualmente dedotte e non ammesse:
- in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza del Tribunale di Genova n. 793/2024 resa inter partes in data 13/03/2024, depositata in cancelleria in data 13/03/2024 nella causa civile iscritta al n. 11072/2020 del R.G., notificata via pec all'esponente in data 29/03/2024 per i motivi tutti di cui in parte narrativa;
- nel merito in via principale, in totale riforma della Sentenza del Tribunale di Genova n. 793/2024 resa inter partes in data 13/03/2024, depositata in cancelleria in data 13/03/2024 nella causa civile iscritta al n. 11072/2020 del R.G., notificata via pec all'esponente in data 29/03/2024, respingere tutte le domande promosse dalla perché infondate sia in fatto sia in Parte_4 diritto e, comunque, non provate, per i motivi tutti di cui in parte narrativa conseguentemente mandare , già Parte_1 [...]
in persona come in atti, assolta da ogni e qualsivoglia Controparte_4 pretesa risarcitoria e/o indennitaria formulata dalle controparti per le ragioni tutte di cui in parte narrativa;
- in via di estremo subordine, in totale riforma della Sentenza del Tribunale di Genova n. 793/2024 resa inter partes in data 13/03/2024, depositata in cancelleria in data 13/03/2024 nella causa civile iscritta al n. 11072/2020 del R.G., notificata via pec all'esponente in data 29/03/2024 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di condanna del sig. Controparte_2
e di accoglimento della domanda di manleva e garanzia sporta dal signor Controparte_2 nei confronti della spett.le , già Parte_1
decidere secondo le rigorose risultanze Controparte_4 istruttorie limitando gli importi risarcitori negli stretti limiti di quanto provato tenendo conto del comportamento negligente tenuto da parte della spett.le e dare atto che Controparte_5 la spett.le , già Parte_1 [...]
, in persona come in atti, garantirà il signor Controparte_4 Controparte_2
nella sua qualità di esercente la patria potestà sulla figlia minorenne per la
[...] Persona_1 sola quota di sua responsabilità alle condizioni tutte generali e particolari di polizza, nei limiti del massimale, previa deduzione di franchigie e scoperto. Con vittoria di spese e competenze professionali. Sempre nel merito in riforma dell'impugnata sentenza anche in punto spese di giudizio, in accoglimento dell'appello condannare la spett.le a restituire alla spett.le Controparte_1
, già Controparte_6 [...]
quanto da quest'ultima eventualmente corrisposto in Controparte_4 esecuzione della sentenza appellata e non dovuto. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATA Controparte_7
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis:
– nel merito, in via principale:
2 ● rigettare l'appello avversario con conferma della sentenza impugnata ovvero, in ogni caso, condannare i convenuti, nel modo ritenuto più opportuno, al risarcimento dei danni per cui è causa in favore di come da quantificazione di cui alla sentenza di primo grado Controparte_1 ovvero nella diversa inferiore misura che dovesse risultare o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria anche delle spese e competenze legali di secondo grado;
– in via istruttoria (riproposizione delle istanze istruttorie di primo grado):
● in caso di ritenuta non utilizzabilità della C.T.U. del Perito resa nella causa Persona_2
Trib. Genova R.G. 9269/16 (se del caso da acquisirsi e comunque già agli atti in quanto prodotta da quale doc. F), disporre nuova C.T.U. con nomina del Consulente sempre Controparte_1 nella persona del Perito vvero, in ulteriore estremo subordine, licenziare nuova Persona_2
C.T.U. con incarico ad un nuovo Consulente;
● nel caso in cui dovesse essere disposta nuova C.T.U. con nuovo Consulente, ammettere la prova testimoniale del Perito conferma del contenuto del proprio elaborato peritale, Persona_2 prodotto ovvero da acquisirsi come sopra, da intendersi preceduto dalla locuzione “vero che”.”
PER GLI APPELLATI E Controparte_2 Controparte_8
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis:
• nel merito in via principale: rigettare l'appello avversario con conferma della sentenza impugnata ovvero, in ogni caso, condannare i convenuti, nel modo ritenuto più opportuno, con vittoria anche delle spese e competenze legali di secondo grado
• nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi caso di accoglimento in totale riforma della Sentenza del Tribunale di Genova n. 793/2024 resa inter-partes in data 13/03/2024, emessa relativamente al procedimento recante N. R.g. 11072/2020 del R.G., dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 13.11.2020 (R.G. 11072/2020) conveniva in Controparte_1 giudizio e , deducendo che in data 08.04.2015, alle ore 19,00 circa, CP_2 Controparte_3
l'autovettura Audi Q7 targato DA 676 HY di proprietà di poi cessionaria del relativo credito CP_9 alla società attrice, era stata danneggiata dalla minore , figlia minorenne dei Persona_1 convenuti, che aveva rovesciato una bottiglia di bevanda sui sedili, sulla strumentazione e sul cambio del veicolo che si trovava in posizione di quiete presso l'autogrill sito in Busalla (GE), lungo l'Autostrada A/7 con direzione Milano. Per tale fatto, va aggiunto, nel 2016, detta attrice chiedeva una prima volta, instaurando il relativo processo, la condanna dei convenuti, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, al risarcimento dei danni. Il e la Militare si costituivano, in allora, riconoscendo la veridicità del fatto materiale, CP_2 ma contestando l'ammontare e la riconducibilità dei danni allegati, allo stesso tempo deducendo di essere assicurati con la compagnia Zurich Ass.ni per la responsabilità civile verso terzi, così da chiedere di essere autorizzati alla chiamata in causa della IA al fine di essere manlevati. In quel processo, n. 9269/16 RG:- la causa veniva istruita nella contumacia della terza chiamata, in particolare con CTU, con determinazione del costo complessivo delle riparazioni per € 7.709,53; - all'udienza filtro per la precisazione delle conclusioni, si costituiva Controparte_10
, così chiamata in causa, eccependo di non essere la titolare del rapporto assicurativo,
[...] stipulato con la diversa IA;
- il giudizio veniva, dunque, abbandonato. Controparte_4
Da quanto sopra, pertanto, la necessità di riproposizione nel 2020.
3 Ciò chiarito, dunque, nella “ nuova” causa n.11702/20, si costituivano il e la , CP_11 CP_3 non contestando, parimenti, il fatto, ma il “ quantum”, anche in termini di riconducibilità eziologica, dando atto di avere, nelle more, nello specifico il solo , instaurato un autonomo giudizio - CP_11
3461/21 RG- nei confronti di per far accertare l'operatività della polizza. Controparte_4
Detti convenuti, pertanto, chiedevano di essere comunque manlevati da tale IA assicurativa, in forza del già rammentato contratto assicurativo, chiedendo la chiamata in causa. Autorizzata quest'ultima, si costituiva, pertanto, , eccependo il difetto Controparte_4 di prova dell' “an” e del “quantum” del danno, nonché il concorso di colpa di Controparte_1
e dei convenuti, per avere lasciato incustodita la minore, di soli 4 anni;
in via subordinata detta Parte chiedeva la limitazione della propria eventuale condanna alle previsioni di polizza (franchigia, scoperto, esclusione delle spese legali). Riuniti i due citati giudizi, anche in quello n. 3461/21 RG avendo svolto le medesime CP_4 difese, il Giudice, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice e da parte convenuta, riservando all'esito la decisione sull'ammissione di CTU tecnico estimativa. Venivano espletate le prove orali solo con l'interrogatorio formale di . Controparte_2
Il Giudice, all'udienza del 23.12.2023, lette le note scritte depositate, ritenuto che a fondamento della decisione della controversia potesse porsi la questione costituita dallo svolgimento, da parte dell'attrice di domanda di risarcimento relativa a bene Controparte_1 di proprietà di in difetto di indicazione o allegazione alcuna in ordine alla eventuale CP_9 coincidenza tra detti due soggetti, ovvero al ricorrere di motivi di credito o di regresso o rivalsa in ordine al fatto generatore di danno, concedeva termine alle Parti per il deposito di memorie sul punto. Depositate le memorie, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 19.12.2023 per la precisazione delle conclusioni. Precisate queste ultime all'udienza cartolare del 19.12.2023, il Giudice medesimo tratteneva la causa in decisione, assegnando alle Parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Il Tribunale di Genova, dunque, in data 13.03.2024, pronunciando definitivamente, così provvedeva:
“…
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna e , in solido, a pagare a l'importo CP_2 Controparte_3 Controparte_1 di euro 6.400,00 oltre Iva, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
- condanna in solido e a rifondere le spese di lite in favore di CP_2 Controparte_3
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 5.200,01 a € Controparte_1
26.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) e applicati i valori medi - si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge;
- condanna a tenere indenne di quanto nella presente sede Controparte_4 CP_2 il predetto viene condannato a pagare, anche per il coniuge , a titolo di risarcimento Controparte_3 danni e spese legali, in favore di CP_1 CP_1
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di , con Controparte_4 CP_2 distrazione in favore dell'avv. Stefano Priod, dichiaratosi antistatario;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) e
4 applicati i valori medi - si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
…” Il Tribunale riteneva, dunque, provata la titolarità del credito risarcitorio in capo all'attrice quale cessionaria di nonché la responsabilità dei convenuti, quali genitori della minore, CP_9 per il danno cagionato all'autovettura. Il primo Giudice, in particolare, a riguardo:
-valorizzava, ai fini probatori, le dichiarazioni rese dal convenuto nell'interrogatorio formale del 29.03.2022 e la documentazione tecnica e contabile prodotta (fattura delle riparazioni e relazione tecnica , ritenendo tali elementi sufficienti a fondare la richiesta risarcitoria e a determinare Per_2 il danno in euro 6.400,00 oltre IVA;
-escludeva la necessità di nuova CTU, essendo già disponibile un elaborato tecnico idoneo e coerente con la dinamica dei fatti. Quanto, poi, alla domanda di manleva, il Tribunale:
- accertava l'esistenza e l'efficacia del contratto di assicurazione n. P.781A1323, denominata
“Metro per metro extra”, avente ad oggetto la responsabilità civile dell'assicurato e dei familiari conviventi per danni involontari cagionati a terzi;
- escludeva l'operatività di franchigie o esclusioni invocate dalla compagnia (riguardanti ipotesi diverse, quali danni da fabbricati o da umidità);
- riteneva che la copertura si estendesse anche alle spese sostenute dall'assicurato per resistere in giudizio, entro il limite di un quarto del massimale (euro 125.000,00);
- accoglieva, pertanto, la domanda di manleva di , estendendone gli effetti CP_2 anche alla coniuge , come in dispositivo. Controparte_3
Le spese di lite, infine, seguivano la soccombenza, in rapporto al valore della controversia.
Con atto di appello del 24.04.2024, (già ), Parte_1 Controparte_4
d'ora in poi anche solo , ha impugnato la sentenza n. 793/2024 del Tribunale di Genova CP_4 chiedendone la riforma integrale. L'appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame ex art. 342 c.p.c..
MOTIVO I - Errata valutazione dei fatti, degli atti e dei documenti del processo con particolare riferimento alla cessione del credito allegata all'atto di citazione (doc. c). Violazione e/o errata interpretazione dell'art. 2697 c.c.. Contraddittorietà e carenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. L'appellante ha lamentato come il Tribunale di Genova avesse erroneamente riconosciuto in capo alla società la titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, Controparte_1 ritenendo che la documentazione prodotta in atti consentisse di accertare la cessione del credito in suo favore.
, a tal riguardo, ha sostenuto, in particolare: CP_4
- che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, la cessione del credito allegata all'atto di citazione dimostrava come il credito non fosse stato trasferito alla società, bensì a tale in qualità di persona fisica, quale unico ed esclusivo titolare del credito CP_12 derivante dal danno subito dal veicolo di proprietà della CP_9
- che, d'altra parte, trattandosi di una società di capitali dotata di personalità giuridica autonoma rispetto al proprio amministratore, non avrebbe potuto agire in Controparte_1 giudizio in luogo del soggetto effettivamente legittimato;
- che, ancora, il difetto di legittimazione attiva, attenendo alla regolarità del contraddittorio, poteva essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite della cosa giudicata.
5 La IA assicurativa appellante ha, quindi, concluso che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a e, conseguentemente, Controparte_1 rigettare la domanda attorea, con condanna della stessa alle spese di lite.
MOTIVO II - Errata valutazione dei fatti e degli atti del processo con particolare riferimento al valore dell'interrogatorio formale reso dal sig. all'udienza del Controparte_2
29/03/2022. Violazione e/o errata interpretazione degli artt. 228 e 230 c.p.c. c.c. e infine. 2697 c.c. Contraddittorietà e carenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. L'appellante ha dedotto, ancora, che il Tribunale di Genova aveva erroneamente ritenuto provato il fatto storico posto a fondamento della domanda risarcitoria, così come allegato da in ordine al rovesciamento di una bottiglia di bevanda all'interno del veicolo Controparte_1 di proprietà della da parte della figlia minorenne dei convenuti. CP_9
A tal riguardo ha posto in risalto: CP_4
- che l'onere probatorio relativo ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria incombeva sull'attrice;
- che tale onere non era stato in alcun modo assolto nel giudizio di primo grado, non essendo stata fornita prova anche del nesso di causalità tra l'asserito evento e i danni lamentati;
- che il Giudice di prime cure aveva attribuito erroneo valore probatorio alle dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio formale, le quali, provenendo dal genitore della presunta autrice del fatto, non potevano valere come confessione giudiziale ai sensi dell'art. 2731 c.c., difettando la capacità di disporre del diritto oggetto del giudizio;
- che, ancora, il Tribunale aveva fondato la propria decisione anche sul preventivo di riparazione prodotto da parte attrice, il quale, essendo stato redatto dal medesimo soggetto che aveva promosso il giudizio, non poteva rivestire alcuna efficacia probatoria, costituendo mera allegazione di parte e non documento idoneo a dimostrare l'esistenza e l'entità del danno;
- che , in ogni caso, le dichiarazioni rese dal , come sopra, non potevano avere alcuna CP_11 valenza probatoria nei confronti della IA, in ogni sede, così come quelle rese dalla moglie, in quanto vi era piena dissociazione fra le posizioni assunte dagli assicurati rispetto alla IA medesima, il tutto in forza dell'art.2733 c.c. e dell'orientamento costante della giurisprudenza in materia;
- che neppure la CTU svoltasi in altro giudizio aveva accertato tracce materiali del presunto versamento di liquido all'interno del veicolo, né erano state prodotte fotografie o altre prove oggettive atte a comprovare il fatto dedotto. La IA assicurativa ha, infine, concluso che, in mancanza di riscontri probatori attendibili, il fatto storico non era stato dimostrato e che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare integralmente la domanda proposta da con conseguente Controparte_1 condanna della stessa alle spese di lite.
MOTIVO III Errata valutazione della Consulenza Tecnica del Perito Industriale Per_2 svolta in altro procedimento R.G. 9269/2016 nel quale non era parte la
[...] [...]
Violazione e/o errata interpretazione dell'art. 2697 c.c. Parte_1
Contraddittorietà e carenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. L'appellante ha dedotto che il Tribunale di Genova aveva erroneamente determinato il danno risarcibile, ritenendo di poter fondare la propria decisione sulla CTU redatta dall'ing. in Per_2 altro procedimento, e sulla documentazione prodotta da parte attrice, ritenuta idonea a consentire la liquidazione del danno senza necessità di nuova consulenza. La IA, a riguardo, ha lamentato:
6 - che la CTU svolta nel diverso giudizio non poteva essere utilizzata nel presente procedimento, poiché in quella sede non era parte la , bensì altra Controparte_4 società giuridicamente distinta, la , con conseguente Controparte_10 violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
- che , d'altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità, una consulenza tecnica espletata in assenza di una delle Parti non poteva essere utilizzata, né nel medesimo giudizio, né in un diverso processo, neppure come elemento indiziario;
- che, infine, la stessa consulenza tecnica richiamata dal Giudice di prime cure aveva escluso la risarcibilità di alcune voci di danno, ritenendo che determinati componenti del veicolo — quali i motorini di regolazione dei sedili — non potevano essere stati compromessi dall'asserito evento dannoso. La IA appellante, pertanto, ha concluso che, non essendo stato dimostrato il quantum debeatur, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda anche sotto tale profilo e condannare la parte attrice alle spese di lite.
MOTIVO IV Erronea condanna alle spese del giudizio L'appellante ha dedotto che il Tribunale di Genova aveva erroneamente condannato la società al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore e dei convenuti, Controparte_4 applicando il principio della soccombenza in base all'esito del giudizio di primo grado. A riguardo la IA ha segnatamente lamentato:
- che, poiché la domanda proposta da non era stata provata, né in Controparte_1 fatto, né in diritto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettarla integralmente e, conseguentemente, condannare la medesima società al pagamento delle spese processuali in favore della;
Parte_1
- che la liquidazione operata dal Tribunale, fondata sull'applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. Giustizia n. 147/2022 per lo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 e
€ 26.000,00, non poteva trovare giustificazione, in quanto basata su una valutazione di soccombenza che avrebbe dovuto essere ribaltata alla luce delle censure mosse nei precedenti motivi di gravame. La IA appellante ha quindi concluso che, in applicazione del principio di soccombenza, il Tribunale avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico di Controparte_1
e che la Corte d'appello doveva, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata, rigettando tutte le domande proposte dall'attrice, condannandola al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ciò detto ha dedotto che, in considerazione dei vizi di nullità e delle evidenti carenze CP_4 motivazionali della sentenza di primo grado, ricorrevano i presupposti previsti dagli artt. 283 e 351, comma 2, c.p.c., anche fra loro alternativi, così da chiedere la sospensione dell'esecutività del titolo. Con comparsa del 01.07.2024 si è costituita in giudizio lamentando Controparte_1 come i motivi di impugnazione avversaria fossero del tutto strumentali e infondati. In merito al primo motivo di gravame detta appellata ha dedotto, in particolare:
- che, in via preliminare, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva doveva ritenersi inammissibile, poiché formulata dalla difesa di soltanto con memoria depositata in CP_4 data 11.01.2023, oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c., e quindi tardivamente;
- che, d'altra parte, non essendo stata la circostanza in questione specificamente contestata da controparte in sede di costituzione, la stessa doveva ritenersi ammessa ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
- che la censura allegata era, comunque, infondata, atteso che il credito oggetto di causa era stato regolarmente ceduto dalla società a come risultante CP_9 Controparte_1
7 dal documento di cessione prodotto sin dall'iscrizione a ruolo del giudizio, corredato da copia del documento di identità del legale rappresentante della cedente e dalla visura camerale;
- che, inoltre, la cessione era stata validamente effettuata in favore della società, rappresentata dal proprio amministratore, e non in capo a quest'ultimo in CP_12 proprio, come erroneamente dedotto dall'appellante, circostanza comprovata dal contenuto della stessa scrittura di cessione e dal timbro sociale apposto sul documento. L'appellata in questione ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del motivo di appello e la conferma integrale della sentenza impugnata sul punto. In merito al secondo motivo di gravame ha dedotto che le censure Controparte_1 mosse dall'appellante, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese da , Controparte_2 non avevano alcun fondamento e dovevano essere integralmente rigettate, deducendo, in particolare:
- che le dichiarazioni del , rese sia in sede stragiudiziale alla propria compagnia di CP_2 assicurazione, sia in sede giudiziale — nella comparsa di costituzione e, in particolare, in occasione dell'interrogatorio formale del 29.03.2022 — costituivano, diversamente da quanto opinato da controparte, elemento probante, ovvero, quanto meno, indizi idonei a concorrere, con altri elementi, alla formazione della piena prova del fatto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità;
- che la decisione del Giudice di primo grado, inoltre, non si era fondata esclusivamente sulle suddette dichiarazioni, ma su un complesso di elementi probatori ulteriori, tra i quali l'elenco dei danni e delle riparazioni effettuate e la documentazione fotografica attestante lo stato del veicolo prima, durante e dopo la riparazione;
- che la data riportata sul preventivo (9 aprile 2015) doveva considerarsi un mero refuso materiale, essendo pacifico che il documento fosse stato redatto successivamente all'apertura del sinistro e al conferimento dell'incarico al perito, il cui nominativo risultava espressamente indicato nel preventivo stesso;
- che , inoltre, le conclusioni della CTU redatta dal perito industriale in Persona_2 esito all'analisi del liquido versato e dei suoi effetti, confermavano la compatibilità dei danni riscontrati con la dinamica dell'evento, evidenziando che il liquido medesimo aveva compromesso i componenti elettronici e le superfici interne del veicolo;
- che, ancora, detto Consulente non si era limitato a rilevare l'assenza di tracce di colatura, ma aveva anche spiegato come la vettura fosse stata tempestivamente asciugata e pulita nell'immediatezza del fatto, circostanza che giustificava l'assenza di residui visibili. La società appellata ha, quindi, concluso che la valutazione del Giudice di primo grado non poteva che essere valutata come corretta e che la sentenza doveva essere confermata anche su tale punto. In merito al terzo motivo di appello, ha dedotto come le censure Controparte_1 dell'appellante, in ordine all'utilizzabilità della C.T.U. sopra citata, svolta nel procedimento R.G. n. 9269/2016 del Tribunale di Genova, non avessero pregio e che la sentenza di primo grado aveva correttamente valorizzato tale elaborato ai fini della decisione, in conformità al principio di economicità processuale. A tal riguardo la IA ha posto in risalto:
- che il Giudice di prime cure aveva legittimamente considerato la consulenza in questione quale elemento di prova, unitamente agli altri riscontri documentali, pur se espletata in un diverso giudizio, atteso che la stessa riguardava i medesimi fatti materiali oggetto del presente procedimento;
- che nel giudizio n. 9269/2016, promosso nei confronti di — società Controparte_10 appartenente al medesimo gruppo di , ma dotata di distinta personalità Controparte_4
8 giuridica — la costituzione della convenuta era avvenuta solo dopo il deposito della consulenza tecnica, nonostante la possibilità di intervenire in una fase antecedente, così da partecipare alle operazioni peritali;
- che, ancora, anche qualora la Corte avesse ritenuto la consulenza non pienamente utilizzabile, aveva, sin dal primo grado, richiesto, in via subordinata, la Controparte_1 rinnovazione della CTU, preferibilmente con incarico al medesimo perito ovvero, in Per_2 ulteriore subordine, la nomina di un nuovo C.T.U.;
- che, nel caso, peraltro, era stato tempestivamente chiesto, in caso di rinnovazione dell'indagine peritale, l'ammissione a prova testimoniale del perito al fine di Per_2 confermare in giudizio le conclusioni contenute nel proprio elaborato. Detta Parte appellata ha, quindi, concluso che la decisione del Tribunale doveva essere confermata, poiché conforme al diritto anche sul punto in questione. In merito al quarto motivo di appello, ha dedotto come lo stesso, relativo Controparte_1 alla condanna alle spese di giudizio, fosse infondato, poiché basato sul presupposto dell'accoglimento dei precedenti motivi di gravame, che invece dovevano ritenersi del tutto privi di fondamento, sì che, in primo grado, il Tribunale aveva solo applicato il principio di soccombenza, rispetto alle decisioni assunte, sfavorevoli a . Controparte_4 ha, quindi, richiamato integralmente le difese svolte in relazione ai Controparte_1 primi tre motivi e ha chiesto che la sentenza impugnata fosse confermata anche in ordine alla statuizione sulle spese processuali. In merito all'inibitoria, infine, la società in questione ha contestato la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 283 e 351, co. II, c.p.c. A fronte di quanto sopra, anche ed , con comparsa di CP_2 Controparte_3 costituzione e risposta del 10.07.2024, si sono costituiti in giudizio, ritenendo i motivi di impugnazione addotti da del tutto infondati. CP_4
Più precisamente gli appellati “ de quibus” hanno dedotto, in particolare, quanto segue:
-in merito al primo motivo di appello, che l'eccezione circa la legittimazione attiva, oltre che infondata, era stata formulata, per la prima volta, con memoria depositata in data 11.01.2023, oltre il termine previsto dall'art. 183 c.p.c., e quindi tardivamente, e che, ancora, la circostanza relativa alla cessione del credito non era stata specificamente contestata in sede di costituzione, sicché doveva ritenersi ammessa ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
- in merito al secondo motivo di appello, che le censure dell'appellante non meritavano accoglimento, atteso che le dichiarazioni rese dal costituivano un valido elemento probatorio CP_2 su cui il giudice aveva fondato il proprio convincimento, ai sensi degli artt. 228 e 230 c.p.c., anche in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale, in forza del quale sussiste la possibilità di trarre il convincimento da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il tutto in rapporto alla pluralità di elementi convergenti nel caso di specie, fra cui la denuncia di sinistro presentata dal medesimo e le conclusioni della consulenza tecnica del perito industriale CP_2 che aveva confermato la compatibilità dei danni riscontrati con la dinamica del fatto Per_2 allegato;
- in merito al terzo motivo di appello che il Giudice di primo grado aveva correttamente applicato il principio di economia processuale, ritenendo utilizzabile la relazione tecnica redatta in altro giudizio, in quanto riferita al medesimo fatto e comunque valutata insieme ad altri elementi di prova, sottolineando che, nel procedimento n. 9269/2016 del Tribunale di Genova, la società CP_10
— appartenente al medesimo gruppo dell'odierna appellante — si era costituita soltanto dopo
[...] il deposito della consulenza, nonostante potesse farlo prima, e che, pertanto, nessuna violazione del contraddittorio poteva ritenersi sussistente;
9 - in merito al quarto motivo di appello, che la doglianza, come tale, era infondata, poiché afferiva alla corretta applicazione del principio di soccombenza, rispetto alle decisioni di primo grado, articolandosi in una richiesta di riforma subordinata all'accoglimento dei motivi relativi al merito. Detti appellati hanno, pertanto, insistito per la conferma della sentenza, contestando la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'esecutività, invocata da Parte appellante.
Così instauratosi il contraddittorio nel presente gravame, occorre porre in risalto che, in esito alla prima udienza, con ordinanza resa in data 12.09.2024, la Corte d'Appello di Genova ha accolto la sospensiva, limitatamente alle statuizioni concernenti la IA assicurativa, unica appellante, in considerazione della necessità di evitarle un possibile pregiudizio economico qualora la sentenza fosse stata eseguita nelle more della decisione. Con il medesimo provvedimento, la Corte ha ritenuto che la causa fosse matura per la decisione e ha fissato l'udienza di rimessione in decisione per il 28.01.2025, assegnando alle Parti i termini ex art. 352 c.p.c. Successivamente, con ordinanza del 23.01.2025, il Consigliere istruttore ha rilevato la necessità di ricalendarizzare l'udienza già fissata, in ragione della programmazione delle udienze destinate alla decisione di cause anteriori, ed ha, conseguentemente, differito la trattazione, per la rimessione al Collegio, come da ordinanze in atti, fermi i termini a ritroso già assegnati e scaduti, in ultimo all'udienza del 14.10.2025. In esito a quest'ultima, viste le note scritte depositate, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte come sia opportuno trattare, in primo luogo, la disamina del II e III motivo di gravame, fra loro strettamente connessi. Tale disamina, infatti, risulta potenzialmente assorbente e dirimente, considerato che tali doglianze afferiscono alla prova, contestata dall'appellante, circa la sussistenza dell' ” an”, anche in punto nesso eziologico, e del “ quantum”, in rapporto alla valenza data dal primo Giudice alle acquisizioni processuali, da cui è stato tratto il convincimento contestato, in punto fatto costitutivo della fonte di danno, prova dei danni richiesti e conseguente diritto di manleva. Orbene, in merito ai citati motivi II e III, devesi osservare come non vi sia dubbio alcuno che l'onere probatorio di quanto sopra fosse in capo all'originaria attrice, ogni contestazione afferente alla cessione del credito ponendosi fattualmente a valle della cessione stessa, di cui
[...] Controparte_ ha inteso avvalersi, onere probatorio che, a fronte della richiesta di manleva formulata dai pretesi danneggianti, “attori” rispetto alla domanda di manleva, incombeva anche sugli stessi nel rapporto con l'attuale appellante. Muovendo da quanto sopra, non può essere taciuto che il primo Giudice ha fondato il proprio convincimento, in primo luogo, sugli esiti dell'interrogatorio formale di , che, Controparte_2 tuttavia, mai aveva contestato l'evento dannoso, nella sua storicità, così da coerentemente rispondere in sede di interrogatorio formale limitato a quanto accaduto l'8.4.2015, secondo il capitolato dell'originaria attrice. Ciò detto, essendo pacifico che , nel caso di specie, rispetto all'appellante, non sussista alcuna valenza confessoria, affermazione che, infatti, non si rinviene nella sentenza impugnata, difficile è negare che detta acquisizione non può avere che una valenza probatoria, di tipo indiziario, la cui consistenza non è stata, tuttavia, segnatamente esplorata dal primo Giudice, ma che questa Corte giudica, nel caso concreto, assolutamente contenuta, se non pressoché nulla, avendo, in primo luogo, il dichiarante un interesse manifesto, correlato al rapporto assicurativo, financo agito anche con autonoma domanda, poi riunita, a sostenere le deduzioni in fatto di Controparte_13
[...]
[...] circa l'accadimento generativo della pretesa risarcitoria come rientrante nei rischi coperti dalla
[...] polizza. Il fatto, va aggiunto, che quanto “ ammesso” nel processo corrisponda a quanto dedotto stragiudizialmente o nella denuncia di sinistro non muta, con evidenza, tale conclusione, palesando, in verità, come l'interrogatorio formale fosse, rispetto alla Parte che lo aveva chiesto, per i capitoli ammessi, a ben vedere superfluo, così da ben connotare, dunque, la motivazione, non scevra da
“obliquità”, della prova stessa, in relazione, peraltro, ad un capitolato, coincidente con i punti 1 e 2 della citazione, assai succinto, se non “reticente”, in punto compiuta dinamica della condotta lesiva. Vero è che, a sostegno del proprio convincimento, il primo Giudicante ha indicato il preventivo allegato da che , tuttavia, altro non è che l'elenco delle pretese economiche Controparte_1 di tale società, senza alcun riferimento alla verificazione del sinistro come descritto in giudizio: anche tale documento, dunque, ha una valenza probatoria sostanzialmente nulla, sia per l'intrinseco contenuto, sia per la provenienza, a prescindere, persino, dalla questione della data di stampa, riferita al giorno successivo al preteso sinistro di cui è causa, collocato l'8.4.15, data che, in ogni caso, attesta , al di là di pretesi errori materiali, la presenza, nel preventivo “de quo”, di contenuti relativi alla pratica assicurativa temporalmente anomali ed incongrui rispetto alla datazione. Occorre, dunque, concludere che il Tribunale ha assunto, erroneamente, ad elemento probatorio un documento redatto dalla stessa Parte attrice, in data incerta, oltre che dai contenuti del tutto generici circa evento presupposto e nesso causale, in funzione, si noti , “rafforzativa” di quanto affermato dal , di cui non vi è, tuttavia, effettiva “traccia” nel documento stesso: la CP_2 valenza probatoria, pertanto, di detta produzione si appalesa sostanzialmente nulla. Fermo quanto sopra, ancora, l'affermazione di cui alla sentenza appellata secondo cui , non a caso, quella che viene definita nella sentenza stessa l' “…elencazione di riparazioni…” , contenuta in tale documento, darebbe conto di danneggiamenti coerenti con la dinamica riferita dal , CP_2 risulta del tutto immotivata rispetto ai capitoli su cui venne fatto l'esame per interrogatorio formale.
Al contrario, non può tacersi, risulta semmai intrinsecamente poco verosimile, in termini obiettivi, che una bambina, nata nel 2011, come da stato di famiglia in atti, sia stata lasciata in macchina, in autogrill, in ora serale, per un tempo imprecisato, nell'inerzia/assenza degli adulti e nella disponibilità, viceversa, di una bottiglia di Coca-Cola, dalle dimensioni non meglio chiarite, per, dunque, spargere il contenuto di tale bottiglia in modo tale da procurare danni meccanici/ elettronici davvero gravi e diffusi nel veicolo di cui è causa, come da riparazioni indicate.
Anche vagliando le risultanze della CTU che il Giudice richiama, in particolare, per la quantificazione del danno, quale “elemento di prova”, il quadro non cambia, come indicato dall'appellante. La valenza della relazione del perito industriale infatti, svolta nel primo giudizio Per_2 instaurato erroneamente, quanto alla compagnia assicurativa, non offre alcun elemento probatorio concreto, in punto “ an”, prima ancora della stima delle somme pretese. Tale elaborato, infatti, non può essere dimenticato che, in termini obiettivi, come da pagg. 2, 3, 4 e 5, consente di apprezzare:
- che il veicolo in questione non venne esaminato, poiché ceduto nelle more dalla società proprietaria, cedente il credito di cui è causa;
- che, dunque, la valutazione tecnica disposta venne fatta solo su fotografie, in termini probatori, del tutto neutre circa l'accadimento dannoso, con riferimento al come , dove, quando;
- che, non a caso, il CTU, al netto delle sue presunzioni circa l'avvenuta pulizia del veicolo, fondate sulla presunzione che l'evento si fosse verificato come asserito, tanto da dissertare poi della capacità corrosiva della , ebbe ad affermare: “ …L'analisi dei danni riportati dalla vettura Parte_5 attorea in trattazione viene effettuata sulla base della documentazione versata in atti, dalla quale risulta una sostanziale difficoltà di individuare i danneggiamenti provocati dal liquido penetrato nella consolle della
11 vettura…Dalle immagini sopra esposte si può accertare la sostituzione di tutti i particolari indicati nel preventivo indicato in atti;
si riportata all'attenzione del lettore che sul bracciolo della porta anteriore sinistra la tastiera dei comandi dei cristalli scendenti delle porte risulta notevolmente deteriorato dall'eccessivo utilizzo. Non si evidenziano comunque tracce di colature di liquido ( Coca Cola); si ritiene che nell'immediatezza del fatto la vettura, per quanto possibile, sia stata asciugata e pulita…” Orbene, anche tale documento, per l'effetto, offre un elemento probatorio indiziario, quanto all' “an” , in realtà del tutto neutro, il Perito avendo potuto solo vedere foto di un'autovettura, che nella loro storicità documentale sono del tutto generiche rispetto alle cause delle condizioni, in parte rappresentate, che resero necessarie le riparazioni, viceversa accertate. Il citato Ausiliario del Giudice, pertanto, altro non ha fatto, in realtà, che inferire, nei difficoltosi termini indicati, che, rispetto a quanto asserito, da una parte dal , dall'altro da CP_2 [...]
era possibile valutare compatibile quanto chiesto, nei limiti delle conclusioni Controparte_13 dell'elaborato, con quanto prospettato da tali soggetti, così da pervenire a considerazioni estimative che si sono mosse, in concreto, da una certezza fattuale inesistente, circa l'accadimento presupposto, quale fonte dei danni, esplorando, dunque, in astratto le capacità corrosive della Coca- Cola, senza avere a disposizione il veicolo e rispetto alla moltitudine di cause che potrebbero aver giustificato le riparazioni in questione. A fronte dell'analisi che precede, merita di essere rammentato che, in termini di prova presuntiva, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire: - con pronuncia sez.2, n.9054, 21.3.22:
“ In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma
1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità
o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma”; - con pronuncia sez.5, n.8115, 27.3.25: “ In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e una complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente, con la conseguente censurabilità in cassazione della decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi…”).
12 Da ciò discende: - come le risultanze esposte non siano connotate da gravità, né da precisione, a fronte di una convergenza solo fittizia, dettata, essenzialmente, dalle posizioni processuali assunte dall' originaria società attrice e dagli originari convenuti, rispetto alla pretesa di far pagare le somme richieste alla IA assicurativa, al punto da aver abbandonato il primo giudizio, benché ormai al termine, essendo stata chiamata in causa l'Assicurazione sbagliata;
- come, per l'effetto, da un lato il primo Giudice non abbia in modo idoneo articolato la motivazione logico-giuridica che ha posto a fondamento della sua decisione, omettendo la valutazione critica degli elementi indiziari presi in esame, sia singolarmente, che nel loro complesso, dall'altro come, viceversa, le considerazioni svolte sopra da questa Corte appalesino la indubbia pochezza probatoria degli elementi stessi, che neppure la valutazione complessiva dei medesimi è idonea a colmare. Tutte le considerazioni svolte, pertanto, palesano, in tali assorbenti termini, la fondatezza delle doglianze di circa la mancanza di prova idonea a giustificare la condanna pronunciata CP_4 nei confronti della IA assicurativa, con l'effetto che l'appello deve essere accolto. Ciò assorbe, anche in rapporto alla ragione più liquida, il primo motivo, afferente alla contestata titolarità del credito azionato, credito che si è accertato essere inesistente rispetto alla IA appellante, attesa la riforma decisa, così come i residui profili di doglianza sub motivi II e III, quest'ultimo relativo alla non opponibilità piena della CTU svoltasi nel giudizio poi abbandonato, essendo stata, comunque, disconosciuta da questa Corte, nei termini argomentati, la valenza probatoria sostanziale data dal primo Giudice all'elaborato di detto Ausiliario, elaborato, peraltro, liberamente apprezzabile, né , va detto, in alcun modo “ integrabile” rispetto a risultanze consolidate. La riforma della sentenza, occorre chiarire, non può investire le statuizioni diverse da quelle rivolte alla compagnia assicurativa, in rapporto alle pretese risarcitorie di Controparte_1 contro e , attesa la scelta compiuta da questi ultimi di aderire Controparte_2 Controparte_3 alla posizione dell'originaria attrice, chiedendo la conferma della sentenza appellata dalla IA Assicurativa dagli stessi chiamata in causa. In merito, occorre, infatti, rammentare:
- che la Suprema Corte, con sentenza a SS.UU. n.24707, 4.12.15, ha affermato: “ In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione.” ;
- che in detta pronuncia, a fronte di ciò, i Giudici di legittimità hanno effettuato precisi distinguo rispetto a quanto devoluto alla Corte ed agli effetti della sentenza di appello, valorizzando le diverse possibili condotte processuali del garantito/danneggiante, con riferimento alle statuizioni afferenti al rapporto principale con l'originario attore, così da precisare, per quanto qui rileva quanto segue: “…
§16. Una volta concluso che l'impugnazione del garante riguardo al rapporto principale, tanto nel caso in cui la chiamata si fosse esaurita nella sola richiesta di estensione soggettiva dell'accertamento sul rapporto principale al garante, quanto nel caso in cui ad essa fosse stata cumulata la domanda di garanzia, è idonea ad investire il giudice dell'impugnazione anche a favore del garantito, attesa la struttura necessaria del
13 litisconsorzio sul piano processuale e considerato che è stato lo stesso garantito a realizzare l'estensione soggettiva della legittimazione sul rapporto principale, ci si deve domandare (nell'uno come nell'altro caso) quali possano essere le modalità di svolgimento della difesa del garantito in sede di impugnazione. §16.1.
Intanto, egli, potrebbe avere da far valere delle ragioni di censura della decisione sul rapporto principale e, quindi, motivi di impugnazione ulteriori rispetto a quelli prospettati dal garante ed in tal caso è possibile ed anzi è necessario che egli svolga un'impugnazione incidentale, la quale, provenendo da chi è parte di un giudizio inscindibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c. ben potrà essere svolta anche quale impugnazione incidentale tardiva. L'impugnazione incidentale è necessaria in questo caso per estendere l'impugnazione ai motivi che il garante non ha dedotto, perché altrimenti si verificherebbe acquiescenza sui punti della decisione impugnata cui essi si correlano. Dei nuovi motivi beneficerà anche il garante. §16.2. Ove, invece, il garantito non abbia queste ragioni di contestazione ulteriori che sole potrebbero giustificare un'impugnazione al di là di quanto ha prospettato già il garante, egli ben potrà, costituendosi in giudizio, limitarsi invece a far proprie le ragioni dell'impugnazione del garante, atteso che, come si è visto l'impugnazione gli giova. §16.3. Egli, peraltro, potrebbe reputare che l'impugnazione quanto al rapporto principale del garante non è giustificata ed in tal caso la potrà contestare, adducendo che la decisione impugnata resa quanto a detto rapporto è corretta: in tal caso, ove tale atteggiamento, in quanto tenuto nel processo, possa essere apprezzato come riconoscimento di fondatezza della domanda dell'attore del rapporto principale, il giudice dell'impugnazione ne potrà prendere atto e potrà dare atto di tale riconoscimento limitando gli effetti del suo accertamento al solo rapporto fra garantito e attore del rapporto principale. Decidendo sull'impugnazione del garante, invece, potrà, se ne sussista il fondamento, caducare la decisione impugnata nel suo effetto di accertamento della fondatezza della domanda relativa al rapporto principale esclusivamente in confronto del garante, giacché nei riguardi di costui gli atti dispositivi del rapporto principale ad efficacia sfavorevole, compiuti dal garantito non sono a lui opponibili. Tale soluzione non deve sorprendere. Se è vero che il litisconsorzio è necessario, tuttavia lo è, come si è detto, sul piano processuale, ma non sul piano del tenore della decisione: essa dev'essere unitaria solo se le posizioni assunte dai litisconsorti e le emergenze istruttorie giustifichino la stessa decisione. Essendovi stato riconoscimento della fondatezza della domanda da parte del garantito nel corso del giudizio sul rapporto principale che egli stesso aveva esteso al garante, tale riconoscimento non può riguardare nei suoi effetti il rapporto processuale così esteso, bensì soltanto il rapporto fra lui e il pretendente.
Si deve considerare, d'altro canto, e la considerazione vale anche per il primo grado di giudizio e per atti dispositivi del rapporto compiuti dal garantito nel corso di esso, che il regime di un atto dispositivo compiuto nel processo qual è la confessione del garantito, vertendosi in tema di litisconsorzio necessario processuale e non di litisconsorzio necessario iniziale (in cui la legge impone che la stessa decisione sia resa unitariamente, senza distinguere riguardo al suo contenuto le posizioni dei litisconsorti) sfugge alla norma dell'art. 2733 c.c., nel senso che la confessione, che è tipico atto dispositivo, dispiega i suoi effetti solo nel rapporto fra garantito
e pretendente, ma non nei confronti del garante. D'altro canto, se si immagina che un atto dispositivo del rapporto principale venga compiuto stragiudizialmente dal garantito nella pendenza del termine per impugnare la decisione a lui sfavorevole su quel rapporto con un atto di accettazione della stessa espresso o tacito, poiché tale atto è produttivo di effetti solo nel rapporto fra garantito e pretendente, nel caso di impugnazione della decisione sul rapporto principale da parte del garante, ferma la legittimazione di entrambi detti soggetti, la conseguenza sarà che detta acquiescenza vincolerà l'atteggiamento processuale del garantito nel processo di impugnazione introdotto dal garante in cui comunque dev'essere coinvolto per la discussione sul rapporto principale. In tal caso il garantito, naturalmente, non potrà pentirsi e non potrà giovarsi dell'eventuale decisione favorevole sul rapporto principale che il garante potrà ottenere…”;
- che tale approdo è rimasto fermo, come confermato anche dalla pronuncia Cass., sez. 3, n.11724, 5.5.21, secondo cui: “ In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che
14 abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato sul piano processuale in quanto il litisconsorzio necessario che si viene ad instaurare opera pienamente sul piano processuale, ma non pienamente su quello sostanziale, nel senso che i singoli rapporti giuridici rimangono distintamente soggetti alle vicende che li riguardano;
pertanto, l'atto dispositivo del rapporto principale, compiuto stragiudizialmente dal garantito nella pendenza del termine per impugnare la decisione a lui sfavorevole con atto di accettazione della stessa, è produttivo di effetti nel rapporto fra garantito e pretendente, con la conseguenza che, nel caso di impugnazione della decisione sul rapporto principale da parte del garante, ferma la legittimazione di entrambi, la manifestata acquiescenza vincola
l'atteggiamento processuale del garantito nel processo di impugnazione, senza che questi possa poi giovarsi dell'eventuale decisione favorevole sul rapporto principale ottenuta dal garante”. Ricorrendo la fattispecie, come anticipato, in cui, dunque, il garantito non ha aderito alle ragioni di appello afferenti al rapporto principale, anzi contrastando l'appello stesso del garante, la riforma deve essere contenuta nei termini indicati dalla Suprema Corte, nello specifico con riferimento alle statuizioni 3 e 4 del dispositivo, con rigetto sia delle pretese dell'originaria attrice, con effetti limitati a , sia dei convenuti. CP_4
Ciò detto, merita di essere posto in risalto come le difese finali altro non siano che reiterative di argomenti già spesi, sì da non essere meritevoli di ulteriore trattazione, occorrendo sottolineare: - quanto alle deduzioni degli assicurati, che ben poco rileva la pretesa irreperibilità di un teste, nel corso del giudizio di primo grado e, ancora, l'assunto per cui la data del preventivo sarebbe frutto di errore materiale, indimostrato, tale anomalia , comunque, sussistendo;
- quanto alle deduzioni di che i principi enunciati circa la valenza probatoria delle confessioni giudiziali Controparte_1
e stragiudiziali del non superano, da un lato l'apoditticità della sentenza appellata, dall'altro, CP_2 comunque, il vaglio critico che tali acquisizioni necessitavano, come sopra svolto, singolarmente ed unitariamente al “ preventivo”, essendo , inoltre, del tutto privo di fondamento leggere elementi di certezza nella CTU allegata agli atti, elementi insussistenti, come già evidenziato, a fronte di una mera valutazione di compatibilità “viziata”, in senso lato, come sopra, sì da giungere a conclusioni in termini di “ quantum”, non idonee, tuttavia, a chiarire, in via presuntiva, nei termini richiesti dalla legge, il fatto generatore. Circa, poi, gli effetti limitati della riforma, invocati in conclusionale da Controparte_13
si è già detto e deciso.
[...]
Residua da trattare la questione delle spese, per cui l'appellante ha dedotto il IV motivo, in modo sovrabbondante, essendosi, in realtà, doluto della condanna alle spese, sul presupposto che il primo Giudice avrebbe dovuto respingere la domanda, il che non richiedeva censura alcuna, la regolazione delle spese di lite del primo grado discendendo automaticamente in caso di riforma della sentenza appellata. Ciò detto, occorre applicare il principio della soccombenza, non sussistendo ragioni per qualsivoglia compensazione, a fronte, d'altra parte, delle difese svolte anche in questa sede dalle Parti appellate, oltre che in rapporto al principio di causalità delle spese stesse. Queste ultime, dunque, sia per il primo, che per il secondo grado, vanno liquidate in ragione del DM 55/14, con riferimento allo scaglione per cause di valore fino ad € 26.000,00, parametro medio, limitando al minimo la fase di trattazione in appello, attesa la pochezza dell'impegno profuso a riguardo. Le spese medesime, pertanto, da porre a carico solidale di Controparte_1 [...]
e , questi ultimi da intendersi come una unica Parte, vanno liquidate CP_14 Controparte_3 come segue:
- quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
15 - quanto al secondo grado, in complessivi € 4.888,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA, oltre al C.U. per l'appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n. 793/2024 resa inter partes in data 13.03.2024, depositata in cancelleria in data 13.03.2024 e notificata via pec in data 29.03.2024, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
ACCOGLIE L'APPELLO, in relazione ai motivi di gravame assorbenti di cui alla motivazione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, in relazione alle statuizioni di condanna sub capi 3 e 4 del dispositivo nei confronti dell'appellante, , con effetto limitato a Pt_6 [...]
, ora CP_4 Parte_1
, le domande proposte da oltre che da e
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3
;
[...]
CONDANNA le Parti appellate, in solido fra loro, da intendersi unitariamente il e la , CP_2 CP_3 al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado in favore della IA assicurativa appellante, spese che liquida come segue:
- quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
- quanto al secondo grado, in complessivi € 4.888,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA, oltre al C.U. per l'appello.
Genova, lì 21.10.25
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello avverso la sentenza n. 793/2024 resa inter partes in data 13.03.2024, depositata in cancelleria in data 13.03.2024 e notificata via pec in data 29.03.2024., promossa da:
ià Parte_1 [...]
) in persona del suo procuratore speciale dott. , con sede legale Parte_2 Parte_3 in Milano, Via Benigno Crespi 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca De Matteis del foro di Genova, giusto mandato posto in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Genova, Via Maragliano 5/5 APPELLANTE
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente Controparte_1 in Genova Via Borzoli 46/E, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Zacco del foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Genova, Corso Buenos Aires 7/12 APPELLATA e contro
, 22.01.1980 Genova, e , 17.08.1985 Genova Controparte_2 Controparte_3
(GE), rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Priod del foro di Savona, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Chiavari (GE), via Brighetti 59/1 APPELLATI avente a oggetto: responsabilità extracontrattuale – solo danni a cose
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI :
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in funzione di giudice d'appello, contrariis reiectis, previe le pronunce tutte del caso, e previa ammissione delle istanze istruttorie tutte dedote e non ammesse nel giuiizio di primo grado:
1 In via pregiudiziale e cautelare concedere la sospensione della provvisoria esecutorietà della Sentenza appellata ex art. 283 e 351 c.p.c. per le ragioni tutte esposte in parte narrativa. In via principale e nel merito. In accoglimento dell'appello promosso con il presente atto dalla spett.le
, in persona Parte_1 del suo procuratore speciale dott. avverso la Sentenza del Tribunale di Parte_3
Genova n. 793/2024 resa inter partes in data 13/03/2024, depositata in cancelleria in data 13/03/2024 nella causa civile iscritta al n. 11072/2020 del R.G., notificata via pec all'esponente in data 29/03/2024, ed in totale riforma della medesima, previa ammissione delle istanze istruttorie ritualmente dedotte e non ammesse:
- in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza del Tribunale di Genova n. 793/2024 resa inter partes in data 13/03/2024, depositata in cancelleria in data 13/03/2024 nella causa civile iscritta al n. 11072/2020 del R.G., notificata via pec all'esponente in data 29/03/2024 per i motivi tutti di cui in parte narrativa;
- nel merito in via principale, in totale riforma della Sentenza del Tribunale di Genova n. 793/2024 resa inter partes in data 13/03/2024, depositata in cancelleria in data 13/03/2024 nella causa civile iscritta al n. 11072/2020 del R.G., notificata via pec all'esponente in data 29/03/2024, respingere tutte le domande promosse dalla perché infondate sia in fatto sia in Parte_4 diritto e, comunque, non provate, per i motivi tutti di cui in parte narrativa conseguentemente mandare , già Parte_1 [...]
in persona come in atti, assolta da ogni e qualsivoglia Controparte_4 pretesa risarcitoria e/o indennitaria formulata dalle controparti per le ragioni tutte di cui in parte narrativa;
- in via di estremo subordine, in totale riforma della Sentenza del Tribunale di Genova n. 793/2024 resa inter partes in data 13/03/2024, depositata in cancelleria in data 13/03/2024 nella causa civile iscritta al n. 11072/2020 del R.G., notificata via pec all'esponente in data 29/03/2024 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di condanna del sig. Controparte_2
e di accoglimento della domanda di manleva e garanzia sporta dal signor Controparte_2 nei confronti della spett.le , già Parte_1
decidere secondo le rigorose risultanze Controparte_4 istruttorie limitando gli importi risarcitori negli stretti limiti di quanto provato tenendo conto del comportamento negligente tenuto da parte della spett.le e dare atto che Controparte_5 la spett.le , già Parte_1 [...]
, in persona come in atti, garantirà il signor Controparte_4 Controparte_2
nella sua qualità di esercente la patria potestà sulla figlia minorenne per la
[...] Persona_1 sola quota di sua responsabilità alle condizioni tutte generali e particolari di polizza, nei limiti del massimale, previa deduzione di franchigie e scoperto. Con vittoria di spese e competenze professionali. Sempre nel merito in riforma dell'impugnata sentenza anche in punto spese di giudizio, in accoglimento dell'appello condannare la spett.le a restituire alla spett.le Controparte_1
, già Controparte_6 [...]
quanto da quest'ultima eventualmente corrisposto in Controparte_4 esecuzione della sentenza appellata e non dovuto. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATA Controparte_7
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis:
– nel merito, in via principale:
2 ● rigettare l'appello avversario con conferma della sentenza impugnata ovvero, in ogni caso, condannare i convenuti, nel modo ritenuto più opportuno, al risarcimento dei danni per cui è causa in favore di come da quantificazione di cui alla sentenza di primo grado Controparte_1 ovvero nella diversa inferiore misura che dovesse risultare o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria anche delle spese e competenze legali di secondo grado;
– in via istruttoria (riproposizione delle istanze istruttorie di primo grado):
● in caso di ritenuta non utilizzabilità della C.T.U. del Perito resa nella causa Persona_2
Trib. Genova R.G. 9269/16 (se del caso da acquisirsi e comunque già agli atti in quanto prodotta da quale doc. F), disporre nuova C.T.U. con nomina del Consulente sempre Controparte_1 nella persona del Perito vvero, in ulteriore estremo subordine, licenziare nuova Persona_2
C.T.U. con incarico ad un nuovo Consulente;
● nel caso in cui dovesse essere disposta nuova C.T.U. con nuovo Consulente, ammettere la prova testimoniale del Perito conferma del contenuto del proprio elaborato peritale, Persona_2 prodotto ovvero da acquisirsi come sopra, da intendersi preceduto dalla locuzione “vero che”.”
PER GLI APPELLATI E Controparte_2 Controparte_8
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis:
• nel merito in via principale: rigettare l'appello avversario con conferma della sentenza impugnata ovvero, in ogni caso, condannare i convenuti, nel modo ritenuto più opportuno, con vittoria anche delle spese e competenze legali di secondo grado
• nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi caso di accoglimento in totale riforma della Sentenza del Tribunale di Genova n. 793/2024 resa inter-partes in data 13/03/2024, emessa relativamente al procedimento recante N. R.g. 11072/2020 del R.G., dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 13.11.2020 (R.G. 11072/2020) conveniva in Controparte_1 giudizio e , deducendo che in data 08.04.2015, alle ore 19,00 circa, CP_2 Controparte_3
l'autovettura Audi Q7 targato DA 676 HY di proprietà di poi cessionaria del relativo credito CP_9 alla società attrice, era stata danneggiata dalla minore , figlia minorenne dei Persona_1 convenuti, che aveva rovesciato una bottiglia di bevanda sui sedili, sulla strumentazione e sul cambio del veicolo che si trovava in posizione di quiete presso l'autogrill sito in Busalla (GE), lungo l'Autostrada A/7 con direzione Milano. Per tale fatto, va aggiunto, nel 2016, detta attrice chiedeva una prima volta, instaurando il relativo processo, la condanna dei convenuti, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, al risarcimento dei danni. Il e la Militare si costituivano, in allora, riconoscendo la veridicità del fatto materiale, CP_2 ma contestando l'ammontare e la riconducibilità dei danni allegati, allo stesso tempo deducendo di essere assicurati con la compagnia Zurich Ass.ni per la responsabilità civile verso terzi, così da chiedere di essere autorizzati alla chiamata in causa della IA al fine di essere manlevati. In quel processo, n. 9269/16 RG:- la causa veniva istruita nella contumacia della terza chiamata, in particolare con CTU, con determinazione del costo complessivo delle riparazioni per € 7.709,53; - all'udienza filtro per la precisazione delle conclusioni, si costituiva Controparte_10
, così chiamata in causa, eccependo di non essere la titolare del rapporto assicurativo,
[...] stipulato con la diversa IA;
- il giudizio veniva, dunque, abbandonato. Controparte_4
Da quanto sopra, pertanto, la necessità di riproposizione nel 2020.
3 Ciò chiarito, dunque, nella “ nuova” causa n.11702/20, si costituivano il e la , CP_11 CP_3 non contestando, parimenti, il fatto, ma il “ quantum”, anche in termini di riconducibilità eziologica, dando atto di avere, nelle more, nello specifico il solo , instaurato un autonomo giudizio - CP_11
3461/21 RG- nei confronti di per far accertare l'operatività della polizza. Controparte_4
Detti convenuti, pertanto, chiedevano di essere comunque manlevati da tale IA assicurativa, in forza del già rammentato contratto assicurativo, chiedendo la chiamata in causa. Autorizzata quest'ultima, si costituiva, pertanto, , eccependo il difetto Controparte_4 di prova dell' “an” e del “quantum” del danno, nonché il concorso di colpa di Controparte_1
e dei convenuti, per avere lasciato incustodita la minore, di soli 4 anni;
in via subordinata detta Parte chiedeva la limitazione della propria eventuale condanna alle previsioni di polizza (franchigia, scoperto, esclusione delle spese legali). Riuniti i due citati giudizi, anche in quello n. 3461/21 RG avendo svolto le medesime CP_4 difese, il Giudice, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice e da parte convenuta, riservando all'esito la decisione sull'ammissione di CTU tecnico estimativa. Venivano espletate le prove orali solo con l'interrogatorio formale di . Controparte_2
Il Giudice, all'udienza del 23.12.2023, lette le note scritte depositate, ritenuto che a fondamento della decisione della controversia potesse porsi la questione costituita dallo svolgimento, da parte dell'attrice di domanda di risarcimento relativa a bene Controparte_1 di proprietà di in difetto di indicazione o allegazione alcuna in ordine alla eventuale CP_9 coincidenza tra detti due soggetti, ovvero al ricorrere di motivi di credito o di regresso o rivalsa in ordine al fatto generatore di danno, concedeva termine alle Parti per il deposito di memorie sul punto. Depositate le memorie, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 19.12.2023 per la precisazione delle conclusioni. Precisate queste ultime all'udienza cartolare del 19.12.2023, il Giudice medesimo tratteneva la causa in decisione, assegnando alle Parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Il Tribunale di Genova, dunque, in data 13.03.2024, pronunciando definitivamente, così provvedeva:
“…
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna e , in solido, a pagare a l'importo CP_2 Controparte_3 Controparte_1 di euro 6.400,00 oltre Iva, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
- condanna in solido e a rifondere le spese di lite in favore di CP_2 Controparte_3
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 5.200,01 a € Controparte_1
26.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) e applicati i valori medi - si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge;
- condanna a tenere indenne di quanto nella presente sede Controparte_4 CP_2 il predetto viene condannato a pagare, anche per il coniuge , a titolo di risarcimento Controparte_3 danni e spese legali, in favore di CP_1 CP_1
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di , con Controparte_4 CP_2 distrazione in favore dell'avv. Stefano Priod, dichiaratosi antistatario;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) e
4 applicati i valori medi - si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
…” Il Tribunale riteneva, dunque, provata la titolarità del credito risarcitorio in capo all'attrice quale cessionaria di nonché la responsabilità dei convenuti, quali genitori della minore, CP_9 per il danno cagionato all'autovettura. Il primo Giudice, in particolare, a riguardo:
-valorizzava, ai fini probatori, le dichiarazioni rese dal convenuto nell'interrogatorio formale del 29.03.2022 e la documentazione tecnica e contabile prodotta (fattura delle riparazioni e relazione tecnica , ritenendo tali elementi sufficienti a fondare la richiesta risarcitoria e a determinare Per_2 il danno in euro 6.400,00 oltre IVA;
-escludeva la necessità di nuova CTU, essendo già disponibile un elaborato tecnico idoneo e coerente con la dinamica dei fatti. Quanto, poi, alla domanda di manleva, il Tribunale:
- accertava l'esistenza e l'efficacia del contratto di assicurazione n. P.781A1323, denominata
“Metro per metro extra”, avente ad oggetto la responsabilità civile dell'assicurato e dei familiari conviventi per danni involontari cagionati a terzi;
- escludeva l'operatività di franchigie o esclusioni invocate dalla compagnia (riguardanti ipotesi diverse, quali danni da fabbricati o da umidità);
- riteneva che la copertura si estendesse anche alle spese sostenute dall'assicurato per resistere in giudizio, entro il limite di un quarto del massimale (euro 125.000,00);
- accoglieva, pertanto, la domanda di manleva di , estendendone gli effetti CP_2 anche alla coniuge , come in dispositivo. Controparte_3
Le spese di lite, infine, seguivano la soccombenza, in rapporto al valore della controversia.
Con atto di appello del 24.04.2024, (già ), Parte_1 Controparte_4
d'ora in poi anche solo , ha impugnato la sentenza n. 793/2024 del Tribunale di Genova CP_4 chiedendone la riforma integrale. L'appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame ex art. 342 c.p.c..
MOTIVO I - Errata valutazione dei fatti, degli atti e dei documenti del processo con particolare riferimento alla cessione del credito allegata all'atto di citazione (doc. c). Violazione e/o errata interpretazione dell'art. 2697 c.c.. Contraddittorietà e carenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. L'appellante ha lamentato come il Tribunale di Genova avesse erroneamente riconosciuto in capo alla società la titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, Controparte_1 ritenendo che la documentazione prodotta in atti consentisse di accertare la cessione del credito in suo favore.
, a tal riguardo, ha sostenuto, in particolare: CP_4
- che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, la cessione del credito allegata all'atto di citazione dimostrava come il credito non fosse stato trasferito alla società, bensì a tale in qualità di persona fisica, quale unico ed esclusivo titolare del credito CP_12 derivante dal danno subito dal veicolo di proprietà della CP_9
- che, d'altra parte, trattandosi di una società di capitali dotata di personalità giuridica autonoma rispetto al proprio amministratore, non avrebbe potuto agire in Controparte_1 giudizio in luogo del soggetto effettivamente legittimato;
- che, ancora, il difetto di legittimazione attiva, attenendo alla regolarità del contraddittorio, poteva essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite della cosa giudicata.
5 La IA assicurativa appellante ha, quindi, concluso che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a e, conseguentemente, Controparte_1 rigettare la domanda attorea, con condanna della stessa alle spese di lite.
MOTIVO II - Errata valutazione dei fatti e degli atti del processo con particolare riferimento al valore dell'interrogatorio formale reso dal sig. all'udienza del Controparte_2
29/03/2022. Violazione e/o errata interpretazione degli artt. 228 e 230 c.p.c. c.c. e infine. 2697 c.c. Contraddittorietà e carenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. L'appellante ha dedotto, ancora, che il Tribunale di Genova aveva erroneamente ritenuto provato il fatto storico posto a fondamento della domanda risarcitoria, così come allegato da in ordine al rovesciamento di una bottiglia di bevanda all'interno del veicolo Controparte_1 di proprietà della da parte della figlia minorenne dei convenuti. CP_9
A tal riguardo ha posto in risalto: CP_4
- che l'onere probatorio relativo ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria incombeva sull'attrice;
- che tale onere non era stato in alcun modo assolto nel giudizio di primo grado, non essendo stata fornita prova anche del nesso di causalità tra l'asserito evento e i danni lamentati;
- che il Giudice di prime cure aveva attribuito erroneo valore probatorio alle dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio formale, le quali, provenendo dal genitore della presunta autrice del fatto, non potevano valere come confessione giudiziale ai sensi dell'art. 2731 c.c., difettando la capacità di disporre del diritto oggetto del giudizio;
- che, ancora, il Tribunale aveva fondato la propria decisione anche sul preventivo di riparazione prodotto da parte attrice, il quale, essendo stato redatto dal medesimo soggetto che aveva promosso il giudizio, non poteva rivestire alcuna efficacia probatoria, costituendo mera allegazione di parte e non documento idoneo a dimostrare l'esistenza e l'entità del danno;
- che , in ogni caso, le dichiarazioni rese dal , come sopra, non potevano avere alcuna CP_11 valenza probatoria nei confronti della IA, in ogni sede, così come quelle rese dalla moglie, in quanto vi era piena dissociazione fra le posizioni assunte dagli assicurati rispetto alla IA medesima, il tutto in forza dell'art.2733 c.c. e dell'orientamento costante della giurisprudenza in materia;
- che neppure la CTU svoltasi in altro giudizio aveva accertato tracce materiali del presunto versamento di liquido all'interno del veicolo, né erano state prodotte fotografie o altre prove oggettive atte a comprovare il fatto dedotto. La IA assicurativa ha, infine, concluso che, in mancanza di riscontri probatori attendibili, il fatto storico non era stato dimostrato e che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare integralmente la domanda proposta da con conseguente Controparte_1 condanna della stessa alle spese di lite.
MOTIVO III Errata valutazione della Consulenza Tecnica del Perito Industriale Per_2 svolta in altro procedimento R.G. 9269/2016 nel quale non era parte la
[...] [...]
Violazione e/o errata interpretazione dell'art. 2697 c.c. Parte_1
Contraddittorietà e carenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. L'appellante ha dedotto che il Tribunale di Genova aveva erroneamente determinato il danno risarcibile, ritenendo di poter fondare la propria decisione sulla CTU redatta dall'ing. in Per_2 altro procedimento, e sulla documentazione prodotta da parte attrice, ritenuta idonea a consentire la liquidazione del danno senza necessità di nuova consulenza. La IA, a riguardo, ha lamentato:
6 - che la CTU svolta nel diverso giudizio non poteva essere utilizzata nel presente procedimento, poiché in quella sede non era parte la , bensì altra Controparte_4 società giuridicamente distinta, la , con conseguente Controparte_10 violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
- che , d'altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità, una consulenza tecnica espletata in assenza di una delle Parti non poteva essere utilizzata, né nel medesimo giudizio, né in un diverso processo, neppure come elemento indiziario;
- che, infine, la stessa consulenza tecnica richiamata dal Giudice di prime cure aveva escluso la risarcibilità di alcune voci di danno, ritenendo che determinati componenti del veicolo — quali i motorini di regolazione dei sedili — non potevano essere stati compromessi dall'asserito evento dannoso. La IA appellante, pertanto, ha concluso che, non essendo stato dimostrato il quantum debeatur, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda anche sotto tale profilo e condannare la parte attrice alle spese di lite.
MOTIVO IV Erronea condanna alle spese del giudizio L'appellante ha dedotto che il Tribunale di Genova aveva erroneamente condannato la società al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore e dei convenuti, Controparte_4 applicando il principio della soccombenza in base all'esito del giudizio di primo grado. A riguardo la IA ha segnatamente lamentato:
- che, poiché la domanda proposta da non era stata provata, né in Controparte_1 fatto, né in diritto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettarla integralmente e, conseguentemente, condannare la medesima società al pagamento delle spese processuali in favore della;
Parte_1
- che la liquidazione operata dal Tribunale, fondata sull'applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. Giustizia n. 147/2022 per lo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 e
€ 26.000,00, non poteva trovare giustificazione, in quanto basata su una valutazione di soccombenza che avrebbe dovuto essere ribaltata alla luce delle censure mosse nei precedenti motivi di gravame. La IA appellante ha quindi concluso che, in applicazione del principio di soccombenza, il Tribunale avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico di Controparte_1
e che la Corte d'appello doveva, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata, rigettando tutte le domande proposte dall'attrice, condannandola al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ciò detto ha dedotto che, in considerazione dei vizi di nullità e delle evidenti carenze CP_4 motivazionali della sentenza di primo grado, ricorrevano i presupposti previsti dagli artt. 283 e 351, comma 2, c.p.c., anche fra loro alternativi, così da chiedere la sospensione dell'esecutività del titolo. Con comparsa del 01.07.2024 si è costituita in giudizio lamentando Controparte_1 come i motivi di impugnazione avversaria fossero del tutto strumentali e infondati. In merito al primo motivo di gravame detta appellata ha dedotto, in particolare:
- che, in via preliminare, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva doveva ritenersi inammissibile, poiché formulata dalla difesa di soltanto con memoria depositata in CP_4 data 11.01.2023, oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c., e quindi tardivamente;
- che, d'altra parte, non essendo stata la circostanza in questione specificamente contestata da controparte in sede di costituzione, la stessa doveva ritenersi ammessa ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
- che la censura allegata era, comunque, infondata, atteso che il credito oggetto di causa era stato regolarmente ceduto dalla società a come risultante CP_9 Controparte_1
7 dal documento di cessione prodotto sin dall'iscrizione a ruolo del giudizio, corredato da copia del documento di identità del legale rappresentante della cedente e dalla visura camerale;
- che, inoltre, la cessione era stata validamente effettuata in favore della società, rappresentata dal proprio amministratore, e non in capo a quest'ultimo in CP_12 proprio, come erroneamente dedotto dall'appellante, circostanza comprovata dal contenuto della stessa scrittura di cessione e dal timbro sociale apposto sul documento. L'appellata in questione ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del motivo di appello e la conferma integrale della sentenza impugnata sul punto. In merito al secondo motivo di gravame ha dedotto che le censure Controparte_1 mosse dall'appellante, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese da , Controparte_2 non avevano alcun fondamento e dovevano essere integralmente rigettate, deducendo, in particolare:
- che le dichiarazioni del , rese sia in sede stragiudiziale alla propria compagnia di CP_2 assicurazione, sia in sede giudiziale — nella comparsa di costituzione e, in particolare, in occasione dell'interrogatorio formale del 29.03.2022 — costituivano, diversamente da quanto opinato da controparte, elemento probante, ovvero, quanto meno, indizi idonei a concorrere, con altri elementi, alla formazione della piena prova del fatto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità;
- che la decisione del Giudice di primo grado, inoltre, non si era fondata esclusivamente sulle suddette dichiarazioni, ma su un complesso di elementi probatori ulteriori, tra i quali l'elenco dei danni e delle riparazioni effettuate e la documentazione fotografica attestante lo stato del veicolo prima, durante e dopo la riparazione;
- che la data riportata sul preventivo (9 aprile 2015) doveva considerarsi un mero refuso materiale, essendo pacifico che il documento fosse stato redatto successivamente all'apertura del sinistro e al conferimento dell'incarico al perito, il cui nominativo risultava espressamente indicato nel preventivo stesso;
- che , inoltre, le conclusioni della CTU redatta dal perito industriale in Persona_2 esito all'analisi del liquido versato e dei suoi effetti, confermavano la compatibilità dei danni riscontrati con la dinamica dell'evento, evidenziando che il liquido medesimo aveva compromesso i componenti elettronici e le superfici interne del veicolo;
- che, ancora, detto Consulente non si era limitato a rilevare l'assenza di tracce di colatura, ma aveva anche spiegato come la vettura fosse stata tempestivamente asciugata e pulita nell'immediatezza del fatto, circostanza che giustificava l'assenza di residui visibili. La società appellata ha, quindi, concluso che la valutazione del Giudice di primo grado non poteva che essere valutata come corretta e che la sentenza doveva essere confermata anche su tale punto. In merito al terzo motivo di appello, ha dedotto come le censure Controparte_1 dell'appellante, in ordine all'utilizzabilità della C.T.U. sopra citata, svolta nel procedimento R.G. n. 9269/2016 del Tribunale di Genova, non avessero pregio e che la sentenza di primo grado aveva correttamente valorizzato tale elaborato ai fini della decisione, in conformità al principio di economicità processuale. A tal riguardo la IA ha posto in risalto:
- che il Giudice di prime cure aveva legittimamente considerato la consulenza in questione quale elemento di prova, unitamente agli altri riscontri documentali, pur se espletata in un diverso giudizio, atteso che la stessa riguardava i medesimi fatti materiali oggetto del presente procedimento;
- che nel giudizio n. 9269/2016, promosso nei confronti di — società Controparte_10 appartenente al medesimo gruppo di , ma dotata di distinta personalità Controparte_4
8 giuridica — la costituzione della convenuta era avvenuta solo dopo il deposito della consulenza tecnica, nonostante la possibilità di intervenire in una fase antecedente, così da partecipare alle operazioni peritali;
- che, ancora, anche qualora la Corte avesse ritenuto la consulenza non pienamente utilizzabile, aveva, sin dal primo grado, richiesto, in via subordinata, la Controparte_1 rinnovazione della CTU, preferibilmente con incarico al medesimo perito ovvero, in Per_2 ulteriore subordine, la nomina di un nuovo C.T.U.;
- che, nel caso, peraltro, era stato tempestivamente chiesto, in caso di rinnovazione dell'indagine peritale, l'ammissione a prova testimoniale del perito al fine di Per_2 confermare in giudizio le conclusioni contenute nel proprio elaborato. Detta Parte appellata ha, quindi, concluso che la decisione del Tribunale doveva essere confermata, poiché conforme al diritto anche sul punto in questione. In merito al quarto motivo di appello, ha dedotto come lo stesso, relativo Controparte_1 alla condanna alle spese di giudizio, fosse infondato, poiché basato sul presupposto dell'accoglimento dei precedenti motivi di gravame, che invece dovevano ritenersi del tutto privi di fondamento, sì che, in primo grado, il Tribunale aveva solo applicato il principio di soccombenza, rispetto alle decisioni assunte, sfavorevoli a . Controparte_4 ha, quindi, richiamato integralmente le difese svolte in relazione ai Controparte_1 primi tre motivi e ha chiesto che la sentenza impugnata fosse confermata anche in ordine alla statuizione sulle spese processuali. In merito all'inibitoria, infine, la società in questione ha contestato la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 283 e 351, co. II, c.p.c. A fronte di quanto sopra, anche ed , con comparsa di CP_2 Controparte_3 costituzione e risposta del 10.07.2024, si sono costituiti in giudizio, ritenendo i motivi di impugnazione addotti da del tutto infondati. CP_4
Più precisamente gli appellati “ de quibus” hanno dedotto, in particolare, quanto segue:
-in merito al primo motivo di appello, che l'eccezione circa la legittimazione attiva, oltre che infondata, era stata formulata, per la prima volta, con memoria depositata in data 11.01.2023, oltre il termine previsto dall'art. 183 c.p.c., e quindi tardivamente, e che, ancora, la circostanza relativa alla cessione del credito non era stata specificamente contestata in sede di costituzione, sicché doveva ritenersi ammessa ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
- in merito al secondo motivo di appello, che le censure dell'appellante non meritavano accoglimento, atteso che le dichiarazioni rese dal costituivano un valido elemento probatorio CP_2 su cui il giudice aveva fondato il proprio convincimento, ai sensi degli artt. 228 e 230 c.p.c., anche in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale, in forza del quale sussiste la possibilità di trarre il convincimento da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il tutto in rapporto alla pluralità di elementi convergenti nel caso di specie, fra cui la denuncia di sinistro presentata dal medesimo e le conclusioni della consulenza tecnica del perito industriale CP_2 che aveva confermato la compatibilità dei danni riscontrati con la dinamica del fatto Per_2 allegato;
- in merito al terzo motivo di appello che il Giudice di primo grado aveva correttamente applicato il principio di economia processuale, ritenendo utilizzabile la relazione tecnica redatta in altro giudizio, in quanto riferita al medesimo fatto e comunque valutata insieme ad altri elementi di prova, sottolineando che, nel procedimento n. 9269/2016 del Tribunale di Genova, la società CP_10
— appartenente al medesimo gruppo dell'odierna appellante — si era costituita soltanto dopo
[...] il deposito della consulenza, nonostante potesse farlo prima, e che, pertanto, nessuna violazione del contraddittorio poteva ritenersi sussistente;
9 - in merito al quarto motivo di appello, che la doglianza, come tale, era infondata, poiché afferiva alla corretta applicazione del principio di soccombenza, rispetto alle decisioni di primo grado, articolandosi in una richiesta di riforma subordinata all'accoglimento dei motivi relativi al merito. Detti appellati hanno, pertanto, insistito per la conferma della sentenza, contestando la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'esecutività, invocata da Parte appellante.
Così instauratosi il contraddittorio nel presente gravame, occorre porre in risalto che, in esito alla prima udienza, con ordinanza resa in data 12.09.2024, la Corte d'Appello di Genova ha accolto la sospensiva, limitatamente alle statuizioni concernenti la IA assicurativa, unica appellante, in considerazione della necessità di evitarle un possibile pregiudizio economico qualora la sentenza fosse stata eseguita nelle more della decisione. Con il medesimo provvedimento, la Corte ha ritenuto che la causa fosse matura per la decisione e ha fissato l'udienza di rimessione in decisione per il 28.01.2025, assegnando alle Parti i termini ex art. 352 c.p.c. Successivamente, con ordinanza del 23.01.2025, il Consigliere istruttore ha rilevato la necessità di ricalendarizzare l'udienza già fissata, in ragione della programmazione delle udienze destinate alla decisione di cause anteriori, ed ha, conseguentemente, differito la trattazione, per la rimessione al Collegio, come da ordinanze in atti, fermi i termini a ritroso già assegnati e scaduti, in ultimo all'udienza del 14.10.2025. In esito a quest'ultima, viste le note scritte depositate, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte come sia opportuno trattare, in primo luogo, la disamina del II e III motivo di gravame, fra loro strettamente connessi. Tale disamina, infatti, risulta potenzialmente assorbente e dirimente, considerato che tali doglianze afferiscono alla prova, contestata dall'appellante, circa la sussistenza dell' ” an”, anche in punto nesso eziologico, e del “ quantum”, in rapporto alla valenza data dal primo Giudice alle acquisizioni processuali, da cui è stato tratto il convincimento contestato, in punto fatto costitutivo della fonte di danno, prova dei danni richiesti e conseguente diritto di manleva. Orbene, in merito ai citati motivi II e III, devesi osservare come non vi sia dubbio alcuno che l'onere probatorio di quanto sopra fosse in capo all'originaria attrice, ogni contestazione afferente alla cessione del credito ponendosi fattualmente a valle della cessione stessa, di cui
[...] Controparte_ ha inteso avvalersi, onere probatorio che, a fronte della richiesta di manleva formulata dai pretesi danneggianti, “attori” rispetto alla domanda di manleva, incombeva anche sugli stessi nel rapporto con l'attuale appellante. Muovendo da quanto sopra, non può essere taciuto che il primo Giudice ha fondato il proprio convincimento, in primo luogo, sugli esiti dell'interrogatorio formale di , che, Controparte_2 tuttavia, mai aveva contestato l'evento dannoso, nella sua storicità, così da coerentemente rispondere in sede di interrogatorio formale limitato a quanto accaduto l'8.4.2015, secondo il capitolato dell'originaria attrice. Ciò detto, essendo pacifico che , nel caso di specie, rispetto all'appellante, non sussista alcuna valenza confessoria, affermazione che, infatti, non si rinviene nella sentenza impugnata, difficile è negare che detta acquisizione non può avere che una valenza probatoria, di tipo indiziario, la cui consistenza non è stata, tuttavia, segnatamente esplorata dal primo Giudice, ma che questa Corte giudica, nel caso concreto, assolutamente contenuta, se non pressoché nulla, avendo, in primo luogo, il dichiarante un interesse manifesto, correlato al rapporto assicurativo, financo agito anche con autonoma domanda, poi riunita, a sostenere le deduzioni in fatto di Controparte_13
[...]
[...] circa l'accadimento generativo della pretesa risarcitoria come rientrante nei rischi coperti dalla
[...] polizza. Il fatto, va aggiunto, che quanto “ ammesso” nel processo corrisponda a quanto dedotto stragiudizialmente o nella denuncia di sinistro non muta, con evidenza, tale conclusione, palesando, in verità, come l'interrogatorio formale fosse, rispetto alla Parte che lo aveva chiesto, per i capitoli ammessi, a ben vedere superfluo, così da ben connotare, dunque, la motivazione, non scevra da
“obliquità”, della prova stessa, in relazione, peraltro, ad un capitolato, coincidente con i punti 1 e 2 della citazione, assai succinto, se non “reticente”, in punto compiuta dinamica della condotta lesiva. Vero è che, a sostegno del proprio convincimento, il primo Giudicante ha indicato il preventivo allegato da che , tuttavia, altro non è che l'elenco delle pretese economiche Controparte_1 di tale società, senza alcun riferimento alla verificazione del sinistro come descritto in giudizio: anche tale documento, dunque, ha una valenza probatoria sostanzialmente nulla, sia per l'intrinseco contenuto, sia per la provenienza, a prescindere, persino, dalla questione della data di stampa, riferita al giorno successivo al preteso sinistro di cui è causa, collocato l'8.4.15, data che, in ogni caso, attesta , al di là di pretesi errori materiali, la presenza, nel preventivo “de quo”, di contenuti relativi alla pratica assicurativa temporalmente anomali ed incongrui rispetto alla datazione. Occorre, dunque, concludere che il Tribunale ha assunto, erroneamente, ad elemento probatorio un documento redatto dalla stessa Parte attrice, in data incerta, oltre che dai contenuti del tutto generici circa evento presupposto e nesso causale, in funzione, si noti , “rafforzativa” di quanto affermato dal , di cui non vi è, tuttavia, effettiva “traccia” nel documento stesso: la CP_2 valenza probatoria, pertanto, di detta produzione si appalesa sostanzialmente nulla. Fermo quanto sopra, ancora, l'affermazione di cui alla sentenza appellata secondo cui , non a caso, quella che viene definita nella sentenza stessa l' “…elencazione di riparazioni…” , contenuta in tale documento, darebbe conto di danneggiamenti coerenti con la dinamica riferita dal , CP_2 risulta del tutto immotivata rispetto ai capitoli su cui venne fatto l'esame per interrogatorio formale.
Al contrario, non può tacersi, risulta semmai intrinsecamente poco verosimile, in termini obiettivi, che una bambina, nata nel 2011, come da stato di famiglia in atti, sia stata lasciata in macchina, in autogrill, in ora serale, per un tempo imprecisato, nell'inerzia/assenza degli adulti e nella disponibilità, viceversa, di una bottiglia di Coca-Cola, dalle dimensioni non meglio chiarite, per, dunque, spargere il contenuto di tale bottiglia in modo tale da procurare danni meccanici/ elettronici davvero gravi e diffusi nel veicolo di cui è causa, come da riparazioni indicate.
Anche vagliando le risultanze della CTU che il Giudice richiama, in particolare, per la quantificazione del danno, quale “elemento di prova”, il quadro non cambia, come indicato dall'appellante. La valenza della relazione del perito industriale infatti, svolta nel primo giudizio Per_2 instaurato erroneamente, quanto alla compagnia assicurativa, non offre alcun elemento probatorio concreto, in punto “ an”, prima ancora della stima delle somme pretese. Tale elaborato, infatti, non può essere dimenticato che, in termini obiettivi, come da pagg. 2, 3, 4 e 5, consente di apprezzare:
- che il veicolo in questione non venne esaminato, poiché ceduto nelle more dalla società proprietaria, cedente il credito di cui è causa;
- che, dunque, la valutazione tecnica disposta venne fatta solo su fotografie, in termini probatori, del tutto neutre circa l'accadimento dannoso, con riferimento al come , dove, quando;
- che, non a caso, il CTU, al netto delle sue presunzioni circa l'avvenuta pulizia del veicolo, fondate sulla presunzione che l'evento si fosse verificato come asserito, tanto da dissertare poi della capacità corrosiva della , ebbe ad affermare: “ …L'analisi dei danni riportati dalla vettura Parte_5 attorea in trattazione viene effettuata sulla base della documentazione versata in atti, dalla quale risulta una sostanziale difficoltà di individuare i danneggiamenti provocati dal liquido penetrato nella consolle della
11 vettura…Dalle immagini sopra esposte si può accertare la sostituzione di tutti i particolari indicati nel preventivo indicato in atti;
si riportata all'attenzione del lettore che sul bracciolo della porta anteriore sinistra la tastiera dei comandi dei cristalli scendenti delle porte risulta notevolmente deteriorato dall'eccessivo utilizzo. Non si evidenziano comunque tracce di colature di liquido ( Coca Cola); si ritiene che nell'immediatezza del fatto la vettura, per quanto possibile, sia stata asciugata e pulita…” Orbene, anche tale documento, per l'effetto, offre un elemento probatorio indiziario, quanto all' “an” , in realtà del tutto neutro, il Perito avendo potuto solo vedere foto di un'autovettura, che nella loro storicità documentale sono del tutto generiche rispetto alle cause delle condizioni, in parte rappresentate, che resero necessarie le riparazioni, viceversa accertate. Il citato Ausiliario del Giudice, pertanto, altro non ha fatto, in realtà, che inferire, nei difficoltosi termini indicati, che, rispetto a quanto asserito, da una parte dal , dall'altro da CP_2 [...]
era possibile valutare compatibile quanto chiesto, nei limiti delle conclusioni Controparte_13 dell'elaborato, con quanto prospettato da tali soggetti, così da pervenire a considerazioni estimative che si sono mosse, in concreto, da una certezza fattuale inesistente, circa l'accadimento presupposto, quale fonte dei danni, esplorando, dunque, in astratto le capacità corrosive della Coca- Cola, senza avere a disposizione il veicolo e rispetto alla moltitudine di cause che potrebbero aver giustificato le riparazioni in questione. A fronte dell'analisi che precede, merita di essere rammentato che, in termini di prova presuntiva, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire: - con pronuncia sez.2, n.9054, 21.3.22:
“ In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma
1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità
o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma”; - con pronuncia sez.5, n.8115, 27.3.25: “ In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e una complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente, con la conseguente censurabilità in cassazione della decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi…”).
12 Da ciò discende: - come le risultanze esposte non siano connotate da gravità, né da precisione, a fronte di una convergenza solo fittizia, dettata, essenzialmente, dalle posizioni processuali assunte dall' originaria società attrice e dagli originari convenuti, rispetto alla pretesa di far pagare le somme richieste alla IA assicurativa, al punto da aver abbandonato il primo giudizio, benché ormai al termine, essendo stata chiamata in causa l'Assicurazione sbagliata;
- come, per l'effetto, da un lato il primo Giudice non abbia in modo idoneo articolato la motivazione logico-giuridica che ha posto a fondamento della sua decisione, omettendo la valutazione critica degli elementi indiziari presi in esame, sia singolarmente, che nel loro complesso, dall'altro come, viceversa, le considerazioni svolte sopra da questa Corte appalesino la indubbia pochezza probatoria degli elementi stessi, che neppure la valutazione complessiva dei medesimi è idonea a colmare. Tutte le considerazioni svolte, pertanto, palesano, in tali assorbenti termini, la fondatezza delle doglianze di circa la mancanza di prova idonea a giustificare la condanna pronunciata CP_4 nei confronti della IA assicurativa, con l'effetto che l'appello deve essere accolto. Ciò assorbe, anche in rapporto alla ragione più liquida, il primo motivo, afferente alla contestata titolarità del credito azionato, credito che si è accertato essere inesistente rispetto alla IA appellante, attesa la riforma decisa, così come i residui profili di doglianza sub motivi II e III, quest'ultimo relativo alla non opponibilità piena della CTU svoltasi nel giudizio poi abbandonato, essendo stata, comunque, disconosciuta da questa Corte, nei termini argomentati, la valenza probatoria sostanziale data dal primo Giudice all'elaborato di detto Ausiliario, elaborato, peraltro, liberamente apprezzabile, né , va detto, in alcun modo “ integrabile” rispetto a risultanze consolidate. La riforma della sentenza, occorre chiarire, non può investire le statuizioni diverse da quelle rivolte alla compagnia assicurativa, in rapporto alle pretese risarcitorie di Controparte_1 contro e , attesa la scelta compiuta da questi ultimi di aderire Controparte_2 Controparte_3 alla posizione dell'originaria attrice, chiedendo la conferma della sentenza appellata dalla IA Assicurativa dagli stessi chiamata in causa. In merito, occorre, infatti, rammentare:
- che la Suprema Corte, con sentenza a SS.UU. n.24707, 4.12.15, ha affermato: “ In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione.” ;
- che in detta pronuncia, a fronte di ciò, i Giudici di legittimità hanno effettuato precisi distinguo rispetto a quanto devoluto alla Corte ed agli effetti della sentenza di appello, valorizzando le diverse possibili condotte processuali del garantito/danneggiante, con riferimento alle statuizioni afferenti al rapporto principale con l'originario attore, così da precisare, per quanto qui rileva quanto segue: “…
§16. Una volta concluso che l'impugnazione del garante riguardo al rapporto principale, tanto nel caso in cui la chiamata si fosse esaurita nella sola richiesta di estensione soggettiva dell'accertamento sul rapporto principale al garante, quanto nel caso in cui ad essa fosse stata cumulata la domanda di garanzia, è idonea ad investire il giudice dell'impugnazione anche a favore del garantito, attesa la struttura necessaria del
13 litisconsorzio sul piano processuale e considerato che è stato lo stesso garantito a realizzare l'estensione soggettiva della legittimazione sul rapporto principale, ci si deve domandare (nell'uno come nell'altro caso) quali possano essere le modalità di svolgimento della difesa del garantito in sede di impugnazione. §16.1.
Intanto, egli, potrebbe avere da far valere delle ragioni di censura della decisione sul rapporto principale e, quindi, motivi di impugnazione ulteriori rispetto a quelli prospettati dal garante ed in tal caso è possibile ed anzi è necessario che egli svolga un'impugnazione incidentale, la quale, provenendo da chi è parte di un giudizio inscindibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c. ben potrà essere svolta anche quale impugnazione incidentale tardiva. L'impugnazione incidentale è necessaria in questo caso per estendere l'impugnazione ai motivi che il garante non ha dedotto, perché altrimenti si verificherebbe acquiescenza sui punti della decisione impugnata cui essi si correlano. Dei nuovi motivi beneficerà anche il garante. §16.2. Ove, invece, il garantito non abbia queste ragioni di contestazione ulteriori che sole potrebbero giustificare un'impugnazione al di là di quanto ha prospettato già il garante, egli ben potrà, costituendosi in giudizio, limitarsi invece a far proprie le ragioni dell'impugnazione del garante, atteso che, come si è visto l'impugnazione gli giova. §16.3. Egli, peraltro, potrebbe reputare che l'impugnazione quanto al rapporto principale del garante non è giustificata ed in tal caso la potrà contestare, adducendo che la decisione impugnata resa quanto a detto rapporto è corretta: in tal caso, ove tale atteggiamento, in quanto tenuto nel processo, possa essere apprezzato come riconoscimento di fondatezza della domanda dell'attore del rapporto principale, il giudice dell'impugnazione ne potrà prendere atto e potrà dare atto di tale riconoscimento limitando gli effetti del suo accertamento al solo rapporto fra garantito e attore del rapporto principale. Decidendo sull'impugnazione del garante, invece, potrà, se ne sussista il fondamento, caducare la decisione impugnata nel suo effetto di accertamento della fondatezza della domanda relativa al rapporto principale esclusivamente in confronto del garante, giacché nei riguardi di costui gli atti dispositivi del rapporto principale ad efficacia sfavorevole, compiuti dal garantito non sono a lui opponibili. Tale soluzione non deve sorprendere. Se è vero che il litisconsorzio è necessario, tuttavia lo è, come si è detto, sul piano processuale, ma non sul piano del tenore della decisione: essa dev'essere unitaria solo se le posizioni assunte dai litisconsorti e le emergenze istruttorie giustifichino la stessa decisione. Essendovi stato riconoscimento della fondatezza della domanda da parte del garantito nel corso del giudizio sul rapporto principale che egli stesso aveva esteso al garante, tale riconoscimento non può riguardare nei suoi effetti il rapporto processuale così esteso, bensì soltanto il rapporto fra lui e il pretendente.
Si deve considerare, d'altro canto, e la considerazione vale anche per il primo grado di giudizio e per atti dispositivi del rapporto compiuti dal garantito nel corso di esso, che il regime di un atto dispositivo compiuto nel processo qual è la confessione del garantito, vertendosi in tema di litisconsorzio necessario processuale e non di litisconsorzio necessario iniziale (in cui la legge impone che la stessa decisione sia resa unitariamente, senza distinguere riguardo al suo contenuto le posizioni dei litisconsorti) sfugge alla norma dell'art. 2733 c.c., nel senso che la confessione, che è tipico atto dispositivo, dispiega i suoi effetti solo nel rapporto fra garantito
e pretendente, ma non nei confronti del garante. D'altro canto, se si immagina che un atto dispositivo del rapporto principale venga compiuto stragiudizialmente dal garantito nella pendenza del termine per impugnare la decisione a lui sfavorevole su quel rapporto con un atto di accettazione della stessa espresso o tacito, poiché tale atto è produttivo di effetti solo nel rapporto fra garantito e pretendente, nel caso di impugnazione della decisione sul rapporto principale da parte del garante, ferma la legittimazione di entrambi detti soggetti, la conseguenza sarà che detta acquiescenza vincolerà l'atteggiamento processuale del garantito nel processo di impugnazione introdotto dal garante in cui comunque dev'essere coinvolto per la discussione sul rapporto principale. In tal caso il garantito, naturalmente, non potrà pentirsi e non potrà giovarsi dell'eventuale decisione favorevole sul rapporto principale che il garante potrà ottenere…”;
- che tale approdo è rimasto fermo, come confermato anche dalla pronuncia Cass., sez. 3, n.11724, 5.5.21, secondo cui: “ In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che
14 abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato sul piano processuale in quanto il litisconsorzio necessario che si viene ad instaurare opera pienamente sul piano processuale, ma non pienamente su quello sostanziale, nel senso che i singoli rapporti giuridici rimangono distintamente soggetti alle vicende che li riguardano;
pertanto, l'atto dispositivo del rapporto principale, compiuto stragiudizialmente dal garantito nella pendenza del termine per impugnare la decisione a lui sfavorevole con atto di accettazione della stessa, è produttivo di effetti nel rapporto fra garantito e pretendente, con la conseguenza che, nel caso di impugnazione della decisione sul rapporto principale da parte del garante, ferma la legittimazione di entrambi, la manifestata acquiescenza vincola
l'atteggiamento processuale del garantito nel processo di impugnazione, senza che questi possa poi giovarsi dell'eventuale decisione favorevole sul rapporto principale ottenuta dal garante”. Ricorrendo la fattispecie, come anticipato, in cui, dunque, il garantito non ha aderito alle ragioni di appello afferenti al rapporto principale, anzi contrastando l'appello stesso del garante, la riforma deve essere contenuta nei termini indicati dalla Suprema Corte, nello specifico con riferimento alle statuizioni 3 e 4 del dispositivo, con rigetto sia delle pretese dell'originaria attrice, con effetti limitati a , sia dei convenuti. CP_4
Ciò detto, merita di essere posto in risalto come le difese finali altro non siano che reiterative di argomenti già spesi, sì da non essere meritevoli di ulteriore trattazione, occorrendo sottolineare: - quanto alle deduzioni degli assicurati, che ben poco rileva la pretesa irreperibilità di un teste, nel corso del giudizio di primo grado e, ancora, l'assunto per cui la data del preventivo sarebbe frutto di errore materiale, indimostrato, tale anomalia , comunque, sussistendo;
- quanto alle deduzioni di che i principi enunciati circa la valenza probatoria delle confessioni giudiziali Controparte_1
e stragiudiziali del non superano, da un lato l'apoditticità della sentenza appellata, dall'altro, CP_2 comunque, il vaglio critico che tali acquisizioni necessitavano, come sopra svolto, singolarmente ed unitariamente al “ preventivo”, essendo , inoltre, del tutto privo di fondamento leggere elementi di certezza nella CTU allegata agli atti, elementi insussistenti, come già evidenziato, a fronte di una mera valutazione di compatibilità “viziata”, in senso lato, come sopra, sì da giungere a conclusioni in termini di “ quantum”, non idonee, tuttavia, a chiarire, in via presuntiva, nei termini richiesti dalla legge, il fatto generatore. Circa, poi, gli effetti limitati della riforma, invocati in conclusionale da Controparte_13
si è già detto e deciso.
[...]
Residua da trattare la questione delle spese, per cui l'appellante ha dedotto il IV motivo, in modo sovrabbondante, essendosi, in realtà, doluto della condanna alle spese, sul presupposto che il primo Giudice avrebbe dovuto respingere la domanda, il che non richiedeva censura alcuna, la regolazione delle spese di lite del primo grado discendendo automaticamente in caso di riforma della sentenza appellata. Ciò detto, occorre applicare il principio della soccombenza, non sussistendo ragioni per qualsivoglia compensazione, a fronte, d'altra parte, delle difese svolte anche in questa sede dalle Parti appellate, oltre che in rapporto al principio di causalità delle spese stesse. Queste ultime, dunque, sia per il primo, che per il secondo grado, vanno liquidate in ragione del DM 55/14, con riferimento allo scaglione per cause di valore fino ad € 26.000,00, parametro medio, limitando al minimo la fase di trattazione in appello, attesa la pochezza dell'impegno profuso a riguardo. Le spese medesime, pertanto, da porre a carico solidale di Controparte_1 [...]
e , questi ultimi da intendersi come una unica Parte, vanno liquidate CP_14 Controparte_3 come segue:
- quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
15 - quanto al secondo grado, in complessivi € 4.888,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA, oltre al C.U. per l'appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n. 793/2024 resa inter partes in data 13.03.2024, depositata in cancelleria in data 13.03.2024 e notificata via pec in data 29.03.2024, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
ACCOGLIE L'APPELLO, in relazione ai motivi di gravame assorbenti di cui alla motivazione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, in relazione alle statuizioni di condanna sub capi 3 e 4 del dispositivo nei confronti dell'appellante, , con effetto limitato a Pt_6 [...]
, ora CP_4 Parte_1
, le domande proposte da oltre che da e
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3
;
[...]
CONDANNA le Parti appellate, in solido fra loro, da intendersi unitariamente il e la , CP_2 CP_3 al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado in favore della IA assicurativa appellante, spese che liquida come segue:
- quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
- quanto al secondo grado, in complessivi € 4.888,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA, oltre al C.U. per l'appello.
Genova, lì 21.10.25
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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